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Document 31990L0654

Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativa alle misure transitorie e ai necessari adeguamenti delle direttive fitosanitarie relative alle sementi, ai materiali di moltiplicazione ed agli alimenti per animali nonché della normativa veterinaria e zootecnica, a seguito dell'unificazione tedesca

GU L 353 del 17.12.1990, p. 48–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/654/oj

31990L0654

Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativa alle misure transitorie e ai necessari adeguamenti delle direttive fitosanitarie relative alle sementi, ai materiali di moltiplicazione ed agli alimenti per animali nonché della normativa veterinaria e zootecnica, a seguito dell'unificazione tedesca

Gazzetta ufficiale n. L 353 del 17/12/1990 pag. 0048 - 0056
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0063
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0063


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1990 relativa alle misure transitorie e ai necessari adeguamenti delle direttive fitosanitarie relative alle sementi, ai materiali di moltiplicazione ed agli alimenti per animali nonché della normativa veterinaria e zootecnica, a seguito dell'unificazione tedesca (90/654/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE(2), in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche(3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE(4), in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(5),

visto il parere del Parlamento europeo(6)

visto il parere del Comitato economico e sociale(7).

considerando che la Comunità ha adottato un insieme di regole concernenti la politica agricola comune ;

considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;

considerando che, per agevolare l'integrazione dell'agricoltura del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel quadro della politica agricola comune, a decorrere dal

1o luglio 1990 l'ex Repubblica democratica tedesca, con

iniziativa autonoma, ha già fatti propri alcuni elementi della regolamentazione agricola comune ;

considerando che è nondimeno necessario apportare alcuni adeguamenti agli atti comunitari in materia agricola, in modo da tener conto della particolare situazione esistente in detto territorio ;

considerando che le deroghe a tal fine previste devono avere, normalmente, carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento della politica agricola comune ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 39 del trattato ;

considerando che, data la situazione attuale, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non è possibile procedere all'applicazione immediata di talune disposizioni comunitarie in materia di qualità e di salute ; che è necessario evitare qualsiasi perturbazione del buon funzionamento del mercato interno determinata dall'applicazione delle deroghe summenzionate ; che i prodotti non conformi alle regole comunitarie dovrebbero pertanto essere commercializzati nella Comunità solo nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;

considerando che le informazioni disponibili circa la situazione dell'agricoltura nella ex Repubblica democratica tedesca non consentono di stabilire in via definitiva la portata degli adeguamenti e delle deroghe e che, per tener conto della dinamica di detta situazione, è necessario prevedere una procedura semplificata in conformità dell'articolo 145, terzo trattino del trattato, la quale permetta, all'occorrenza, di adattare o di integrare le misure di cui alla presente direttiva ;

considerando che le autorità tedesche si sono impegnate ad estendere il loro piano di eradicazione della peste suina classica al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca a decorrere dalla data dell'unificazione ; che esse hanno altresì assicurato che, alla stessa data, in tale territorio saràapplicato anche il sistema di notifica delle malattie ; che è pertanto opportuno, vista la situazione della salute animale nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e visti gli impegni di cui sopra, riconoscere a detto territorio, a decorrere dalla data dell'unificazione, lo statuto di territorio indenne da peste suina classica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Allo scopo di garantire l'integrazione armoniosa del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel quadro della politica agricola comune, la presente direttiva dispone misure transitorie ed i necessari adeguamenti delle direttive fitosanitarie relative alle sementi, ai materiali di moltiplicazione ed agli alimenti per animali, nonché della legislazione veterinaria e zootecnica.

Articolo 2

Gli adeguamenti e le misure transitorie di cui all'articolo 1 figurano negli allegati.

Articolo 3

1. In conformità della procedura prevista dall'articolo 4, possono essere decise, per colmare lacune manifeste, misure d'adeguamento o adeguamenti tecnici alle misure oggetto della presente direttiva.

2. Tali adeguamenti devono perseguire l'obiettivo di garantire un'applicazione coerente della regolamentazione comunitaria nel settore coperto dalla presente direttiva nel territorio dell'ex Republica democratica tedesca, tenendo conto della situazione specifica ivi esistente e delle particolari difficoltà per l'applicazione di detta regolamentazione.

Essi devono inoltre rispettare i principi della regolamentazione in questione ed essere strettamente connessi ad una delle deroghe previste nella presente direttiva.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere prese fino al 31 dicembre 1992. La loro applicazione è limitata alla stessa data ; tuttavia, qualora la presente direttiva preveda date limite successive per alcune deroghe, si applicano queste ultime date.

4. Qualora risulti indispensabile prorogare una data limite prevista dalla presente direttiva per l'applicazione di una deroga, questa data può essere prorogata in conformità della procedura di cui all'articolo 4, ma non oltre il 31 dicembre 1992.

Articolo 4

Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, le misure sono adottate, secondo la procedura di

cui all'articolo che prevede l'adozione delle modalità d'applicazione, in una disposizione che rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva.

Articolo 5

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri si accertano, nell'ambito delle procedure di controllo della conformità dei prodotti, che i prodotti non conformi alla regolamentazione comunitaria non siano immessi su mercati diversi da quello dell'ex Repubblica democratica tedesca.

2. La Repubblica federale di Germania prende, conformemente alle disposizioni previste negli allegati, misure atte a garantire che i prodotti non conformi alla regolamentazione comunitaria non siano immessi su mercati diversi da quello dell'ex Repubblica democratica tedesca ; tali misure devono essere compatibili con il trattato, in particolare con gli obiettivi dell'articolo 8 A, e non dare luogo a controlli e formalità supplementari alle frontiere tra gli Stati membri.

3. Ciascuno Stato membro può adire la Commissione in caso di difficoltà. La Commissione, intervenendo con urgenza, esamina il problema e presenta le proprie conclusioni, eventualmente corredate di misure appropriate. Tali misure sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 4.

Articolo 6

La Repubblica federale di Germania notifica senza indugio alla Commissione le misure prese in virtù delle autorizzazioni previste dalla presente direttiva.

Alla scadenza dei termini fissati per le misure transitorie, la Repubblica federale di Germania riferisce in merito alla loro applicazione ; tale relazione è trasmessa alla Commissione che la comunica agli altri Stati membri.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il ConsiglioIl PresidenteG. DE MICHELIS

(1)GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

(2)GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

(3)GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24.

(4)GU n. L 396 del 30. 12. 1989, pag. 13.

(5)GU n. L 263 del 29. 9. 1990, pag. 24, modificata il 25 ottobre 1990.

(6)Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(7)Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO I LEGISLAZIONE FITOSANITARIA 1.Direttiva 88/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986 (GU n. L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37), modificata dalla direttiva 88/298/CEE (GU n. L 126 del 20. 5. 1988, pag. 53)

All'articolo 16 sono aggiunti i commi seguenti:

«Tuttavia, la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad immettere in circolazione nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1992 al più tardi, prodotti che siano previsti all'allegato I e che superino la quantità massima fissata dall'allegato II per l'acido cianidrico; questa deroga si applica esclusivamente ai prodotti originari del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

I tenori ammessi non possono in nessun caso superare quelli che erano applicabili a norma della legislazione dell'ex Repubblica democratica tedesca.

La Repubblica federale di Germania cura che i prodotti in causa non vengano introdotti nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.»

2.Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20), modificata da ultimo dalla direttiva 90/490/CEE (GU n. L 271 del 3. 10. 1990, pag. 28)

All'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Nei limiti delle tradizionali correnti di scambi e per soddisfare le esigenze di produzione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania può essere autorizzata, a sua richiesta e secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis, a conformarsi, per quanto concerne il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 1 e alle pertinenti disposizioni dell'articolo 12, ad una data successiva a quella indicata al paragrafo 1, lettera b), ma comunque entro il 31 dicembre 1992. Le rispettive domande specificheranno il prodotto e i relativi quantitativi. L'autorizzazione può essere accordata solo previa analisi degli eventuali rischi fitosanitari.

La Repubblica federale di Germania cura che i prodotti di cui trattasi siano introdotti nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le disposizioni della presente direttiva.»

ALLEGATO II SEMENTI E MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE 1.Specie agricole ed orticole

1.Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31)

a)All'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente :

«4. Il paragrafo 1 è applicabile anche nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1991. Le modalità d'applicazione possono venir adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

b)All'articolo 23 sono aggiunti i commi seguenti :

«Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi :

alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, per ciò che attiene :

alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca, o dopo di essa, qualora i campi di produzione delle sementi siano stati seminati anteriormente a tale data, oppure

alle altre sementi, se sono state certificate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2,

alle disposizioni dell'articolo 16, nei limiti delle tradizionali correnti di scambi e per soddisfare le esigenze di produzione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca,

ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 31 dicembre 1992, per quanto riguarda il secondo trattino, ed entro il 31 dicembre 1993 per quanto riguarda il primo trattino.

La Repubblica federale di Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, diverse da quelle indicate al primo trattino, secondo sottotrattino siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.»

2.Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (GU n. 125 dell'11. 7. 1966,

pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 89/100/CEE (GU n. L 38 del 10. 2. 1989, pag. 36)

a)All'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente :

«4. Il paragrafo 1 è applicabile anche nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1991. Le modalità d'applicazione possonoo venir decise secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

b)All'articolo 23 sono aggiunti i commi seguenti :

«Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi :

alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, pe ciò che attiene :

alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca, o dopo di essa, qualora i campi di produzione delle sementi siano stati seminati anteriormente a tale data, oppure

alle altre sementi, se sono state certificate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2,

alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, per quanto concerne la limitazione ai "piccoli quantitativi", per le sementi di "Pisum sativum L. (partim)" e di "Vicia faba L. (partim)",

alle disposizioni dell'articolo 16, nei limiti delle tradizionali correnti di scambi e per soddisfare le esigenze di produzione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca,

ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 31 dicembre 1992 per quanto riguarda il terzo trattino, ed entro il 31 dicembre 1994 per quanto riguarda gli altri trattini.

La Repubblica federale di Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, diverse da quelle indicate al primo trattino, secondo sottotrattino, siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.»

3.Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 89/2/CEE (GU n. L 5 del 7. 1. 1989, pag 31)

a)All'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente :

«4. Il paragrafo 1 è applicabile anche nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1991. Le modalità d'applicazione possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21.»

b)All'articolo 23 sono aggiunti i commi seguenti :

«Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi :

alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, per ciò che attiene :

alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca, o dopo di essa, qualora i campi di produzione delle sementi siano stati seminati anteriormente a tale data, oppure

alle altre sementi se sono state certificate conformemente alle disposizioni dell'arti-

colo 2, paragrafo 2, lettera c),

alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, per quanto concerne la limitazione ai "piccoli quantitativi",

alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, per le sementi di "Hordeum vulgare L.",

alle disposizioni dell'articolo 16, nei limiti delle tradizionali correnti di scambi e per soddisfare le esigenze di produzione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca,

ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 31 dicembre 1992 per quanto riguarda il primo e quarto trattino, ed entro il 31 dicembre 1994 per quanto riguarda il secondo e terzo trattino.

La Repubblica federale di Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, diverse da quelle indicate al primo trattino, secondo sottotrattino, siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.»

4.Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (GU n. 125 dell'11. 7. 1966,

pag. 2320/66), modificata da ultimo dalla direttiva 90/404/CEE (GU n. L 208 del 7. 8. 1990, pag. 30)

All'articolo 21 sono aggiunti i commi seguenti :

«Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi :

alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, per ciò che attiene :

ai tuberi-seme di patate raccolti prima dell'unificazione tedesca, oppure

ai tuberi-seme di patate raccolti dopo tale data, se sono stati certificati conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2,

alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, per quanto concerne la limitazione ai "piccoli quantitativi",

alle disposizioni dell'articolo 15, nei limiti delle tradizionali correnti di scambi e per soddisfare le esigenze di produzione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca,

ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 31 dicembre 1992, per quanto riguarda il primo e terzo trattino, ed entro il 31 dicembre 1994 per quanto riguarda il secondo trattino.

La Repubblica federale di Germania cura che i materiali di moltiplicazione per i quali si avvale di questa autorizzazione, diversi da quelli indicati al primo trattino, secondo sottotrattino, siano introdotti nelle parti della Comunità diverse dai territori dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.»

5.Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30. 6. 1969 (GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31)

a)All'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente :

«4. Il paragrafo 1 è applicabile anche nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1991. Le modalità d'applicazione possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20.»

b)All'articolo 23 sono aggiunti i commi seguenti :

«Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi :

alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, per ciò che attiene :

alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca, o dopo di essa, qualora i campi di produzione delle sementi siano stati seminati anteriormente a tale data, oppure

alle altre sementi, se sono state certificate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2,

alle disposizioni dell'articolo 16, nei limiti delle tradizionali correnti di scambi e per soddisfare le esigenze di produzione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca,

ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 31 dicembre 1992.

La Repubblica federale di Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, diverse da quelle indicate al primo trattino, secondo sottotrattino, siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.»

6.Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970 (GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (GU n. L 187 del 16. 7. 1988,

pag. 31)

a)All'articolo 3, paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente :

«Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e per le varietà ammesse dalle autorità della ex Repubblica democratica tedesca, le date del 1o luglio 1972 e del 30 giugno 1980 di cui al primo comma, prima frase sono sostituite rispettivamente dalle date del 3 ottobre 1990 e del 31 dicembre 1994. Questa disposizione è applicabile mutatis mutandis alle varietà che non sono state ufficialmente ammesse, ma le cui sementi erano commercializzate o seminate nel territorio in parola prima dell'unificazione tedesca.»

b)All'articolo 12, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente :

«L'ammissione delle varietà accordata dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione tedesca resta valida al più tardi sino alle fine del decimo anno civile che segue l'iscrizione di tali varietà nel catalogo compilato dalla Repubblica federale di Germania a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.»

c)All'articolo 16 è aggiunto il comma seguente :

«Per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania e per le varietà ammesse dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca, la data del 1o luglio 1972 di cui al primo comma, frase introduttiva è sostituita dalla data del 3 ottobre 1990. L'insieme delle superfici di riproduzione della specie, di cui alla lettera c), sono quelle situate nel territoiro dell'ex Repubblica democratica tedesca.»

d)All'articolo 17 è aggiunto il comma seguente :

«Nei casi di cui all'articolo 16, ultimo comma, la data del 1o luglio 1972 di cui al primo comma, frase introduttiva è sostituita dalla data del 3 ottobre 1990.»

7.Direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970 (GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (GU n. L 187 del 16. 7. 1988,

pag. 31)

a)All'articolo 9, paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente :

«per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e per le varietà ammesse dalle autorità della ex Repubblica democratica tedesca, le date del 1o luglio 1972 e del 30 giugno 1980 di cui al primo comma, prima frase sono sostituite rispettivamente dalle date del 3 ottobre 1990 e del 31 dicembre 1994.

Questa disposizione è applicabile mutatis mutandis alle varietà che non sono state ufficialmente ammesse, ma le cui sementi erano commercializzate o seminate nel territori in parola prima dell'unificazione tedesca.»

b)All'articolo 13, paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente :

«L'ammissione delle varietà accordata dalle autorità della ex Repubblica democratica tedesca prima dell'unificazione tedesca resta valida al più tardi sino alla fine del decimo anno civile che segue l'iscrizione di tali varietà nel catalogo compilato dalla Repubblica federale di Germania a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.»

c)All'articolo 16, paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente :

«Per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania e per le varietà ammesse dalle autorità della ex Repubblica democratica tedesca, la data del 1o luglio 1972 di cui al primo comma, prima frase è sostituita dalla data del 3 ottobre 1990.»

d)All'articolo 43 sono aggiunti i commi seguenti :

«Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi :

alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, per ciò che attiene alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca, o dopo di essa, qualora i campi di produzione delle sementi siano stati seminati anteriormente a tale data,

alle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera d), nei limiti delle tradizionali correnti di scambi e per soddisfare le esigenze di produzione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca,

ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 31 dicembre 1992.

La Repubblica federale di Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione diverse da quelle indicate al primo trattino, siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.»

8.Decisione 78/476/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978 (GU n. L 152 dell'8. 6. 1978, pag. 17), modificata da ultimo dalla decisione 88/574/CEE (GU n. L 313 del 19. 11. 1988, pag. 45), decisione 85/355/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 (GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 1) e decisione 85/356/CEE, del 27 giugno 1985 (GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 20), entrambe modificate da ultimo dalla decisione 90/402/CEE (GU n. L 208 del 7. 8. 1990, pag. 27)

Negli allegati, i riferimenti alla Repubblica democratica tedesca sono soppressi.

II.Altre

1.Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968 (GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15), modificata da ultimo dalla direttiva 88/332/CEE (GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 82)

All'articolo 19 sono aggiunti i commi seguenti :

«Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 1o gennaio 1995.

La Repubblica federale di Germania cura che i materiali di moltiplicazione per i quali si avvale di questa autorizzazione siano introdotti nelle parti della Comunità diverse dal territorio dall'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.»

2.Direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14. 6. 1966 (GU n. L 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2326/66), modificata da ultimo dalla direttiva 88/332/CEE (GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 82)

a)All'articolo 5 sexties è aggiunta la seguente frase :

«Per quanto riguarda l'ex Repubblica democratica tedesca, la data del 1o luglio 1977 è sostituita dal 1o luglio 1990 e la scadenza del periodo transitorio è fissata al 31 dicembre 1994.»

b)All'articolo 18, è inserito il paragrafo seguente :

«3 bis. Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 1o gennaio 1995.

La Repubblica federale di Germania cura che i materiali di moltiplicazione per i quali si avvale di questa autorizzazione siano introdotti nella parti delle Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalle presente direttiva.»

3.Direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971 (GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 14), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8)

All'articolo 19 sono aggiunti i commi seguenti :

«Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1 ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 1o gennaio 1995.

La Repubblica federale di Germania cura che i materiali di moltiplicazione per i quali si avvale di questa autorizzazione siano introdotti nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accertato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.»

ALLEGATO III LEGISLAZIONE IN MATERIA DI ALIMENTI PER ANIMALI 1.Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970 (GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/412/CEE (GU n. L 209 dell'8. 8. 1990, pag. 25)

All'articolo 26 è aggiunto il comma seguente :

«Tuttavia, per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania :

-può mantenere le disposizioni della normativa vigente prima dell'unificazione, ai sensi della quale nell'ambito dell'alimentazione animale è autorizzato l'impiego degli additivi :

-Olaquindox,

-Nurseotricina,

-Ergambur.

Questa deroga scade alla data della descisione da adottare, conformemente alle disposizioni dell'arti-

colo 7 sull'autorizzazione o il divieto dell'impiego degli additivi sopra elencati, e al più tardi il 31 dicembre 1992. La Repubblica federale di Germania vigila affinché tali additivi, nonché gli alimenti nei quali sono incorporati, non vengano inviati in altre parti della Comunità ;

-può derogare, fino al 31 dicembre 1991, alle disposizioni in materia di etichettatura previste agli articoli 14, 15 e 16 per gli additivi, le premiscele di additivi e gli alimenti composti nei quali sono stati incorporati gli additivi, prodotti nel territorio qui considerato.»

2.Direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976 (GU n. L 32 del 3. 2. 1977, pag. 1), modificata da ulitimo dalla direttiva 87/234/CEE (GU n. L 102 del 14. 4. 1987, pag. 31)

All'articolo 15 è aggiunto il comma seguente :

«Tuttavia, per gli alimenti semplici prodotti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania può derogare fino al 31 dicembre 1991, alle disposizioni in materia di etichettatura previste all'articolo 7.»

3.Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 (GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30), modificata da ultimo dalla direttiva 90/44/CEE (GU n. L 27 del 31. 1. 1990, pag. 25)

All'articolo 16 è aggiunto il comma seguente :

«Tuttavia, per gli alimenti composti prodotti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania può derogare, fino al 21 gennaio 1992, alle disposizioni in materia di etichettatura previste all'articolo 5.»

4.Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30. 6. 1982 (GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 8), modificata da ultimo(1) dalla direttiva 90/439/CEE (GU n. L 227 del 21. 8. 1990, pag. 33)

All'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente :

«3. Nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, l'utilizzazione negli alimenti per animali di prodotti proteici ottenuti da lieviti del genere "Candida" coltivati su n-alcani è vietata soltanto a decorrere dal 31 dicembre 1991. La Repubblica federale di Germania cura che i prodotti di cui trattasi non siano inviati in altre parti della Comunità.»

All'articolo 7 è aggiunto il comma seguente :

«Tuttavia, per gli alimenti prodotti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania può derogare fino al 31 dicembre 1991, alle disposizioni in materia di etichettatura previste dall'articolo 5.»

()

(1)Una nuova modifica è in preparazione.

ALLEGATO IV LEGISLAZIONE VETERINARIA 1.Decisione 88/303/CEE del Consiglio, del 24 maggio 1988 (GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 76), modificata da ultimo dalla decisione 90/63/CEE (GU n. L 43 del 17. 2. 1990, pag. 32)

All'allegato II, capitolo I sono aggiunti i seguenti territori :

«Bezirke Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Potsdam, Frankfurt, Cottbus, Magdeburg, Halle, Erfurt, Gera, Suhl, Dresden, Leipzig, Chemnitz e Berlin»

2.Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971 (GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE (GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13)

È insertio l'articolo seguente :

«Articolo 15 quinquies

1. Sino al 31 dicembre 1992, la Repubblica federale di Germania può derogare, sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, alle seguenti disposizioni :

-articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettere a) ed e),

-articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettera c) per quanto riguarda i requisiti di cui all'allegato I, capitolo V, n. 28 bis e 28 ter,

-articolo 3, paragrafo 1, punto B, lettera a),

-articolo 3, paragrafo 1, punto B, lettera e) per quanto riguarda i requisiti di cui al punto A, lettera e).

2. La produzione degli stabilimenti di cui al paragrafo 1 deve essere riservata esclusivamente al consumo nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

3. Gli stabilimenti contemplati dal presente articolo sono iscritti in un elenco speciale e provvisti di un numero di riconoscimento veterinario speciale che non possa essere confuso con il numero di riconoscimento previsto per gli scambi intracomunitari ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1.»

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