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Document 31989L0622

Direttiva 89/622/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco

GU L 359 del 8.12.1989, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/07/2001; abrogato da 32001L0037

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/622/oj

31989L0622

Direttiva 89/622/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1989, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco

Gazzetta ufficiale n. L 359 del 08/12/1989 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0141
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0141


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 novembre 1989 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco (89/622/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica euro-pea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione(1),

in cooperazione con il Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che vi sono divergenze ta le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti del tabac-co ; che tali disparità possono ostacolare gli scambi, e quindi l'attuazione ed il funzionamento del mercato inter-no ;

considerando che conviene eliminare simili eventuali osta-coli e, a tale scopo, assoggettare l'immissione sul mercato e la libera circolazione dei prodotti del tabacco a norme comuni per quanto concerne l'etichettatura ;

considerando che tali norme comuni devono tenere in debito conto la protezione della salute delle persone ;

considerando che il Consiglio europeo di Milano del 28 e 29 giugno 1985 ha posto in rilievo l'interesse di varare un programma europeo d'azione contro il cancro ;

considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nella risoluzione del 7 luglio 1986 relativa ad un programma d'azione delle Comunità europee contro il cancro(4), han-no stabilito che l'obiettivo del programma suddetto è di contribuire a migliorare la salute e la qualità della vita dei cittadini della Comunità riducendo il numero dei casi di cancro ; che a tal fine essi hanno ritenuto prioritaria la lotta contro il tabagismo ;

considerando che per tutelare gli individui è importante apporre sull'imballaggio di tutti i prodotti del tabacco un'avvertenza che evidenzi i rischi che il consumo di tali prodotti rappresenta per la salute ;

considerando che, per rafforzare la protezione della salute degli individui, è necessario indicare sui pacchetti di siga-rette il tenore di catrame e di nicotina a fini d'informazione e di educazione sanitaria dei cittadini ;

considerando che nella presente direttiva figurano prescri-zioni che saranno rivedute in base all'esperienza acquisita e all'evoluzione delle conoscenze mediche in tale settore, dato che l'obiettivo è quello di pervenire ad una maggiore protezione degli individui ;

considerando infine che le iniziative previste nella presente direttiva avranno effetti tanto più favorevoli sulla salute pubblica se saranno accompagnate da programmi di educa-zione sanitaria nella scuola dell'obbligo e da campagne d'informazione e sensibilizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1 Scopo della presente direttiva è l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti le avvertenze di carattere sanitario che devono figurare sulle unità di condizionamen-to dei prodotti del tabacco e le menzioni del tenore di catrame e di nicotina sui pacchetti di sigarette, assumendo come base un elevato livello di protezione della salute delle persone mediante la riduzione dei danni che il tabagismo comporta per la salute.

Articolo 2 Ai sensi della presente direttiva, si intende per :

1.prodotti del tabacco : i prodotti destinati ad essere fumati, fiutati, succhiati o masticati, costituiti, anche parzialmente, di tabacco ;

2.catrame : il condensato di fumo greggio anidro esente da nicotina ;

3.nicotina : gli alcaloidi nicotinici.

Articolo 3 1. Il tenore di catrame e di nicotina da indicare obbligato-riamente sui pacchetti di sigarette è misurato secondo i metodi ISO 4387 e ISO 3400.

2. L'esattezza delle menzioni apposte sui pacchetti è verifi-cata in base alla norma ISO 8243.

3. Le menzioni devono essere stampate sulla parte laterale dei pacchetti di sigarette nella(e) lingua(e) ufficiale(i) del paese di commercializzazione finale, in caratteri perfetta-mente leggibili su fondo contrastante in modo da coprire almeno il 4 % della faccia corrispondente. Questa percen-tuale è portata a 6 % per i paesi con due lingue ufficiali e a 8 % per i paesi con tre lingue ufficiali.

4. Gli Stati membri trasmettono ogni anno a gennaio alla Commissione l'elenco dei tenori di catrame e di nicotina delle sigarette commercializzate sui loro mercati. La Com-missione pubblica questi dati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4 1. Tutte le unità di condizionamento dei prodotti del tabacco debbono recare sulla faccia più visibile, nella(e) lingua(e) ufficiale(i) del paese di commercializzazione

finale, l'avvertenza generale : Nuoce gravemente alla

salute.

2. Per i pacchetti di sigarette, l'altra faccia più ampia del condizionamento reca, nella(e) lingua(e) ufficiale(i) del

paese di commercializzazione finale, avvertenze specifiche alternative secondo la seguente regola :

-ciascuno Stato membro elabora un elenco di avvertenze esclusivamente sulla base di quelle riportate nell'alle-gato ;

-le avvertenze specifiche adottate sono stampate sulle unità di condizionamento in modo da garantire che ciascuna di esse compaia su un'eguale quantità di imballaggi con una tolleranza di più o meno il 5 %.

3. Gli Stati membri possono prevedere che le avvertenze di cui ai paragrafi 1 e 2 siano accompagnate dalla menzione dell'autorità che ne è l'autrice.

4. Sui pacchetti di sigarette, le avvertenze di cui ai para-grafi 1 e 2 debbono coprire almeno il 4 % di ciascuna faccia più ampia dell'unità di condizionamento, non com-presa la menzione dell'autorità di cui al paragrafo 3. Questa percentuale è portata al 6 % per i paesi con due lingue ufficiali e all'8 % per i paesi con tre lingue uffi-ciali.

Le avvertenze richieste sulle due grandi facce di ciascun pacchetto di sigarette :

a)devono essere chiare e leggibili :

b)devono essere stampate in grassetto ;

c)devono essere stampate su fondo contrastante ;

d)non devono essere apposte in un punto dove potrebbero essere danneggiate all'apertura del pacchetto ;

e)non devono essere apposte sulla custodia trasparente o altro involucro esterno al condizionamento medesimo.

5. Sui prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, l'avver-tenza generale di cui al paragrafo 1 è stampata o apposta in modo inamovibile in un punto apparente su fondo contra-stante e in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Non deve assolutamente essere na-scosta, velata o separata con altre indicazioni o immagini.

Articolo 5 L'adeguamento delle disposizioni della presente direttiva al progresso tecnico è limitato ai metodi di misurazione e di verifica di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2.

Articolo 6 In vista dell'adeguamento al progresso tecnico di cui all'ar-ticolo 5, la Commissione è assistita da un comitato consul-tivo, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Articolo 7 Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema in causa, eventualmente procedendo ad una votazione.

Il parere è iscritto a processo verbale ; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri nel processo verbale.

La Commissione ha in gran conto il parere espresso dal comitato. Essa informa il comitato del modo in cui essa ha tenuto conto di tale parere.

Articolo 8 1. Gli Stati membri non possono né vietare né limitare, per motivi di etichettatura, la commercializzazione dei prodotti conformi alla presente direttiva.

2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudi-cano la facoltà degli Stati membri di fissare, nel rispetto del trattato, le prescrizioni che ritengono neccessarie per garan-tire la protezione della salute delle persone all'importa-zione, alla vendita ed al consumo dei prodotti del tabacco, a condizione che ciò non implichi modifiche dell'etichetta-tura rispetto alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 9 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1o luglio 1990.

Essi ne informano immediatamente la Commissione e le comunicano le disposizioni di diritto interno da essi adotta-te nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee gli elenchi nazionali di avvertenze elabo-rate conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino.

2. Gli Stati membri mettono in vigore le suddette disposi-zioni legislative, regolamentari ed amministrative prima del 31 dicembre 1991.

Tuttavia, potranno ancora essere commercializzati :

-fino al 31 dicembre 1992 le sigarette, e

-fino al 31 dicembre 1993 gli altri prodotti del tabacco

esistenti alla data del 31 dicembre 1991 e non conformi alla presente direttiva.

3. Gli Stati membri che dopo la data del 31 dicembre 1991 modificano i loro elenchi di avvertenze di cui all'arti-colo 4, paragrafo 2, primo trattino, notificano questa modifica diciotto mesi prima della sua applicazione alla Commissione, che la pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 10 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il ConsiglioIl PresidenteC. EVIN

(1)GU n. L 48 del 20. 2. 1989, pag. 8 e

GU n. C 62 dell'11. 3. 1989, pag. 12.

(2)GU n. C 12 del 16. 1. 1989, pag. 106 e

GU n. C 291 del 20. 11. 1989.

(3)GU n. C 237 del 12. 9. 1980, pag. 43.

(4)GU n. C 184 del 23. 7. 1986, pag. 19.

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