Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1497

Regolamento (CEE) n. 1497/91 della Commissione del 3 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2191/81 relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro

GU L 140 del 4.6.1991, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2005; abrog. impl. da 32005R1898

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1497/oj

31991R1497

Regolamento (CEE) n. 1497/91 della Commissione del 3 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2191/81 relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 04/06/1991 pag. 0019 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 37 pag. 0207
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 37 pag. 0207


REGOLAMENTO (CEE) N. 1497/91 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2191/81 relativo alla concessione di un aiuto per il burro acquistato dalle istituzioni e collettività senza scopo di lucro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2191/81 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1679/89 (4), prevede la concessione di un aiuto per l'acquisto di burro da parte di istituzioni e collettività senza scopo di lucro; che l'aiuto è erogato al fornitore del burro, previa richiesta scritta e presentazione di un buono numerato valido per un periodo non superiore a sei mesi; che appare opportuno prolungare tale periodo per agevolare il lavoro amministrativo delle autorità nazionali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2191/81, i termini « sei mesi » sono sostituiti dai termini « dodici mesi ». Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 5. (3) GU n. L 213 dell'1. 8. 1981, pag. 20. (4) GU n. L 164 del 15. 6. 1989, pag. 14.

Top