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Document 31990R3602
Commission Regulation (EEC) No 3602/90 of 13 December 1990 amending regulation (EEC) No 627/85 on storage aid and financial compensation for unprocessed dried grapes and figs
Regolamento (CEE) n. 3602/90 della Commissione, del 13 dicembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 627/85 relativo all'aiuto all'ammasso e alla compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi non trasformati
Regolamento (CEE) n. 3602/90 della Commissione, del 13 dicembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 627/85 relativo all'aiuto all'ammasso e alla compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi non trasformati
GU L 350 del 14.12.1990, p. 56–56
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1999
Regolamento (CEE) n. 3602/90 della Commissione, del 13 dicembre 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 627/85 relativo all'aiuto all'ammasso e alla compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi non trasformati
Gazzetta ufficiale n. L 350 del 14/12/1990 pag. 0056 - 0056
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 35 pag. 0256
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 35 pag. 0256
REGOLAMENTO (CEE) N. 3602/90 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 627/85 relativo all'aiuto all'ammasso e alla compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi non trasformati LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 7, considerando che l'aiuto all'ammasso viene versato per la durata reale dell'ammasso ma non può tuttavia essere concesso oltre i diciotto mesi successivi al termine della campagna nel corso della quale il prodotto è stato acquistato ; che durante l'ammasso si verificano cali naturali ; che è opportuno adeguare i quantitativi per i quali è concesso l'aiuto all'ammasso dopo aver proceduto all'inventario a norma dell'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3601/90 (4); considerando che i cali naturali per i quali è concessa una compensazione finanziaria all'organismo ammassatore non possono superare il quantitativo che viene a mancare normalmente in seguito alle operazioni di movimentazione o a causa dell'evaporazione ; che occorre valutare forfettariamente tale quantitativo ; che il calo massimo deve essere stabilito in sede di redazione dell'inventario ; che occorre pertanto modificare le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 627/85 della Commissione (5); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 627/85 è modificato come segue: 1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'aiuto all'ammasso è corrisposto per il periodo di ammasso effettivo, ma non può essere versato dopo il diciottesimo mese successivo al termine della campagna nel corso della quale il prodotto è stato acquistato. Il giorno dell'immagazzinamento e il giorno di uscita dei prodotti dall'ammasso fanno parte del periodo di ammasso effettivo.» 2) All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: «I cali naturali vengono constatati alle date previste per la redazione degli inventari di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 626/85.» 3) All'articolo 5, paragrafo 3, i termini «di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 516/77» sono sostituiti dai termini «di cui all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27.2.1986, pag. 1. (2) GU n. L 201 del 31.7.1990, pag. 1. (3) GU n. L 72 del 13.3.1985, pag. 7. (4) Vedi pagina 54 della presente Gazzetta ufficiale. (5) GU n. L 72 del 13.3.1985, pag. 17.