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Document 31989R0489

Regolamento (CEE) n. 489/89 della Commissione del 24 febbraio 1989 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

GU L 57 del 28.2.1989, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/489/oj

31989R0489

Regolamento (CEE) n. 489/89 della Commissione del 24 febbraio 1989 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 057 del 28/02/1989 pag. 0016 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 7 pag. 0012
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 7 pag. 0012


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 489/89 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 1989

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 20/89 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione della merce di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, la merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento deve essere classificata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante in allegato deve essere classificata nella nomenclatura combinata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 4 del 6. 1. 1989, pag. 19.

ALLEGATO

1.2.3 // // // // Descrizione della merce // Classifica (Codice NC) // Motivazione // // // // (1) // (2) // (3) // // // // Pantofole costituite da una tomaia di tessuto e da una suola esterna riportata di tessuto di cotone ricoperto, sul lato a contatto con il suolo, di uno strato visibile di materia plastica // 6404 19 10 // La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 3 del capitolo 64 nonché dal testo dei codici NC 6404 e 6404 19 10. I prodotti non possono essere classificati nel codice NC 6405 20 91 in quanto, ai sensi della nota 3 sopraindicata, le suole esterne devono essere considerate come se fossero di materia plastica. // // //

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