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Document 31989L0617

Direttiva 89/617/CEE del Consiglio del 27 novembre 1989 che modifica la direttiva 80/181/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura

GU L 357 del 7.12.1989, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/617/oj

31989L0617

Direttiva 89/617/CEE del Consiglio del 27 novembre 1989 che modifica la direttiva 80/181/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura

Gazzetta ufficiale n. L 357 del 07/12/1989 pag. 0028 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0118
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0118


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1989

che modifica la direttiva 80/181/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura

(89/617/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 80/181/CEE (4), modificata dalla direttiva 85/1/CEE (5), prevede che sia fissato un termine definitivo per l'uso delle unità di misura legali del « sistema imperiale » elencante nel capitolo III dell'allegato; che per alcune singole unità imperiali e per usi specifici è parso necessario consentire agli Stati membri interessati di fissare la data appropriata fino a cui queste unità di misura sono legali;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 80/181/CEE prevede che sia fissata una nuova scadenza per l'uso delle indicazioni aggiuntive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/181/CEE è modificata come segue:

1) nell'articolo 1, il testo delle lettere b) e c) è sostituito dal testo seguente:

« b) quelle che figurano nel capitolo II dell'allegato soltanto negli Stati membri in cui esse erano autorizzate il 21 aprile 1973 e sino ad una data fissata da tali Stati;

c) quelle che figurano nel capitolo III dell'allegato soltanto negli Stati membri in cui esse erano autorizzate il 21 aprile 1973 e sino ad una data fissata da tali Stati. Questa data non può essere posteriore al 31 dicembre 1994;

d) quelle che figurano nel capitolo IV dell'allegato soltanto negli Stati membri in cui esse erano autorizzate il 21 aprile 1973 e sino ad una data fissata da detti Stati. Questa data non può essere posteriore al 31 dicembre 1999. »

2) L'articolo 3 è modificato come segue:

- al paragrafo 2, la data « 31 dicembre 1989 » è sostituita da « 31 dicembre 1999 »;

- il paragrafo 5 è soppresso.

3) Nell'articolo 5, la data « 1o marzo 1974 » è sostituita da « 15 maggio 1983 ».

4) L'articolo 6, secondo comma è soppresso.

5) Il testo dell'allegato è modificato nel modo seguente:

(1) GU n. C 31 del 7. 2. 1989, pag. 7.

(2) GU n. C 120 del 16. 5. 1989, pag. 73, e

GU n. C 291 del 20. 11. 1989.

(3) GU n. C 159 del 26. 6. 1989, pag. 3.

(4) GU n. L 39 del 15. 2. 1980, pag. 40.

(5) GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 11.

a) Il testo del capitolo II è sostituito dal testo seguente:

« CAPITOLO II

UNITÀ DI MISURA LEGALI DISCIPLINATI DALL'ARTICOLO 1, LETTERA B) AUTORIZZATE UNICAMENTE PER IMPIEGHI SPECIALIZZATI

1.2,5 // // // Campo di applicazione // Unità 1.2.3.4 // // Nome // Valore approssimato // Simbolo // // // // 1.2.3.4.5 // Cartelli stradali e misurazione di distanze e velocità // Mile Yard Foot Inch // 1 mile = 1 yd = 1 ft = 1 in = // 1 609 m 0,9144 m 0,3048 m 2,54 × 10-2m // mile yd ft in // Birra e sidro alla spina; latte in recipienti a rendere // Pint // 1 pt = // 0,5683 × 10-3m3 // pt // Catasto // Acre // 1 ac = // 4 047 m2 // ac // Transazioni in metalli preziosi // Troy ounce // 1 oz tr = // 31,10 × 10-3 kg // oz tr // // // // //

Fino alla data indicata all'articolo 1, lettera b), le unità di cui al presente capitolo possono essere combinate tra di loro o con quelle del capitolo I per costituire unità composte »;

b) nel capitolo III sopprimere l'unità « fathom »;

c) è aggiunto il capitolo seguente:

« CAPITOLO IV

UNITÀ DI MISURA LEGALI DISPLINATE DALL'ARTICOLO 1, LETTERA D) AUTORIZZATE UNICAMENTE IN SETTORI DI APPLICAZIONE SPECIALIZZATI

1.2,5 // // // Campo di applicazione // Unità 1.2.3.4 // // Nome // Valore approssimato // Simbolo // // // // 1.2.3.4.5 // Navigazione marittima // Fathom // 1 fm = // 1,829 m // fm // Birra, sidro, acqua, limonate e succhi di frutta in recipienti a rendere // Pint Fluid ounce // 1 pt = 1 fl oz = // 0,5683 × 10-3m3 28,41 × 10-6m3 // pt fl. oz // Bevande alcoliche // Gill // 1 gill = // 0,142 × 10-3m3 // gill // Merci vendute alla rinfusa // Ounce (avoir dupois) Pound // 1 oz = 1 lb= // 28,35 × 10-3 kg 0,4536 kf // oz 1b // Forniture di gas // Therm // 1 therm = // 105,506 × 106J // therm // // // // //

Fino alla data indicata all'articolo 1, lettera d) le unità di cui al presente capitolo possono essere combinate tra di loro o con quelle del capitolo I per costituire unità composte. »

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, al più tardi ventiquattro mesi dopo la sua notifica (1).

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

In deroga alla direttiva 80/181/CEE, gli Stati membri autorizzano o continuano a tollerare l'uso, oltre il 31 dicembre 1989, delle indicazioni supplementari disciplinate dall'articolo 3 di tale direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DUMAS

(1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 30 novembre 1989.

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