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Document 31991L0508
Commission Directive 91/508/EEC of 9 September 1991 amending the Annexes to Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs
Direttiva 91/508/CEE della Commissione del 9 settembre 1991 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali
Direttiva 91/508/CEE della Commissione del 9 settembre 1991 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali
GU L 271 del 27.9.1991, pp. 67–69
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 07/10/1997; abrog. impl. da 396L0051
Direttiva 91/508/CEE della Commissione del 9 settembre 1991 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali
Gazzetta ufficiale n. L 271 del 27/09/1991 pag. 0067 - 0069
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 39 pag. 0096
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 39 pag. 0096
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 1991 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (91/508/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/336/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 7, considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati dalla direttiva 91/248/CEE della Commissione (3); considerando che in alcuni Stati membri sono stati ampiamente sperimentati nuovi impieghi dell'antibiotico « Salinomicina-sodica », dell'edulcorante « Neoesperidina diidrocalcone », della vitamina D3 e dell'oligoelemento « ferro » sotto forma di Chelato ferroso idratato di aminoacidi; che, in base all'espierenza acquisita, sembra che questi nuovi impieghi possano essere autorizzati in tutta la Comunità; considerando che taluni studi hanno messo in questione l'efficacia del carotenoide « Violaxantina »; che pertanto è necessario vietare l'utilizzazione di questo colorante; considerando che in alcuni Stati membri è stato sperimentato con successo l'impiego di un nuovo coccidiostatico; che è opportuno autorizzare provvisoriamente questo nuovo impiego sul piano nazionale, in attesa che possa essere ammesso a livello comunitario; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 1 entro e non oltre il 30 novembre 1992. Essi ne informano la Commissione. Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono completate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 185 dell'11. 7. 1991, pag. 31. (3) GU n. L 124 del 18. 5. 1991, pag. 1. ALLEGATO 1. All'allegato I: a) Nella parte A « Antibiotici »: aa) alla voce E 714 « Monensin-sodio » nella colonna « Altre disposizioni », dopo la parola « equidi » viene aggiunta la frase seguente: « Questo alimento contiene un additivo appartenente al gruppo degli ionofori; la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali (ad esempio la Tiamulina) può essere controindicata. »; bb) è inserita la voce seguente: Numero CEE Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categorie di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo mg/kg di alimento completo Altre disposizioni E 716 Salinomicina-sodica C42H69O11Na (Sale sodico del polietere dell'acido monocarbossilico prodotto da Streptomyces albus Suinetti Suini 4 mesi 6 mesi 30 15 60 30 Indicare nel modo d'impiego: - « Pericoloso per gli equidi » - « Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori; la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali (ad esempio la Tiamulina) può essere controindicata » b) Nella parte C « Sostanze aromatizzanti e aperitive », al punto 2 viene aggiunta la voce seguente: Numero CEE Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categorie di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo mg/kg di alimento completo Altre disposizioni E 959 Neoesperidina diidrocal- cone C28H36O15 Suinetti 4 mesi - 35 - Cani - - 35 - c) Nella parte D « Coccidiostatici e altre sostanzte medicamentose »: aa) alla voce E 757 « Monensin-sodio », nella colonna « Altre disposizioni » dopo la parola « equidi » viene aggiunta la frase seguente: « Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori; la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali (ad esempio la Tiamulina) può essere controindicata. »; bb) alla voce E 763 « Lasalocide-sodio », nella colonna « Altre disposizioni » si aggiunge la frase seguente: « Indicare nel modo di impiego: "Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori; la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali può essere controindicata". »; cc) alla voce E 765 « Narasin », nella colonna « Altre disposizioni » viene aggiunta la frase seguente dopo la parola « equidi »: « Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori; la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali può essere controindicata. »; dd) alla voce E 766 « Salinomicina-sodica », nella colonna « Altre disposizioni » dopo la parola « equidi » viene aggiunta la frase seguente: « Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori; la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali può essere controindicata. ». d) Nella parte F « Sostanze coloranti, compresi i pigmenti » al punto 1 « Carotenoidi e xantofille » la voce E 161e « Violaxantina » viene soppressa. e) Nella parte H « Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite »: aa) alla voce E 670 « Vitamina D2 », nella colonna « Specie animale o categorie di animali » l'indicazione « Altre specie o categorie di animali ad eccezione del pollame » viene sostituita dall'indicazione « Altre specie o categorie di animali ad eccezione del pollame e del pesce »; bb) alla voce E 671 « Vitamina D3 » dopo le indicazioni riguardanti la categoria « Altro pollame » vengono inserite le indicazioni seguenti: Numero CEE Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categorie di animali Età massima Tenore massimo UI/kg di alimento completo o della razione giornaliera Altre disposizioni Pesce - 3 000 È vietata la somministrazione contemporanea di vitamina D2 f) Nella parte I « Oligoelementi », il testo della voce E 1 « Ferro-Fe » viene completato come segue: Numero CEE Elemento Additivo Denominazione chimica, descrizione Tenore massimo dell'elemento in mg/kg di alimento completo Altre disposizioni Chelato ferroso idratato di aminoacidi Fe.(×)1-3, nH2O (× = anione degli aminoacidi derivati dalle proteine di soia idrolizzate) Peso moleculare inferiore a 1 500 - - 2. All'allegato II, nella parte D « Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose »: a) alla voce n. 20 « Lasalocide-sodio », nella colonna « Altre disposizioni » viene aggiunta la frase seguente: « Indicare nel modo d'impiego: "Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori; la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali può essere controindicata". »; b) alla voce n. 21 « Maduramicina ammonio », nella colonna « Altre disposizioni » dopo la parola « equidi » viene aggiunta la frase seguente: « Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori; la sua somministrazione contemporanea con taluni medicinali (ad esempio la Tiamulina) può essere controindicata. »; c) alla voce n. 23 « Narasin/Nicarbazina », nella colonna « Altre disposizioni » si aggiunge la frase seguente dopo la parola « equidi »: « Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori; la sua somministrazione contemporanea con taluni medicinali (ad esempio la Tiamulina) può essere controindicata. »; d) si aggiunge la voce seguente: Numero CEE Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categorie di animale Età massima Tenore minimo Tenore massimo mg/kg di alimento completo Altre disposizioni Durata del- l'autorizzazione 24 Diclazuril 2,6 cloro-alfa(4-clorofenil)- 4-(4,5-diidro-3,5-dioxo-1,2,4- triazin-2(3H)-yi)benzen- acetonitrile Polli da ingrasso - 1 1 Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione 30. 11. 1992