This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31988R3915
Commission Regulation (EEC) No 3915/88 of 15 December 1988 laying down provisions for the implementation of Article 63c of Council Regulation (EEC) No 918/83 setting up a Community system of reliefs from customs duty
Regolamento (CEE) n. 3915/88 della Commissione del 15 dicembre 1988 che stabilisce le disposizioni di applicazione dell'articolo 63 quater del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali
Regolamento (CEE) n. 3915/88 della Commissione del 15 dicembre 1988 che stabilisce le disposizioni di applicazione dell'articolo 63 quater del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali
GU L 347 del 16.12.1988, p. 55–56
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
Regolamento (CEE) n. 3915/88 della Commissione del 15 dicembre 1988 che stabilisce le disposizioni di applicazione dell'articolo 63 quater del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali
Gazzetta ufficiale n. L 347 del 16/12/1988 pag. 0055 - 0056
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 6 pag. 0250
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 6 pag. 0250
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3915/88 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 1988 che stabilisce le disposizioni di applicazione dell'articolo 63 quater del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1315/88 (2), in particolare l'articolo 143, considerando che l'articolo 63 quater del regolamento (CEE) n. 918/83, prevede la concessione dell'esenzione dai dazi all'importazione per le spedizioni di campioni di sostanze di riferimento autorizzate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), destinati a controllare la qualità delle sostanze utilizzate nella fabbricazione di medicinali; che queste spedizioni sono inviate a destinatari autorizzati dalle autorità nazionali competenti a fruire della predetta franchigia; considerando che occorre stabilire le condizioni necessarie per la corretta applicazione di questa disposizione; che tali condizioni devono essere determinate conformemente alla procedura di cui all'articolo 143, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 918/83; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato « Franchigie doganali », HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce le disposizioni di applicazione dell'articolo 63 quater del regolamento (CEE) n. 918/83. Articolo 2 La franchigia di cui all'articolo 63 quater del regolamento (CEE) n. 918/83 si applica unicamente alle spedizioni inviate dal « Centro collaboratore OMS delle sostanze chimiche di riferimento » di Stoccolma (Svezia) ai destinatari autorizzati dalle autorità nazionali competenti a ricevere i medesimi in franchigia. Articolo 3 L'ammissione al beneficio della franchigia dei dazi all'importazione delle spedizioni di cui all'articolo 63 quater del regolamento (CEE) n. 918/83 è subordinata alla presenza sui colli contenenti le sostanze di riferimento: - da una parte, del timbro del Centro collaboratore OMS di cui all'articolo 2, - dall'altra, di un'etichetta, il cui fac-simile figura in allegato, su cui è contrassegnata in modo visibile la casella relativa alle sostanze chimiche di riferimento. Articolo 4 La franchigia è estesa anche agli imballaggi speciali indispensabili al trasporto delle sostanze chimiche di riferimento, nonché agli accessori necessari al loro impiego facenti eventualmente parte delle stesse spedizioni. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1988. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 123 del 17. 5. 1988, pag. 2. ALLEGATO Simbolo e didascalia in nero 1.2 // // URGENTE 1.2.3 // // // Medicinali (1) // // // Sostanze chimiche di riferimento (1) (1) Contrassegnare la casella utile (Dimensioni: 62 × 44 mm) 1.2 // // Fondo: verde chiaro