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Document 31991L0508

Direttiva 91/508/CEE della Commissione del 9 settembre 1991 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

GU L 271 del 27.9.1991, pp. 67–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/10/1997; abrog. impl. da 396L0051

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/508/oj

31991L0508

Direttiva 91/508/CEE della Commissione del 9 settembre 1991 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 271 del 27/09/1991 pag. 0067 - 0069
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0096
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0096


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 1991 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (91/508/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/336/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati dalla direttiva 91/248/CEE della Commissione (3);

considerando che in alcuni Stati membri sono stati ampiamente sperimentati nuovi impieghi dell'antibiotico « Salinomicina-sodica », dell'edulcorante « Neoesperidina diidrocalcone », della vitamina D3 e dell'oligoelemento « ferro » sotto forma di Chelato ferroso idratato di aminoacidi; che, in base all'espierenza acquisita, sembra che questi nuovi impieghi possano essere autorizzati in tutta la Comunità;

considerando che taluni studi hanno messo in questione l'efficacia del carotenoide « Violaxantina »; che pertanto è necessario vietare l'utilizzazione di questo colorante;

considerando che in alcuni Stati membri è stato sperimentato con successo l'impiego di un nuovo coccidiostatico; che è opportuno autorizzare provvisoriamente questo nuovo impiego sul piano nazionale, in attesa che possa essere ammesso a livello comunitario;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 1 entro e non oltre il 30 novembre 1992. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono completate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 185 dell'11. 7. 1991, pag. 31. (3) GU n. L 124 del 18. 5. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

1. All'allegato I:

a) Nella parte A « Antibiotici »:

aa) alla voce E 714 « Monensin-sodio » nella colonna « Altre disposizioni », dopo la parola « equidi » viene aggiunta la frase seguente:

« Questo alimento contiene un additivo appartenente al gruppo degli ionofori; la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali (ad esempio la Tiamulina) può essere controindicata. »;

bb) è inserita la voce seguente:

Numero CEE Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categorie di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo mg/kg di alimento completo Altre disposizioni E 716 Salinomicina-sodica C42H69O11Na (Sale sodico del polietere dell'acido monocarbossilico prodotto da Streptomyces albus Suinetti

Suini 4 mesi

6 mesi 30

15 60

30 Indicare nel modo d'impiego:

- « Pericoloso per gli equidi »

- « Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori; la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali (ad esempio la Tiamulina) può essere controindicata »

b) Nella parte C « Sostanze aromatizzanti e aperitive », al punto 2 viene aggiunta la voce seguente:

Numero CEE Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categorie di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo mg/kg di alimento completo Altre disposizioni E 959 Neoesperidina diidrocal-

cone C28H36O15 Suinetti 4 mesi - 35 - Cani - - 35 -

c) Nella parte D « Coccidiostatici e altre sostanzte medicamentose »:

aa) alla voce E 757 « Monensin-sodio », nella colonna « Altre disposizioni » dopo la parola « equidi » viene aggiunta la frase seguente:

« Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori; la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali (ad esempio la Tiamulina) può essere controindicata. »;

bb) alla voce E 763 « Lasalocide-sodio », nella colonna « Altre disposizioni » si aggiunge la frase seguente:

« Indicare nel modo di impiego:

"Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori; la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali può essere controindicata". »;

cc) alla voce E 765 « Narasin », nella colonna « Altre disposizioni » viene aggiunta la frase seguente dopo la parola « equidi »:

« Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori; la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali può essere controindicata. »;

dd) alla voce E 766 « Salinomicina-sodica », nella colonna « Altre disposizioni » dopo la parola « equidi » viene aggiunta la frase seguente:

« Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori; la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali può essere controindicata. ».

d) Nella parte F « Sostanze coloranti, compresi i pigmenti » al punto 1 « Carotenoidi e xantofille » la voce E 161e « Violaxantina » viene soppressa.

e) Nella parte H « Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite »:

aa) alla voce E 670 « Vitamina D2 », nella colonna « Specie animale o categorie di animali » l'indicazione « Altre specie o categorie di animali ad eccezione del pollame » viene sostituita dall'indicazione « Altre specie o categorie di animali ad eccezione del pollame e del pesce »;

bb) alla voce E 671 « Vitamina D3 » dopo le indicazioni riguardanti la categoria « Altro pollame » vengono inserite le indicazioni seguenti:

Numero CEE Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categorie di animali Età massima Tenore massimo UI/kg di alimento completo o della razione giornaliera Altre disposizioni Pesce - 3 000 È vietata la somministrazione contemporanea di vitamina D2

f) Nella parte I « Oligoelementi », il testo della voce E 1 « Ferro-Fe » viene completato come segue:

Numero CEE Elemento Additivo Denominazione chimica, descrizione Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo Altre disposizioni Chelato ferroso idratato di aminoacidi Fe.(×)1-3, nH2O (× = anione degli aminoacidi derivati dalle proteine di soia idrolizzate)

Peso moleculare inferiore a 1 500 - -

2. All'allegato II, nella parte D « Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose »:

a) alla voce n. 20 « Lasalocide-sodio », nella colonna « Altre disposizioni » viene aggiunta la frase seguente:

« Indicare nel modo d'impiego:

"Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori; la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali può essere controindicata". »;

b) alla voce n. 21 « Maduramicina ammonio », nella colonna « Altre disposizioni » dopo la parola « equidi » viene aggiunta la frase seguente:

« Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori; la sua somministrazione contemporanea con taluni medicinali (ad esempio la Tiamulina) può essere controindicata. »;

c) alla voce n. 23 « Narasin/Nicarbazina », nella colonna « Altre disposizioni » si aggiunge la frase seguente dopo la parola « equidi »:

« Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori; la sua somministrazione contemporanea con taluni medicinali (ad esempio la Tiamulina) può essere controindicata. »;

d) si aggiunge la voce seguente:

Numero CEE Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categorie di animale Età massima Tenore minimo Tenore massimo mg/kg di alimento completo Altre disposizioni Durata del- l'autorizzazione 24 Diclazuril 2,6 cloro-alfa(4-clorofenil)-

4-(4,5-diidro-3,5-dioxo-1,2,4-

triazin-2(3H)-yi)benzen-

acetonitrile Polli da ingrasso - 1 1 Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione 30. 11. 1992

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