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Document 31985L0001

Direttiva 85/1/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1984 che modifica la direttiva 80/181/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura

GU L 2 del 3.1.1985, p. 11–12 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/1/oj

31985L0001

Direttiva 85/1/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1984 che modifica la direttiva 80/181/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura

Gazzetta ufficiale n. L 002 del 03/01/1985 pag. 0011 - 0012
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0140
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 18 pag. 0153
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 14 pag. 0140
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 18 pag. 0153


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1984

che modifica la direttiva 80/181/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura

(85/1/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che sul piano internazionale la definizione dell'unità SI di misura di lunghezza è stata modificata dalla 17a conferenza generale dei pesi e delle misure (CGPM); che è necessario utilizzare questa nuova definizione sul piano comunitario;

considerando che, in una raccomandazione del 22 maggio 1981, l'Organizzazione mondiale della sanità ha chiesto che venga mantenuta l'unità di misura in « millimetro di mercurio » assieme all'unità di misura « chilopascal » per misurare la pressione sanguigna e quella degli altri liquidi organici; che è opportuno che la Comunità adotti tale soluzione;

considerando che il « barn » è un'unità universalmente utilizzata per calcolare la sezione efficace nelle reazioni nucleari; che l'esperienza ha dimostrato che questa unità specifica può solo molto difficilmente essere sostituita da un'unità SI; che è pertanto necessario ammetterne l'uso nel settore nucleare;

considerando quindi che la direttiva 80/181/CEE (4) deve essere conseguentemente modificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 80/181/CEE è modificato come seuge:

1. il testo della definizione dell'unità di lunghezza di cui al punto 1.1. del capitolo I è sostituita dal testo seguente:

« Unità di lunghezza

Il metro è la lunghezza del tragitto percorso nel vuoto dalla luce in 1/299 792 458 di secondo (17a CGPM - 1983 - Ris. 1.) »;

2. nel capitolo I, punto 4:

a) la tabella è completata come segue:

1.2,4 // // // « Grandezza // Unità // // 1.2.3.4 // // Nome // Simbolo // Valore // // // // // Pressione sanguigna e pressione degli altri liquidi organici // millimetro di mercurio // mm Hg (*) // 1 mm Hg = 133,322 Pa // Sezione efficace // barn // b // 1 b=10 -28 m2 » // // // //

b) il testo dell'avvertenza è sostituito dal testo seguente:

« I prefissi ed i loro simboli di cui al punto 1.3. si applicano alle unità ed ai simboli di cui sopra, ad eccezione del millimetro di mercurio e del suo simbolo. Il multiplo 102a è nondimeno denominato « ettaro ». »;

3. nel capitolo II:

a) nella tabella è soppressa l'unità di misura per la pressione sanguigna;

b) il testo dell'avvertenza è sostituito dal testo seguente:

« I prefissi ed i loro simboli, di cui al punto 1.3. del capitolo I si applicano alle unità ed ai simboli di cui sopra, ad eccezione del simbolo g. ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1o luglio 1985. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BRUTON

(1) GU n. C 155 del 14. 6. 1983, pag. 10.

(2) GU n. C 242 del 12. 9. 1983, pag. 101.

(3) GU n. C 341 del 19. 12. 1983, pag. 1.

(4) GU n. L 39 del 15. 2. 1980, pag. 40.

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