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Document 31987L0140
Commission Directive 87/140/EEC of 6 February 1987 amending Annex II to Council Directive 71/307/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to textile names
Direttiva 87/140/CEE della Commissione del 6 febbraio 1987 che modifica l'allegato II della direttiva 71/307/CEE del Consiglio per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle denominazioni del settore tessile
Direttiva 87/140/CEE della Commissione del 6 febbraio 1987 che modifica l'allegato II della direttiva 71/307/CEE del Consiglio per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle denominazioni del settore tessile
GU L 56 del 26.2.1987, pp. 24–25
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 23/02/1997; abrogato da 396L0074
Direttiva 87/140/CEE della Commissione del 6 febbraio 1987 che modifica l'allegato II della direttiva 71/307/CEE del Consiglio per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle denominazioni del settore tessile
Gazzetta ufficiale n. L 056 del 26/02/1987 pag. 0024 - 0025
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 7 pag. 0208
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 7 pag. 0208
***** DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 1987 che modifica l'allegato II della direttiva 71/307/CEE del Consiglio per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile (87/140/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 71/307/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle denominazioni del settore tessile (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/623/CEE (2), in particolare l'articolo 15 bis, paragrafo 1, considerando che l'allegato II della direttiva 71/307/CEE, che riporta i tassi convenzionali da applicare alla massa anidra di ciascuna fibra all'atto della determinazione mediante analisi della composizione fibrosa dei prodotti tessili, prescrive ai numeri 1, 2 e 3 due diversi tassi convenzionali per il calcolo della composizione dei prodotti cardati o pettinati contenenti lana e/o peli; che non è tuttavia sempre possibile ai laboratori di riconoscere se un prodotto appartenga al ciclo del cardato o del pettinato e che in tal caso dei risultati divergenti potrebbero derivare dall'applicazione di tali disposizioni in occasione dei controlli di conformità dei prodotti tessili effettuati nella Comunità; che è quindi opportuno autorizzare i laboratori ad applicare, nei casi dubbi, un tasso convenzionale unico; considerando che, al n. 28 dello stesso allegato, non è necessario differenziare i vari tipi di fibra poliammidica o nylon, i cui tassi convenzionali devono quindi essere unificati; considerando che, al n. 38, vetro tessile, il termine « filamento » va cancellato poiché tale fibra può presentarsi anche sotto forma non continua; considerando che le disposizioni previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni ed all'etichettatura dei prodotti tessili, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Nell'allegato II, i numeri 1, 2, 3, 28 e 38 della direttiva 71/307/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o settembre 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. A decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri provvedono ad informare la Commissione, in tempo utile per consentirle di esprimerle le proprie osservazioni, di qualsiasi progetto di disposizioni di ordine legislativo, regolamentare od amministrativo che essi intendono adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1987. Per la Commissione Grigoris VARFIS Membro della Commissione (1) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 16. (2) GU n. L 353 del 15. 12. 1983, pag. 8. ALLEGATO 1. I seguenti numeri sono modificati come segue: 1.2 // 1-2 e 3: // Nella colonna « Percentuali » un rinvio alla nota (1) a piè di pagina è apposto al numero 17, relativo alle fibre cardate in « Lana e peli » e in « Peli ». // 28: // Il testo che appare nelle colonne « Fibre » e « Percentuali » si legge: 1.2 // // « Poliammidica o Nylon: // // fibra non continua 6,25 // // filamento 5,75 ». 1.2 // 38: // Il testo che appare nelle colonne « Fibre » e « Percentuali » si legge: // // « Vetro tessile: // // di diametro medio superiore a 5 mm 2,00 // // di diametro medio pari o inferiore a 5 mm 3,00 ». 2. La nota (1) a piè di pagina si legge: « (1) Il tasso convenzionale del 17,00 % è applicato nel caso in cui non sia possibile accertare se il prodotto tessile contenente lana e/o peli appartenga al ciclo pettinato o cardato ».