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Document 31993L0010
Commission Directive 93/10/EEC of 15 March 1993 relating to materials and articles made of regenerated cellulose film intended to come into contact with foodstuffs
Direttiva 93/10/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
Direttiva 93/10/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
GU L 93 del 17.4.1993, pp. 27–36
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2007; abrogato da 32007L0042
Direttiva 93/10/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
Gazzetta ufficiale n. L 093 del 17/04/1993 pag. 0027 - 0036
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 24 pag. 0027
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 24 pag. 0027
DIRETTIVA 93/10/CEE DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 1993 relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 3, sentito il comitato scientifico per l'alimentazione umana, considerando che il numero e la natura delle modifiche apportate e da apportare alla direttiva 83/229/CEE del Consiglio, del 25 aprile 1983, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (2), modificata da ultimo dalla direttiva 92/15/CEE della Commissione (3), rende necessario sostituirla con la presente direttiva; considerando che le norme comunitarie previste dalla presente direttiva sono non solo necessarie ma indispensabili al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno, i quali non possono essere attuati a livello dei singoli Stati membri, e che d'altra parte la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dalla direttiva 89/109/CEE; considerando che secondo l'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE i materiali e gli oggetti, allo stato di prodotti finiti, non devono cedere ai prodotti alimentari costituenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana e da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari; considerando che per raggiungere tale obiettivo per le pellicole di cellulosa rigenerata, lo strumento adeguato è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE; considerando che per i budelli sintetici di cellulosa rigenerata si dovranno prevedere disposizioni specifiche; considerando che il metodo di determinazione dell'assenza di migrazione dei coloranti dovrà essere stabilito successivamente; considerando che in attesa dell'elaborazione dei requisiti di purezza e dei metodi di analisi, le disposizioni nazionali devono restare applicabili; considerando che la formazione di un elenco di sostanze autorizzate corredato dai limiti delle quantità da utilizzare, è sufficiente in linea di massima nel caso specifico per raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE; considerando però che il bis (2-idrossietil) etere (= dietilenglicole) e l'etandiolo (= monoetilenglicole) possono migrare in modo rilevante in determinati prodotti alimentari e che, di conseguenza, per prevenire tale eventualità è meglio stabilire in maniera definitiva la quantità massima di tali sostanze autorizzata nei prodotti alimentari che sono stati a contatto con pellicola di cellulosa rigenerata; considerando che è opportuno, a difesa della salute del consumatore, evitare che le superfici di pellicola di cellulosa rigenerata stampate entrino a contatto diretto con i prodotti alimentari; considerando che è opportuno prevedere la dichiarazione scritta di cui all'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 89/109/CEE nel caso di utilizzazione professionale della pellicola di cellulosa rigenerata per materiali ed articoli destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, ad eccezione di quelli per loro natura destinati a tale uso; considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1. La presente è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE. 2. La presente direttiva si applica alle pellicole di cellulosa rigenerata conformi alla descrizione di cui all'allegato I, le quali: a) costituiscono di per sé un prodotto finito, oppure b) sono parte di un prodotto finito composto di altri elementi, e che sono destinate a venire a contatto con prodotti alimentari, o vengono con essi a contatto conformemente a tale destinazione. 3. La presente direttiva non si applica: a) alle pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte sul lato destinato a venire a contatto o che viene a contatto dei prodotti alimentari, conformemente alla loro destinazione, di una quantità di rivestimento superiore a 50 mg/dm 2; b) ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata. Articolo 2 1. Nella fabbricazione di pellicole di cellulosa rigenerata, possono essere impiegati soltanto le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nell'allegato II ed unicamente alle condizioni ivi indicate. 2. In deroga al paragrafo 1, sostanze non elencate nell'allegato II, possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all'interno o sulla superficie dei prodotti alimentari, rivelabile con un metodo convalidato. Articolo 3 La superficie stampata delle pellicole di cellulosa rigenerata non deve venire in contatto con i prodotti alimentari. Articolo 4 1. A parte la fase della vendita al dettaglio, nelle altre fasi dell'immissione in commercio, i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti sono accompagnati da una dichiarazione scritta, secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 89/109/CEE. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata per loro natura chiaramente destinati a venire in contatto con alimenti. 3. Qualora siano previste particolari condizioni d'uso, il materiale o l'articolo di pellicola di cellulosa rigenerata sono etichettati conformemente. Articolo 5 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1° gennaio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri: - consentono, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il commercio e l'uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire in contatto con i prodotti alimentari e conforme al disposto della presente direttiva; - vietano, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il commercio e l'uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire in contatto con i prodotti alimentari e non conforme al disposto della presente direttiva né a quello della direttiva 83/229/CEE; - vietano, a decorrere dal 1° gennaio 1995, il commercio e l'uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire in contatto con i prodotti alimentari e non conforme al disposto della presente direttiva, ma conforme a quello della direttiva 83/229/CEE. 2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 6 1. La direttiva 83/229/CEE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 1994. 2. I riferimenti alla direttiva abrogata s'intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato III. Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1993. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione ALLEGATO I DESCRIZIONE DELLA PELLICOLA DI CELLULOSA RIGENERATA La pellicola di cellulosa rigenerata è un foglio sottile prodotto a partire da cellulosa raffinata ottenuta da legno o cotone non riciclati. Per esigenze tecnologiche, opportune sostanze possono essere incorporate nella massa o in superficie. Le pellicole di cellulosa rigenerata possono essere ricoperte di vernice su uno o su ambedue i lati. ALLEGATO II ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE NELLA FABBRICAZIONE DI PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA N.B.: - Le percentuali che figurano nella prima e seconda parte del presente allegato sono espresse in massa/massa (m/m) e calcolate in rapporto alla quantità di pellicola di cellulosa rigenerata anidra e non ricoperta. - Le usuali denominazioni tecniche vengono riportate tra parentesi quadre. - Le sostanze utilizzate devono essere di buona qualità tecnica, per quanto riguarda i requisiti di purezza. PARTE PRIMA PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA NON VERNICIATA >SPAZIO PER TABELLA> PARTE SECONDA PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA VERNICIATA >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III TAVOLA DI CONCORDANZA >SPAZIO PER TABELLA>