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Document 31983R1385
Commission Regulation (EEC) No 1385/83 of 27 May 1983 on the classification of goods falling within subheading 21.02 C II of the Common Customs Tariff
Regolamento (CEE) n. 1385/83 della Commissione del 27 maggio 1983 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 21.02 C II della tariffa doganale comune
Regolamento (CEE) n. 1385/83 della Commissione del 27 maggio 1983 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 21.02 C II della tariffa doganale comune
GU L 141 del 1.6.1983, p. 43–43
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In force
Regolamento (CEE) n. 1385/83 della Commissione del 27 maggio 1983 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 21.02 C II della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 141 del 01/06/1983 pag. 0043 - 0043
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 3 pag. 0186
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 10 pag. 0009
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 3 pag. 0186
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 10 pag. 0009
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1385/83 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 1983 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 21.02 C II della tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3, considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è opportuno adottare disposizioni concernenti la classificazione doganale di chicchi d'orzo privati delle grumelle non germinati, torrefatti, che possono essere utilizzati nell'industria di fabbricazione della birra, per conferire a quest'ultima colore e sapore e come succedanei del caffè; considerando che la voce 21.02 della tariffa doganale comune, allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 604/83 (3), include, tra l'altro, i succedanei torrefatti del caffè; considerando che il prodotto in questione, anche se può essere utilizzato per conferire alla birra colore e sapore, presenta le caratteristiche di un succedaneo del caffè torrefatto della voce 21.02; che all'interno di tale voce è opportuno scegliere la sottovoce 21.02 C II; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I chicchi d'orzo, privati delle grumelle, non germinati, torrefatti che possono essere utilizzati nell'industria di fabbricazione della birra, per conferire a quest'ultima colore e sapore e come succedanei del caffè, devono essere classificati nella tariffa doganale comune alla sottovoce: 21.02 Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti C. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè II. altri. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1983. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1. (2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1. (3) GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3.