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Document 31982L0400

    Direttiva 82/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1982, che modifica la direttiva 77/391/CEE ed istituisce un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini

    GU L 173 del 19.6.1982, p. 18–19 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/400/oj

    31982L0400

    Direttiva 82/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1982, che modifica la direttiva 77/391/CEE ed istituisce un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini

    Gazzetta ufficiale n. L 173 del 19/06/1982 pag. 0018 - 0019
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 15 pag. 0041
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 25 pag. 0201
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 15 pag. 0041
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 25 pag. 0201


    *****

    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

    del 14 giugno 1982

    che modifica la direttiva 77/391/CEE ed istituisce un'azione complementare della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini

    (82/400/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che la direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (4), modificato da ultimo dalla direttiva 81/476/CEE (5), ha limitato tale azione ad un periodo di tre anni;

    considerando che, alla luce dei risultati conseguiti e dell'andamento soddisfacente dei programmi presentati dagli Stati membri, conviene varare un'azione complementare di durata biennale e autorizzarne il finanziamento per conseguire gli obiettivi prefissi;

    considerando che, a nroma dell'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini (6), la durata di realizzazione triennale inizialmente prevista decorre dalla data fissata dalla Commissione nella sua decisione di approvazione dei piani nazionali di eradicazione e che pertanto i piani iniziali degli Stati membri si concludono, tranne per l'Italia e la Grecia, in date del 1981 diverse da uno Stato membro all'altro; che, per tener conto del tempo necessario per l'adeguamento tecnico e finanziario imposto dalla nuova azione, conviene prorogare sino al 31 dicembre 1981 incluso la durata dei piani iniziali che si concludono durante il 1981;

    considerando che gli Stati membri devono elaborare nuovi piani, per introdurre nei pianti iniziali le modifiche che, in seguito all'evoluzione delle epizoozie in causa, si rendessero eventualmente necessarie per il successo delle azioni intraprese; che la durata d'applicazione dei nuovi piani deve essere calcolata in modo che l'azione complessiva, cioè il piano iniziale e il nuovo piano, abbia una durata globale di cinque anni,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    All'articolo 6 della direttiva 77/391/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

    « 3. Tuttavia, per gli Stati membri i cui piani triennali si concludono nel corso del 1981, il termine del periodo di tre anni è prorogato sino al 31 dicembre 1981 ».

    Articolo 2

    1. È istituita un'azione della Comunità per completare l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini.

    2. La durata dell'azione complementare è calcolata in modo che la durata dell'azione complessiva, rappresentata dall'azione istituita con la direttiva 77/391/CEE e dall'azione complementare, ammonti a cinque anni.

    3. La Comunità fornisce un contributo finanziario alla realizzazione dell'azione complementare.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri elaborano nuovi piani di eradicazione accelerata conformi agli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 77/391/CEE e rispondenti ai criteri stabiliti dalla direttiva 78/52/CEE, per assicurare la continuità dell'azione avviata in base ai piani iniziali, tenendo conto dei risultati conseguiti e degli adeguamenti necessari.

    2. I nuovi piani devono essere notificati alla Commissione entro due mesi dalla notifica della presente direttiva per il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Francia, l'Irlanda e il Regno Unito ed anteriormente al 1o gennaio 1983 per l'Italia e la Grecia.

    Articolo 4

    1. La Commissione esamina i nuovi piani notificati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, per accertare se, in base alla loro conformità con le direttive 77/391/CEE e 78/52/CEE nonché con la presente direttiva e tenuto conto degli obiettivi delle medesime, sussistono i presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità.

    2. Entro due mesi dalla ricezione dei piani, la Commissione presenta un progetto di decisione al comitato veterinario permanente, in appresso denominato « comitato ». Il comitato esprime un parere in merito secondo la procedura di cui all'articolo 8.

    3. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per mettere in applicazione i nuovi piani d'eradicazione accelerata di cui all'articolo 3, approvati conformemente al paragrafo 2, a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione nella sua decisione di approvazione.

    Articolo 5

    1. Per le spese sostenute dagli Stati membri in relazione alle misure da questi adottate per realizzare i piani di cui all'articolo 3, la Comunità fornisce un contributo entro i limiti indicati al paragrafo 3 e all'articolo 2.

    2. La Comunità versa agli Stati membri un importo di 72,5 e 36,25 ECU rispettivamente per vacca e per bovino diverso dalle vacche macellati nel quadro delle azioni di cui al capitolo I della direttiva 77/391/CEE.

    3. Per tutta la durata dell'azione ai sensi del paragrafo 1, il costo previsionale del contributo a carico del bilancio della Comunità nell'ambito delle spese inerenti al settore agricolo è valutato a 35 milioni di ECU.

    4. Le misure adottate dagli Stati membri possono usufruire del contributo finanziario della Comunità, soltanto se le disposizioni che le riguardano hanno formato oggetto di decisione favorevole conformemente all'articolo 4.

    Articolo 6

    1. Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), si applicano alle decisioni della Commissione concernenti il finanziamento comunitario del presente provvedimento.

    2. Le domande di pagamento devono riferirsi alle macellazioni effettuate dagli Stati membri nel corso dell'anno ed essere presentate anteriormente al 1o luglio dell'anno successivo.

    3. Le modalità di applicazione del presente articolo saranno stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

    Articolo 7

    1. Il controllo veterinario dell'esecuzione dei piani ha luogo conformemente all'articolo 10 della direttiva 77/391/CEE.

    2. Quando tutti i piani d'eradicazione sono realizzati, la Commissione presenta al Consiglio una relazione generale sui risultati ottenuti, corredata delle proposte eventualmente occorrenti per proseguire l'armonizzazione dei sistemi profilattici nazionali.

    Articolo 8

    1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a prounciarsi dal suo presidente sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di uno Stato membro.

    2. In seno al comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

    3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure entro il termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti.

    4. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione se conformi al parere del comitato. Qualora esse non siano conformi al parere espresso dal comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.

    Se il Consiglio non ha deliberato in merito entro un termine di tre mesi dalla data della comunicazione, la Commissione adotta le misure proposte e le rende immediatamente applicabili, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato, a maggioranza semplice, contro dette misure.

    Articolo 9

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1982.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. de KEERSMAEKER

    (1) GU n. C 289 dell'11. 11. 1981, pag. 4.

    (2) GU n. C 40 del 15. 2. 1982, pag. 26.

    (3) GU n. C 112 del 3. 5. 1982, pag. 8.

    (4) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44.

    (5) GU n. L 186 dell'8. 7. 1981, pag. 20.

    (6) GU n. L 15 del 19. 1. 1978, pag. 34.

    (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

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