Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3824

    Regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari dei mesi di settembre e novembre 1992

    GU L 387 del 31.12.1992, p. 29–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3824/oj

    31992R3824

    Regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari dei mesi di settembre e novembre 1992

    Gazzetta ufficiale n. L 387 del 31/12/1992 pag. 0029 - 0037
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 47 pag. 0056
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 47 pag. 0056


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3824/92 DELLA COMMISSIONE del 28 dicembre 1992 che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari dei mesi di settembre e novembre 1992

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

    considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85 prevede lo smantellamento automatico e progressivo dei divari monetari negativi creati nell'intervallo tra due riallineamenti nel quadro del sistema monetario europeo; che questo smantellamento comporta, in particolare, un adeguamento dei tassi di conversione agricoli volto a sopprimere il 25 % dei divari monetari trasferiti di nuova creazione; che tale adeguamento del tasso di conversione agricolo ha luogo il 1o gennaio 1993 per i divari creati dai riallineamenti monetari dei mesi di settembre e novembre 1992; che conformemente ai paragrafi 3 e 4 del suddetto articolo, i prezzi fissati in ecu e, ove occorra, gli importi fissati in ecu nel quadro della politica agraria comune sono diminuiti nel corso della fase di smantellamento considerata, in modo da neutralizzare l'aumento dei prezzi in moneta nazionale che deriverebbe da tale modificazione dei tassi di conversione agricoli; che, tuttavia, per tener conto delle disposizioni previste nel quadro del regime agrimonetario che si applica a partire dal 1993, è opportuno effettuare tale diminuzione all'inizio della campagna 1993/1994;

    considerando che i prezzi fissati in ecu devono essere ridotti mediante l'applicazione del coefficiente riduttore dei prezzi agricoli di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3137/91 (4); che tale coefficiente è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3387/92 della Commissione (5); che occorre inoltre modificare analogamente taluni importi fissati in ecu in virtù dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1677/85; che, tuttavia, per evitare distorsioni del mercato, è opportuno tener conto delle disposizioni della normativa comunitaria relative al calcolo dei prezzi e degli importi di cui trattasi;

    considerando che i prezzi e gli importi in ecu che dipendono direttamente da altri prezzi fissati in ecu subiscono, direttamente o indirettamente, gli effetti della diminuzione di questi ultimi; che occorre rispettare le relazioni esistenti tra tali prezzi o importi nel quadro delle organizzazioni di mercato;

    considerando che i prezzi e gli importi in ecu stabiliti in funzione dei prezzi constatati sul mercato subiscono indirettamente le conseguenze della diminuzione degli altri prezzi fissati in ecu ovvero sono direttamente connessi con la situazione del mercato mondiale; che, per evitare inopportune diminuzioni e per salvaguardare la rappresentatività di tali prezzi e importi in rapporto al mercato, è opportuno non prenderli in considerazione come prezzi fissati in ecu ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85 e non applicare loro il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli;

    considerando l'opportunità di non applicare il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli alle compensazioni decise nel quadro della riforma della politica agricola comune;

    considerando che le misure previste all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1677/85 sono motivate soprattutto dall'intento di tenere sotto controllo l'equilibrio dei mercati agricoli; che occorre pertanto, per semplificare l'applicazione amministrativa del regime di smantellamento automatico, non applicare il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli agli importi fissati in ecu che, per la loro natura o il loro valore, non hanno un'incidenza rilevante e diretta sulla produzione, in particolare quelli fissati nel quadro della politica delle strutture agrarie, quelli concernenti le spese di ammasso e gli importi aventi carattere tecnico o amministrativo;

    considerando che, per facilitare la gestione amministrativa, è opportuno approvare l'elenco di detti prezzi e importi in tempo utile;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per i settori indicati nell'allegato, i prezzi e gli importi ivi riportati sono divisi per il coefficiente di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3387/92 e, se del caso, adeguati per garantire il rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria relative alle rispettive modalità di calcolo.

    Articolo 2

    I prezzi e gli importi derivanti dalle modifiche di cui all'articolo 1 vengono precisati con effetto dal termine iniziale di applicazione dell'articolo stesso, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1677/85.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Tuttavia, l'articolo 1 si applica a decorrere dall'inizio della campagna 1993/1994 per ogni settore. Per i prodotti per i quali non esiste alcuna campagna di commercializzazione, esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (2) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (3) GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16. (4) GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 17. (5) GU n. L 344 del 26. 11. 1992, pag. 27.

    ALLEGATO

    1. CEREALI Cereali 1.1. Prezzo d'intervento, prezzo indicativo e prezzo d'entrata dei cereali, del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 1o luglio 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1). 1.2. Prezzo d'entrata delle farine, delle semole e dei semolini di cereali, di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92. 1.3. Aiuto applicabile in Portogallo di cui al regolamento (CEE) n. 3653/90 (2). Prodotti amidacei 1.4. Prezzo minimo delle patate, per tenore di fecola, di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92. 1.5. Premio al produttore di fecola di patate, di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92. Riso 1.6. Prezzo d'intervento per il risone e prezzo indicativo per il riso semigreggio, di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 (4). 1.7. Prezzi di cui al punto 1.6. applicabili in Portogallo. 1.8. Prezzo d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato a grani tondi e a grani lunghi, di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76. 1.9. Prezzo d'entrata delle rotture di riso, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1418/76. 2. ZUCCHERO 2.1. Prezzo indicativo dello zucchero bianco, di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3484/92 (6). 2.2 Prezzo d'intervento dello zucchero bianco per le zone non deficitarie, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81. 2.3. Prezzo d'intervento dello zucchero bianco per le zone deficitarie, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1785/81. 2.4. Prezzo d'intervento dello zucchero greggio, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81. 2.5. Prezzo di base della barbabietola, di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81. 2.6. Prezzo minimo della barbabietola A e della barbabietola B, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1785/81. 2.7. Prezzi di cui ai punti 2.2, 2.5 e 2.6, applicabili in Spagna. 2.8. Rimborso di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81. 2.9. Prezzo d'entrata del melasso, di cui all'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81. 2.10. Prezzo d'entrata dello zucchero bianco, di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81. 2.11. Prezzo d'entrata dello zucchero greggio, di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81. 3. GRASSI VEGETALI Olio d'oliva 3.1. Prezzo indicativo per l'olio d'oliva, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 (8). 3.2. Prezzo d'intervento per l'olio d'oliva, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 136/66/CEE. 3.3. Prezzo di cui al punto 3.2, applicabile in Portogallo. 3.4. Maggiorazioni e riduzioni del prezzo d'intervento, di cui all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE. 3.5. Prezzo rappresentativo del mercato per l'olio d'oliva, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE. 3.6. Prezzo d'entrata per l'olio d'oliva, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE. 3.7. Aiuti alla produzione dell'olio d'oliva e aiuto a favore dei piccoli produttori, di cui agli articoli 5 e 5bis del regolamento n. 136/66/CEE. 3.8. Aiuti di cui al punto 3.7, applicabili in Spagna e in Portogallo. 3.9. Aiuti al consumo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3416/90 (9) applicabile in Spagna e in Portogallo. Lino 3.10. Prezzo di obiettivo dei semi di lino, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/92 (11). 3.11. Prezzi di cui al punto 3.10, applicabili in Spagna. 4. ORTOFRUTTICOLI Ortofrutticoli freschi 4.1. Prezzo di base e prezzo d'acquisto per tipo di prodotto e per periodo, di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 (13). 4.2. Prezzo minimo per i produttori di arance, per tipo di varietà, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance (14), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3848/89 (15). 4.3. Prezzo minimo per i produttori di limoni, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (16), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1124/89 (17). 4.4. Compensazione finanziaria, per tipo di varietà, ai trasformatori di arance, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2601/69. 4.5. Compensazione finanziaria per i trasformatori di limoni, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77. 4.6. Prezzi massimi di ritiro di taluni prodotti, decisi in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72. 4.7. Prezzo di riferimento per tipo di prodotto e per periodo, di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1035/72. 4.8. Prezzo d'offerta comunitario di cui all'articolo 318 dell'atto di adesione. Ortofrutticoli trasformati 4.9. Aiuti alla produzione di ortofrutticoli per la trasformazione in uve secche, concentrati di pomodoro, pomodori pelati e conservati interi, succo di pomodoro, fichi secchi, prugne, pesche sciroppate, pere Williams e Rocha sciroppate, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (18), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89 (19). 4.10. Aiuti alla produzione per la trasformazione di ananassi in conserve, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 525/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che istituisce un regime di aiuti alla produzione per le conserve di ananassi (20), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/85 (21). 4.11. Prezzo minimo ai produttori di uve secche, di pomodori, fichi, susine d'Ente, pesche e pere Williams e Rocha, destinati alla trasformazione, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86. 4.12. Prezzo minimo ai produttori di ananassi destinati alla trasformazione, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 525/77. 4.13. Prezzo minimo all'importazione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86. 5. VINO 5.1. Prezzi di orientamento di ogni tipo di vino da tavola, di cui all'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (22), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 (23). 5.2. Aiuti ai distillatori per tipo di prodotto ottenuto, aiuti agli elaboratori di vino alcolizzato, prezzo d'acquisto per tipo di alcole neutro consegnato all'intervento e riduzione per l'alcole greggio, partecipazione del FEAOG, sezione garanzia, alle spese d'intervento, per quanto riguarda la distillazione dei sottoprodotti di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87. 5.3. Aiuti ai distillatori per tipo di prodotto ottenuto, aiuti agli elaboratori di vino alcolizzato, prezzo d'acquisto dell'alcole nutro consegnato all'intervento e riduzione per l'alcole greggio, partecipazione del FEAOG, sezione garanzia, alle spese di intervento, per quanto riguarda le distillazioni di vini diversi dai vini da tavola, di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 822/87. 5.4. Aiuti ai distillatori per tipo di vino distillato e per tipo di prodotto ottenuto, aiuti agli elaboratori di vino alcolizzato per tipo di vino trattato, per quanto riguarda la distillazione preventiva del vino da tavola, di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87. 5.5. Aiuti ai distillatori per tipo di vino distillato e per tipo di prodotto ottenuto, aiuti agli elaboratori di vino alcolizzato per tipo di vino trattato, per quanto riguarda la distillazione di sostegno dei vini da tavola, di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 822/87. 5.6. Aiuti ai distillatori per tipo di vino distillato e per tipo di prodotto ottenuto, aiuti agli elaboratori di vino alcolizzato per tipo di vino trattato, per quanto riguarda la distillazione di garanzia di buon fine dei vini da tavola, di cui all'articolo 42 del regolamento (CEE) n. 822/87.

    (1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

    (2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 16.

    (3) GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1.

    (4) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 19.

    (5) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

    (6) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 12.

    (7) GU n. L 116 dell'8. 5. 1990, pag. 1.

    (8) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 13.

    (9) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.

    (10) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 39.

    (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

    (2) GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1.

    (3) GU n. L 325 del 29. 11. 1988, pag. 2.

    (4) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 8.

    (5) GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.

    (6) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 19.

    (7) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

    (8) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 1.

    (9) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

    (10) GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1.

    (11) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

    (12) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.

    (13) GU n. L 80 del 23. 3. 1989, pag. 76.

    5.7. Aiuti all'impiego di mosti di uve per vinificazione e per l'alimentazione animale, di cui all'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 822/87. 5.8. Aiuti all'impiego di mosti di uve per la fabbricazione di taluni prodotti in Irlanda e nel Regno Unito, aiuti all'impiego di uve e di mosti di uve per la fabbricazione di succo d'uva, di cui all'articolo 46 del regolamento (CEE) n. 822/87. 5.9. Riduzione del prezzo d'acquisto del vino consegnato per la distillazione, di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 822/87. 5.10. Prezzi di riferimento per tipo di vino, di succo o di mosto di uve, di cui all'articolo 53, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87. 5.11. Prezzi franco frontiera di riferimento, per tipo di vino, di succo o di mosto di uve e paesi terzi interessati, derivanti dal prezzo di cui al punto 5.10. 6. TESSILI Lino e canapa 6.1. Aiuti per il lino destinato alla produzione di fibre e per la canapa, di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2057/87 (2). 6.2. Importi da trattenere sull'aiuto per promuovere lo smercio dei prodotti di lino, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70. Bachi da seta 6.3. Aiuto per i bachi da seta, di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2059/92 (4). Cotone 6.4. Prezzo d'obiettivo del cotone non sgranato, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2053/92 (6). 6.5. Prezzo minimo per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2169/81. 6.6. Aiuto a favore dei piccoli produttori, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1152/90 del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2054/92 (8). 7. ALTRI PRODOTTI VEGETALI Sementi 7.1. Aiuti alla produzione di sementi, per specie o gruppo di varietà fissati per la campagna di commercializzazione interessata, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/91 (10). 7.2. Aiuti di cui al punto 7.1, applicabili in Spagna ed in Portogallo. 7.3. Prezzo di riferimento del granturco ibrido e del sorgo ibrido destinati alla semina di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2358/71. Tabacco 7.4. Prezzi di obiettivo per varietà, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92 (2). 7.5. Prezzo di intervento e prezzo di intervento derivato per il tabacco in colli, per varietà, di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 727/70. 7.6. Premio per varietà, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 727/70. Semi di canapa 7.7. Aiuto per i semi di canapa, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3698/88 del Consiglio, del 24 novembre 1988, che prevede misure speciali per i semi di canapa (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2050/90 (4). Floricoltura 7.8. Prezzi minimi all'esportazione, di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3991/87 (6). Luppolo 7.9. Aiuti ai produttori di luppolo, per i gruppi di varietà aromatiche, amare e altre, di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3124/92 (8). Foraggi essiccati 7.10. Prezzo di obiettivo dei foraggi essiccati, di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89 (10). 7.11. Divario tra l'aiuto per i foraggi disidratati e l'aiuto per i foraggi essiccati diversamente, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1117/78. Piselli, fave, favette e lupini dolci 7.12. Prezzo di obiettivo per i piselli, le fave e le favette, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 (12). 7.13. Prezzi limite per l'aiuto per i piselli, le fave e le favette, nonché per i lupini dolci, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1431/82. 7.14. Aiuti per le lenticchie, i ceci e le vecce, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 762/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che introduce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella (13).

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 64.

    (3) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

    (4) GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 3.

    (5) GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

    (6) GU n. L 141 del 2. 6. 1990, pag. 5.

    (7) GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 114.

    (8) GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (9) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.

    (10) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 7.

    (11) GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20.

    (12) GU n. L 140 del 4. 6. 1991, pag. 19.

    (13) GU n. L 314 del 10. 11. 1982, pag. 26.

    (14) GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 12.

    (15) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (16) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49.

    (1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

    (2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 59.

    (3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 19.

    (4) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

    (5) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

    (6) GU n. L 297 del 9. 11. 1985, pag. 1.

    (7) GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 6.

    (8) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

    (9) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

    (10) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

    8. LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI Settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 8.1. Prezzo indicativo del latte di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2071/92 (2). 8.2. Prezzo d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68. 8.3. Prezzo d'intervento per il latte scremato in polvere di cui al punto 8.2, applicabile in Portogallo. 8.4. Prezzo di entrata di taluni prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68. 8.5. Importi che adeguano il prezzo di entrata per i prodotti che rientrano nel gruppo II di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2915/79 del consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3798/91 (4). 8.6. Valori franco frontiera di taluni formaggi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1502/90 (6). 8.7. Prelievo speciale applicabile al burro neozelandese di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/89 del Consiglio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3841/92 (8). 8.8. Aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati, di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 804/68. 8.9. Forcella entro cui è fissato l'aiuto per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali, di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/89 (10). 8.10. Aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere destinati all'alimentazione animale, di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68. 8.11. Aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1497/91 (12). 8.12. Aiuto per il burro acquistato dai beneficiari di assistenza sociale, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2990/82 della Commissione (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3917/90 (14). 9. ALTRI PRODOTTI ANIMALI Carni bovine 9.1. Prezzo di orientamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (16). 9.2. Prezzo di intervento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68. Carni ovine e caprine 9.3. Prezzi di base per le carcasse di ovini, fresche o refrigerate e prezzi di base stagionalizzati, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2069/92 (2). Carni suine 9.4. Prezzo di base del suino macellato, di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (4). 10. PRODOTTI DELLA PESCA 10.1. Prezzi di orientamento, per prodotto e per periodo, di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 29 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (5). 10.2. Prezzo di ritiro comunitario e prezzo di vendita comunitario, di cui all'articoli 1 e 13 del regolamento (CEE) n. 3759/92. 10.3. Valore forfettario da detrarre dalla compensazione finanziaria, di cui all'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3759/92. 10.4. Prezzo alla produzione comunitaria di tonno, di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3759/92. 10.5. Prezzo minimo garantito di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3117/85 del Consiglio, del 4 novembre 1985, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di indennità compensative per le sardine (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3940/87 (7). 10.6. Indennità compensativa per le sardine del Mediterraneo, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3117/85. 10.7. Prezzi di riferimento di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (CEE) n. 3759/92. 11. Misure specifiche, di cui al regolamento (CEE) n. 3763/91 (8) al regolamento (CEE) n. 1600/92 (9) e al regolamento (CEE) n. 1601/92 (10).

    (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (4) GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7. (5) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (6) GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 8. (7) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (8) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1. (9) GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 6. (10) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29. (11) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 5. (12) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (13) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 1. (14) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21. (15) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 6. (16) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 23. (17) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 28. (18) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (19) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29. (20) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 48. (21) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12. (22) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (23) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.

    Top