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Document 31986R4057

    Regolamento (CEE) n. 4057/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi

    GU L 378 del 31.12.1986, p. 14–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/4057/oj

    31986R4057

    Regolamento (CEE) n. 4057/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi

    Gazzetta ufficiale n. L 378 del 31/12/1986 pag. 0014 - 0020


    REGOLAMENTO (CEE) N. 4057/86 DEL CONSIGLIO

    del 22 dicembre 1986

    relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

    visto il progetto di regolamento presentato dalla Commis-

    sione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    considerando che ci sono motivi per ritenere, in base, tra l'altro, al sistema di informazione di cui alla decisione 78/774/CEE (3), che la partecipazione competitiva degli armatori comunitari alla navigazione internazionale di linea è ostacolata da talune pratiche sleali messe in atto da compagnie di navigazione di paesi terzi;

    considerando che, data la struttura del settore dei trasporti marittimi comunitari, conviene che il presente regolamento si applichi anche ai cittadini degli Stati membri stabiliti al di fuori della Comunità e alle compagnie di navigazione stabilite al di fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno Stato membro, se le loro navi sono registrate in questo Stato membro conformemente alla sua legislazione;

    considerando che dette pratiche sleali consistono nell'applicazione costante ai trasporti di talune merci selezionate di tassi di nolo che sono inferiori al nolo più basso praticato per le stesse merci da armatori stabiliti e rappresentativi;

    considerando che tali pratiche possono esistere grazie ai vantaggi non commerciali concessi da un paese che non è membro della Comunità;

    considerando che la Comunità dovrebbe essere in grado di intraprendere un'azione volta a difendersi dagli effetti di dette pratiche tariffarie;

    considerando che non esistono regole internazionali riconosciute che definiscano in che consista un prezzo sleale nel campo dei trasporti marittimi;

    considerando che occorre quindi prevedere, per stabilire l'esistenza di pratiche tariffarie sleali, un metodo di calcolo

    appropriato; che per calcolare il «tasso di nolo normale» occorre invece tener conto dei tassi di nolo comparabili effettivamente applicati dalle compagnie stabilite e rappresentative che operano nell'ambito o al di fuori delle conferenze o altrimenti di un tasso calcolato basati sui costi di compagnie comparabili più un ragionevole margine di profitto;

    considerando che è opportuno stabilire fattori appropriati per la determinazione del pregiudizio;

    considerando che è necessario stabilire procedure che consentano, a chiunque agisca per conto del settore dei trasporti marittimi comunitari che si ritenga leso o minacciato da pratiche tariffarie sleali, di formulare una denuncia; che è opportuno precisare che, in caso di ritiro di una denuncia, la procedura può, ma non deve necessariamente, essere interrotta;

    considerando che è opportuno instaurare una cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, sia per quanto riguarda le informazioni relative all'esistenza di pratiche tariffarie sleali nonché del pregiudizio che ne risulta, sia per quanto riguarda il successivo esame del problema a livello comunitario; che, a tal fine, è opportuno prevedere consultazioni nell'ambito di un comitato consultivo;

    considerando che è opportuno definire chiaramente le norme procedurali da seguire durante un'inchiesta, in particolare i diritti e gli obblighi delle autorità comunitarie e delle parti interessate, nonché le circostanze nelle quali le parti interessate possono accedere alle informazioni e possono chiedere di essere informate sui fatti e motivi essenziali in base ai quali si prevede di raccomandare misure definitive;

    considerando che, per scoraggiare pratiche tariffarie sleali senza tuttavia impedire, restringere o distorcere la concorrenza in materia di prezzi da parte delle linee non conferenziate, purché svolgano le loro attività su una base leale e commerciale, è opportuno - nei casi in cui dalla constatazione definitiva dei fatti risulti l'esistenza di una pratica tariffaria sleale e di un pregiudizio - prevedere la possibi-

    lità di imporre dazi compensativi per motivi specifici;

    considerando che è indispensabile stabilire norme comuni per l'applicazione di detti dazi compensativi, al fine di assicurarne la riscossione esatta ed uniforme; che dette norme, considerata la natura di tali dazi, possono differire da quelle normalmente applicabili alla riscossione di normali dazi all'importazione;

    considerando che è necessario stabilire procedure aperte ed eque in caso di riesame delle misure adottate e di riapertura di un'inchiesta qualora le circostanze lo richiedano;

    considerando che è opportuno elaborare procedure adeguate per esaminare le domande di rimborso dei dazi compensa-

    tivi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Obiettivo

    Il presente regolamento stabilisce la procedura da seguire al fine di rispondere alle pratiche tariffarie sleali di taluni armatori di paesi terzi che operano nel campo dei trasporti marittimi internazionali di linea, le quali provocano gravi perturbazioni nella struttura del traffico su una determinata rotta da, verso o all'interno della Comunità e danneggiano o rischiano di danneggiare gravemente gli armatori comunitari che operano su tale rotta e gli interessi della Comunità.

    Articolo 2

    Per contrapporsi alle pratiche tariffarie sleali di cui all'articolo 1, all'origine di un pregiudizio rilevante, la Comunità può imporre un dazio compensativo.

    La minaccia di pregiudizio rilevante può unicamente dar luogo ad un esame ai sensi dell'articolo 4.

    Articolo 3

    Ai fini del presente regolamento:

    a)

    per «armatori di paesi terzi» si intendono le compagnie di navigazione mercantile di linea eccetto quelle di cui alla lettera d);

    b)

    per «pratiche tariffarie sleali» si intende l'applicazione costante, su una determinata rotta di navigazione da, verso o all'interno della Comunità, per alcune merci selezionate o per tutte le merci, di tassi di nolo inferiori ai tassi di nolo normali praticati durante un periodo di almeno sei mesi, quando detti tassi di nolo inferiori sono

    possibili in quanto l'armatore in questione beneficia di vantaggi non commerciali concessi da uno Stato membro della Comunità;

    c)

    il normale tasso di nolo viene stabilito prendendo in considerazione:

    Ii)

    il tasso comparabile effettivamente praticato nell'ambito dei normali traffici marittimi per il medesimo servizio sulla stessa rotta o su una rotta comparabile da compagnie serie e rappresentative che non godano dei vantaggi di cui alla lettera b);

    ii)

    o altrimenti il tasso derivato, ottenuto sommando al costo a carico di una compagnia paragonabile che non usufruisce dei vantaggi di cui alla lettera b) un ragionevole margine di utile. Tale costo viene calco-

    lato tenendo conto di tutti i costi, sia fissi che variabili, sostenuti nell'ambito dei normali traffici marittimi, più un congruo importo per le spese generali;

    d)

    per «armatori comunitari» si intendono:

    - tutte le compagnie di navigazione mercantile stabilite ai sensi del trattato in uno Stato membro della Comunità;

    - cittadini di Stati membri stabiliti fuori della Comunità e compagnie di navigazione mercantile stabilite al di fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno Stato membro, se le loro navi sono registrate in uno Stato membro in conformità con la legislazione di quest'ultimo.

    Articolo 4

    Valutazione del pregiudizio

    1. L'esame del pregiudizio deve comprendere i seguenti fattori:

    a) i tassi di nolo offerti dai concorrenti degli armatori comunitari sulla rotta marittima in questione, in particolare per stabilire se siano stati inferiori in misura rilevante al tasso di nolo normale offerto dagli armatori comunitari, tenuto conto del livello del servizio offerto da tutte le compagnie interessate;

    b) conseguenti ripercussioni sulle compagnie di navigazione della Comunità quali risultano dalle tendenze di fattori economici quali:

    - viaggi,

    - sfruttamento delle capacità,

    - noleggio,

    - quota di mercato,

    - tassi di nolo (ossia il calo dei tassi di nolo o la prevenzione dei rialzi dei noli che normalmente avrebbero avuto luogo),

    - profitti,

    - rendimento del capitale,

    - investimenti,

    - occupazione.

    Quando una minaccia di pregiudizio viene segnalata, la Commissione può anche esaminare se sia prevedibile chiaramente che una situazione particolare possa trasformarsi in pregiudizio reale. A tal riguardo si può anche tener conto di fattori, quali:

    a) l'aumento del tonnellaggio impiegato sulla rotta dove la concorrenza contro gli armatori della Comunità viene esercitata;

    b) la capacità, nel paese degli armatori stranieri, già esistente o suscettibile di divenire operativa in un avve-

    nire previsibile, e la probabilità che il tonnellaggio risultante da tale capacità sarà usato nella rotta di cui al punto a).

    3. I pregiudizi causati da altri fattori che, individualmente o in combinazione tra di loro, contribuiscono ad esercitare un'influenza sfavorevole sugli armatori della Comunità, non devono essere imputati alle pratiche in questione.

    Articolo 5

    Denuncia

    1. Ogni persona fisica o giuridica, nonché ogni associazione non avente personalità giuridica che agisce a nome dell'industria marittima della Comunità che si ritengono lesi o minacciati da pratiche tariffarie sleali, può introdurre una denuncia per iscritto.

    2. La denuncia deve contenere sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza della pratica tariffaria sleale e al pregiudizio che ne deriva.

    3. La denuncia può essere introdotta presso la Commissione o presso uno Stato membro che la trasmette alla Commissione. La Commissione invia agli Stati membri copia di ogni denuncia da essa ricevuta.

    4. La denuncia può essere ritirata, nel qual caso la procedura può essere interrotta, a meno che tale interruzione sia contraria all'interesse della Comunità.

    5. Quando si constata, previa consultazione, che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, il ricorrente viene debitamente informato.

    6. Quando, in mancanza di una denuncia, uno Stato membro è in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione sia a pratiche tariffarie sleali sia a un pregiudizio che ne risulta per gli armatori della Comunità, esso li comunica immediatamente alla Commissione.

    Articolo 6

    Consultazioni

    1. Le consultazioni previste dal presente regolamento si effettuano in seno ad un comitato consultivo composto di rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni si effettuano immediatamente sia su domanda di uno Stato membro, sia su iniziativa della Commissione.

    2. Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Quest'ultimo comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, tutti gli elementi d'informazione utili.

    3. Qualora se ne ravvisi la necessità, si può procedere alle consultazioni mediante procedura scritta; in tal caso la

    Commissione informa gli Stati membri, i quali, entro un termine fissato, possono esprimere il loro parere o chiedere una consultazione orale.

    4. Le consultazioni vertono segnatamente:

    a) sull'esistenza delle pratiche tariffarie sleali nonché sulla loro importanza;

    b) sull'esistenza e sull'entità del pregiudizio;

    c) sul nesso di causalità tra le pratiche tariffarie sleali ed il pregiudizio;

    d) sulle misure che, nel caso specifico, sono idonee a prevenire o a rimediare l'effetto del pregiudizio causato dalle pratiche tariffarie sleali nonché sulle modalità di applicazione di tali misure.

    Articolo 7

    Apertura e svolgimento dell'inchiesta

    1. Se, al termine della consultazione, risulta che gli elementi di prova sono sufficienti per giustificare l'inizio della procedura, la Commissione deve immediatamente:

    a)

    annunciare l'inizio della procedura con avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; tale avviso dovrà indicare l'armatore straniero interessato e il suo paese d'origine, fornire un sunto delle informazioni ricevute e precisare che tutte le informazioni pertinenti dovranno essere comunicate alla Commissione la quale stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le loro osservazioni e richiedere di essere ascoltate dalla Commissione conformemente al paragrafo 5;

    b)

    informare debitamente gli armatori, i caricatori e gli spedizionieri che la Commissione considera interessati nonché i ricorrenti;

    c)

    iniziare l'inchiesta a livello comunitario, in collaborazione con gli Stati membri; tale inchiesta verterà tanto sulle pratiche tariffarie sleali quanto sul pregiudizio che ne deriva e si svolgerà conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 8; l'inchiesta sulle pratiche tariffarie sleali riguarda di norma un periodo non inferiore a 6 mesi che precede immediatamente l'inizio della procedura.

    2.

    a)

    La Commissione, se del caso, ricerca tutte le informazioni ritenute necessarie e fa in modo di verificarle assieme agli armatori, agli agenti, ai caricatori, agli spedizionieri, alle conferenze, alle associazioni e alle organizzazioni, purché le imprese o le organizzazioni interessate diano il loro assenso.

    b)

    Se del caso la Commissione svolge, previa consultazione, inchieste in paesi terzi, subordinandole all'accordo delle imprese interessate e all'assenza di opposizione da parte del governo del paese in questione il

    quale sarà stato ufficialmente informato. La Commissione può essere assistita da agenti degli Stati membri che lo abbiano richiesto.

    3.

    a)

    La Commissione può richiedere agli Stati membri:

    - di fornirle informazioni;

    - di procedere a qualsiasi verifica e controllo necessari, segnatamente presso i caricatori, gli spedizionieri, gli armatori della Comunità ed i loro agenti;

    - di procedere alle inchieste in paesi terzi, che però sono subordinate all'accordo delle imprese interessate e all'assenza di opposizione da parte del governo, ufficialmente informato, del paese considerato.

    b)

    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per dar seguito alle richieste della Commissione. Essi comunicano a quest'ultima le informazioni richieste, nonché il risultato delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati.

    c)

    Qualora dette informazioni siano d'interesse generale o qualora uno Stato membro ne abbia richiesto la trasmissione, la Commissione le invia agli Stati membri purché non si tratti di informazioni riservate, nel qual caso sarà trasmessa una sintesi non riservata.

    d)

    Agenti della Commissione possono, a richiesta di quest'ultima o di uno Stato membro, assistere gli agenti degli Stati membri nell'adempimento delle loro funzioni.

    4.

    a)

    La Commissione offre al ricorrente, ai caricatori ed agli armatori notoriamente interessati la possibilità di prendere conoscenza di tutte le informazioni ad essa fornite dalle parti interessate all'inchiesta, tranne i documenti interni preparati dalle autorità della Comunità o degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la tutela dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 8 e siano utilizzate dalla Commissione nell'inchiesta. Gli interessati presentano a tal fine una domanda scritta alla Commissione, indicando le informazioni desiderate.

    b)

    Gli armatori in merito ai quali viene effettuata l'inchiesta e il ricorrente possono chiedere di essere informati dei principali fatti e considerazioni sulla cui base si prevede di raccomandare l'imposizione di dazi compensativi.

    c)

    iii)

    Una domanda di informazioni conforme al punto b) deve

    - essere presentata per iscritto alla Commis-

    sione,

    - indicare i singoli punti su cui si desiderano informazioni.

    iii)

    Le informazioni possono essere fornite oralmente, oppure per iscritto, a seconda che la Commis-

    sione lo ritenga opportuno. Esse non pregiudicano ogni eventuale decisione successiva da parte del Consiglio. Le informazioni riservate ricevono un trattamento conforme all'articolo 8.

    iii)

    Le informazioni devono normalmente essere fornite non oltre quindici giorni prima della presentazione di qualsiasi proposta di azione definitiva, in applicazione dell'articolo 12, da parte della Commissione. Le rimostranze successive alle informazioni vengono prese in considerazione soltanto se vengono ricevute entro un periodo fissato caso per caso dalla Commissione che tiene debito conto dell'urgenza della questione, ma che in ogni caso non potrà essere inferiore a dieci giorni.

    5. La Commissione può sentire le parti interessate. Queste ultime devono essere sentite, quando lo richiedano per iscritto, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, quando dimostrino di essere parti interessate, che l'esito della procedura potrebbe riguardarle e che esistono particolari motivi per essere sentite oralmente.

    6. Inoltre, a richiesta, la Commissione dà alle parti direttamente interessate l'occasione di incontrarsi per permettere il confronto delle tesi opposte e delle eventuali confutazioni. Nell'offrire tale occasione, essa tiene conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché della convenienza delle parti. Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non è pregiudizievole per la sua causa.

    7. a) Il presente articolo non impedisce al Consiglio di prendere misure tempestivamente.

    b) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle necessarie informazioni, o non le fornisca entro un ragionevole arco di tempo o ostacoli gravamente l'indagine, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati di fatto disponibili.

    8. Una procedura relativa a pratiche tariffarie sleali non pone ostacolo alle operazioni di sdoganamento delle merci a cui si applicano i noli in questione.

    9. a) Un'inchiesta è conclusa sia per chiusura della stessa sia per inizio di un'azione conformemente all'artico-

    lo 11. Di norma, la procedura deve essere chiusa entro un anno dalla sua apertura.

    b) Una procedura è conclusa sia per chiusura dell'inchiesta senza imposizione di dazi e senza accettazione di impegni, sia allo scadere o alla revoca di tali dazi, sia alla cessazione degli impegni in conformità degli articolo 14 o 15.

    Articolo 8

    Trattamento riservato

    1. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste.

    2. a) Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento per le quali la parte che le ha fornite ha chiesto il trattamento riservato.

    b) Qualsiasi richiesta di trattamento riservato deve indicare il motivo per il quale l'informazione è riservata ed essere accompagnata da un riassunto di carattere non riservato oppure dall'indicazione dei motivi per i quali non è possibile riassumere l'informazione in questione.

    3. L'informazione è di norma considerata riservata se la sua eventuale pubblicazione minaccia di avere conseguenze negative per chi ha fornito tale informazione o ne costituisce la fonte.

    4. Tuttavia, quando si ritiene che una domanda intesa ad ottenere un trattamento riservato non è giustificata e quando colui che ha fornito le informazioni non vuole pubblicarle, né autorizzarne la pubblicazione in termini generici o sotto forma di riassunto, può non essere tenuto conto di tali informazioni.

    Tali informazioni possono inoltre essere disattese quando la domanda è giustificata ma chi fornisce le informazioni non è disposto a fornire un riassunto non riservato qualora sia possibile riassumere le informazioni in questione.

    5. Il presente articolo non osta alla pubblicazione di informazioni generali da parte della Comunità ed in particolare dei motivi che hanno giustificato le decisioni prese in forza del presente regolamento, o alla pubblicazione degli elementi di prova su cui si è fondata la Comunità, nella misura in cui ciò sia necessario per spiegare i suddetti motivi nella procedura legale. Tale pubblicazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti in causa a non vedere divulgati i loro segreti commerciali.

    Articolo 9

    Conclusione della procedura qualora non siano necessarie misure di difesa

    1. La procedura è chiusa quando, dopo le consultazioni, non si ritiene necessario adottare alcuna misura di difesa e quando non è stata espressa alcuna obiezione a tal riguardo in seno al comitato consultivo di cui all'articolo 6, paragra-

    fo 1. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone

    immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e propone di porre termine alla procedura. La procedura è chiusa se nel termine di un mese il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente.

    2. La Commissione informa le parti notoriamente interessate e da notizia della conclusione con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che riporta le sue conclusioni essenziali nonché un riassunto dei motivi di tali conclusioni.

    Articolo 10

    Impegni

    1. Se nello svolgimento di un'inchiesta vengono assunti determinati impegni che la Commissione, previa consultazione, ritiene accettabili, l'inchiesta può essere interrotta senza l'imposizione di dazi compensativi.

    Fatte salve circostanze eccezionali, gli impegni non possono essere assunti oltre il termine del periodo durante il quale possono essere presentate le rimostranze in virtù dell'artico-

    lo 7, paragrafo 4, lettera c), punto iii). La conclusione dell'inchiesta viene decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e viene debitamente notificata nonché pubblicata conformemente all'articolo 9, paragra-

    fo 2.

    2. Gli impegni di cui al paragrafo 1 sono quelli in base a cui i tassi di nolo vengono riveduti sino a che la Commissione ritene che la pratica tariffaria sleale o i suoi effetti negativi siano eliminati.

    3. Gli impegni possono essere proposti dalla Commissione, ma il fatto che essi non vengano assunti oppure che venga declinato un invito a sottoscriverne non deve pregiudicare la valutazione del caso. Tuttavia, la persistenza di tali pratiche tariffarie sleali può essere ritenuta un indizio del fatto che la minaccia di pregiudizio presenta maggiori probabilità di concretarsi.

    4. Quando l'impegno è stato accettato, l'inchiesta sul pregiudizio sarà nondimeno completata se la Commissione, previa consultazione, decide in questo senso, oppure se ne viene fatta richiesta dagli armatori comunitari interessati. In tal caso, se la Commissione, previa consultazione, conclude che non esiste un pregiudizio, l'impegno diventa automaticamente caduco. Tuttavia, se la determinazione dell'assenza di pregiudizio è dovuta soprattutto all'estistenza di un impegno, la Commissione può esigere che detto impegno venga mantenuto.

    5. La Commissione può richiedere alle parti che hanno assunto un impegno di fornire informazioni periodiche inerenti all'adempimento di siffatti impegni e di consentire il controllo dei relativi dati. L'inosservanza di questo obbligo verrà considerata come una violazione dell'impegno assunto.

    Articolo 11

    Dazi compensativi

    Qualora risulti da un'indagine che vi è una pratica tariffaria sleale, che ne risulta un pregiudizio e che gli interssi della Comunità richiedono un'azione comunitaria, la Commissione propone al Consiglio, in seguito alla consultazione prevista all'articolo 6, di instaurare un dazio compensativo. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, prende una decisione entro un periodo di due mesi.

    Articolo 12

    Deliberando sui dazi compensativi il Consiglio tiene altresì debitamente conto delle considerazioni di politica del commercio estero, nonché degli interessi portuali e delle considerazioni di politica marittima degli Stati membri interes-

    sati.

    Articolo 13

    Disposizioni generali sui dazi

    1. I dazi compensativi vengono imposti agli armatori stranieri interessati mediante regolamento.

    2. Detto regolamento precisa in particolare l'importo e il tipo del dazio imposto, la merce o le merci trasportate, il nome e il paese d'origine dell'armatore straniero interessato e la relativa motivazione sulla quale il regolamento è basato.

    3. L'importo dei dazi non può eccedere la differenza tra il nolo effettivamente praticato e il nolo normale di cui all'articolo 3, lettera c). Tale importo dovrebbe essere inferiore se un dazio inferiore risultasse sufficiente ad eliminare il pregiudizio.

    4. a) I dazi non devono essere imposti né aumentati con effetto retroattivo e si applicano ai trasporti di merci che, dopo l'entrata in vigore di detti dazi sono caricate o scaricate in un porto comunitario.

    b) Tuttavia, qualora il Consiglio stabilisca che c'è stata

    violazione o ritiro di un impegno, possono essere

    imposti, su proposta della Commissione, dazi compensativi al trasporto di merci che sono state caricate o scaricate in un porto della Comunità non oltre novanta giorni precedenti la data di applicazione di questi dazi, eccettuato il fatto che, in caso di violazione o ritiro di un impegno, detta imposizione retroattiva non si applica al trasporto di merci che sono state caricate o scaricate in un porto della Comunità prima della violazione o del ritiro. Questi dazi possono essere calcolati sulla base dei fatti accertati prima dell'accettazione dell'impegno.

    5. I dazi sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l'aliquota e gli altri elementi fissati al momento della loro instaurazione e a prescindere dai dazi doganali, dalle tasse e altre imposizioni normalmente esigibili all'importazione delle merci trasportate.

    6. L'autorizzazione a caricare o a scaricare merci in un porto della Comunità può essere subordinata alla fornitura di una garanzia per l'importo di un dazio compensativo.

    Articolo 14

    Riesame

    1. I regolamenti che impongono dazi compensativi, nonché le decisioni di accettare impegni, sono subordinati ad un riesame per la totalità o in parte, purché giustificato. Detto riesame può avvenire sia a richiesta di uno Stato membro, sia su iniziativa della Commissione. Si procede al riesame anche nel caso in cui una parte interessata lo esiga e dimostri che le circostanze sono mutate apportando prove sufficienti da giustificare la necessità di detto riesame, purché sia trascorso almeno un anno dalla conclusione dell'inchiesta. Le richieste in tal senso devono essere trasmesse alla Commissione che ne informa gli Stati membri.

    2. Se, previa consultazione, risulta che il riesame è giustificato l'inchiesta verrà riaperta in conformità dell'articolo 7, sempreché le circostanze lo richiedano. La riapertura dell'inchiesta non influisce di per sé sulle misure in vigore.

    3. Se giustificato da detto riesame, effettuato anche senza riaprire l'inchiesta, le misure sono modificate, prorogate o abrogate dall'istituzione comunitaria competente per la loro introduzione.

    Articolo 15

    1. Fatto salvo il paragrafo 2, i dazi compensativi e gli impegni divengono caduchi dopo cinque anni a decorrere dalla data in cui sono entrati in vigore o in cui sono stati da ultimo modificati o confermati.

    2. Di norma la Commissione previa consultazione ed entro sei mesi prima del termine del periodo di cinque anni, pubblica sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso dell'imminente scadenza delle misure in questione ed informa gli armatori comunitari notoriamente interessati. Nell'avviso è indicato il periodo cui le parti interessate possono esprimere il loro parere per iscritto e possono chiedere udienza alla Commissione in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5.

    Qualora una parte interessata dimostri che la cessazione della misura in oggetto causerebbe nuovamente pregiudizio o minaccia di pregiudizio, la Commissione procede ad un riesame della misura stessa che resterà in vigore in attesa dell'esito del suddetto riesame.

    Qualora i dazi compensativi e gli impegni decadano in virtù del presente articolo, la Commissione pubblica un avviso in tal senso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 16

    Restituzione

    1. Quando l'armatore interessato può dimostrare che il dazio riscosso supera la differenza tra il tasso nolo praticato e il tasso nolo normale di cui all'articolo 3, lettera c), l'importo del dazio che supera la differenza viene restituito.

    2. Per ottenere il rimborso di cui al paragrafo 1, l'armatore straniero interessato può presentare una richiesta alla Commissione. La richiesta viene presentata per il tramite dello Stato membro nel cui porto le merci trasportate sono state caricate o scaricate, entro tre mesi dalla data in cui l'ammontare dei dazi compensativi da riscoutere è stato debitamente stabilito dalle autorità competenti.

    Lo Stato membro trasmette al più presto la richiesta alla Commissione, accompagnata o meno da un parere sulla sua fondatezza.

    La Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri ed esprime il suo parere al riguardo. Qualora gli Stati membri approvino il parere espresso dalla Commissione o non presentino obiezioni entro un mese, la Commissione può decidere in conformità del parere suddetto. In tutti gli altri casi, la Commissione, previa consultazione, decide se e in quale misura si debba dar seguito alla richiesta.

    Articolo 17

    Disposizione finale

    Il presente regolamento non osta all'applicazione di qualsiasi norma speciale stabilita da accordi conclusi tra la Comunità e paesi terzi.

    Articolo 18

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il 1g luglio 1987.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. SHAW

    (1) GU n. C 255 del 15. 10. 1986, pag. 169.

    (2) GU n. C 344 del 31. 12. 1985, pag. 31.

    (3) GU n. L 258 del 21. 9. 1978, pag. 35.

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