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Document 31989L0667

Dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio

GU L 395 del 30.12.1989, p. 40–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2009; abrogato da 32009L0102

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/667/oj

31989L0667

Dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio

Gazzetta ufficiale n. L 395 del 30/12/1989 pag. 0040 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 17 tomo 1 pag. 0103
edizione speciale svedese/ capitolo 17 tomo 1 pag. 0103


DODICESIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1989 in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (89/667/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando la necessità di coordinare, al fine di renderle equivalenti, certe garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma del trattato, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi;

considerando che, in tale settore, da un lato, le direttive 69/151/CEE (4) e 78/660/CEE (5), modificate da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, e la direttiva 83/349/CEE (6), modificata dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, riguardanti rispettivamente la pubblicità, la validità degli obblighi e la nullità delle società, nonché i conti annuali e i conti consolidati, si applicano a tutte le società di capitali; che, dall'altro, le direttive 77/91/CEE (7) e 78/855/CEE (8), modificate da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, e la direttiva 82/891/CEE (9), riguardanti rispettivamente la costituzione e il capitale, nonché le fusioni e le scissioni, si applicano soltanto alle società anonime;

considerando che il Consiglio ha approvato, con risoluzione del 3 novembre 1986, il programma d'azione per le piccole e medie imprese (10);

considerando che le riforme introdotte nel corso degli ultimi anni in alcune legislazioni, intese a permettere le società a responsabilità limitata con un unico socio, hanno provocato divergenze tra le normative degli Stati membri;

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GU n. C 291 del 20. 11. 1989, pag. 53.

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considerando che occorre prevedere la creazione di uno strumento giuridico che consenta di limitare la responsabilità dell'imprenditore unico in tutta la Comunità, ferme restando le disposizioni degli Stati membri che, in casi eccezionali, prescrivono la responsabilità di siffatto imprenditore per le obbligazioni dell'impresa;

considerando che una società a responsabilità limitata può avere un socio unico all'atto della sua costituzione o in seguito alla riunione di tutte le sue quote in una sola mano; che in attesa del coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di diritto dei gruppi, gli Stati membri hanno facoltà di prevedere disposizioni speciali o sanzioni quando una persona fisica sia il socio unico di più società oppure quando il socio unico di una società sia una società unipersonale o qualsivoglia altra persona giuridica; che l'unico obiettivo di tale facoltà è di tener conto delle particolarità attualmente esistenti in talune legislazioni nazionali; che a tale fine, gli Stati membri possono, per casi specifici, prevedere limitazioni all'accesso alla società unipersonale oppure una responsabilità illimitata per il socio unico; che gli Stati membri sono liberi di elaborare norme per far fronte ai rischi che una società unipersonale può presentare data l'esistenza di un unico socio, in particolare per assicurare la liberazione del capitale sottoscritto;

considerando che la riunione di tutte le quote in una sola mano, nonché l'identità del socio unico, devono essere oggetto di pubblicità in un registro accessibile al pubblico;

considerando che tutte le decisioni prese dal socio unico in qualità di assemblea dei soci richiedono la forma scritta;

considerando che anche i contratti tra il socio unico e la società da lui rappresentata devono aver forma scritta, sempreché non riguardino operazioni correnti concluse a condizioni normali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le seguenti forme di società:

- Germania:

Gesellschaft mit beschraenkter Haftung;

- Belgio:

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

- Danimarca:

anpartsselskaber;

- Spagna:

sociedad de responsabilidad limitada;

- Francia:

societé à responsabilité limitée;

- Grecia:

etaireia periorismenis efthynis;

- Irlanda:

private company limited by shares or by guarantee;

- Italia:

società a responsabilità limitata;

- Lussemburgo:

société à responsabilité limitée;

- Paesi Bassi:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

- Portogallo:

sociedade por quotas;

- Regno Unito:

private company limited by shares or by guarantee.

Articolo 2

1. La società può avere un socio unico al momento della costituzione, nonché quando tutte le quote siano cumulate in una sola mano (società unipersonale).

2. In attesa del coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di diritto dei gruppi, le legislazioni degli Stati membri possono prevedere disposizioni speciali o sanzioni:

a) quando una persona fisica sia il socio unico di più società, ovvero

b) quando il socio unico di una società sia una società unipersonale o qualsivoglia altra persona giuridica.

Articolo 3

Quando la società diventa unipersonale in seguito al cumulo di tutte le sue quote in un'unica mano, un'indicazione in tal senso, nonché l'identità del socio unico, devono figurare nel fascicolo o essere trascritte nel registro della società ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva 68/151/CEE, ovvero essere trascritte in un registro tenuto presso la società e accessibile al pubblico.

Articolo 4

1. Il socio unico esercita i poteri demandati all'assemblea dei soci.

2. Le decisioni prese dal socio unico nelle materie di cui al paragrafo 1 devono essere iscritte a verbale o redatte per iscritto.

Articolo 5

1. I contratti stipulati tra il socio unico e la società che egli rappresenta sono iscritti a verbale o redatti per iscritto.

2. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 alle operazioni correnti concluse a condizioni normali.

Articolo 6

Quando uno Stato membro permette la società unipersonale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, anche per la società per azioni, si applica la presente direttiva.

Articolo 7

Uno Stato membro può non consentire la società unipersonale quando la sua legislazione preveda, a favore degli imprenditori unici, la possibilità di costituire imprese a responsabilità limitata ad un patrimonio destinato ad una determinata attività, purché per questo tipo di impresa siano previste garanzie equivalenti a quelle imposte dalla presente direttiva, nonché dalle altre disposizioni comunitarie applicabili alle società di cui all'articolo 1.

Articolo 8

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1g gennaio 1992. Essi ne informano la Commissione.

2. Gli Stati membri possono prevedere che le disposizioni della presente direttiva si applichino soltanto a decorrere dal 1g gennaio 1993 alle società già esistenti al 1g gennaio 1992.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

(1) GU n. C 173 del 2. 7. 1988, pag. 10.(2) GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 92 e(3) GU n. C 318 del 12. 12. 1988, pag. 9.(4) GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 8.(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.(6) GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.(7) GU n. L 26 del 30. 1. 1977, pag. 1.(8) GU n. L 295 del 20. 10. 1978, pag. 36.(9) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 47.

(10) GU n. C 287 del 14. 11. 1986, pag. 1.

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