EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R1307

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 del Consiglio dell'11 maggio 1987 che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni

GU L 124 del 13.5.1987, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1307/oj

31987R1307

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 del Consiglio dell'11 maggio 1987 che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni

Gazzetta ufficiale n. L 124 del 13/05/1987 pag. 0006 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0071
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0071


*****

REGOLAMENTO (Euratom, CECA, CEE) N. 1307/87 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 1987

che modifica il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati, da ultimo, dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 793/87 (2), in particolare l'articolo 56 bis, secondo comma di detto statuto,

vista la proposta della Commissione presentata previo parere del comitato dello statuto,

considerando che le operazioni di spedizione della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee devono avere carattere permanente per garantirne una distribuzione adeguata entro i tempi previsti; che pertanto i funzionari incaricati di questa spedizione lavorano, una settimana su cinque, di notte, compresi il sabato, la domenica e i giorni festivi;

considerando che conviene pertanto estendere a detto personale l'applicazione del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (3), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3856/86 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 è modificato come segue:

1) la parte del primo comma che segue il termine « telex » e che precede i trattini è sostituita dal testo seguente: « o il servizio di spedizione della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e che esercita le sue funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni in conformità dell'articolo 56 bis dello statuto dei funzionari ha diritto ad una indennità di: »;

2) dopo il primo trattino è aggiunto il trattino seguente:

« - 12 641 FB qualora lavori nel contesto di un servizio a due turni, di cui uno notturno, compresi il sabato, la domenica e i giorni festivi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale è entrato in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 maggio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. EYSKENS

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

(2) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 5.

Top