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Document 31992R1036
Commission Regulation (EEC) No 1036/92 of 27 April 1992 laying down detailed rules for transferring Community aid granted for collective projects for the restructuring of vineyards under Council Regulation (EEC) No 458/80 and amending Decision 81/525/EEC on applications for refunds of and advances on premiums paid for collective projects for the restructuring of vineyards
Regolamento (CEE) n. 1036/92 della Commissione, del 27 aprile 1992, relativo alle modalità di trasferimento dei contributi comunitari concessi a progetti di ristrutturazione collettiva dei vigneti nel quadro del regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, e che modifica la decisione 81/525/CEE riguardante le domande di anticipo e di rimborso degli aiuti versati per la ristrutturazione dei vigneti nel quadro delle operazioni collettive
Regolamento (CEE) n. 1036/92 della Commissione, del 27 aprile 1992, relativo alle modalità di trasferimento dei contributi comunitari concessi a progetti di ristrutturazione collettiva dei vigneti nel quadro del regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, e che modifica la decisione 81/525/CEE riguardante le domande di anticipo e di rimborso degli aiuti versati per la ristrutturazione dei vigneti nel quadro delle operazioni collettive
GU L 110 del 28.4.1992, pp. 31–34
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(FI, SV)
In force
Regolamento (CEE) n. 1036/92 della Commissione, del 27 aprile 1992, relativo alle modalità di trasferimento dei contributi comunitari concessi a progetti di ristrutturazione collettiva dei vigneti nel quadro del regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, e che modifica la decisione 81/525/CEE riguardante le domande di anticipo e di rimborso degli aiuti versati per la ristrutturazione dei vigneti nel quadro delle operazioni collettive
Gazzetta ufficiale n. L 110 del 28/04/1992 pag. 0031 - 0034
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0071
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0071
REGOLAMENTO (CEE) N. 1036/92 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 1992 relativo alle modalità di trasferimento dei contributi comunitari concessi a progetti di ristrutturazione collettiva dei vigneti nel quadro del regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, e che modifica la decisione 81/525/CEE riguardante le domande di anticipo e di rimborso degli aiuti versati per la ristrutturazione dei vigneti nel quadro delle operazioni collettive LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive (1) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 596/91 (2), in particolare gli articoli 10, paragrafo 4 e 11 bis, paragrafo 2, considerando che il Consiglio ha dato facoltà agli Stati membri di trasferire ad altri progetti il contributo comunitario accordato per progetti approvati dalla Commissione conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 458/80 che non potranno essere integralmente eseguiti entro il termine stabilito; considerando che l'accertamento della mancata realizzazione totale o parziale di un progetto deve essere effettuato nel rispetto dei diritti acquisiti dal beneficiario iniziale; considerando che devono beneficiare del trasferimento dei contributi previsti soltanto le operazioni di ristrutturazione che rispettano le condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 458/80; considerando che i trasferimenti dei contributi devono effettuarsi nelle condizioni che escludano il rischio di un superamento delle quote accordate dallo Stato membro nonchè che si garantisca il rispetto dei diritti acquisiti dai beneficiari iniziali; considerando che il presente regolamento ha per obiettivo di fissare le modalità di trasferimento dei contributi previsti dal regolamento (CEE) n. 596/91, è opportuno prevedere la sua attuazione alla data d'entrata in vigore del presente regolamento; considerando che, in seguito alla facoltà loro accordata di trasferire contributi tra progetti, gli Stati membri devono apportare le necessarie modifiche e garantirne la gestione assicurandone anche la necessaria trasparenza e uniformità; considerando che ciò implica altresì la modifica delle modalità di presentazione delle domande di rimborso ai sensi della decisione 81/525/CEE della Commissione (3); considerando che è quindi opportuno stabilire le modalità secondo le quali gli Stati membri informeranno periodicamente la Commissione delle modifiche apportate ai progetti; considerando che è opportuno fissare un termine per l'esecuzione dell'insieme delle operazioni avviate conformemente al regolamento (CEE) n. 458/80; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Possono beneficiare d'un trasferimento dagli Stati membri: - i contributi che restano disponibili alla scadenza dei termini di realizzazione previsti dalle decisioni d'approvazione dei progetti; - i contributi per i quali i beneficiari hanno rinunciato; - i contributi che restano disponibili alla scadenza dell'ottavo anno che segue la decisione d'approvazione del progetto, se le superfici ristrutturate rappresentano alla stessa data meno del 70 % delle superfici inizialmente previste nello stesso progetto, a condizione di tutelare i diritti dei beneficiari fino alla scadenza del progetto. Articolo 2 Gli Stati membri accertano che i contributi trasferiti siano destinati a operazioni di ristrutturazione: - previste per progetti approvati dalla Commissione e per superfici complementari agli ettari già approvati, e - che rispettano le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 458/80. Articolo 3 I premi versati rimangono acquisiti dai beneficiari dei progetti approvati dalla Commissione, a condizione che il versamento abbia riguardato ettari per i quali sono state portate a termine le operazioni di ristrutturazione, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 458/80. Articolo 4 Le decisioni di proroga del termine di esecuzione di cui all'articolo 4, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 458/80 sono prese dagli Stati membri. Questi ultimi comunicano ogni anno alla Commissione le decisioni di trasferimento e di modifica prese durante l'anno (in particolare le decisioni riferite al paragrafo 1) compilando la tabella dell'allegato I. Quest'ultima viene trasmessa insieme all'atto della presentazione delle domande di rimborso. Articolo 5 La sovvenzione del FEAOG, sezione orientamento, relativa alle spese sostenute dagli Stati membri interviene nel limite della quota approvata inizialmente e nelle condizioni previste all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 458/80. Articolo 6 L'allegato II della decisione 81/525/CEE, relativo alle domande di anticipo e di rimborso dei premi versati per la ristrutturazione di vigneti nel quadro di operazioni collettive, è sostituita dall'allegato II del presente regolamento. Articolo 7 Le operazioni intraprese nel quadro del regolamento (CEE) n. 458/80 devono essere terminate entro il 31 dicembre 1998. Le domande di rimborso per operazioni di ristrutturazione devono essere presentate al FEAOG, sezione orientamento, entro il 1o luglio 1999. Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a partire dal 14 marzo 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 27. (2) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 16. (3) GU n. L 196 del 18. 7. 1981, pag. 11. ALLEGATO I Modifiche apportate nell'anno 19 . . a progetti approvati nel quadro del regolamento (CEE) n. 458/80 Unità amministrativa Numero del progetto Numero di ettari trasferiti Altre modifiche v.q.p.r.d. Vini da tavola + + 1 2 3 ALLEGATO II Domanda di rimborso delle spese effettuate nel corso dell'anno 19 . . nell'ambito del regolamento (CEE) n. 458/80 relativo alla ristrutturazione del vigneto nel quadro di operazioni collettive Unità amministrativa Numero di progetti Superficie sottoposta a reimpianto (in ha, a, ca) [di cui nuovo impianto (1)] Importo dei premi versati dallo Stato membro per v.q.p.r.d. dopo estirpazione dei vigneti di v.q.p.r.d. che hanno prodotto di vini da tavola Categoria (3) in vini da tavola (2) Categoria (3) Totale Totale di cui imputabili v.q.p.r.d. vini da tavola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totale (1) Eventualmente, indicare tra parentesi sotto ciascuna delle superfici interessate la superficie del nuovo impianto in ha, a, ca. (2) Indicare in allegato la superficie totale di nuovi impianti o reimpianti situati in territori viticoli che, dopo esecuzione del progetto, hanno meno di due ettari ristrutturati. (3) Nelle colonne 6 e 8 indicare a quali categorie appartengono, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, le superfici sottoposte ai reimpianti o nuovo impianto.