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Document 31987D0058

    87/58/CEE: Decisione del Consiglio del 22 dicembre 1986 che istituisce un' azione complementare della Comunità per l' eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini

    GU L 24 del 27.1.1987, p. 51–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/58/oj

    31987D0058

    87/58/CEE: Decisione del Consiglio del 22 dicembre 1986 che istituisce un' azione complementare della Comunità per l' eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini

    Gazzetta ufficiale n. L 024 del 27/01/1987 pag. 0051 - 0053


    *****

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 22 dicembre 1986

    che istituisce un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini

    (87/58/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che con la direttiva 77/391/CEE (4), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (5), il Consiglio ha istituito un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini; che, tenuto conto dei risultati conseguiti e dell'andamento soddisfacente dei programmi presentati dagli Stati membri, il Consiglio ha istituito, con la direttiva 82/400/CEE (6), un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini;

    considerando che con la direttiva 78/52/CEE (7) il Consiglio ha stabilito i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini;

    considerando che, tenuto conto dei risultati conseguiti nel quadro della direttiva suddetta e dell'andamento soddisfacente dei programmi precedenti presentati dagli Stati membri, è necessario adottare misure analoghe per portare gli allevamenti bovini della Spagna e del Portogallo agli stessi standard comunitari per quanto riguarda la brucellosi e la tubercolosi;

    considerando che in zone limitate di taluni Stati membri occorre effettuare controlli di routine in tutti gli allevamenti per quanto riguarda la brucellosi e la tubercolosi;

    considerando che è ancora necessario che taluni Stati membri presentino piani per l'eradicazione accelerata della leucosi enzootica dei bovini;

    considerando che l'eradicazione definitiva di queste malattie costituisce una base indispensabile per la realizzazione del mercato interno - quanto agli scambi di bovini - nonché per aumentare la produttività dell'allevamento e migliorare quindi le condizioni di vita delle persone che lavorano in questo settore;

    considerando che per conseguire questi obiettivi è necessario autorizzare ciascuno Stato membro avente diritto a presentare nuovi piani per un ulteriore triennio;

    considerando che è giustificata la partecipazione finanziaria della Comunità alla presente azione;

    considerando che i piani presentati dagli Stati membri devono rispondere a criteri ed obiettivi comunitari; che essi devono pertanto essere approvati secondo una procedura comunitaria e che la loro attuazione deve essere regolarmente controllata in loco,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È istituita un'azione complementare della Comunità destinata a portare a compimento l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini.

    Articolo 2

    1. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese elaborano piani di eradicazione conformi agli articoli 2 e 3 della direttiva 77/391/CEE e ai criteri stabiliti dalla direttiva 78/52/CEE.

    2. Per quanto necessario, gli altri Stati membri elaborano nuovi piani di eradicazione accelerata della tubercolosi e della brucellosi dei bovini.

    Detti piani sono comunicati alla Commissione entro tre mesi dalla notifica della presente decisione.

    3. Per quanto necessario, gli Stati membri elaborano piani di eradicazione della leucosi bovina enzootica, in conformità dell'articolo 4 della direttiva 77/391/CEE.

    Detti piani sono cumunicati alla Commissione entro nove mesi dalla notifica della presente decisione.

    Articolo 3

    1. Dopo aver esaminato i piani proposti e le eventuali modifiche, la Commissione li approva secondo la procedura di cui all'articolo 10.

    2. Il comitato del Fondo è consultato sugli aspetti finanziari.

    3. Alle date fissate dalla Commissione nella decisione di approvazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per attuare i nuovi piani di eradicazione accelerata.

    Articolo 4

    1. La partecipazione finanziaria della Comunità è concessa per le azioni previste dalla presente decisione.

    2. Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione alle misure adottate nel quadro dei nuovi piani di eradicazione accelerata ed approvate conformemente all'arti- colo 3 fruiscono di una partecipazione della Comunità entro i limiti stabiliti agli articoli 5 e 6.

    Articolo 5

    1. Per ciascuno Stato membro la partecipazione finanziaria della Comunità dura tre anni a decorrere dalla data che sarà fissata dalla Commissione nella decisione di approvazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

    2. Per il periodo di cui al paragrafo 1, l'importo previsionale del contributo a carico del bilancio della Comunità nell'ambito del capitolo delle spese inerenti al settore agricolo è stimato a 31,7 milioni di ECU.

    Articolo 6

    1. La partecipazione finanziaria della Comunità è concessa per l'indennizzazione per gli animali macellati, secondo le seguenti modalità:

    - in caso di brucellosi: gli animali provenienti da allevamenti che non hanno mai raggiunto lo statuto dei tipi B3 o B4 definiti all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 78/52/CEE;

    - in caso di tubercolosi: gli animali provenienti da allevamenti che non hanno mai raggiunto lo statuto del tipo T3 definito all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 78/52/CEE;

    - in caso di leucosi enzootica dei bovini: gli animali provenienti da allevamenti che non hanno mai raggiunto lo statuto di indenni da leucosi enzootica dei bovini ai sensi della definizione adottata dallo Sato membro interessato.

    2. La Comunità rimborsa agli Stati membri un importo di 72,5 ECU per vacca e di 36,25 ECU per bovino diverso dalle vacche macellati nel quadro delle azioni previste dalla presente decisione e che soddisfano le disposizioni tecniche particolari di cui al capitolo 1 della direttiva 77/391/CEE.

    Articolo 7

    1. Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), si applicano alle decisioni della Commissione concernenti il finanziamento comunitario della presente azione.

    2. Le domande di pagamento devono riferirsi alle macellazioni effettuate dagli Stati membri nel corso dell'anno ed essere presentate anteriormente al 1o luglio dell'anno successivo.

    3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

    Articolo 8

    Il regolamento (CEE) n. 129/78 del Consiglio, del 24 gennaio 1978, relativo ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica comune delle strutture agrarie (2), e gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano per quanto di ragione.

    Articolo 9

    1. Il controllo veterinario dell'esecuzione dei nuovi piani di eradicazione accelerata si effettua conformemente all'articolo 10 della direttiva 77/391/CEE.

    2. Quando tutti i nuovi piani di eradicazione accelerata sono realizzati, la Commissione presenta al Consiglio una relazione generale sui risultati ottenuti, corredata - se del caso - di proposte per il proseguimento dell'armonizzazione dei sistemi profilattici nazionali.

    Articolo 10

    1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, in appresso denominaato « comitato », è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno Stato membro.

    2. In seno al comitato è attribuita ai voti degli Stati membri la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

    3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti.

    4. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione se conformi al parere del comitato. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.

    Se, trascorso il termine di tre mesi dalla data a cui gli è stata presentata la proposata, il Consiglio non ha adottato delle misure, la Commissione adotta le misure proposte che sono di immediata applicazione.

    Articolo 11

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. SHAW

    (1) GU n. C 291 del 18. 11. 1986, pag. 2.

    (2) Parere reso il 19 dicembre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) Parere reso il 16 dicembre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (4) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44.

    (5) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

    (6) GU n. L 173 del 19. 6. 1982, pag. 18.

    (7) GU n. L 15 del 19. 1. 1978, pag. 34.

    (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

    (2) GU n. L 20 del 25. 1. 1978, pag. 16.

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