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Document 31981R2180

Regolamento (CEE) n. 2180/81 della Commissione, del 30 luglio 1981, recante modalità di applicazione per le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione suina

GU L 211 del 31.7.1981, p. 28–29 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2180/oj

31981R2180

Regolamento (CEE) n. 2180/81 della Commissione, del 30 luglio 1981, recante modalità di applicazione per le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione suina

Gazzetta ufficiale n. L 211 del 31/07/1981 pag. 0028 - 0029
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 22 pag. 0249
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 22 pag. 0249


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2180/81 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1981

recante modalità di applicazione per le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1945/81 del Consiglio , del 30 giugno 1981 , concernente le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione suina ( 1 ) , i particolare l ' articolo 1 ,

considerando che l ' applicazione della restrizioni , introdotte dal regolamento ( CEE ) n . 1945/81 agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione suina prescrive la determinazione del rapporto fra il numero di posti per suini da ingrasso e il numero di posti per scrofe riproduttrici ;

considerando che è opportuno precisare la portata dell ' autorizzazione di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1945/81 e fissare le condizioni minime delle richieste di autorizzazione presentate dagli Stati membri ;

considerando che , per valutare gli effetti dell ' autorizzazione in questione , è necessario che gli Stati membri , cui viene concessa l ' autorizzazione , presentino una relazione annuale ;

considerando che il comitato permanente delle strutture agrarie non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai 550 posti per suini di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 1945/81 corrispondono 550 posti per suini da ingrasso .

Al posto per scrofa riproduttrice corrisponde il posto per 6,5 suini da ingrasso .

Articolo 2

1 . L ' autorizzazione , concessa a una Stato membro , di adattare il numero di 550 posti per suini nel quadro di un piano di sviluppo aziendale , è limitata ai casi specifici in cui il reddito dal lavoro che l ' azienda agricola può sperare dal piano di sviluppo non assicura il reddito comparabile per 1,5 ULU .

2 . Il numero di posti per suini , ai sensi dell ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 1945/81 , può essere aumentato soltanto nella misura necessaria a raggiungere , in conformità del piano di sviluppo aziendale , il reddito dal lavoro comparabile per 1,5 ULU al massimo .

Articolo 3

Lo Stato membro , che richiede l ' autorizzazione di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1945/81 , deve trasmettere alla Commissione , unitamente alla richiesta , una descrizione particolareggiata del metodo di calcolo . Nel metodo di calcolo devono figurare , in particolare , i seguenti dati relativi alla produzione suina :

- costi dei posti da ingrasso e dei posti per scrofe riproduttrici ;

- prezzo dei suinetti , dei suini da ingrasso , delle scrofe riproduttrici e dei foraggi ;

- numero di suinetti prodotti annualmente da ogni scrofa riproduttrice ;

- numero dei suini allevati annualmente per ogni posto da ingrasso .

Articolo 4

Lo Stato membro che è autorizzato ad adattare il numero di posti per suini deve presentare ogni anno alla Commissione , anteriormente al 1° maggio dell ' anno successivo , una relazione sui casi specifici in cui il numero di posti per suini è stato adattato nel quadro di un piano di sviluppo aziendale . La relazione deve contenere , in particolare , dati sul numero dei casi specifici e sul numero di posti per suini .

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 30 luglio 1981 .

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

( 1 ) GU n . L 197 del 20 . 7 . 1981 , pag . 31 .

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