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Document 31992R0840

Regolamento (CEE) n. 840/92 della Commissione, del 1ºaprile 1992, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 88 del 3.4.1992, pp. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/840/oj

31992R0840

Regolamento (CEE) n. 840/92 della Commissione, del 1ºaprile 1992, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 088 del 03/04/1992 pag. 0029 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 8 pag. 0120
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 8 pag. 0120


REGOLAMENTO (CEE) N. 840/92 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1992

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 627/92 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1992. Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) La fotografia ha carattere puramente indicativo.

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