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Document 31990D0255
90/255/EEC: Commission Decision of 10 May 1990 laying down the criteria governing entry in flock-books for pure-bred breeding sheep and goats
90/255/CEE: Decisione della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri d'iscrizione nei libri genealogici degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura
90/255/CEE: Decisione della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri d'iscrizione nei libri genealogici degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura
GU L 145 del 8.6.1990, p. 32–34
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogato da 32020R0602
8.6.1990 |
IT |
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
L 145/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 maggio 1990
che determina i criteri d'iscrizione nei libri genealogici degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura
(90/255/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (1), in particolare l'articolo 4, secondo trattino,
considerando che nell'insieme degli Stati membri i libri genealogici sono tenuti o istituiti da organizzazioni e associazioni di allevatori o da servizi ufficiali ;
considerando che occorre pertanto determinare i criteri per l'iscrizione degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura nei libri suddetti ;
considerando che, per poter essere iscritti nei libri genealogici, gli animali devono rispondere a requisiti precisi in materia di genealogia e di identificazione ;
considerando che il libro genealogico dovrebbe essere suddiviso in più classi, onde evitare l'esclusione di determinati tipi di animali ;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :
Articolo 1
Per essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico della propria razza, un ovino o un caprino riproduttore di razza pura deve :
— |
discendere da genitori e nonni iscritti in un libro genealogico della stessa razza, |
— |
essere identificato dopo la nascita secondo le norme stabilite da tale libro, |
— |
avere un'ascendenza accertata conformemente alle norme di tale libro. |
Articolo 2
La sezione principale del libro genealogico può essere suddiviso in più classi in base alle caratteristiche degli animali. Soltanto gli ovini e i caprini di razza pura conformi ai criteri di cui all'articolo 1 possono essere iscritti in una di queste classi.
Articolo 3
1. Un'organizzazione o un'associazione di allevatori che tiene un libro genealogico può decidere che una femmina non conforme ai criteri di cui all'articolo 1 possa essere iscritta in una sezione supplementare del libro stesso, sempreché soddisfi ai seguenti requisiti :
— |
essere identificata secondo le norme stabilite dal libro genealogico, |
— |
essere considerata conforme allo standard della razza, |
— |
soddisfare a caratteristiche minimali secondo le norme stabilite dal libro genealogico. |
2. Una femmina la cui madre e la cui nonna materna siano iscritte nella sezione supplementare del libro genealogico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ed il cui padre e i due nonni siano iscritti nella sezione principale del libro, conformemente ai criteri elencati nell'articolo 1, è considerata come femmina di razza pura ed è iscritta nella sezione principale del libro ai sensi dell'articolo 1.
3. I requisiti di cui al paragrafo 1, secondo e terzo trattino, possono essere differenziati in considerazione del fatto che la femmina appartenga alla razza in questione, pur essendo di origine sconosciuta, o sia nata nel quadro di un programma di incrocio approvato dall'organizzazione o dall'associazione di allevatori che tiene il libro genealogico.
Articolo 4
L'organizzazione o un'associazione di allevatori che tiene un libro genealogico può decidere che un maschio non conforme ai criteri di cui all'articolo 1 possa essere iscritto in una sezione supplementare del libro stesso, sempreché soddisfi ai seguenti requisiti :
— |
essere identificato dopo la nascita secondo le norme stabilite dal libro genealogico ; |
— |
essere considerato conforme allo standard della razza ; |
— |
soddisfare a caratteristiche minime secondo le norme stabilite dal libro genealogico ; |
— |
soddisfare alle condizioni stabilite nell'allegato. |
Articolo 5
Qualora un libro genealogico comprenda più classi, un ovino o un caprino riproduttore di razza pura proveniente da un altro libro genealogico della stessa razza e avente caratteristiche specifiche che lo differenziano dalla popolazione della stessa razza iscritta nel libro genealogico di destinazione, dev'essere iscritto nella classe del libro genealogico alle cui caratteristiche esso corrisponde.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1990.
Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 30.
ALLEGATO
Condizioni di cui all'articolo 4, quarto trattino
Il maschio deve appartenere ad una razza ovina rustica che non è destinata, in linea di massima, alla produzione di latte e ad una delle seguenti razze :
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Alacarrena |
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Appenninica |
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Bergamasca |
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Biellese |
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Blackface |
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Campanica |
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Cheviot |
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Churra Algarvia |
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Churra de Terra Quente |
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Dalesbred |
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Dartmoor |
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Derbyshire Gritstone |
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Exmoor Horn |
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Eppynt Hill and Beulah Speckled Face |
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Galega Bragançana |
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Gallega |
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Gentile di Puglia |
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Gotland |
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Hardwick |
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Lonk |
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Merina |
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Merino Beira Baixa |
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Merino Branco |
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Montesina |
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North Country Cheviot |
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Ojalada |
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Resa Aragonesa |
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Ripollesa |
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Ronaldsay |
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Rough Fell |
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Segurena |
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Shetland |
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Soay |
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Sopravissana |
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St Kilda |
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Swaledale |
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Talaverana |
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Welsh Mountain |