Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0219

    Direttiva 89/219/CEE della Commissione del 7 marzo 1989 che modifica la direttiva 83/181/CEE del Consiglio, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, di talune importazioni definitive di beni, affinché sia tenuto conto dell'introduzione della nomenclatura combinata

    GU L 92 del 5.4.1989, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/219/oj

    31989L0219

    Direttiva 89/219/CEE della Commissione del 7 marzo 1989 che modifica la direttiva 83/181/CEE del Consiglio, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, di talune importazioni definitive di beni, affinché sia tenuto conto dell'introduzione della nomenclatura combinata

    Gazzetta ufficiale n. L 092 del 05/04/1989 pag. 0013 - 0014
    edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0011
    edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0011


    *****

    DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

    del 7 marzo 1989

    che modifica la direttiva 83/181/CEE del Consiglio, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, di talune importazioni definitive di beni, affinché sia tenuto conto dell'introduzione della nomenclatura combinata

    (89/219/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 20/89 (2), in particolare l'articolo 15,

    considerando che la classificazione delle merci figuranti nell'allegato della direttiva 83/181/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 88/331/CEE (4), del 13 giugno 1988, si fonda sull'utilizzazione della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale;

    considerando che il 14 giugno 1983 il consiglio di cooperazione doganale ha approvato la « Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci », denominato in appresso SA che il Consiglio ha approvato tale convenzione con decisione 87/369/CEE (5) e che il sistema viene applicato dal 1o gennaio 1988; che è stata pertanto elaborata una nomenclatura combinata ai fini dell'attuazione del SA nella Comunità economica europea; che i riferimenti che figurano all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) e nell'allegato della direttiva 83/181/CEE debbono di conseguenza essere basati su detta nomenclatura combinata;

    considerando che l'adeguamento alla nomenclatura combinata della direttiva 83/181/CEE ha carattere prettamente tecnico e non comporta alcuna modifica per quanto riguarda il campo di applicazione delle esenzioni previste da tale direttiva,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 83/181/CEE è modificata nel modo seguente:

    1. All'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) il riferimento alle voci da 22.03 a 22.09 della tariffa doganale comune è sostituito dal riferimento ai codici NC da 2203 a 2208.

    2. Il testo dell'allegato è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    Gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1989.

    Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

    (2) GU n. L 4 del 6. 1. 1989, pag. 19.

    (3) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 38.

    (4) GU n. L 151 del 17. 6. 1988, pag. 79.

    (5) GU n. L 198 del 20. 7. 1987, pag. 1.

    ALLEGATO

    « ALLEGATO

    Materiale visivo e auditivo di carattere educativo, scientifico o culturale

    1.2 // // // Codice NC // Designazione delle merci // // // 3704 00 // Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici impressionati ma non sviluppati: // ex 3704 00 10 // - Lastre e pellicole: // // - Pellicole cinematografiche, positive di carattere educativo, scientifico o culturale // ex 3705 // Lastre e pellicole, fotografiche, impressionate e sviluppate diverse dalle pellicole cinematografiche: // // - di carattere educativo scientifico o culturale // 3706 // Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono: // 3706 10 // - di larghezza uguale o superiore a 35 mm: // // - - altre: // ex 3706 10 99 // - - - altre positive: // // - Pellicole cinematografiche di attualità (sonorizzate o non) che rappresentano avvenimenti di attualità all'epoca dell'importazione, e importati, a fini di riproduzione, nei limiti di due copie per argomento // // - Pellicole di archivio (sonorizzate o non) destinate ad accompagnare pellicole di attualità // // - Pellicole a carattere ricreativo particolarmente adatte ai bambini ed ai giovani // // - non nominate, di carattere educativo, scientifico o culturale // 3706 90 // - altre: // // - - altre: // // - - - altre positive: // ex 3706 90 51 ex 3706 90 91 ex 3706 90 99 // - Pellicole cinematografiche di attualità (sonorizzate o non) che rappresentano avvenimenti di attualità all'epoca dell'importazione e importati, a fini di riproduzione, ed in limiti di due copie per argomento // // - Pellicole di archivio (sonorizzate o non) destinate ad accompagnare pellicole di attualità // // - Pellicole a carattere ricreativo particolarmente adatte ai bambini e ai giovani // // - non nominate, di carattere educativo scientifico o culturale // 4911 // Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie: // // - altri: // 4911 99 // - - altri: // ex 4911 99 90 // - - - altri: // // - Microschede ed altri supporti utilizzati dai servizi d'informazione e di documentazione mediante calcolatore, di carattere educativo, scientifico o culturale // // - Pannelli murali destinati esclusivamente alla dimostrazione e all'insegnamento // ex 8524 // Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: // // - di carattere educativo, scientifico o culturale // ex 9023 00 // Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione (per esempio: nell'insegnamento o nelle esposizioni) non suscettibili di altri usi: // // - Modelli, plastici e pannelli murali di carattere educativo, scientifico o culturale, destinati esclusivamente alla dimostrazione e all'insegnamento // // - Plastici o modelli visivi ridotti di concezioni astratte, strutture molecolari o formule matematiche // Varie // Ologrammi per proiezione mediante laser // // Giochi multimedia // // Materiale d'insegnamento programmato anche a forma di telai di presentazione corredato del relativo materiale stampato » // //

    Top