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Document 31980R0456

    Regolamento (CEE) n. 456/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate nonché di premi di rinuncia al reimpianto

    GU L 57 del 29.2.1980, p. 16–22 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000; abrogato da 31999R1493

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/456/oj

    31980R0456

    Regolamento (CEE) n. 456/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate nonché di premi di rinuncia al reimpianto

    Gazzetta ufficiale n. L 057 del 29/02/1980 pag. 0016 - 0022
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0234
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 28 pag. 0023
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0234
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0158
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0158


    REGOLAMENTO (CEE) N. 456/80 DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 1980 relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate nonché di premi di rinuncia al reimpianto

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che il divario tra la produzione e il consumo di vino nella Comunità non può attribuirsi esclusivamente alle variazioni congiunturali ; che le misure d'intervento per ripristinare l'equilibrio del mercato, previste dal regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 454/80 (5), si sono rivelate insufficienti ; che l'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1163/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, relativo alla concessione di un premio per la riconversione nel settore della viticoltura (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 361/79 (7), ha dimostrato che occorre accentuare gli sforzi intesi a diminuire il potenziale viticolo comunitario ; che, per orientare in tal senso i produttori di vino, è necessario incoraggiare con la concessione di premi l'abbandono temporaneo o definitivo delle superfici vitate classificate nelle categorie 2 e 3 ai sensi degli articoli 29 e 29 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, nonché l'abbandono definitivo di talune altre superfici vitate particolari;

    considerando che, onde evitare spese ingiustificate, occorre proibire il cumulo di tali premi con taluni altri premi previsti dalla regolamentazione comunitaria;

    considerando che l'incoraggiamento all'abbandono di superfici vitate dovrà contribuire ad una diminuzione dei quantitativi di vino di qualità inferiore esistenti sul mercato ; che occorre pertanto limitare la concessione del premio di abbandono temporaneo a determinate varietà di viti la cui coltura risulta inopportuna e che sono piantate in superfici della categoria 2, nonché a tutte le varietà piantate in superfici della categoria 3;

    considerando che, onde incoraggiare i produttori ad abbandonare temporaneamente o, secondo il caso, definitivamente in tempi ravvicinati superfici vitate, accelerando così il ripristino dell'equilibrio del mercato, è opportuno disporre che la concessione dei premi di abbandono sia limitata nel tempo, segnatamente per talune superfici vitate particolari;

    considerando che, ai fini di una buona gestione amministrativa della concessione dei premi di abbandono, è opportuno fissare date limite per la presentazione delle domande e stabilire le condizioni cui deve ottemperare il richiedente ; che, per conseguire effetti duraturi, occorre in particolare che il beneficiario del premio di abbandono temporaneo e il beneficiario del premio di abbandono definitivo s'impegnino a non aumentare le superfici vitate della loro azienda rispettivamente per periodo di otto campagne viticole e per un periodo di quindici campagne viticole;

    considerando che l'importo del premio di abbandono temporaneo deve essere fissato ad un livello che tenga conto del costo dell'operazione di estirpazione e, entro certi limiti, della perdita di redditi futuri ; che è pertanto opportuno fissare per tale premio importi diversi secondo la produttività delle superfici vitate in questione ; che, poiché il premio di abbandono definitivo riguarda superfici sulle quali già si è effettuata l'estirpazione con il beneficio del premio di abbandono temporaneo o superfici vitate particolari, è opportuno fissarne l'importo allo stesso livello;

    considerando che il fatto di incoraggiare la rinuncia al diritto di reimpianto il cui esercizio sia stato sospeso il 29 febbraio 1980 in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 348/79 del Consiglio, del 5 (1)GU n. C 209 del 2.9.1978, pag. 3, e GU n. C 232 del 30.9.1978, pag. 10. (2)GU n. C 6 dell'8.1.1979, pag. 66. (3)GU n. C 105 del 26.4.1979, pag. 46. (4)GU n. L 54 del 5.3.1979, pag. 1. (5)Vedi pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale. (6)GU n. L 135 del 24.5.1976, pag. 34. (7)GU n. L 46 del 23.2.1979, pag. 2. febbraio 1979, recante misure intese ad adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato (1), costituisce un contributo alla riduzione del potenziale viticolo ; che è opportuno incitare i produttori interessati a rinunciare ai loro diritti, mediante la concessione di un premio;

    considerando che, ai fini della corretta applicazione del regime di premi, occorre prevedere che aiuti nazionali possano essere concessi se hanno finalità analoghe a quelle perseguite da detto regime;

    considerando che il complesso delle misure previste riveste interesse comunitario e mira all'attuazione degli obiettivi definiti dall'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato ; che esso costituisce pertanto un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 929/79 (3);

    considerando che la direttiva 78/627/CEE del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativa al programma di accelerazione della ristrutturazione e di riconversione della viticoltura in alcune regioni mediterranee della Francia (4), è già in vigore in regioni che si trovano in una situazione sfavorevole per quanto riguarda i redditi agricoli e l'occupazione ; che una parte dell'azione in questione, concernente le operazioni di riconversione di vigneti che, fino alla campagna viticola 1978/1979, traevano il finanziamento dal regime di premi alla riconversione di cui al regolamento (CEE) n. 1163/76 ; che tale finanziamento deve essere ora garantito mediante la concessione del premio di abbandono temporaneo ; che è pertanto necessario evitare una sospensione di tale azione anticipando l'entrata in vigore del regime di premi d'abbandono al 1º marzo 1980,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I Abbandono temporaneo e abbandono definitivo di talune superfici vitate

    Articolo 1

    1. I conduttori di superfici vitate, classificate nelle categorie 2 e 3 conformemente agli articoli 29 e 29 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, beneficiano per tali superfici, su loro richiesta e alle condizioni stabilite dal presente regolamento, - di un premio per l'abbandono temporaneo della viticoltura, in appresso denominato «premio di abbandono temporaneo»;

    - di un premio per l'abbandono definitivo della viticoltura, in appresso denominato «premio di abbandono definitivo».

    2. I conduttori di superfici utilizzate come vigneti di viti madri di portinnesto beneficiano per tali superfici, su loro richiesta e alle condizioni stabilite dal presente regolamento, soltanto del premio di abbandono definitivo.

    3. Sono esclusi dal beneficio: - del premio di abbandono temporaneo e definitivo, i conduttori di superfici vitate che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 79/359/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1979, relativa al programma di accelerazione della riconversione di talune superfici viticole nella regione delle Charentes (5);

    - del premio di abbandono definitivo, i conduttori che abbiano beneficiato del premio speciale di riconversione previsto dalla direttiva 78/627/CEE ; tale esclusione è limitata alle superfici che hanno beneficiato di detto premio speciale di riconversione e al periodo di applicazione dell'azione prevista dalla direttiva 78/627/CEE.

    4. Per le superfici che hanno beneficiato di uno o più premi fra quelli previsti al paragrafo 1, i conduttori non possono in seguito beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 458/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive (6).

    5. La concessione del premio di abbandono temporaneo comporta la sospensione dell'esercizio del diritto di reimpianto di cui all'allegato IV bis, lettera c), del regolamento (CEE) n. 337/79, fino al termine dell'ottava campagna viticola che segue quella dell'estirpazione ; tuttavia, al termine di tale periodo, il diritto di reimpianto può essere esercitato soltanto durante le due campagne viticole successive.

    La concessione del premio di abbandono definitivo comporta la perdita del diritto di reimpianto. (1)GU n. L 54 del 5.3.1979, pag. 81. (2)GU n. L 94 del 28.4.1970, pag. 13. (3)GU n. L 117 del 12.5.1979, pag. 4. (4)GU n. L 206 del 29.7.1978, pag. 1. (5)GU n. L 85 del 5.4.1979, pag. 34. (6)Vedi pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale.

    Articolo 2

    1. Fino alla fine della campagna viticola 1986/1987, il premio di abbandono temporaneo è concesso per l'abbandono temporaneo della viticoltura: a) nelle superfici classificate nella categoria 2, piantate con varietà di uve da vino: - classificate tra le varietà temporaneamente autorizzate

    oppure

    - riportate in un elenco da stabilire;

    b) in tutte le superfici vitate classificate nella categoria 3, piantate con varietà di uve da vino;

    c) nelle superfici piantate con varietà classificate, per l'unità amministrativa interessata, sia fra le varietà di uve da tavola che fra le varietà di uve da vino.

    2. Il premio di abbandono definitivo è concesso per l'abbandono definitivo della viticoltura: - nelle superfici che hanno beneficiato del premio di abbandono temporaneo o del premio di cui al regolamento (CEE) n. 1163/76,

    oppure

    - nelle superfici vitate che non sono più coltivate o che hanno una produttività molto bassa,

    oppure

    - nelle superfici utilizzate come vigneti di vigne madri di portinnesto piantate con varietà di portinnesto che figurano nella classificazione delle varietà di viti.

    Il premio di abbandono definitivo può essere concesso soltanto: - durante la campagna nel corso della quale è stato concesso il premio di abbandono temporaneo nonché durante le otto campagne successive;

    - durante le otto campagne successive a quella nel corso della quale è stato concesso il premio di cui al regolamento (CEE) n. 1163/76;

    - durante quattro campagne viticole a partire dal 1º settembre 1980, per quanto riguarda le superfici di cui al primo comma, secondo e terzo trattino.

    3. Il premio di abbandono temporaneo non può essere concesso per: a) le superfici vitate di una stessa azienda che, complessivamente, siano inferiori a 25 are;

    b) le superfici vitate per le quali sono state costatate infrazioni alle disposizioni comunitarie o nazionali;

    c) le superfici vitate che non sono più coltivate o che hanno una produttività molto bassa;

    d) le superfici vitate piantate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

    4. Per quanto riguarda le superfici di cui al paragrafo 2, primo comma, secondo e terzo trattino, il premio di abbandono definitivo non può essere concesso per le superfici vitate di una stessa azienda che, complessivamente, siano inferiori a 10 are.

    5. Nell'elaborazione dell'elenco delle varietà di viti di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, elenco che sarà suddiviso per unità geografica in conformità all'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 337/79, si terrà conto: - della qualità dei vini ricavati dalle varietà in questione,

    - di altre misure comunitarie intese ad adattare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato,

    - della domanda esistente sul mercato.

    6. Le modalità per la concessione dei premi e l'elenco delle varietà di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.

    Articolo 3

    1. Le domande per la concessione di un premio devono essere presentate ai servizi designati dagli Stati membri: - per il premio di abbandono temporaneo, prima del 31 dicembre successivo all'inizio della campagna viticola durante la quale viene effettuata l'estirpazione,

    - per il premio di abbandono definitivo, prima del 31 dicembre di ogni campagna viticola di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma.

    2. La concessione del premio di abbandono temporaneo, o del premio di abbandono definitivo per le superfici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, secondo e terzo trattino, è subordinata ad una dichiarazione scritta con la quale il richiedente s'impegna: - a procedere o far procedere, anteriormente al 1º aprile dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda, all'estirpazione delle viti nelle superfici per le quali è stato chiesto il premio,

    - a rinunciare ad effettuare nelle superfici di cui al primo trattino, fino al 31 marzo 1982, qualsiasi impianto di alberi da frutto delle varietà previste dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 794/76 del Consiglio, del 6 aprile 1976, che definisce nuove misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità (1),

    - a non realizzare, all'interno della sua azienda, nuovi impianti di viti ai sensi dell'allegato IV bis, lettera e), del regolamento (CEE) n. 337/79: - per otto campagne viticole successive a quella dell'estirpazione delle viti, per quel che riguarda il premio di abbandono temporaneo;

    - per quindici campagne viticole successive a quella dell'estirpazione delle viti, per quel che riguarda il premio di abbandono definitivo per le superfici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, secondo e terzo trattino,

    - a dichiarare ogni anno durante tale periodo, ove occorra contemporaneamente al raccolto, la superficie vitata in produzione o non ancora in produzione.

    3. La concessione del premio di abbandono definitivo per le superfici che hanno beneficiato del premio di abbandono temporaneo o del premio di cui al regolamento (CEE) n. 1163/76, è subordinata ad una dichiarazione scritta con la quale il richiedente si impegna: - a non realizzare, all'interno della sua azienda, nuovi impianti di viti per quindici campagne successive a quella durante la quale è concesso il premio,

    - a dichiarare ogni anno, ove occorra contemporaneamente al raccolto, la superficie vitata in produzione o non ancora in produzione, sempreché nell'azienda in causa si continui a praticare la viticoltura.

    4. La concessione dei premi di abbandono temporaneo o definitivo è inoltre subordinata alla condizione che il richiedente: - abbia, in conformità alla legislazione nazionale, il diritto di continuare la coltivazione del terreno in causa durante il periodo di cui, secondo i casi, al paragrafo 2, terzo trattino, o al paragrafo 3, primo trattino;

    - esibisca, qualora non adempia il presupposto di cui al primo trattino, un impegno scritto del proprietario del terreno con il quale quest'ultimo garantisce l'osservanza degli obblighi di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3, oppure si impegna a rispettarli personalmente.

    Qualora, dopo la concessione del premio e nel corso del periodo considerato al paragrafo 2, terzo trattino, o al paragrafo 3, primo trattino, l'azienda venga rilevata in tutto o in parte da altra persona, il beneficiario del premio o gli aventi diritto restano responsabili dell'esecuzione, da parte del successore, degli obblighi assunti dal beneficiario, salvo - se il successore assume per proprio conto tale impegno fino alla scadenza del medesimo

    o

    - se il proprietario ha assunto l'impegno di cui al primo comma, secondo trattino.

    Articolo 4

    1. L'importo del premio di abbandono temporaneo è fissato a: - 1 813 ECU/ha per le superfici vitate a scarsa produttività;

    - 2 418 ECU/ha per le superfici vitate a produttività media, coltivate normalmente e che non presentano ancora segni di declino dovuti all'età;

    - 3 022 ECU/ha per le superfici ad alta produttività.

    2. L'importo del premio di abbandono definitivo è fissato a 2 418 ECU/ha.

    3. Per la concessione del premio di abbandono temporaneo o del premio di abbandono definitivo per le superfici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, secondo e terzo trattino, le superfici a coltura mista sono espresse in superfici a coltura specializzata applicando il coefficiente di conversione abituale per l'area di produzione in causa.

    4. Qualora la superficie per la quale è chiesto il premio di abbandono temporaneo comprenda un assortimento di varietà di viti che in parte non hanno diritto al premio, quest'ultimo viene concesso: - per la totalità della superficie se le varietà di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), occupano più del 70 % della superficie considerata;

    - per la parte di superficie corrispondente a quella effettivamente occupata dalle varietà di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), quando queste ultime occupano il 70 % o meno della superficie considerata. (1)GU n. L 93 dell'8.4.1976, pag. 3.

    5. Per la concessione del premio di abbandono definitivo, la superficie da prendere in considerazione corrisponde al 100 % della superficie in causa.

    6. L'importo del premio di abbandono temporaneo o del premio di abbandono definitivo per le superfici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, secondo e terzo trattino, è pagato in un'unica soluzione, entro e non oltre sei mesi dal momento nel quale il richiedente ha fornito la prova dell'avvenuta estirpazione.

    L'importo del premio di abbandono definitivo per le superfici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, primo trattino, è pagato in un'unica soluzione, entro e non oltre sei mesi dal deposito della dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

    7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.

    TITOLO II Rinuncia al reimpianto di talune superfici vitate

    Articolo 5

    1. I conduttori di superfici vitate titolari di un diritto di reimpianto il cui esercizio sia stato sospeso in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 348/79 beneficiano, a loro richiesta e alle condizioni stabilite dal presente titolo, di un premio per la rinuncia al diritto acquisito, in appresso denominato «premio di rinuncia».

    2. I viticoltori non possono, per le superfici che hanno beneficiato del premio di rinuncia, beneficiare successivamente degli aiuti menzionati all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 458/80.

    Articolo 6

    1. Il premio di rinuncia è concesso fino al 28 febbraio 1982.

    2. Non possono formare oggetto di un premio di rinuncia i diritti relativi alle superfici di una stessa azienda che complessivamente non raggiungono 25 are.

    3. Le modalità per la concessione del premio sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.

    Articolo 7

    1. Le domande per la concessione del premio devono essere presentate ai servizi designati dagli Stati membri prima del 1º febbraio 1982.

    2. La concessione del premio di rinuncia è subordinata: a) alla condizione che il richiedente non abbia effettuato nella sua azienda, dopo il 27 maggio 1976, alcun impianto che non sia stato compensato dall'estirpazione preventiva di una superficie vitata equivalente,

    b) a una dichiarazione scritta con la quale il richiedente si impegna: - a rinunciare ad effettuare, sulle superfici per cui è stata inoltrata la richiesta del premio, fino al 31 marzo 1982, qualsiasi impianto di alberi da frutto delle varietà di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 794/76;

    - a non realizzare, nella sua azienda, nuovi impianti di viti ai sensi dell'allegato IV bis, lettera e), del regolamento (CEE) n. 337/79, durante le quindici campagne viticole successive a quella in cui sottoscrive tale impegno;

    - a dichiarare ogni anno insieme al raccolto, la superficie a vite in produzione o non ancora in produzione, nella misura in cui la coltivazione della vite è ancora praticata nell'azienda in questione.

    Articolo 8

    1. L'importo del premio di rinuncia è fissato a 800 ECU/ha.

    2. L'importo del premio di rinuncia è pagato in un'unica soluzione, entro e non oltre sei mesi dal momento nel quale è stata sancita la rinuncia.

    3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.

    TITOLO III Disposizioni generali e finanziarie

    Articolo 9

    Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può decidere di modificare: - l'importo dei premi,

    - le date indicate all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1.

    Con la stessa procedura, il Consiglio può prevedere deroghe relativamente alla data indicata all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino.

    Articolo 10

    1. Gli Stati membri verificano se gli impegni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 7, paragrafo 2, sono stati rispettati.

    2. Gli Stati membri informano la Commissione dei risultati della verifica.

    3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 337/79.

    Articolo 11

    1. Il complesso delle misure previste dal presente regolamento costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

    2. L'azione di cui al paragrafo 1 - termina con la campagna viticola 1986/1987 per quanto riguarda il premio d'abbandono temporaneo;

    - termina con la campagna viticola 1994/1995 per quanto riguarda il premio di abbandono definitivo per le superfici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, primo trattino;

    - termina con la campagna viticola 1983/1984 per quanto riguarda il premio di abbandono definitivo per le superfici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, secondo e terzo trattino;

    - è limitata al 28 febbraio 1982 per quanto riguarda il premio di rinuncia.

    Articolo 12

    1. Il costo previsto dell'azione comune a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ammonta a 128,8 milioni di unità di conto europee.

    2. L'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 si applica al presente regolamento.

    Articolo 13

    1. Le spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito dell'azione prevista dal presente regolamento sono imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento.

    2. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 40 % delle spese imputabili.

    3. Le modalità di applicazione del paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

    Articolo 14

    1. Le domande di rimborso riguardano le spese effettuate dagli Stati membri nel corso di un anno civile e devono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1º luglio dell'anno successivo.

    2. La Commissione decide in merito a tali domande in una o più volte, secondo la procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

    Articolo 15

    1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70, gli Stati membri adottano, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, le misure necessarie al recupero delle somme pagate, qualora gli impegni di cui agli articoli 3 e 7 non siano rispettati.

    Essi comunicano alla Commissione le misure applicate e, in particolare, la tengono informata dello stato di avanzamento delle relative procedure amministrative e giudiziarie.

    2. Le somme recuperate sono versate agli organismi o ai servizi pagatori, i quali le detraggono, proporzionalmente al finanziamento comunitario, dal computo delle spese finanziate dal FEAOG.

    3. Le conseguenze finanziarie derivanti dall'impossibilità di recuperare le somme pagate sono sostenute dalla Comunità proporzionalmente al finanziamento comunitario.

    4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

    Articolo 16

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione: - durante le campagne viticole di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, le superfici vitate che sono state abbandonate temporaneamente o definitivamente con il beneficio del premio corrispondente,

    - entro il 1º ottobre 1982 le superfici vitate per cui è stato concesso un premio di rinuncia,

    nel quadro della comunicazione di cui all'articolo 30 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79.

    La Commissione tiene conto di tali informazioni nella relazione di cui all'articolo 30 quater, paragrafo 2, di detto regolamento.

    Articolo 17

    Il presente regolamento non pregiudica la concessione di aiuti previsti dalle normative nazionali ed aventi obiettivi analoghi a quelli da esso perseguiti, fatto salvo un esame ai sensi degli articoli da 92 a 94 del trattato.

    Articolo 18

    1. Il presente regolamento entra in vigore il 1º marzo 1980.

    2. Esso si applica a decorrere dal 1º settembre 1980.

    Tuttavia esso è applicabile a decorrere dal 1º marzo 1980 per quanto riguarda: - il premio di rinuncia di cui al titolo II;

    - il premio di abbandono temporaneo di cui al titolo I per le superfici che beneficiano di un premio speciale di riconversione nell'ambito del programma previsto dalla direttiva 78/627/CEE.

    3. In deroga all'articolo 3 e per quanto riguarda il premio di abbandono temporaneo di cui al paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, del presente articolo, per il periodo dal 1º marzo 1980 al 31 agosto 1980: - la data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, è sostituita dal 1º maggio 1980;

    - la data di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino, è sostituita dal 1º giugno 1980.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 1980.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. MARCORA

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