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Document 31990R1195

    Regolamento (CEE) n. 1195/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure miranti ad aumentare il consumo e l'uso delle mele

    GU L 119 del 11.5.1990, p. 53–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000; abrogato da 300R2826

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1195/oj

    31990R1195

    Regolamento (CEE) n. 1195/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure miranti ad aumentare il consumo e l'uso delle mele

    Gazzetta ufficiale n. L 119 del 11/05/1990 pag. 0053 - 0054
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0163
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0163


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1195/90 DEL CONSIGLIO

    del 7 maggio 1990

    relativo a misure miranti ad aumentare il consumo e l'uso delle mele

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che il consumo di mele nella Comunità è stazionario; che inoltre eccedenze di mele sono ritirate ogni anno dal mercato; che esistono possibilità di aumentare il consumo di tale prodotto, in particolare rendendo la produzione più rispondente ai gusti dei consumatori; che, d'altro canto, gli ortofrutticoli sono prodotti sani di cui è opportuno incentivare il consumo nell'ambito della politica della saluta pubblica;

    considerando che occore sviluppare le possibilità di incremento del consumo, sia a livello del prodotto posto in vendita allo stato fresco, sia per quanto riguarda i prodotti trasformati a base di mele;

    considerando che le organizzazioni di produttori devono svolgere una particolare funzione nell'applicare i mezzi idonei a tale sviluppo;

    considerando l'opportunità di prevedere l'incoraggiamento di azioni specifiche miranti all'aumento del consumo di mele allo stato fresco e lo sviluppo e la diversificazione dei prodotti trasformati a base di mele mediante un contributo finanziario della Comunità alla loro attuazione;

    considerando che le misure previste mirano al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato; che è opportuno prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di tali azioni attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La Comunità partecipa sino alla concorrenza del 60 % al finanziamento di azioni per favorire l'aumento del consumo

    allo stato fresco di mele raccolte nella Comunità, comprese le ricerche concernenti la diversificazione varietale, presentate e condotte da associazioni rappresentative dei vari rami di attività del settore. La rappresentatività delle associazioni è valutata in funzione dell'obiettivo perseguito.

    Articolo 2

    1. La Comunità partecipa sino alla concorrenza del 50 % al finanziamento di azioni avviate nell'ambito di programmi la cui finalità è la promozione dello smercio sotto forma di prodotti trasformati a base di mele raccolte nella Comunità.

    I programmi devono essere elaborati e realizzati congiuntamente da una o varie associazioni di produttori o da uno o più trasformatori di mele. Le azioni possono riguardare anche i prodotti refrigerati preparati per il consumo diretto.

    2. Il finanziamento comunitario di cui al paragrafo 1 raggiunge il 60 % quando la realizzazione di un programma comprende la stipulazione di contratti di consegna tra le associazioni di produttori e i trasformatori.

    Articolo 3

    Le azioni di cui agli articoli 1 e 2 non devono essere orientate in funzione di marche commerciali né far riferimento a uno Stato membro.

    Articolo 4

    La partecipazione al finanziamento delle azioni di cui agli articoli 1 e 2 è considerata una misura di intervento destinata a regolarizzare i mercati agricoli a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (5). Il finanziamento è a carico del FEAOG, sezione garanzia.

    Articolo 5

    Conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio

    1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel

    settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 (2), sono definite le azioni di cui agli articoli 1 e 2 e sono adottate le modalità di applicazione del medesimo.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. COLLINS

    (1) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 72.

    (2) GU n. C 96 del 17. 4. 1990.

    (3) GU n. C 112 del 7.5. 1990, pag. 34.

    (4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

    (5) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

    (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

    (2) Vedi pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.

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