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Document 31990D0255

    90/255/CEE: Decisione della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri d'iscrizione nei libri genealogici degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura

    GU L 145 del 8.6.1990, p. 32–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogato da 32020R0602

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/255/oj

    8.6.1990   

    IT

    Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

    L 145/32


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 10 maggio 1990

    che determina i criteri d'iscrizione nei libri genealogici degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura

    (90/255/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (1), in particolare l'articolo 4, secondo trattino,

    considerando che nell'insieme degli Stati membri i libri genealogici sono tenuti o istituiti da organizzazioni e associazioni di allevatori o da servizi ufficiali ;

    considerando che occorre pertanto determinare i criteri per l'iscrizione degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura nei libri suddetti ;

    considerando che, per poter essere iscritti nei libri genealogici, gli animali devono rispondere a requisiti precisi in materia di genealogia e di identificazione ;

    considerando che il libro genealogico dovrebbe essere suddiviso in più classi, onde evitare l'esclusione di determinati tipi di animali ;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

    Articolo 1

    Per essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico della propria razza, un ovino o un caprino riproduttore di razza pura deve :

    discendere da genitori e nonni iscritti in un libro genealogico della stessa razza,

    essere identificato dopo la nascita secondo le norme stabilite da tale libro,

    avere un'ascendenza accertata conformemente alle norme di tale libro.

    Articolo 2

    La sezione principale del libro genealogico può essere suddiviso in più classi in base alle caratteristiche degli animali. Soltanto gli ovini e i caprini di razza pura conformi ai criteri di cui all'articolo 1 possono essere iscritti in una di queste classi.

    Articolo 3

    1.   Un'organizzazione o un'associazione di allevatori che tiene un libro genealogico può decidere che una femmina non conforme ai criteri di cui all'articolo 1 possa essere iscritta in una sezione supplementare del libro stesso, sempreché soddisfi ai seguenti requisiti :

    essere identificata secondo le norme stabilite dal libro genealogico,

    essere considerata conforme allo standard della razza,

    soddisfare a caratteristiche minimali secondo le norme stabilite dal libro genealogico.

    2.   Una femmina la cui madre e la cui nonna materna siano iscritte nella sezione supplementare del libro genealogico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ed il cui padre e i due nonni siano iscritti nella sezione principale del libro, conformemente ai criteri elencati nell'articolo 1, è considerata come femmina di razza pura ed è iscritta nella sezione principale del libro ai sensi dell'articolo 1.

    3.   I requisiti di cui al paragrafo 1, secondo e terzo trattino, possono essere differenziati in considerazione del fatto che la femmina appartenga alla razza in questione, pur essendo di origine sconosciuta, o sia nata nel quadro di un programma di incrocio approvato dall'organizzazione o dall'associazione di allevatori che tiene il libro genealogico.

    Articolo 4

    L'organizzazione o un'associazione di allevatori che tiene un libro genealogico può decidere che un maschio non conforme ai criteri di cui all'articolo 1 possa essere iscritto in una sezione supplementare del libro stesso, sempreché soddisfi ai seguenti requisiti :

    essere identificato dopo la nascita secondo le norme stabilite dal libro genealogico ;

    essere considerato conforme allo standard della razza ;

    soddisfare a caratteristiche minime secondo le norme stabilite dal libro genealogico ;

    soddisfare alle condizioni stabilite nell'allegato.

    Articolo 5

    Qualora un libro genealogico comprenda più classi, un ovino o un caprino riproduttore di razza pura proveniente da un altro libro genealogico della stessa razza e avente caratteristiche specifiche che lo differenziano dalla popolazione della stessa razza iscritta nel libro genealogico di destinazione, dev'essere iscritto nella classe del libro genealogico alle cui caratteristiche esso corrisponde.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1990.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione


    (1)  GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 30.


    ALLEGATO

    Condizioni di cui all'articolo 4, quarto trattino

    Il maschio deve appartenere ad una razza ovina rustica che non è destinata, in linea di massima, alla produzione di latte e ad una delle seguenti razze :

     

    Alacarrena

     

    Appenninica

     

    Bergamasca

     

    Biellese

     

    Blackface

     

    Campanica

     

    Cheviot

     

    Churra Algarvia

     

    Churra de Terra Quente

     

    Dalesbred

     

    Dartmoor

     

    Derbyshire Gritstone

     

    Exmoor Horn

     

    Eppynt Hill and Beulah Speckled Face

     

    Galega Bragançana

     

    Gallega

     

    Gentile di Puglia

     

    Gotland

     

    Hardwick

     

    Lonk

     

    Merina

     

    Merino Beira Baixa

     

    Merino Branco

     

    Montesina

     

    North Country Cheviot

     

    Ojalada

     

    Resa Aragonesa

     

    Ripollesa

     

    Ronaldsay

     

    Rough Fell

     

    Segurena

     

    Shetland

     

    Soay

     

    Sopravissana

     

    St Kilda

     

    Swaledale

     

    Talaverana

     

    Welsh Mountain


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