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Document 31993L0010

Direttiva 93/10/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

GU L 93 del 17.4.1993, pp. 27–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2007; abrogato da 32007L0042

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/10/oj

31993L0010

Direttiva 93/10/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 093 del 17/04/1993 pag. 0027 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 24 pag. 0027
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 24 pag. 0027


DIRETTIVA 93/10/CEE DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 1993 relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 3,

sentito il comitato scientifico per l'alimentazione umana,

considerando che il numero e la natura delle modifiche apportate e da apportare alla direttiva 83/229/CEE del Consiglio, del 25 aprile 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (2), modificata da ultimo dalla direttiva 92/15/CEE della Commissione (3), rende necessario sostituirla con la presente direttiva;

considerando che le norme comunitarie previste dalla presente direttiva sono non solo necessarie ma indispensabili al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno, i quali non possono essere attuati a livello dei singoli Stati membri, e che d'altra parte la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dalla direttiva 89/109/CEE;

considerando che secondo l'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE i materiali e gli oggetti, allo stato di prodotti finiti, non devono cedere ai prodotti alimentari costituenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana e da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;

considerando che per raggiungere tale obiettivo per le pellicole di cellulosa rigenerata, lo strumento adeguato è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE;

considerando che per i budelli sintetici di cellulosa rigenerata si dovranno prevedere disposizioni specifiche;

considerando che il metodo di determinazione dell'assenza di migrazione dei coloranti dovrà essere stabilito successivamente;

considerando che in attesa dell'elaborazione dei requisiti di purezza e dei metodi di analisi, le disposizioni nazionali devono restare applicabili;

considerando che la formazione di un elenco di sostanze autorizzate corredato dai limiti delle quantità da utilizzare, è sufficiente in linea di massima nel caso specifico per raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE;

considerando però che il bis (2-idrossietil) etere (= dietilenglicole) e l'etandiolo (= monoetilenglicole) possono migrare in modo rilevante in determinati prodotti alimentari e che, di conseguenza, per prevenire tale eventualità è meglio stabilire in maniera definitiva la quantità massima di tali sostanze autorizzata nei prodotti alimentari che sono stati a contatto con pellicola di cellulosa rigenerata;

considerando che è opportuno, a difesa della salute del consumatore, evitare che le superfici di pellicola di cellulosa rigenerata stampate entrino a contatto diretto con i prodotti alimentari;

considerando che è opportuno prevedere la dichiarazione scritta di cui all'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 89/109/CEE nel caso di utilizzazione professionale della pellicola di cellulosa rigenerata per materiali ed articoli destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, ad eccezione di quelli per loro natura destinati a tale uso;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE.

2. La presente direttiva si applica alle pellicole di cellulosa rigenerata conformi alla descrizione di cui all'allegato I, le quali:

a) costituiscono di per sé un prodotto finito, oppure b) sono parte di un prodotto finito composto di altri elementi,

e che sono destinate a venire a contatto con prodotti alimentari, o vengono con essi a contatto conformemente a tale destinazione.

3. La presente direttiva non si applica:

a) alle pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte sul lato destinato a venire a contatto o che viene a contatto dei prodotti alimentari, conformemente alla loro destinazione, di una quantità di rivestimento superiore a 50 mg/dm 2;

b) ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata.

Articolo 2

1. Nella fabbricazione di pellicole di cellulosa rigenerata, possono essere impiegati soltanto le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato II ed unicamente alle condizioni ivi indicate.

2. In deroga al paragrafo 1, sostanze non elencate nell'allegato II, possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all'interno o sulla superficie dei prodotti alimentari, rivelabile con un metodo convalidato.

Articolo 3

La superficie stampata delle pellicole di cellulosa rigenerata non deve venire in contatto con i prodotti alimentari.

Articolo 4

1. A parte la fase della vendita al dettaglio, nelle altre fasi dell'immissione in commercio, i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti sono accompagnati da una dichiarazione scritta, secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 89/109/CEE.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata per loro natura chiaramente destinati a venire in contatto con alimenti.

3. Qualora siano previste particolari condizioni d'uso, il materiale o l'articolo di pellicola di cellulosa rigenerata sono etichettati conformemente.

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri:

- consentono, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il commercio e l'uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire in contatto con i prodotti alimentari e conforme al disposto della presente direttiva;

- vietano, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il commercio e l'uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire in contatto con i prodotti alimentari e non conforme al disposto della presente direttiva né a quello della direttiva 83/229/CEE;

- vietano, a decorrere dal 1° gennaio 1995, il commercio e l'uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire in contatto con i prodotti alimentari e non conforme al disposto della presente direttiva, ma conforme a quello della direttiva 83/229/CEE.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

1. La direttiva 83/229/CEE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato III.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1993.

Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione

ALLEGATO I

DESCRIZIONE DELLA PELLICOLA DI CELLULOSA RIGENERATA

La pellicola di cellulosa rigenerata è un foglio sottile prodotto a partire da cellulosa raffinata ottenuta da legno o cotone non riciclati. Per esigenze tecnologiche, opportune sostanze possono essere incorporate nella massa o in superficie. Le pellicole di cellulosa rigenerata possono essere ricoperte di vernice su uno o su ambedue i lati.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE NELLA FABBRICAZIONE DI PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA

N.B.:

- Le percentuali che figurano nella prima e seconda parte del presente allegato sono espresse in massa/massa (m/m) e calcolate in rapporto alla quantità di pellicola di cellulosa rigenerata anidra e non ricoperta.

- Le usuali denominazioni tecniche vengono riportate tra parentesi quadre.

- Le sostanze utilizzate devono essere di buona qualità tecnica, per quanto riguarda i requisiti di purezza.

PARTE PRIMA

PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA NON VERNICIATA

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE SECONDA

PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA VERNICIATA

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

>SPAZIO PER TABELLA>

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