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Document 31982R2131

    Regolamento (CEE) n. 2131/82 della Commissione, del 30 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1953/82 per quanto concerne la data d' applicazione delle disposizioni concernenti l' esportazione di determinati formaggi verso taluni paesi terzi

    GU L 223 del 31.7.1982, p. 83–83 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/05/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/2131/oj

    31982R2131

    Regolamento (CEE) n. 2131/82 della Commissione, del 30 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1953/82 per quanto concerne la data d' applicazione delle disposizioni concernenti l' esportazione di determinati formaggi verso taluni paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 223 del 31/07/1982 pag. 0083 - 0083
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0016
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0016
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0130
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0130


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2131/82 DELLA COMMISSIONE

    del 30 luglio 1982

    che modifica il regolamento (CEE) n. 1953/82 per quanto concerne la data d'applicazione delle disposizioni concernenti l'esportazione di determinati formaggi verso taluni paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, primo comma,

    visto il regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo a un'assistenza all'esportazione dei prodotti agricoli suscettibili di beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1953/82 della Commissione, del 6 luglio 1982, che stabilisce le condizioni particolari per l'esportazione di determinati formaggi verso taluni paesi terzi (4), ha previsto un lasso di tempo tra la data dell'entrata in vigore e quella dell'applicazione; che, a seguito di un ritardo nella pubblicazione di tale regolamento, tale lasso di tempo è stato ridotto; che, per conseguenza, le autorità competenti non si sono potute adattare alle nuove esigenze; che è necessario dunque di riportare la data di applicazione di tale regolamento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La data del 2 agosto 1982 che figura all'articolo 10, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1953/82 è sostituita da quella del 1o ottobre 1982.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1982.

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

    (2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

    (3) GU n. L 334 del 28. 12. 1979, pag. 8.

    (4) GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 5.

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