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Document 31984D0371

84/371/CEE: Decisione della Commissione del 3 luglio 1984 che stabilisce le caratteristiche del bollo speciale per le carni fresche di cui all'articolo 5, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio

GU L 196 del 26.7.1984, p. 46–46 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2006; abrogato da 32006D0765

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/371/oj

31984D0371

84/371/CEE: Decisione della Commissione del 3 luglio 1984 che stabilisce le caratteristiche del bollo speciale per le carni fresche di cui all'articolo 5, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 26/07/1984 pag. 0046 - 0046
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 17 pag. 0231
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 31 pag. 0192
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 17 pag. 0231
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 31 pag. 0192


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1984

che stabilisce le caratteristiche del bollo speciale per le carni fresche di cui all'articolo 5, lettera a), della direttiva 64/433/CEE del Consiglio

(84/371/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/90/CEE (2), in particolare l'articolo 5, lettera a),

considerando che, a norma dell'articolo 5, lettera a), della direttiva 64/433/CEE, talune categorie di carni non possono essere spedite dal territorio di uno Stato membro a quello di altro Stato membro, salvo che siano destinate a un trattamento previsto dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio (3), e siano munite di un bollo speciale;

considerando che occorre adottare un bollo che sia facilmente riconoscibile e fornisca le necessarie garanzie di idoneità a differenziare le carni;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente veterinario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il bollo di cui all'articolo 5, lettera a), della direttiva 64/433/CEE deve corrispondere alla definizione contenuta nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

(2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 10.

(3) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.

ALLEGATO

Il bollo speciale deve essere il bollo di forma ovale, conformemente a quanto prescritto nell'allegato I, capitolo X, punto 49, della direttiva 64/433/CEE, attraversato nel senso dell'asse maggiore da due rette parallele, distanti almeno 1 cm l'una dall'altra ed apposte in modo che le indicazioni contenute nel bollo stesso restino leggibili, e le due linee parallele restanti evidenti come il margine esterno del bollo.

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