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Document 31993L0053
Council Directive 93/53/EEC of 24 June 1993 introducing minimum Community measures for the control of certain fish diseases
Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci
Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci
GU L 175 del 19.7.1993, p. 23–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrogato da 32006L0088
Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci
Gazzetta ufficiale n. L 175 del 19/07/1993 pag. 0023 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 53 pag. 0140
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 53 pag. 0140
DIRETTIVA 93/53/CEE DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1993 recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che i pesci sono elencati nell'allegato II del trattato; che la commercializzazione dei pesci rappresenta un'importante fonte di reddito per il settore dell'acquacoltura; considerando che è necessario definire, a livello comunitario, le misure di lotta da adottare qualora insorgessero malattie, per garantire uno sviluppo razionale del settore dell'acquacoltura e per contribuire alla protezione della salute degli animali nella Comunità; considerando che, per quanto riguarda le malattie da prendere in considerazione, è opportuno riferirsi agli elenchi riportati nell'allegato A della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (4); considerando che un focolaio delle malattie suddette può assumere rapidamente le proporzioni di un'epizoozia, con un tasso di mortalità e inconvenienti tali da compromettere seriamente la redditività dell'acquacoltura; considerando che le misure di lotta devono essere adottate non appena si sospetti la presenza di una delle malattie suddette, per poter intervenire immediatamente ed in modo efficace non appena confermata la presenza del focolaio; considerando che l'obiettivo delle misure da adottare è di prevenire la diffusione della malattia e, in special modo, di istituire un controllo accurato dei trasporti di pesci e di prodotti che possono favorire la propagazione dell'infezione; considerando che la prevenzione delle malattie suddette nella Comunità deve di norma basarsi su una politica di non vaccinazione; considerando che un'indagine epizooziologica approfondita è di fondamentale importanza per evitare la propagazione delle malattie suddette; che gli Stati membri devono istituire unità speciali a tal fine; considerando che, per garantire un sistema efficace di controllo, occorre armonizzare la diagnosi delle malattie suddette, la quale deve essere effettuata a cura di laboratori responsabili le cui attività possono essere coordinate da un laboratorio di riferimento designato dalla Comunità; considerando che, per garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva, conviene istituire una procedura comunitaria di ispezione; considerando che misure comuni di lotta contro le malattie suddette possono consentire almeno di mantenere un livello uniforme di salute degli animali; considerando che le disposizioni della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (5), e segnatamente l'articolo 5, si applicano quando si manifesta una delle malattie di cui all'allegato A della direttiva 91/67/CEE; considerando che occorre affidare alla Commissione il compito di adottare le necessarie misure di applicazione; che a tal fine è necessario prevedere una procedura che instauri una stretta ed efficace cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri inseno al comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPITOLO I Disposizioni generali Articolo 1 La presente direttiva definisce le misure comunitarie minime di lotta contro le malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenchi I e II della direttiva 91/67/CEE. Articolo 2 Ai fini della presente direttiva si applicano, ove occorra, le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 91/67/CEE. Si intendono inoltre per: 1) malattie dell'elenco I: malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenco I della direttiva 91/67/CEE; 2) malattie dell'elenco II: malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenco II della direttiva 91/67/CEE; 3) pesci sospetti di infezione: i pesci che presentano sintomi clinici o lesioni post mortem o reazioni dubbie agli esami effettuati in laboratorio tali da far sorgere il legittimo sospetto della presenza di una malattia dell'elenco I o dell'elenco II; 4) pesci infetti: i pesci nei quali la presenza di una malattia dell'elenco I o dell'elenco II è stata ufficialmente confermata in seguito ad un esame di laboratorio o, nel caso dell'anemia infettiva del salmone, in seguito ad un esame clinico e ad un esame post mortem; 5) aziende di cui si sospetta l'infezione: aziende in cui si trovano pesci sospetti di infezione; 6) aziende infette; aziende in cui sono presenti pesci infetti, nonché aziende svuotate e non ancora disinfettate. Articolo 3 Gli Stati membri vigilano affinché tutte le aziende in cui sono allevati o sono presenti pesci sensibili alle malattie di cui all'elenco I o all'elenco II: 1) siano oggetto di registrazione da parte del servizio ufficiale; tale registrazione sarà costantemente aggiornata; 2) tengano un registro: a) dei pesci vivi, delle uova e dei gameti che entrano nell'azienda, con indicazione di tutte le informazioni relative alla loro consegna, numero o peso, dimensioni, provenienza e fornitori; b) dei pesci vivi, delle uova e dei gameti in uscita dall'azienda, con indicazione di tutte le informazioni relative alla loro spedizione, numero o peso, dimensioni e destinazione; c) della mortalità constatata. Il registro, che può essere in ogni momento esaminato dal servizio ufficiale, a sua richiesta, dovrà essere regolarmente aggiornato e conservato per quattro anni. Articolo 4 Gli Stati membri provvedono affinché il sospetto della presenza di una delle malattie di cui agli elenchi I o II sia obbligatoriamente notificato al servizio ufficiale il più rapidamente possibile. CAPITOLO II Misure di lotta contro le malattie dell'elenco I Articolo 5 1. Qualora in un'azienda siano presenti pesci sospetti di infezione causata da una delle malattie di cui all'elenco I, gli Stati membri provvedono affinché il servizio ufficiale ponga immediatamente in atto una procedura d'indagine ufficiale allo scopo di confermare o escludere la presenza della malattia, segnatamente l'esame clinico; in particolare esso preleva o fa prelevare i campioni idonei per gli esami di laboratorio. 2. Non appena è notificato il sospetto della presenza della malattia il servizio ufficiale pone l'azienda sotto controllo ufficiale e dispone in particolare: a) che venga eseguito un censimento ufficiale di tutte le specie e le categorie di pesci registrando per ciascuna di esse il numero di pesci già morti, infetti o sospetti di essere infettati o contaminati; i dati del censimento devono essere costantemente aggiornati dal proprietario o dall'allevatore per documentare l'aumento della popolazione di pesci o i nuovi casi di mortalità constatati durante il periodo in cui si sospetta l'infezione; i dati del censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere verificati ad ogni ispezione; b) che siano impossibili le entrate e le uscite dall'azienda di pesci, vivi o morti, di uova o di gameti senza l'autorizzazione del servizio ufficiale; c) che siano eliminati sotto il controllo del servizio ufficiale i pesci morti o le loro frattaglie; d) che l'entrata o l'uscita di mangimi, utensili, oggetti o altre sostanze, quali i rifiuti, che potrebbero trasmettere la malattia siano subordinate, se del caso, all'autorizzazione del servizio ufficiale che stabilisce le condizioni da rispettare per prevenire la propagazione dell'agente patogeno; e) che l'entrata o l'uscita delle persone dall'azienda siano subordinate all'autorizzazione del servizio ufficiale; f) che l'entrata o l'uscita di veicoli dall'azienda siano subordinate all'autorizzazione del servizio ufficiale che stabilisce le condizioni da rispettare per prevenire la propagazione dell'agente patogeno; g) che agli ingressi e alle uscite dell'azienda siano utilizzati mezzi appropriati di disinfezione; h) che sia effettuata un'indagine epizooziologica conformemente all'articolo 8, paragrafo 1; i) che tutte le aziende situate nello stesso bacino imbrifero o nella stessa zona costiera siano sottoposte a sorveglianza ufficiale e pesci, uova o gameti non finiscano fuori di dette aziende senza l'autorizzazione del servizio ufficiale; per i bacini imbriferi o le zone costiere di grandi dimensioni, il servizio ufficiale può decidere di limitare l'applicazione della misura a una superficie meno estesa in prossimità dell'azienda sospetta di infezione, se ritiene che tale superficie offra le più ampie garanzie quanto alla prevenzione della propagazione della malattia; se necessario, i servizi ufficiali degli Stati membri o dei paesi terzi confinanti devono essere informati del sospetto di infezione. In tal caso, i servizi ufficiali degli Stati membri interessati prendono le disposizioni necessarie per applicare le misure contemplate dal presente articolo. Ove occorra, possono essere adottate misure specifiche secondo la procedura prevista all'articolo 19. 3. In attesa dell'entrata in vigore delle misure ufficiali, previste al paragrafo 2, il proprietario o l'allevatore di qualsiasi pesce sospetto di aver contratto la malattia adotta tutte le misure utili per conformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, ad esclusione delle lettere h) e i). 4. Le misure di cui al paragrafo 2 vengono revocate soltanto quando il sospetto della presenza della malattia sia stato ufficialmente infirmato. Articolo 6 Non appena la presenza di una delle malattie di cui all'elenco I è ufficialmente confermata, gli Stati membri provvedono affinché, a complemento delle misure elencate all'articolo 5, paragrafo 2, il servizio ufficiale disponga l'applicazione delle seguenti misure: a) Nell'azienda infetta: - tutti gli animali devono essere immediatamente rimossi; - qualora si tratti di aziende di terraferma tutte le vasche devono essere svuotate dell'acqua per essere pulite e disinfettate; - le uova e i gameti, i pesci morti e i pesci che presentano segni clinici di malattia sono considerati materiali a forte rischio e devono tutti essere distrutti sotto il controllo del servizio ufficiale, conformemente alla direttiva 90/667/CEE (6); - tutti i pesci vivi sono uccisi e distrutti sotto il controllo del servizio ufficiale, conformemente alla direttiva 90/667/CEE oppure, per quanto concerne i pesci che abbiano raggiunto le dimensioni commerciali e che non presentino nessun segno clinico di malattia, essi sono abbattuti sotto il controllo del servizio ufficiale ai fini della commercializzazione o trasformazione per il consumo umano; In quest'ultimo caso il servizio ufficiale provvede affinché i pesci siano immediatamente abbattuti ed eviscerati, le operazioni vengano effettuate in condizioni tali da impedire la diffusione di agenti patogeni, le frattaglie e i resti di pesci siano considerati materiali a forte rischio e subiscano un trattamento atto a distruggere gli agenti patogeni conformemente alla direttiva 90/667/CEE e le acque utilizzate siano sottoposte a un trattamento che renda inattivi gli eventuali agenti patogeni; - dopo il ritiro dei pesci, delle uova e dei gameti, le vasche, gli impianti e le sostanze potenzialmente contaminati devono essere puliti e disinfettati il più rapidamente possibile secondo le istruzioni impartite dal servizio ufficiale in modo da eliminare eventuali rischi di propagazione o di sopravvivenza dell'agente della malattia. Le procedure di pulizia e di disinfezione di un'azienda infetta sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 19; - qualsiasi sostanza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d) che possa essere stata contaminata deve essere distrutta o sottoposta a trattamento atto a garantire la distruzione di qualsiasi agente patogeno; - deve essere effettuata un'indagine epizooziologica conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 e devono essere applicate le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4; tale indagine deve includere il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio. b) Nel bacino imbrifero o nella zona costiera in cui si trova l'azienda infetta, tutte le aziende sono sottoposte a ispezioni sanitarie; se in occasione di tali ispezioni vengono accertati casi positivi, si applicano le misure di cui alla lettera a) del presente paragrafo. c) Il ripopolamento dell'azienda è autorizzato dal servizio ufficiale previa ispezione delle operazioni di pulizia e disinfezione e una volta trascorso un lasso di tempo ritenuto appropriato dal servizio ufficiale per garantire l'eliminazione completa dell'agente patogeno e l'eradicazione di altre possibili infezioni nel medesimo bacino imbrifero. d) Qualora l'applicazione delle misure di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 5, paragrafo 2 richiedesse la cooperazione dei servizi ufficiali di altri Stati membri, i servizi ufficiali degli Stati membri interessati forniscono la loro collaborazione per garantire il rispetto delle misure contemplate nel presente articolo. Ove occorra, le misure complementari appropriate sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 19. Articolo 7 Qualora dei pesci di origine selvatica che non appartengano ad un'azienda, nonché i pesci di lago, stagno o altri impianti destinati alla pesca sportiva o contenenti pesci ornamentali, siano sospettati di essere infetti o siano infetti, gli Stati membri provvedono a che vengano applicate opportune misure. Gli Stati membri, nell'ambito del comitato veterinario permanente, informano la Commissione e gli altri Stati membri delle misure che hanno adottato. Articolo 8 1. L'indagine epizooziologica riguarda: - il periodo durante il quale verosimilmente la malattia può essere stata presente nell'azienda prima che venisse notificata o sospettata; - la possibile origine della malattia nell'azienda e l'identificazione di altre aziende nelle quali si trovano uova e gameti e pesci di specie sensibili che possano essere stati infettati; - i movimenti di pesci, di uova o di gameti, di veicoli, di sostanze e di persone che possano aver portato l'agente patogeno fuori dall'azienda in questione o all'interno della stessa; - l'eventuale presenza e distribuzione di vettori della malattia. 2. Qualora dall'indagine epizooziologica risulti che la malattia potrebbe essere stata introdotta da un altro bacino imbrifero o da un'altra zona costiera o potrebbe essere stata trasmessa ad un altro bacino imbrifero o a un'altra zona costiera in seguito al contatto dovuto a movimenti di pesci, di uova o di gameti, di animali, di veicoli o di persone o in qualsiasi altro modo, le aziende di tali bacini imbriferi e zone costiere sono considerate sospette, per cui si applicano le misure di cui all'articolo 5. Se la presenza della malattia viene confermata, si applicano le misure previste all'articolo 6. 3. Qualora dall'indagine epizooziologica emerga la necessità di ricorrere alla cooperazione dei servizi ufficiali di altri Stati membri, i servizi ufficiali degli Stati membri interessati adottano le disposizioni necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva. 4. Per poter coordinare pienamente tutte le misure necessarie a garantire quanto più rapidamente possibile l'eradicazione della malattia ed ai fini dello svolgimento dell'indagine epizooziologica, è istituita un'unità di crisi. Le norme generali riguardanti le unità di crisi nazionali e l'unità di crisi comunitaria sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 5. Entro il 31 dicembre 1996 il Consiglio riesamina le disposizioni del presente articolo, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione elaborata sulla scorta del parere del Comitato scientifico veterinario, in particolare per tener conto delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche. CAPITOLO III Misure di lotta contro le malattie dell'elenco II Articolo 9 1. In caso di sospetto o di conferma di una delle malattie di cui all'elenco II in una zona riconosciuta o in un'azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta, sarà effettuata un'indagine epizooziologica ai sensi dell'articolo 8. Gli Stati membri che desiderano ristabilire la loro qualifica sanitaria definita a norma della direttiva 91/67/CEE devono conformarsi alle disposizioni degli allegati B e C di detta direttiva. 2. Qualora dall'indagine epizooziologica risulti che la malattia potrebbe essere stata introdotta da una zona riconosciuta o da un'altra azienda riconosciuta o potrebbe essere stata trasmessa ad un'altra azienda riconosciuta in seguito a movimenti di pesci, di uova o di gameti, di veicoli o di persone o in qualsiasi altro modo, tali zone o aziende sono considerate sospette e in tal caso si applicano le misure appropriate. 3. Il servizio ufficiale può tuttavia permettere che i pesci destinati all'abbattimento vengano mantenuti all'ingrasso fino a che abbiano raggiunto le dimensioni commerciali. Articolo 10 1. Qualora in una azienda non riconosciuta ubicata in una zona non riconosciuta si trovino pesci sospetti di essere infettati da una delle malattie dell'elenco II, gli Stati membri provvedono affinché il servizio ufficiale: a) predisponga immediatamente i mezzi ufficiali di indagine atti a confermare o a escludere la presenza della malattia, se del caso mediante prelievo di campioni per esami di laboratorio da eseguire in un laboratorio riconosciuto; b) effettui o faccia effettuare un censimento ufficiale delle aziende infette, facendo in modo che lo stesso sia mantenuto regolarmente aggiornato; c) metta o faccia mettere le aziende infette sotto sorveglianza ufficiale in modo da assicurarsi che a partire da aziende infette e in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/67/CEE, siano autorizzati movimenti di pesci vivi, di uova o di gameti soltanto se destinati ad altre aziende infettate dalla stessa malattia o all'abbattimento ai fini del consumo umano. 2. Per un periodo determinato, sotto il controllo del servizio ufficiale, gli Stati membri possono attuare un programma facoltativo o obbligatorio di eradicazione delle malattie dell'elenco II nelle aziende non riconosciute o nelle zone non riconosciute. Durante tale periodo è vietato introdurre in una zona o in una azienda sottoposta a siffatto programma pesci vivi, uova o gameti provenienti da aziende infette o da aziende con una qualifica sanitaria sconosciuta. Detti programmi, stabiliti in base a criteri generali da determinare anteriormente alla data figurante all'articolo 20 secondo la procedura prevista all'articolo 19, sono sottoposti alla Commissione per esame, approvati e, se del caso, modificati secondo detta procedura. In seguito al periodo di cui al primo comma gli Stati membri che ricorrono a siffatta procedura informano la Commissione e gli altri Stati membri in seno al comitato veterinario permanente in merito ai risultati ottenuti. 3. Entro il 31 dicembre 1996 la Commissione sottopone al Consiglio una relazione elaborata previo parere del Comitato scientifico veterinario in base all'esperienza acquisita e all'evoluzione tecnica e scientifica, corredata di eventuali proposte intese a riesaminare le disposizioni del presente articolo, in particolare per quanto riguarda l'immissione sul mercato di pesci vivi infetti, ovvero delle loro uova e dei loro gameti, destinati all'allevamento o all'ingrasso e per quanto riguarda l'esecuzione di un'indagine epizooziologica nelle zone non riconosciute una volta sospettata la presenza di malattie in un'azienda non riconosciuta. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su queste eventuali proposte elaborate sulla scorta delle conclusioni di tale relazione. 4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono, se del caso, adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 19. CAPITOLO IV Disposizioni finali Articolo 11 1. I prelievi e gli esami di laboratorio destinati ad individuare la presenza di malattie degli elenchi I e II sono effettuati conformemente ai metodi definiti conformemente all'articolo 15 della direttiva 91/67/CEE. 2. Gli esami di laboratorio destinati ad individuare la presenza della malattia o degli agenti patogeni vengono effettuati da un laboratorio riconosciuto dal servizio ufficiale. Gli esami di laboratorio devono identificare, se del caso e in special modo alla prima manifestazione della malattia, il tipo, il sottotipo o la variante dell'agente patogeno; questi dati devono essere confermati dal laboratorio nazionale di riferimento e possono, se del caso, essere confermati dal laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 13. Articolo 12 1. Gli Stati membri vigilano affinché in ciascuno Stato membro venga designato un laboratorio nazionale di riferimento che disponga di impianti e del personale specializzato necessari per poter procedere in qualsiasi momento, in particolare alle prime manifestazioni della malattia in questione, all'individuazione del tipo, sottotipo e variante dell'agente patogeno in questione e per confermare i risultati ottenuto dai laboratori regionali di diagnosi. 2. I laboratori nazionali designati per le malattie in questione sono responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi nonché dell'uso dei reagenti. 3. I laboratori nazionali designati per le malattie in questione sono responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi stabiliti da ciascun laboratorio di diagnosi della malattia in questione nello Stato membro. A questo scopo essi: a) possono fornire i reagenti diagnostici ai laboratori riconosciuti dallo Stato membro; b) controllano la qualità di tutti i reagenti diagnostici usati nello Stato membro; c) organizzano periodicamente prove comparative; d) conservano isolati dell'agente patogeno della malattia in questione, provenienti da casi confermati nello Stato membro; e) garantiscono la conferma dei risultati positivi ottenuti nei laboratori diagnostici riconosciuti dallo Stato membro. 4. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che non dispongono di un laboratorio nazionale competente per la malattia in questione possono ricorrere ai servizi del laboratorio nazionale competente in materia di un altro Stato membro. 5. L'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le malattie dei pesci figura nell'allegato A. 6. I laboratori nazionali designati per le malattie di cui trattasi cooperano con il laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 13. 7. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 19. Articolo 13 1. Il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie dei pesci è indicato nell'allegato B. 2. Fatto salvo il disposto della decisione 90/424/CEE, in particolare l'articolo 28, le competenze e i compiti del laboratorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono precisati nell'allegato C. Articolo 14 1. È vietata la vaccinazione contro le malattie dell'elenco II nelle zone riconosciute o nelle aziende riconosciute ubicate nelle zone non riconosciute e nelle zone o aziende che hanno già avviato procedure per il riconoscimento previste nella direttiva 91/67/CEE, nonché contro le malattie dell'elenco I. 2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione entro il 30 giugno 1996, riesamina le disposizioni del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la fissazione delle condizioni specifiche di utilizzazione dei vaccini e per tener conto dell'evoluzione delle ricerche scientifiche e tecnologiche in materia di vaccinazione. Articolo 15 1. Ogni Stato membro elabora un programma d'intervento specificando, nel caso di una malattia dell'elenco I, le modalità di applicazione delle misure contemplate dalla presente direttiva. Il programma deve consentire l'accesso agli impianti e alle attrezzature, nonché la disponibilità del personale e di tutti i mezzi appropriati necessari per una rapida ed efficace eradicazione dell'epidemia. 2. I criteri generali da rispettare per l'elaborazione dei programmi suddetti sono enunciati nell'allegato D. Gli Stati membri possono tuttavia limitarsi all'applicazione dei criteri specifici alle malattie in questione qualora i criteri generali siano già stati adottati al momento della presentazione dei programmi relativi all'applicazione delle misure di lotta nei confronti di un'altra malattia. Secondo la procedura prevista all'articolo 19 la Commissione può modificare o integrare detti criteri in base alla natura specifica della malattia. 3. I programmi elaborati conformemente ai criteri enunciati nell'allegato D sono presentati alla Commissione entro sei mesi dall'applicazione della presente direttiva. 4. La Commissione valuta in che misura i programmi consentano di raggiungere gli obiettivi auspicati e propone allo Stato membro interessato le eventuali modifiche necessarie, in special modo per garantire che i programmi siano compatibili con quelli degli altri Stati membri. La Commissione approva i programmi, eventualmente modificati, secondo la procedura prevista all'articolo 19. I programmi possono essere successivamente modificati o completati secondo la medesima procedura per tener conto di eventuali sviluppi della situazione. Articolo 16 Nella misura in cui ciò sia necessario all'applicazione uniforme della presente direttiva ed in collaborazione con le autorità competenti, gli esperti della Commissione possono efettuare controlli in loco. A tal fine essi possono verificare, controllando una percentuale rappresentativa di aziende, se le autorità competenti assicurano l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva da parte di dette aziende. La Commissione informa gli Stati membri del risultato dei controlli effettuati. Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo presta tutta l'assistenza necessaria agli esperti nell'espletamento dei loro compiti. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 19. Articolo 17 Le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni connesse all'attuazione della presente direttiva sono definite nella decisione 90/424/CEE. Articolo 18 Gli allegati B, C e D sono modificati, se necessario, dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle ricerche e delle procedure di diagnosi. L'allegato A, ove necessario, può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo 19. Articolo 19 1. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente è immediatamente consultato dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. 3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure. Articolo 20 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o luglio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Tuttavia, a decorrere dalla data prevista al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere o applicare nel loro territorio disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva, nel rispetto delle regole generali del trattato. Essi informano la Commissione di qualsiasi provvedimento preso in tal senso. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 21 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1993. Per il Consiglio Il Presidente B. WESTH (1) GU n. C 172 dell'8. 7. 1992, pag. 16.(2) GU n. C 150 del 31. 5. 1993.(3) GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 14.(4) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.(5) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pagina 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE (GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27).(6) Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU n. L 363 del 27. 12. 1990 pag. 51). Direttiva modificata dalla direttiva 92/118/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993 pag. 49). ALLEGATO A LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI PESCI Belgio: Institut National de Recherches Vétérinaires, Groeselenberg, 99 1180 Bruxelles. Danimarca: Statens Veterinaere Serumlaboratorium Landbrugsministeriet Hangoevej 2 8200 Aarhus N. Germania: Bundesforschungsanstalt fuer Viruskrankheiten der Tiere Anstaltsteil Insel Riems D-O-2201 Insel Riems. Grecia: Ergastirio ichvzopavologías kai Viopavologías Zdrovion Organismon Kentro Ktiniatrikon idrzmaton Avinon >Institozto>Institoyto Loimodon kai Paraskezi Attikis 153 10 Avina. Spagna: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal de Algete, Madrid. Francia: Centre National d'Etudes Vétérinaires et Alimentaires, Laboratoire Central de Recherches Vétérinaires, 22, rue Pierre Curie, Bp 67 94703 Maisons-Alfort CEDEX. Irlanda: Fisheries Research Centre Abbotstown Castleknock Dublin 15. Italia: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Sezione Diagnostica di Basaldella di Campoformido Laboratorio di Ittipatologia Via della Roggia 92 33030 Basaldella di Campoformido (Udine). Lussemburgo: Institut National de Recherches Vétérinaires Groeselenberg, 99 1180 Bruxelles. Paesi Bassi: Centraal Diergeneeskundig Instituut Hoofdgebow Edelhertweg 15 8219 PH Lelystad Postbus 65 8200 AB Lelystad. Centraal Diergeneeskundig Instituut Vestiging Virologie Houtribweg 39 8221 RA Lelystad Postbus 365 8200AJ Lelystad. Portogallo: Laboratório Nacional de Investigaçao Veterinária Estrada De Benfica 701 1500 Lisboa. Regno Unito: Fish Disease Laboratory 14 Albany Road Granby Industrial Site Weymouth Dorset DT4 9TU. The Marine Laboratory PO Box 101 Victoria Road Abderdeen AB9 8D8. ALLEGATO B LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI PESCI Statens Veterinaere Serumlaboratorium Landbrugsministeriet Hangoevej 2 8200 Aarhus N Danimarca. ALLEGATO C COMPETENZE E COMPITI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI PESCI Il laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli elenchi I e II ha le competenze ed i compiti seguenti: 1. coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi della malattia in questione negli Stati membri, segnatamente mediante: a) la specificazione, la detenzione e il rilascio dei ceppi dell'agente patogeno della malattia di cui trattasi ai fini dei test sierologici e della preparazione dell'antisiero; b) il rilascio dei sieri di riferimento e di altri reagenti di riferimento ai laboratori di riferimento nazionali ai fini della standardizzazione dei test e dei reagenti utilizzati in ogni Stato membro; c) la creazione e la conservazione di una collezione di ceppi e di isolati dell'agente patogeno della malattia in questione; d) l'organizzazione periodica di test comparativi comunitari delle procedure di diagnosi; e) la raccolta e il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati ed i risultati dei test effettuati nella Comunità; f) la caratterizzazione degli isolati dell'agente patogeno della malattia in questione mediante i metodi più avanzati e più appropriati al fine di consentire una migliore comprensione dell'epizooziologia della malattia; g) il controllo dell'evoluzione della situazione in tutto il mondo in materia di sorveglianza, di epizooziologia e di prevenzione della malattia in questione; h) il mantenimento di un livello di conoscenze sull'agente patogeno della malattia di cui trattasi e su altri agenti patogeni in questione tale da permettere una rapida diagnosi differenziale; i) l'acquisizione di una conoscenza approfondita della preparazione e dell'utilizzazione dei prodotti di medicina veterinaria immunologica utilizzati per l'eradicazione ed il contenimento della malattia in questione; 2) apportare un aiuto efficace all'identificazione dei focolai della malattia in questione negli Stati membri mediante lo studio degli isolati dell'agente patogeno loro inviati per conferma della diagnosi, individuazione delle caratteristiche e studi epizooziologico; 3) facilitare la formazione o riqualificazione professionale degli esperti in diagnosi di laboratorio al fine di armonizzare le tecniche diagnostiche in tutta la Comunità; 4) collaborare, nel settore dei metodi diagnostici, per quanto concerne le malattie dell'elenco I, con i laboratori competenti dei paesi terzi in cui imperversano tali malattie. ALLEGATO D CRITERI MINIMI PER I PROGRAMMI DI EMERGENZA I programmi di intervento devono prevedere almeno: 1) la creazione di un'unità di crisi a livello nazionale, incaricata del coordinamento di tutte le misure di emergenza adottate dallo Stato membro interessato; 2) un elenco dei centri locali di emergenza dotati di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di contenimento a livello locale; 3) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle misure di emergenza, con riferimento alle sue qualifiche e responsabilità; 4) la possibilità, per qualsiasi centro locale di emergenza, di mettersi in contatto rapidamente con le persone o organizzazioni direttamente o indirettamente interessate dall'insorgenza di un focolaio; 5) la disponibilità di attrezzature e materiale necessari per la corretta esecuzione delle misure di emergenza; 6) istruzioni dettagliate sulle azioni da adottare qualora si sospettino e confermino casi di infezione o contagio; 7) programmi di formazione per l'aggiornamento e lo sviluppo delle conoscenze relative alle procedure da espletare in loco ed alle procedure amministrative; 8) eventualmente, per i laboratori di diagnosi, un servizio per gli esami post mortem, la capacità necessaria per gli esami sierologici, istologici, ecc. e l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi rapida (a tal fine occorre adottare disposizioni per il trasporto rapido di campioni); 9) le disposizioni regolamentari per realizzare programmi di intervento.