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Document 31989L0299

Direttiva 89/299/CEE del Consiglio del 17 aprile 1989 concernente i fondi propri degli enti creditizi

GU L 124 del 5.5.1989, p. 16–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/2000; abrogato da 300L0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/299/oj

31989L0299

Direttiva 89/299/CEE del Consiglio del 17 aprile 1989 concernente i fondi propri degli enti creditizi

Gazzetta ufficiale n. L 124 del 05/05/1989 pag. 0016 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0211
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0211


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 aprile 1989 concernente i fondi propri degli enti creditizi (89/299/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione col Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che norme di base comuni per i fondi propri degli enti creditizi costituiscono uno strumento importante per la messa in opera di un mercato interno nel settore creditizio, dato che i fondi propri consentono di assicurare la continuità dell'attività di detti enti e di proteggere il risparmio; che tale armonizzazione rafforzerà la vigilanza esercitata sugli enti creditizi e favorirà l'opera di coordinamento già in corso nel settore bancario, segnatamente per quanto riguarda il controllo dei grandi fidi e il coefficiente di solvibilità;

considerando che le norme comuni devono essere applicate a tutti gli enti creditizi autorizzati nella Comunità;

considerando che i fondi propri di un ente creditizio possono servire ad assorbire le perdite che non possono essere compensate da profitti sufficienti; che i fondi propri costituiscono inoltre un importante criterio cui le autorità competenti possono ricorrere per valutare, segnatamente, la solvibilità degli enti creditizi nonché per altri fini di vigilanza;

considerando che gli enti creditizi in un mercato comune bancario sono in diretta concorrenza tra di loro e che pertanto le definizioni e le norme relative ai fondi propri devono essere equivalenti; che a tal fine i criteri utilizzati per determinare la composizione dei fondi propri non devono essere lasciati unicamente alla valutazione degli Stati membri; che con l'adozione di norme di base comuni verrà dunque favorito al massimo l'interesse della Comunità poiché si eviteranno distorsioni della concorrenza e si consoliderà il sistema bancario della Comunità;

considerando che la definizione contenuta nella presente direttiva offre il massimo di elementi e di importi limite, lasciando ad ogni Stato membro il potere discrezionale di utilizzare tutti o parte di tali elementi o di adottare massimali inferiori per gli importi limite;

considerando che la presente direttiva precisa i criteri per taluni elementi dei fondi propri, lasciando gli Stati membri liberi di applicare disposizioni più rigorose;

considerando che nella fase iniziale le norme comuni di base sono definite in termini generici in modo da includere tutti gli elementi compresi nei fondi propri nei vari Stati membri;

considerando che la presente direttiva distingue, in funzione della qualità degli elementi che compongono i fondi propri, tra elementi che costituiscono i fondi propri di base ed elementi che costituiscono i fondi propri supplementari;

considerando che è ammesso, data la natura particolare del fondo per rischi bancari generali, che questo elemento è incluso provvisoriamente nei fondi propri non soggetti a restrizioni; che, tuttavia, una decisione sul trattamento definitivo da riservare a tale elemento dovrà essere presa al più presto dopo l'entrata in vigore delle misure di applicazione della presente direttiva; che tale decisione dovrà tener conto dei risultati delle discussioni effettuate ad un livello internazionale più ampio;

considerando che, per tener conto del fatto che gli elementi che costituiscono i fondi propri supplementari sono qualitativamente diversi da quelli che costituiscono i fondi propri di base, i primi non devono essere inclusi nei fondi propri per un importo superiore al 100 % dei fondi propri di base; che per di più l'inclusione di taluni elementi dei fondi propri supplementari deve essere limitata al 50 % dei fondi propri di base;

considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza, gli enti creditizi pubblici non devono prendere in considerazione le garanzie degli Stati membri o degli enti locali nel calcolo dei fondi propri; che è tuttavia opportuno accordare al Regno del Belgio un periodo transitorio sino al 31 dicembre 1994 per permettere agli enti interessati di adeguarsi alle nuove condizioni nell'ambito di una riforma del loro statuto;

considerando che, ogniqualvolta nell'esercizio della vigilanza occorra determinare l'insieme dei fondi propri consolidati di un gruppo di enti creditizi, tale calcolo verrà fatto in conformità della direttiva 83/350/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi (4); che la summenzionata direttiva lascia agli Stati membri un margine di interpretazione circa i dettagli tecnici di applicazione, margine di cui è necessario far uso attenendosi allo spirito della presente direttiva; che per la direttiva di cui sopra sono attualmente in corso lavori di revisione nel senso di una maggiore armonizzazione;

considerando che il metodo contabile preciso da applicarsi per il calcolo dei fondi propri dovrà tener conto delle disposizioni della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (5) e che contiene taluni adattamenti delle disposizioni della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (6), modificata dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che, nell'attesa della trasposizione delle disposizioni di dette direttive nel diritto interno degli Stati membri, questi ultimi sono liberi di scegliere il metodo contabile da applicarsi in materia di fondi propri;

considerando che la presente direttiva rientra nello sforzo internazionale intrapreso su scala più vasta per giungere ad un ravvicinamento delle norme vigenti nei principali paesi in materia di allineamento dei fondi propri;

considerando che le misure volte a conformarsi alle definizioni della presente direttiva devono essere adottate al più tardi al momento dell'entrata in vigore delle misure di recepimento della futura direttiva di armonizzazione del coefficiente di solvibilità;

considerando che la Commissione predisporrà una relazione e rivedrà periodicamente la presente direttiva per renderne più rigorose le disposizioni al fine di realizzare una maggiore convergenza nella definizione comune di fondi propri; che tale convergenza potà consentire un maggiore allineamento dei fondi propri degli enti creditizi della Comunità;

considerando che occorrerà probabilmente apportare alla direttiva alcuni adattamenti tecnici e terminologici per tenere conto della rapida evoluzione dei mercati finanziari; che, in attesa che la Commissione gli presenti una proposta che tenga conto della specificità del settore bancario e consenta di introdurre una procedura più appropriata per l'esecuzione della presente direttiva, il Consiglio si riserva di adottare tali misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 Campo d'applicazione

1. Ogniqualvolta uno Stato membro adotti mediante legge, regolamento o atto amministrativo una norma, in applicazione della legislazione comunitaria sulla vigilanza «prudenziale», nella quale è utilizzato il termine o si fa

riferimento alla nozione di fondi propri, a fini di vigilanza su enti creditizi in attività, esso curerà che tale termine o nozione concordi con la definizione data negli articoli seguenti.

2. Ai sensi della presente direttiva gli enti creditizi sono gli enti ai quali si applica la direttiva 77/780/CEE (7), modificata da ultimo dalla direttiva 86/524/CEE (8).

Articolo 2 Principi generali

1. Fatte salve le restrizioni di cui all'articolo 6, i fondi propri non consolidati di un ente creditizio comprendono gli elementi seguenti:

1) il capitale versato ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE, nonché il sovrapprezzo di emissione escluse però le azioni privilegiate cumulative;

2) le riserve ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 86/635/CEE, nonché gli utili portati a nuovo per destinazione del risultato finale d'esercizio. Gli Stati membri possono consentire che si tenga conto degli utili intermedi prima che sia stata adottata una decisione formale soltanto se sono stati verificati da persone incaricate del controllo dei conti e se sia stato provato in modo soddisfacente per le autorità competenti che il loro importo è stato valutato conformemente ai principi enunciati nella direttiva e che essi ssono al netto di tutti gli oneri prevedibili e delle previsioni di dividendo;

3) le riserve di rivalutazione ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 78/660/CEE, del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g)

del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi

di società (9), modificata da ultimo dalla direttiva 84/569/CEE (10);

4) il fondo per i rischi bancari generali ai sensi dell'arti-

colo 38 della direttiva 86/635/CEE;

5) le rettifiche di valore ai sensi dell'articolo 37, para-

grafo 2 della direttiva 86/635/CEE;

6) gli altri elementi ai sensi dell'articolo 3;

7) gli impegni dei membri degli enti creditizi a forma cooperativa e gli impegni solidali dei mutuatari di taluni enti organizzati sotto forma di fondi di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

8) le azioni privilegiate cumulative a scadenza fissa, nonché i prestiti subordinati di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

Gli elementi seguenti vengono dedotti, conformemente all'articolo 6:

9) le azioni proprie in portafoglio al valore di libro;

10) le attività immateriali di cui all'articolo 4 (attività), punto 9 della direttiva 86/635/CEE;

11) i risultati negativi di rilevanza apprezzabile dell'esercizio in corso;

12) le partecipazioni in altri enti creditizi e in enti finanziari d'importo superiore al 10 % del capitale di questi ultimi, i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 3 detenuti dall'ente creditizio in enti creditizi e in enti finanziari in cui abbia una partecipazione di importo superiore al 10 % del loro capitale;

in caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio o ente finanziario ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di quest'ultimo, l'autorità di controllo può consentire deroghe alla presente disposizione;

13) le participazioni in altri enti creditizi ed in enti finanziari di importo inferiore o pari al 10 % del capitale di questi ultimi nonché i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 3 detenuti dall'ente creditizio in enti creditizi e finanziari diversi da quelli di cui al punto 12 per l'importo totale di tali partecipazioni, crediti subordinati e strumenti che supera il 10 % dei fondi propri, calcolati prima della deduzione degli elementi 12

e 13.

Nell'attesa di un ulteriore coordinamento delle disposizioni relative al consolidamento, gli Stati membri possono stabilire che, per il calcolo eventuale dei fondi propri non consolidati, le imprese madri sottoposte a vigilanza su base consolidata non siano tenute a dedurre le partecipazioni in altri enti creditizi o istituti finanziari inclusi nel consolidamento. Questa disposizione vale per tutte le norme «prudenziali» armonizzate da atti comunitari.

2. La nozione di fondi propri definita nel paragrafo 1, punti da 1 a 8, comprende un numero massimo di elementi e di importi. Ogni Stato membro avrà la facoltà di decidere autonomamente se utilizzare detti elementi o se fissare valori massimi inferiori e di detrarre elementi diversi da quelli elencati al paragrafo 1, punti da 9 a 13. Tali Stati membri sono tuttavia tenuti a prevedere una maggiore convergenza ai fini di una definizione comune dei fondi propri.

A tal fine entro tre anni dalla data di cui all'articolo 9, paragrafo 1 la Commissione presenterà al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, eventualmente corredata di proposte di modifiche che essa giudica necessarie. Al più tardi dopo cinque anni dalla data di cui all'articolo 9, paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e

sociale, rivede la definizione dei fondi propri per applicare in modo uniforme una definizione comune.

3. Gli elementi elencati nel paragrafo 1, punti da 1 a 5, devono poter essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente creditizio per la copertura dei rischi o la partecipazione alle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si realizzano. Il loro importo non deve soggiacere ad alcun tributo prevedibile al momento in cui è calcolato o deve essere adattato in conseguenza, nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite.

Articolo 3 Altri elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 6

1. La nozione di fondi propri utilizzata da uno Stato membro può comprendere altri elementi purché, indipendentemente dalla loro definizione legale o contabile, presentino le seguenti caratteristiche:

a) siano a libera disposizione dell'ente creditizio per far fronte ai normali rischi dell'attività bancaria, quando le perdite o le minusvalenze non sono state ancora identificate;

b) la loro esistenza risulti dalla contabilità interna;

c) la loro entità sia fissata dalla direzione dell'ente creditizio, verificata da revisori indipendenti, comunicata alle autorità competenti e posta sotto la vigilanza di queste ultime. Per quanto riguarda tale verifica, si può considerare che la revisione interna soddisfi provvisoriamente al summenzionato requisito finché non saranno d'applicazione le disposizioni comunitarie che rendono obbligatoria la certificazione.

2. Possono altresì essere considerati altri elementi le obbligazioni irredimibili e altri strumenti che rispondono ai requisiti sottoindicati:

a) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il consenso preventivo dell'autorità di vigilanza;

b) il contratto di prestito deve fornire all'ente creditizio l'opzione di rinviare il pagamento di interessi sul debito;

c) i crediti del mutuante nei confronti dell'ente creditizio debbono essere pienamente subordinati a quelli di tutti i creditori principali;

d) i documenti che disciplinano l'emissione delle obbligazioni debbono consentire l'uso del debito e degli interessi non pagati per far fronte alle perdite, mentre devono lasciare l'istituto di credito in grado di continuare l'attività;

e)

si tiene conto solo degli importi effettivamente versati.

Si aggiungono inoltre le azioni privilegiate cumulative diverse da quelle previste all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8.

Articolo 4 1. Gli impegni dei membri degli enti creditizi a forma cooperativa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 7 sono costituiti dai multipli di garanzia delle società cooperative, nonché dagli impegni statutari dei membri delle stesse di effettuare versamenti supplementari a fondo perduto in caso di perdite da parte dell'ente creditizio. In questo caso i pagamenti debbono essere richiesti senza indugio.

Sono equiparati agli elementi che precedono gli impegni solidali dei mutuatari nel caso degli enti creditizi organizzati sotto forma di fondi.

L'insieme di questi elementi può figurare nei fondi propri se essi sono computati nei fondi propri degli enti creditizi di questo tipo conformemente alla legislazione nazionale.

2. Gli Stati membri non possono includere nei fondi propri degli enti creditizi di diritto pubblico le garanzie concesse da essi o dai loro enti locali a tali enti creditizi.

Tuttavia, il Regno del Belgio è esentato da questo obbligo sino al 31 dicembre 1994.

3. Gli Stati membri o le autorità competenti possono includere nei fondi propri le azioni preferenziali cumulative a scadenza fissa nonché i prestiti subordinati, di cui all'arti-

colo 2, paragrafo 1, punto 8, qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di fallimento o liquidazione dell'ente creditizio, questo genere di capitale abbia un rango inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e venga rimborsato solo dopo che siano stati liquidati tutti i debiti in essere di detto ente.

I prestiti subordinati devono anche rispondere ai seguenti criteri:

a) si tiene conto solo dei fondi effettivamente versati;

b) i fondi devono avere una scadenza originaria non inferiore ai cinque anni, dopo i quali essi possono essere soggetti a rimborso; se la scadenza è indeterminata deve essere stabilito, per il loro rimborso, un preavviso di cinque anni, a meno che detti fondi non vengano più considerati come fondi propri o a meno che il previo accordo delle autorità competenti sia specificatamente richiesto per il loro rimborso anticipato. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta su sollecitazione dell'emittente e che non venga intaccata la solvibilità dell'ente creditizio;

c) la loro capacità di essere considerati fondi propri è soggetta a graduale riduzione durante almeno cinque anni prima della data prevista per il rimborso;

d) il contratto di prestito non deve contemplare clausole che prevedano che, in determinati casi diversi dalla liquidazione dell'ente creditizio, il debito diventi rimborsabile prima della data convenuta per il rimborso.

Articolo 5 Fino ad ulteriore coordinamento delle disposizioni sul consolidamento, si applica la seguente regolamentazione:

1) Quando il calcolo deve essere effettuato su base consolidata, gli elementi enunciati all'articolo 2, paragrafo 1 sono presi in considerazione in base ai loro importi consolidati conformemente alle norme fissate dalla direttiva 83/350/CEE. Inoltre possono essere assimilati alle riserve consolidate, per il calcolo dei fondi propri, i seguenti elementi quando sono creditori («negativi»):

- gli interessi di minoranza ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 83/349/CEE, in caso di utilizzazione del metodo dell'integrazione globale;

- la differenza di primo consolidamento ai sensi degli articoli 19, 30 e 31 della direttiva 83/349/CEE;

- le differenze di conversione incluse nelle riserve consolidate conformemente all'articolo 39, paragrafo 6 della direttiva 86/635/CEE;

- la differenza risultante dalla inclusione di talune partecipazioni conformemente al metodo di cui all'articolo 33 della direttiva 83/349/CEE.

2) Allorché gli elementi che precedono sono debitori («positivi») essi devono essere dedotti nel calcolo dei fondi propri consolidati.

Articolo 6 Detrazioni e limitazioni

1. Gli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 3 e da 5 a 8, sono soggetti alle seguenti limitazioni:

a) il totale degli elementi 3 e da 5 a 8 è limitato al massimo al 100 % degli elementi 1 più 2 meno 9, 10 e 11;

b) il totale degli elementi 7 e 8 è limitato al massimo al 50 % degli elementi 1 più 2 meno 9, 10 e 11;

c) il totale degli elementi 12 e 13 viene detratto dal totale degli elementi.

2. L'elemento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4 costituisce una categoria distinta. A titolo provvisorio esso è incluso nei fondi propri non soggetti a limitazioni, ma non è preso in considerazione nella fissazione della base che serve da limite agli elementi da 5 a 8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle misure di recepimento della presente direttiva, la Commissione propone, secondo la procedura prevista all'articolo 8, le modalità di trattamento definitivo di tale elemento nell'ambito dei fondi propri di base o dei fondi propri supplementari.

3. Le limitazioni previste al paragrafo 1 devono essere rispettate dalla data d'entrata in vigore delle misure di recepimento della direttiva del Consiglio relativa all'armonizzazione del coefficiente di solvibilità degli enti creditizi ma al più tardi al 1g gennaio 1993.

Gli enti creditizi che superino tali limitazioni dovranno ridurre gradualmente la misura in cui gli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 3 e da 5 a 8, sono presi in considerazione, in modo da rispettare le limitazioni entro la data suddetta.

4. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a superare temporaneamente le limitazioni previste al paragrafo 1 in circostanze eccezionali.

Articolo 7 Il rispetto delle condizioni previste dagli articoli da 2 a 6 deve essere comprovato con soddisfazione delle autorità competenti.

Articolo 8 Fatta salva la relazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, gli adattamenti tecnici da apportare alla presente direttiva per:

- il chiarimento delle definizioni per garantire un'applicazione uniforme della direttiva nella Comunità;

- chiarimento delle definizioni per tener conto, nell'attuazione della direttiva, degli sviluppi dei mercati finanziari;

- armonizzare la terminologia e la formulazione delle definizioni con la successiva legislazione comunitaria concernente il sistema creditizio e i settori connessi,

sono adottati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 9 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di entrata in vigore delle misure di recepimento della direttiva del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e al massimo al 1g gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. La comunicazione di cui al paragrafo 2 deve anche includere una dichiarazione accompagnata da un testo esplicativo, che notifichi alla Commissione le disposizioni specifiche adottate, nonché gli elementi che le competenti autorità di ciascuno Stato membro considerano come facenti parte dei fondi propri.

Articolo 10 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SOLCHAGA CATALAN

(1) GU n. C 243 del 27. 9. 1986, pag. 4, e GU n. C 32 del 5. 2. 1988, pag. 2.

(2) GU n. C 246 del 14. 9. 1987, pag. 72 e GU n. C 96 del

17. 4. 1989.

(3) GU n. C 180 dell'8. 7. 1987, pag. 51.(4) GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 18.(5) GU n. L 372 del 31. 12. 1986, pag. 1.

(6) GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1.(7) GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

(8) GU n. L 309 del 4. 11. 1986, pag. 15.

(9) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11.

(10) GU n. L 314 del 4. 12. 1984, pag. 28.

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