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Document 31992R3588

    Regolamento (CEE) n. 3588/92 della Commissione, dell' 11 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 223/90 in ordine al tasso di cofinanziamento comunitario applicabile in Portogallo per le misure previste dal regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio

    GU L 364 del 12.12.1992, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3588/oj

    31992R3588

    Regolamento (CEE) n. 3588/92 della Commissione, dell' 11 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 223/90 in ordine al tasso di cofinanziamento comunitario applicabile in Portogallo per le misure previste dal regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 364 del 12/12/1992 pag. 0027 - 0027
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 46 pag. 0201
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 46 pag. 0201


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3588/92 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 223/90 in ordine al tasso di cofinanziamento comunitario applicabile in Portogallo per le misure previste dal regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

    considerando che le disponibilità di bilancio destinate al finanziamento delle misure contemplate dal regolamento (CEE) n. 2328/91 per il 1992 e il 1993 nel quadro comunitario di sostegno relativo al Portogallo per quanto riguarda gli interventi dei vari fondi strutturali, permettono di innalzare al 75 % il tasso di cofinanziamento comunitario stabilito dal regolamento (CEE) n. 223/90 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3126/91 (3), per tale Stato membro e limitatamente agli anni 1992 e 1993;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CEE) n. 223/90 è modificato come segue:

    1) nella prima riga è soppresso il termine « Portogallo »;

    2) è inserita la prima riga che segue:

    « Portogallo 75 % ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il disposto dell'articolo 1 si applica alle spese sostenute dal Portogallo negli anni 1992 e 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1992. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 62. (3) GU n. L 296 del 26. 10. 1991, pag. 32.

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