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Document 31993D0053

93/53/CEE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1992, che istituisce un comitato scientifico per le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità

GU L 13 del 21.1.1993, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/02/2007; abrogato da 32007D0071

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/53/oj

31993D0053

93/53/CEE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1992, che istituisce un comitato scientifico per le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità

Gazzetta ufficiale n. L 013 del 21/01/1993 pag. 0016 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0018
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0018


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1992 che istituisce un comitato scientifico per le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità

(93/53/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, nell'ambito della tutela comunitaria delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, la loro registrazione può implicare l'esame di due tipi di problemi: da un lato i problemi inerenti al carattere generico del nome, nonché agli elementi di definizione della denominazione d'origine e dell'indicazione geografica dei prodotti agricoli e alimentari, dall'altro quelli sollevati dall'applicazione dei criteri relativi alla lealtà degli scambi commerciali ed al rischio d'indurre il consumatore in errore, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (1), tal in caso di conflitto tra la denominazione d'origine o l'indicazione geografica ed i marchi, i nomi omonimi od i prodotti esistenti legalmente commercializzati;

considerando che, nell'ambito di una tutela comunitaria delle attestazioni di specificità, la registrazione delle stesse può implicare l'esame dei problemi inerenti alla valutazione del carattere tradizionale dei prodotti agricoli e alimentari;

considerando che, per la ricerca di soluzioni a tali problemi, si rende necessaria la partecipazione di specialisti altamente qualificati in campo giuridico e agricolo, segnatamente in materia di diritto di proprietà intellettuale;

considerando che, a tal fine, è opportuno istituire un comitato scientifico presso la Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un comitato scientifico incaricato di assistere la Commissione, in appresso denominato « comitato ».

Articolo 2

Il comitato ha il compito di esaminare, su richiesta della Commissione, tutti i problemi tecnici connessi all'applicazione dei regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 del Consiglio (2) per quanto riguarda la registrazione dei nomi dei prodotti agricoli e alimentari e le opposizioni presentate dagli Stati membri, segnatamente in ordine a quanto segue:

1. gli elementi di definizione dell'indicazione geografica e della denominazione d'origine - in particolare la fama e la notorietà - nonché le relative deroghe,

2. il carattere generico,

3. la valutazione del carattere tradizionale,

4. la valutazione dei criteri relativi alla lealtà degli scambi commerciali ed al rischio d'indurre il consumatore in errore, in caso di conflitto tra la denominazione d'origine o l'indicazione geografica ed i marchi, le omonimie od i prodotti esistenti legalmente in commercio.

Articolo 3

1. I membri del comitato sono nominati dalla Commissione tra personalità scientifiche altamente qualificate e competenti nelle materie indicate all'articolo 2.

2. Il comitato è composto di 7 membri titolari e di 7 membri supplenti legittimati a partecipare alle riunioni.

Articolo 4

1. Il comitato elegge nel suo seno il presidente e un vicepresidente.

L'elezione ha luogo a maggioranza semplice.

2. Al segretariato del comitato provvede la Commissione.

Articolo 5

Il comitato delibera in presenza di tutti i membri. Il parere del comitato è favorevole, quando i voti a favore siano superiori ai voti contrari. In caso di parità, l'astensione è considerata un voto a favore.

Articolo 6

1. Il mandato dei membri ha una durata di cinque anni. Esso è rinnovabile. Il presidente e il vicepresidente restano invece in carica per due anni. Essi non possono essere rieletti immediatamente dopo aver esercitato la loro funzione per due bienni consecutivi. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

2. Scaduto il quinquennio o il biennio, i membri, il presidente e il vicepresidente restano in carica fino a quando si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

3. Un membro o il presidente o il vicepresidente che si trovi nell'impossibilità di esercitare il proprio mandato o rassegni le dimissioni, è sostituito per la residua durata del mandato secondo la procedura descritta, secondo il caso, all'articolo 3 o all'articolo 4.

Articolo 7

1. Il comitato è convocato da un rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione e gli altri funzionari e agenti della Commissione interessati partecipano alle riunioni del comitato.

3. Il rappresentante della Commissione può invitare a partecipare a tali riunioni anche personalità aventi competenze particolari in ordine agli argomenti in esame.

Articolo 8

1. Le deliberazioni del comitato vertono sugli argomenti per i quali la Commissione ha chiesto un parere.

La Commissione può stabilire il termine entro il quale deve essere emesso il parere.

2. Qualora vi sia un accordo unanime sul parere richiesto, i membri del comitato elaborano conclusioni comuni. In caso contrario, le diverse posizioni assunte nel corso delle deliberazioni sono esposte in un resoconto redatto dalla segretaria del comitato.

Articolo 9

I membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato stesso, qualora il rappresentante della Commissione li abbia informati che il parere richiesto riguarda una questione di carattere riservato.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 9.

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