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Document 31991R1184

    Regolamento (CEE) n. 1184/91 della Commissione, del 6 maggio 1991, recante modalità di applicazione del regime di aiuto ai produttori portoghesi di cereali

    GU L 115 del 8.5.1991, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1184/oj

    31991R1184

    Regolamento (CEE) n. 1184/91 della Commissione, del 6 maggio 1991, recante modalità di applicazione del regime di aiuto ai produttori portoghesi di cereali

    Gazzetta ufficiale n. L 115 del 08/05/1991 pag. 0015 - 0016
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 37 pag. 0125
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 37 pag. 0125


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1184/91 DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 1991 recante modalità di applicazione del regime di aiuto ai produttori portoghesi di cereali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo (1), in particolare l'articolo 10,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3653/90 ha istituito un aiuto ai produttori di taluni cereali immessi sul mercato o venduti direttamente all'organismo d'intervento; che occorre definire il concetto di vendita sul mercato;

    considerando che, ai fini del corretto funzionamento del regime di aiuto, è necessario che gli Stati membri controllino che l'aiuto sia erogato nel rispetto delle condizioni previste; che nella domanda di aiuto occorre indicare un numero minimo di dati che permettano agli Stati membri di effettuare i controlli necessari;

    considerando che, per ragioni di efficienza, è opportuno disporre un controllo in loco a campione in merito all'esattezza delle domande presentate; che il controllo deve riguardare un numero sufficientemente rappresentativo di domande di aiuto;

    considerando che è opportuno disporre il recupero dell'aiuto in caso di pagamenti indebiti e sanzioni idonee in caso di false dichiarazioni;

    considerando che, ai fini di una corretta gestione del regime di aiuto, si ravvisa la necessità di informatizzare i dati contenuti nelle domande di aiuto;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

    L'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3653/90 è concesso ai produttori portoghesi di cereali secondo le modalità previste dal presente regolamento. Articolo 2

    1. L'aiuto è erogato al produttore o al suo mandatario per i quantitativi di cereali di cui all'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio (2), raccolti nell'azienda del produttore e per i quali sia prodotta la prova della vendita sul mercato.

    2. Ai sensi del presente regolamento, per vendita sul mercato si intende la vendita, da parte dei produttori, di cereali in granella da parte dei produttori a imprese di raccolta, commercializzazione e trasformazione, ad altri produttori o all'organismo d'intervento. Articolo 3

    1. L'aiuto è erogato dalle autorità portoghesi ai produttori o ai loro mandatari, a norma dell'articolo 2 e su richiesta degli stessi.

    2. La domanda di aiuto deve essere inviata all'INGA accompagnata dall'elenco, in ordine cronologico, delle vendite relative a ciascun cereale, con indicazione del quantitativo venduto.

    Per le vendite inferiori a 40 t, i produttori presentano una sola domanda per campagna.

    3. L'ultima domanda relativa ad una determinata campagna è presentata entro il 31 luglio della campagna successiva.

    4. Le autorità portoghesi erogano l'aiuto entro la fine del mese successivo a quello del ricevimento della domanda. Articolo 4

    1. Per beneficiare del regime di aiuto previsto dal presente regolamento, il produttore di qualsiasi cereale, salvo il granturco e il sorgo, deve presentare ogni anno all'autorità competente, entro il 30 aprile, una dichiarazione di coltivazione che riporti per ogni cereale tutte le superfici seminate nonché la loro ubicazione sulla base di dati catastali o di una documentazione riconosciuta equipollente dall'ente preposto al controllo delle superfici, come ad esempio una carta, una foto aerea o spaziale, che consenta alle autorità di controllo di individuare esattamente le superfici.

    Tuttavia, le dichiarazioni relative al raccolto 1991 devono essere presentate entro il 31 maggio 1991. Per quanto riguarda il granturco e il sorgo, il termine per la presentazione della dichiarazione di coltivazione è fissato al 30 giugno.

    2. L'autorità competente registra la dichiarazione del produttore e gli attribuisce un numero d'ordine. Articolo 5

    La prova della vendita dei cereali di cui all'articolo 2 è costituita dalla presentazione, per ciascuna vendita, di una fattura datata recante il nome dell'acquirente, il nome del produttore e il numero di registrazione della dichiarazione di cui all'articolo 4, nonché i quantitativi venduti di ciascun cereale e la data di consegna dei prodotti. Articolo 6

    Gli acquirenti di cui all'articolo 5 tengono a disposizione dell'autorità nazionale competente una contabilità da cui risultino in particolare:

    a) i nomi e gli indirizzi dei produttori od operatori che hanno loro consegnato cereali in granella;

    b) i quantitativi di ciascun cereale oggetto delle suddette forniture, nonché la data di consegna. Articolo 7

    1. Le autorità portoghesi istituiscono una procedura di controllo amministrativo e in loco che garantisca il rispetto dei criteri vigenti per la concessione dell'aiuto.

    Esse effettuano in particolare controlli in loco a campione per verificare l'esattezza delle domande presentate e delle dichiarazioni di coltivazione di cui all'articolo 4.

    2. Il controllo in loco delle dichiarazioni di coltivazione interessa almeno:

    - il 5 % delle dichiarazioni di coltivazione di superfici inferiori a 25 ha,

    - il 20 % delle dichiarazioni di coltivazione di superfici comprese tra 25 e 250 ha e

    - il 100 % delle dichiarazioni di coltivazione di superfici superiori a 250 ha. Articolo 8

    1. Le autorità portoghesi effettuano controlli in loco presso gli acquirenti indicati nelle domande di aiuto. Tali controlli riguardano la contabilità di cui all'articolo 6 e interessano almeno il 20 % dei quantitativi di cereali per i quali è stato chiesto l'aiuto e il 10 % degli acquirenti.

    Per ciascun controllo in loco viene redatto un processo verbale.

    2. Le autorità portoghesi effettuano a fine campagna una verifica tramite confronto di tutte le domande di aiuto e delle relative dichiarazioni di coltivazione. Qualora da tale confronto risultino discrepanze tra la domanda di aiuto di un produttore e le sue possibilità di produzione, tale Stato membro procede ad una verifica approfondita di tutte le domande presentate dal produttore. Articolo 9

    1. Se dal controllo delle domande di aiuto risulta un'eccedenza, il produttore è escluso dal regime di aiuto per la campagna di cui trattasi.

    2. In caso di indebito pagamento dell'aiuto i relativi importi sono recuperati, maggiorati di un interesse del 15 %, calcolato in funzione del lasso di tempo trascorso tra l'erogazione dell'aiuto e il rimborso dello stesso da parte del beneficiario.

    Gli importi recuperati sono versati all'ente pagatore e dedotti dalle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia.

    3. Per quanto riguarda la dichiarazioni di coltivazione, il Portogallo decide opportune sanzioni da applicarsi in caso di false dichiarazioni e informa la Commissione delle misure prese a tal fine. Articolo 10

    Qualora le domande di aiuto contengano informazioni erronee, per dolo o colpa grave, il richiedente è escluso dal beneficio dell'aiuto per la campagna successiva. Articolo 11

    Il Portogallo adotta i provvedimenti complementari necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento, in particolare quelli destinati a garantire l'affidabilità delle misure di controllo. A tale scopo il Portogallo provvede all'elaborazione elettronica dei dati risultanti dalle domande di aiuto. Articolo 12

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1991. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione (1) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28. (2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

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