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Document 31982R3336

Regolamento (CEE) n. 3336/82 della Commissione, del 13 dicembre 1982, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1767/82 e (CEE) n. 1953/82 per quanto concerne le modalità relative all' importazione e all' esportazione di taluni formaggia

GU L 352 del 14.12.1982, p. 14–16 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/3336/oj

31982R3336

Regolamento (CEE) n. 3336/82 della Commissione, del 13 dicembre 1982, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1767/82 e (CEE) n. 1953/82 per quanto concerne le modalità relative all' importazione e all' esportazione di taluni formaggia

Gazzetta ufficiale n. L 352 del 14/12/1982 pag. 0014 - 0016
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0163
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0163
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0197
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0197


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3336/82 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1982

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1767/82 e (CEE) n. 1953/82 per quanto concerne le modalità relative all'importazione e all'esportazione di taluni formaggi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 7 e l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (3), è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/82 (4), per tener conto del riesame dell'accordo sui formaggi concluso tra il Canada e la Comunità, di alcune condizioni concernenti il contingente fissato per determinati formaggi provenienti dalla Finlandia e di un accordo temporaneo di disciplina concordata concluso tra la Comunità e la Norvegia;

considerando che, a seguito di tale modifica, occorre modificare conseguentemente il regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione, del 1o luglio 1982, che stabilisce le modalità d'applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2478/82 (6);

considerando che, al punto q) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, è indicato il quantitativo di formaggio Finlandia che può essere importato in base al regime previsto dall'accordo concluso con la Finlandia; che è stato deciso che, qualora tale quantitativo non fosse importato nella sua totalità, la parte mancante può essere sostituito da un quantitativo corrispondente di formaggi di cui al punto c), primo trattino, lettera b), dello stesso allegato; che occorre conseguentemente menzionare tale possibilità nell'allegato I del regolamento citato;

considerando che, a seguito della modifica di alcune sottovoci della tariffa doganale comune, occorre modificare il regolamento (CEE) n. 1953/82 della Commissione, del 6 luglio 1982, che stabilisce condizioni particolari per l'esportazione di determinati formaggi verso taluni paesi terzi (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2724/82 (8);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1767/82 è modificato come segue:

1. All'allegato I, punto d), la frase « nei limiti di un contingente tariffario annuo di 3 250 tonnellate per il 1982 » è sostituita dalla seguente: « nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 750 tonnellate ».

2. Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Articolo 8

Nessun importo compensativo monetario è applicato all'immissione in libera pratica dei prodotti di cui all'allegato I, lettere a), b), d), e), f), g), i), k), l), m) e r) ».

3. Il testo dell'allegato I, punto q), è sostituito dal seguente:

1.2.3.4 // // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Paese d'origine // Prelievo all'importazione in ECU per 100 kg peso netto // // // // // q) ex 04.04 E I b) 2 // Finlandia, avente un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso, della sostanza secca, ed una maturazione di almeno 100 giorni, in blocchi rettangolari, di peso netto pari o superiore a 30 kg, originario della Finlandia, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 2 900 tonnellate. I quantitativi non importati di tale prodotto potrebbero essere sostituiti da quantità corrispondenti dei formaggi indicati al punto c), primo trattino, lettera b) // Finlandia // 18,13 // // // //

4. All'allegato I è aggiunto il testo seguente:

1.2.3.4 // // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Paese d'origine // Prelievo all'importazione in ECU per 100 kg peso netto // // // // // r) ex 04.04 E I b) 2 // Jarlsberg, in forme intere standard, con crosta, avente un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso, della sostanza secca, e un tenore di sostanza secca, in peso, pari o superiore al 58 %, di una maturazione di almeno tre mesi, originario della Norvegia, entro un limite di un contingente tariffario annuo di: - 1 500 tonnellate per il 1983 - 1 600 tonnellate per il 1984 - 1 700 tonnellate per il 1985 // Norvegia // 55,00 // // // //

5. Alla nota 1, lettera a) dell'allegato I è aggiunto il trattino seguente:

« - Jarlsberg: da 9 a 10 kg inclusi ».

6. All'allegato III, lettera D, i termini « sottovoce 04.04 D I » sono sostituiti dai termini « sottovoce 04.04 D ».

7. All'allegato III è aggiunto il testo seguente:

« Q. Per quanto riguarda i formaggi Jarlsberg di cui alla lettera r) dell'allegato I e della sottovoce 04.04 E I b) 2 della tariffa doganale comune:

1. la casella n. 7 indicando "formaggi Jarlsberg in forme intere standard, di peso netto da 9 a 10 kg inclusi";

2. la casella n. 11 indicando "almeno 45 %";

3. la casella n. 14 indicando "almeno 3 mesi" ».

8. All'allegato IV, tra le rubriche « Israele » e « Nuova Zelanda », inserire la rubrica seguente:

1.2,3.4,5 // // // // Paese terzo // Sottovoce della tariffa doganale comune e designazione dei prodotti // Organismo emittente // // 1.2.3.4.5 // // // // Denominazione // Luogo // // // // // // Norvegia // 04.04 E I b) 2 // Jarlsberg // Norske Maieriers Salgssentral // Oslo // // // // //

Articolo 2

All'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1953/82, i termini « sottovoce 04.04 D II » sono sostituiti dai termini « sottovoce 04.04 D ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

(4) GU n. L 322 del 18. 11. 1982, pag. 1.

(5) GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

(6) GU n. L 264 del 14. 9. 1982, pag. 8.

(7) GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 5.

(8) GU n. L 289 del 13. 10. 1982, pag. 11.

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