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Document 31980L1263

    Prima direttiva 80/1263/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria

    GU L 375 del 31.12.1980, p. 1–15 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996; abrogato da 31991L0439

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/1263/oj

    31980L1263

    Prima direttiva 80/1263/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria

    Gazzetta ufficiale n. L 375 del 31/12/1980 pag. 0001 - 0015
    edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 2 pag. 0171
    edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 10 pag. 0089
    edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 2 pag. 0171
    edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 2 pag. 0259
    edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 2 pag. 0259


    PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1980 relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria (80/1263/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1, lettera c),

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

    considerando che, ai fini della politica comune dei trasporti, per contribuire a migliorare la sicurezza della circolazione stradale e per facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi hanno sostenuto un esame di guida o che si spostano all'interno della Comunità, è opportuno istituire una patente di guida comunitaria;

    considerando che l'istituzione di una patente di guida comunitaria presuppone l'armonizzazione degli attuali sistemi nazionali per l'esame di guida e che questo obiettivo può essere realizzato soltanto in modo graduale ; che una prima fase di tale armonizzazione può essere raggiunta con la creazione di un modello comunitario di patente nazionale e con il riconoscimento reciproco da parte degli Stati membri delle patenti di guida nazionali e della sostituzione delle patenti dei titolari che trasferiscono la loro residenza o il loro luogo di lavoro da uno Stato membro ad un altro;

    considerando che è opportuno che il modello comunitario di patente nazionale ricalchi quello definito dall'atto finale della convenzione sulla circolazione stradale, elaborata a Vienna nel novembre 1968 dalla conferenza delle Nazioni Unite sulla circolazione stradale;

    considerando che il riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dai vari Stati membri e la sostituzione della patente del titolare che sposta la sua residenza o il suo luogo di lavoro da un paese all'altro della Comunità sono possibili soltanto mediante una prima armonizzazione delle norme relative al rilascio e alla validità delle patenti;

    considerando che, fatte salve le disposizioni definitive che saranno adottate dal Consiglio per quanto concerne le categorie di veicoli, occorre stabilire norme comuni circa la validità della patente per la guida delle diverse categorie di veicoli onde consentire che la patente di modello comunitario possa essere rilasciata in condizioni analoghe;

    considerando che tuttavia, nel quadro di questa prima armonizzazione e nell'attesa che venga instaurato il regime definitivo, si deve ammettere per gli Stati membri la possibilità di fissare le condizioni relative all'età e alla durata di validità delle patenti nonché di derogare, in determinate condizioni, alle categorie, alle velocità e ai requisiti di validità previsti dalla presente direttiva, ed (1)GU n. C 238 dell'11.10.1976, pag. 43. (2)GU n. C 197 del 23.8.1976, pag. 32. eventualmente di verificare le condizioni supplementari previste per la sostituzione delle patenti di guida di talune categorie di veicoli;

    considerando che è auspicabile procedere quanto prima ad una migliore armonizzazione delle norme in materia di esami che il conducente deve superare e di rilascio delle patenti di guida,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Gli Stati membri istituiscono la patente di guida nazionale conformemente al modello comunitario previsto all'articolo 2. La patente di guida di modello comunitario è valida, fatto salvo l'articolo 8, per guidare, sia nella circolazione nazionale sia in quella internazionale, le categorie di veicoli per i quali è rilasciata.

    La patente di guida di modello comunitario è rilasciata dagli Stati membri conformemente alla presente direttiva.

    Articolo 2

    La patente di guida di cui all'articolo 1 dev'essere conforme al modello che figura nell'allegato I.

    Nell'ovale della pagina 1 del modello deve figurare il segno distintivo dello Stato membro che ha rilasciato la patente di guida.

    Dopo aver consultato la Commissione, gli Stati membri possono apportare, al modello riportato nell'allegato I, gli adeguamenti necessari: - per l'elaborazione elettronica dei dati relativi alla patente di guida;

    - per l'iscrizione sulla patente delle categorie di veicoli che, in applicazione dell'articolo 9, differiscono da quelle previste all'articolo 3.

    Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida.

    Articolo 3

    1. Fatte salve le disposizioni definitive che saranno adottate dal Consiglio per quanto concerne le categorie di veicoli, la patente di guida di cui all'articolo 1 consente di guidare sulla via pubblica i veicoli delle seguenti categorie:

    Cat. A : motocicli, con o senza side-car;

    Cat. B : veicoli diversi da quelli della categoria A, con un peso massimo autorizzato non superiore ai 3 500 kg ed il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;

    Cat. C : autoveicoli destinati al trasporto di merci, il cui peso massimo autorizzato è superiore a 3 500 kg;

    Cat. D : autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, è superiore ad otto;

    Cat. E : complessi di veicoli agganciati, la cui motrice rientra nella o nelle categorie B, C o D per i quali il conducente è abilitato, ma che per sé stessi non rientrano nella o nelle categorie suddette.

    2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1: a) agli autoveicoli della categoria B può essere agganciato un rimorchio il cui peso massimo autorizzato non superi i 750 kg ; vi può essere agganciato anche un rimorchio il cui peso massimo autorizzato superi i 750 kg purché ricorrano le due condizioni seguenti: - il peso massimo autorizzato del rimorchio non superi il peso a vuoto dell'autoveicolo,

    - il peso massimo autorizzato del complesso di veicoli agganciati non superi i 3 500 kg;

    b) agli autoveicoli delle categorie C e D può essere agganciato un rimorchio il cui peso massimo autorizzato non superi i 750 kg.

    3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende: - per «motociclo», ogni veicolo a 2 o 3 ruote, la cui velocità massima, per costruzione, è superiore a 50 km/h o, qualora il veicolo sia munito di motore termico di propulsione, la cui cilindrata è superiore a 50 cm3. Nel caso di un veicolo a 3 ruote, il peso a vuoto non può inoltre eccedere i 400 kg;

    - per «veicolo a motore», ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie, ogni veicolo munito di motore di propulsione che circola su strada con propri mezzi;

    - per «autoveicolo», un veicolo a motore - che non sia un motociclo - destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Detto termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie. Esso non comprende i trattori agricoli e forestali;

    - per «trattore agricolo o forestale», ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino, specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.

    Articolo 4

    1. La validità della patente di guida di cui all'articolo 1 è fissata come segue: a) le patenti valevoli per le categorie C e D sono valide anche par la guida dei veicoli della categoria B;

    b) la patente valevole per la categoria E è valida per guidare un complesso di veicoli agganciati, salve restando le disposizioni di cui alla lettera c);

    c) la patente di guida per i veicoli della categoria E può essere rilasciata unicamente ai conducenti già abilitati per una delle categorie B, C o D.

    2. Le patenti rilasciate a persone minorate recano una menzione speciale che determina in quali condizioni tali persone sono abilitate alla guida.

    Articolo 5

    1. Fatto salvo l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (1), ogni Stato membro stabilisce l'età minima a partire dalla quale può essere rilasciata la patente di guida.

    2. Gli Stati membri possono rifiutarsi di riconoscere la validità, nel loro territorio, di una patente di guida il cui titolare non abbia diciotto anni compiuti.

    Articolo 6

    1. Il rilascio della patente di guida è altresì subordinato: a) al superamento di un esame pratico e teorico nonché al soddisfacimento di norme mediche le cui condizioni minime non potranno essere sostanzialmente meno severe di quelle previste dagli allegati II e III;

    b) all'esistenza di una normale residenza nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente, qualora ciò sia previsto dalla regolamentazione dello Stato membro in questione.

    2. Gli Stati membri possono applicare per il rilascio della patente di guida le disposizioni della loro regolamentazione nazionale relative a tale rilascio e a condizioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    Articolo 7

    Fatte salve le disposizioni che il Consiglio adotterà in materia, ogni Stato membro conserva il diritto di stabilire, in base a criteri nazionali, la durata di validità delle patenti di guida di modello comunitario che esso rilascia o sostituisce conformemente all'articolo 8.

    Articolo 8

    1. Gli Stati membri prevedono che, se il titolare di una patente di guida nazionale o di una patente di modello comunitario in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro, acquista la residenza normale in un altro Stato membro, la patente rimane ivi valida al massimo nell'anno successivo all'acquisizione della residenza. Entro tale termine, su richiesta del titolare e dietro consegna della patente, lo Stato in cui il titolare ha acquisito la normale residenza gli rilascia una patente (di modello comunitario) per la (e) categoria (e) corrispondente (i) senza imporgli le condizioni di cui all'articolo 6. Tuttavia tale Stato membro può rifiutare la sostituzione della patente nei casi in cui la regolamentazione nazionale, ivi comprese le norme sanitarie, si oppone al rilascio della patente.

    La sostituzione deve essere preceduta dalla presentazione di una dichiarazione del richiedente in cui si precisi che la sua patente di guida è in corso di validità. Spetta allo Stato membro che procede alla (1)GU n. L 77 del 29.3.1969, pag. 49. sostituzione verificare, se del caso, la fondatezza di tale dichiarazione. Lo Stato membro che effettua la sostituzione restituisce la vecchia patente all'autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata.

    2. Gli Stati membri che, in virtù dell'articolo 9, non accettano le categorie C, D ed E definite dall'articolo 3, paragrafo 1, possono: - sostituire le patenti per le categorie C, D ed E conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, oppure

    - esigere che il richiedente fornisca la prova che egli ha un'esperienza di guida e, in questo caso, rilasciargli una patente che lo abiliti a guidare i veicoli della categoria nazionale per la quale egli ha fornito la prova di un'esperienza sufficiente o i veicoli appartenenti ad una categoria inferiore.

    Comunque, questi Stati rilasciano al richiedente almeno la patente di guida per la più bassa delle categorie nazionali corrispondenti alle categorie C, D ed E definite dall'articolo 3, paragrafo 1.

    Durante l'anno successivo all'acquisizione della residenza da parte del conducente che non ha chiesto la sostituzione della patente, tali Stati riconoscono alla patente di quest'ultimo una validità equivalente almeno alla categoria nazionale corrispondente più bassa.

    3. Quando uno Stato membro sostituisce una patente rilasciata da un paese terzo con una patente di guida di modello comunitario, tale sostituzione nonché ogni successivo rinnovo o sostituzione della patente vengono indicati sulla patente. In caso di ulteriore sostituzione di detta patente, gli Stati membri non hanno l'obbligo di applicare il paragrafo 1. Comunque una patente di guida di modello comunitario può essere rilasciata solo se la patente rilasciata dal paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti dallo Stato membro che rilascia la patente comunitaria.

    Articolo 9

    Gli Stati membri possono, previa consultazione della Commissione e nell'attesa che venga instaurato il regime definitivo, derogare, a condizione di indicarlo sulla patente: - alle categorie definite dall'articolo 3, paragrafo 1;

    - alle velocità indicate all'articolo 3, paragrafo 3, primo trattino, purché si prevedano velocità inferiori;

    - ai requisiti di validità previsti dall'articolo 4.

    Inoltre, in applicazione della procedura di cui all'articolo 12, gli Stati membri definiscono le equivalenze nella misura in cui le loro categorie nazionali differiscono.

    Articolo 10

    Il Consiglio procede quanto prima e su proposta della Commissione ad una maggiore armonizzazione delle norme relative agli esami che i conducenti devono superare ed al rilascio della patente, allo scopo, tra l'altro, di migliorare ulteriormente la sicurezza stradale nell'insieme della Comunità.

    Articolo 11

    Gli Stati membri fissano le modalità per la sostituzione delle patenti di guida nazionali in corso di validità da essi rilasciate con patenti di guida (di modello comunitario) della categoria o delle categorie corrispondenti. La sostituzione avviene senza gli esami di cui all'articolo 6, su presentazione ed in sostituzione delle vecchie patenti.

    Articolo 12

    1. Gli Stati membri adottano, previa consultazione della Commissione, in tempo utile ed al più tardi il 30 giugno 1982 le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per l'attuazione della presente direttiva a decorrere dal 1º gennaio 1983.

    2. Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni della presente direttiva, uno Stato membro può tuttavia decidere di procedere al rilascio delle patenti di guida di modello comunitario soltanto a decorrere da una data successiva che non potrà essere posteriore al 1º gennaio 1986.

    3. Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'applicazione della presente direttiva.

    Articolo 13

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1980.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. BARTHEL

    ALLEGATO I

    >PIC FILE= "T0014244"> Commenti relativi al modello della patente di guida riportato a pagina 1

    1. Il colore della patente comunitaria è rosa.

    2. Sulla pagina di copertina: - la menzione dello Stato che rilascia la patente è facoltativa;

    - nell'ovale viene iscritto il segno distintivo dello Stato membro che rilascia la patente;

    - la menzione «patente di guida» è apposta in grassetto nella/nelle lingua/lingue dello Stato membro che rilascia la patente. Essa è apposta in caratteri piccoli, dopo un adeguato spazio, nelle altre lingue delle Comunità europee;

    - l'iscrizione «modello delle Comunità europee» è apposta nella/nelle lingua/lingue dello Stato membro che rilascia la patente.

    3. Le iscrizioni a carattere di stampa che compaiono sulle altre pagine sono redatte nella lingua o nelle lingue prescritte dallo Stato membro che rilascia la patente.

    4. La pagina «indicazioni addizionali» è prevista per apporre, se del caso, indicazioni che restringono o estendono la definizione delle condizioni per le quali la patente è valida. La stessa pagina può essere utilizzata anche per iscrivervi il termine di validità della patente, qualora il periodo di validità possa variare. >PIC FILE= "T0014245">

    5. Altre osservazioni possono essere apposte sulle pagine rimaste aperte. Uno Stato membro può all'occorrenza menzionarvi categorie di veicoli non previste della presente direttiva o suddividere le categorie A, B, C, D, E nella pagina corrispondente.

    6. Gli Stati membri hanno la facoltà di: - sopprimere la foto;

    - sostituire il domicilio con l'indirizzo postale;

    - sopprimere la data di rilascio ed indicarvi la data d'inizio della validità della patente.

    ESEMPIO DI PATENTE DI MODELLO COMUNITARIO : PATENTE BELGA (A TITOLO INDICATIVO)

    >PIC FILE= "T0014246">

    ALLEGATO II REQUISITI MINIMI PER GLI ESAMI DI GUIDA

    ESAME TEORICO

    Forma

    1. La forma è scelta in modo da permettere di accertare che il candidato possieda la necessaria conoscenza ragionata dei problemi elencati ai punti 2 e 3 del presente allegato.

    Contenuto

    2. Conoscenza ragionata della regolamentazione e, in particolare, dei regolamenti applicabili all'utilizzazione dei veicoli della categoria corrispondente al tipo di patente richiesto; 2.1. Conoscenza ragionata delle norme della circolazione stradale, della segnaletica e dei segnali stradali, e del loro significato;

    2.2. Conoscenza elementare ragionata dei regolamenti tecnici sulla sicurezza dei veicoli in circolazione;

    2.3. Conoscenza ragionata delle norme per il conducente, sempre che riguardino la sicurezza stradale, comprese, per i conducenti dei veicoli delle sole categorie C e D, le norme relative alle ore di lavoro e ai periodi di riposo;

    2.4. Conoscenza ragionata delle norme che specificano in che modo il conducente debba comportarsi in caso di incidente.

    3. Conoscenza ragionata di altri settori: 3.1. Conoscenza ragionata sufficiente dell'importanza dei problemi di sicurezza stradale e in particolare dei seguenti fattori d'incidente: 3.1.1. Pericoli della circolazione quali il pericolo delle manovre di sorpasso, la valutazione errata della velocità (effetti sulle distanze di frenatura e di sicurezza), l'influenza delle condizioni atmosferiche (neve, pioggia, nebbia, vento laterale, slittamento a causa della strada bagnata), il comportamento degli altri utenti della strada, in particolare persone anziane e bambini;

    3.1.2. Fattori che possono diminuire la vigilanza e l'idoneità fisica e psichica del conducente, come la fatica, la malattia, l'alcole e altre droghe, ecc.;

    3.1.3. Fattori di sicurezza concernenti il carico del veicolo e le persone trasportate;

    3.2. Veicoli delle sole categorie A e B : conoscenza fondamentale degli elementi del veicolo essenziali per la protezione degli occupanti e per la sicurezza stradale, come i freni, i pneumatici, il livello dell'olio, le cinture di sicurezza, ecc.;

    Veicoli delle sole categorie C, D e E : conoscenza del funzionamento e della manutenzione semplice dei suddetti elementi e di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza;

    3.3. Conoscenza delle misure da adottare eventualmente per soccorrere le vittime d'incidenti stradali.

    ESAME PRATICO

    Veicolo e suo equipaggiamento

    4. Se il candidato sostiene l'esame su un veicolo munito di cambio di velocità automatico, ciò deve essere indicato su ogni patente rilasciata in base a tale esame; - Veicoli della categoria C : il peso massimo autorizzato non deve essere inferiore a 7 000 kg;

    - Veicoli della categoria D : il numero di sedili non deve essere inferiore a 28 e la lunghezza del veicolo non deve essere inferiore a 7 m;

    - Veicoli della categoria E : quando la motrice è della categoria C e se non si tratta di un semirimorchio, il rimorchio deve avere almeno due assi la cui distanza deve essere superiore a un metro.

    Contenuto

    5. Padronanza del veicolo.

    Le principali manovre che il candidato deve eseguire per provare di avere la padronanza del veicolo sono le seguenti: 5.1. Partenza in salita;

    5.2. Veicoli delle sole categorie B, C, D e E : retromarcia e svolta con retromarcia;

    5.3. Frenatura e arresto a diverse velocità, comprese la frenata di emergenza, se le condizioni della strada e della circolazione lo permettono;

    5.4. Veicoli delle sole categorie B, C, D e E : stazionamento in obliquo, stazionamento in pendio, in salita o in discesa;

    5.5. Inversione di marcia in uno spazio limitato;

    5.6. Veicoli della sola categoria A : marcia a bassa velocità.

    6. Comportamento in circolazione.

    Ci si deve accertare soprattutto che il candidato: 6.1. Mantenga il veicolo nella parte della carreggiata in cui deve essere;

    6.2. Effettui correttamente le svolte a destra e a sinistra;

    6.3. Esegua correttamente le manovre di cambio di corsia e di cambio di direzione agli incroci;

    6.4. Stia attento alla circolazione;

    6.5. Si comporti correttamente agli incroci, tenendo debitamente conto di tutti i movimenti degli altri utenti della strada, in particolare delle precedenze;

    6.6. Adatti la velocità alle circostanze;

    6.7. Utilizzi gli specchietti retrovisori;

    6.8. Segnali correttamente la manovre che intende fare;

    6.9. Sappia far funzionare correttamente i dispositivi d'illuminazione del veicolo, i dispositivi avvisatori e gli altri dispositivi ausiliari;

    6.10. Guidi con la debita prudenza e i debiti riguardi nei confronti dei pedoni e degli altri utenti della strada;

    6.11. Si comporti correttamente con i veicoli di trasporto pubblico;

    6.12. Rispetti i segnali luminosi della circolazione e le istruzioni degli agenti autorizzati che regolano la circolazione;

    6.13. Reagisca adeguatamente ai segnali previsti dalla regolamentazione che fanno gli altri utenti della strada;

    6.14. Rispetti la segnaletica stradale, i segnali stradali e i passaggi pedonali;

    6.15. Mantenga una distanza sufficiente tra il suo veicolo e il veicolo che lo precede o tra il suo veicolo e i veicoli che circolano parallelamente;

    6.16. Esegua correttamente le manovre di sorpasso;

    6.17. Utilizzi correttamente la cintura di sicurezza quando il veicolo deve esserne dotato.

    Ordine di svolgimento delle parti dell'esame

    7. Possibilmente la parte dell'esame descritta al punto 5 deve aver luogo prima di quella descritta al punto 6.

    Durata dell'esame

    8. La durata dell'esame e la distanza da percorrere devono essere sufficienti per le verifiche prescritte ai punti 5 e 6. La durata della parte dell'esame descritta al punto 6 dovrebbe superare 30 minuti, ma in nessun caso essere inferiore a 20 minuti.

    Luogo dell'esame

    9. La parte dell'esame descritta al punto 5 può svolgersi su un terreno di prova speciale ; in questo caso, criteri precisi devono essere stabiliti per misurare obiettivamente l'idoneità del candidato a manovrare il veicolo. La parte dell'esame prevista al punto 6 avrà luogo, possibilmente, su strade situate al di fuori degli agglomerati e su autostrade, nonché nella circolazione urbana.

    ALLEGATO III NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITÀ FISICA E PSICHICA

    DEFINIZIONI

    1. Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi: 1.1. Gruppo 1 : Conducenti di veicoli delle categorie A e B;

    1.2. Gruppo 2 : Conducenti di veicoli delle categorie C, D e E.

    2. Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando il permesso sarà stato rilasciato o rinnovato.

    ESAMI MEDICI

    3. Gruppo 1 : I candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si debbono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato in merito a tale gruppo.

    4. Gruppo 2 : I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono sottoporsi agli esami periodici che fossero prescritti dalla legislazione nazionale.

    Capacità visiva

    5. Tutti i candidati alla patente di guida devono sottoporsi ad un esame affidato ad un personale adeguatamente formato. Nei casi dubbi, il candidato deve essere esaminato da un'autorità medica competente. Durante l'esame della vista, l'attenzione dovrà essere rivolta sulla acutezza visiva, sul campo visivo, sulla visione notturna, sulle malattie progressive degli occhi, ecc. Qualora l'autorità preposta al rilascio delle patenti riconosca la necessità di portare lenti correttive per la guida, tale fatto deve risultare dalla patente di guida.

    6. Gruppo 1 : I conducenti di questo gruppo dovrebbero sottoporsi ad un esame della vista non oltre l'età di 70 anni a preferibilmente prima, e successivamente ad intervalli appropriati. Se, dopo correzione, candidati o conducenti di 40 anni o più hanno una vista inferiore a quella normale, pur soddisfacendo le condizioni minime indicate nei punti 6.1 e 6.2, dovrà essere ricercata la causa della diminuzione della vista prima del rilascio del rinnovo della patente. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia degli occhi, gli esami periodici dovrebbero essere frequenti. 6.1. I candidati al rilascio o al rinnovo della patente di guida devono possedere un'acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, di almeno 0,4 e preferibilmente di valore superiore a tale cifra per l'occhio più sano, o di almeno 0,5 per ambedue gli occhi, e di valore constatato durante un esame medico di almeno 0,2 per l'occhio meno sano. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall'esame medico risulta che la vista del candidato o del conducente è diminuita di più di 20 gradi nella parte temporale del suo campo visivo o se l'interessato è colpito da diplopia o da un difetto di vista binoculare.

    6.2. I candidati o i conducenti che vedono con un occhio solo possono ottenere la patente di guida o il suo rinnovo a condizione che un'autorità medica competente certifichi che tale condizione di vista monoculare esiste da un tempo abbastanza lungo perché l'interessato vi si sia adattato e l'acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, sia di almeno 0,8. Tali persone non devono avere alcuna limitazione del campo visivo per questo occhio.

    7. Gruppo 2 : I candidati e i conducenti di questo gruppo devono sottoporsi ad un esame della vista allorché presentano la domanda per il rilascio della patente di guida e, preferibilmente, periodicamente in seguito. Se i candidati o conducenti di età pari a 40 o più anni hanno una vista corretta inferiore a quella normale pur soddisfacendo le condizioni minime di cui al punto 7.1, si dovrà cercare la causa della diminuzione della vista prima del rilascio o del rinnovo della patente. 7.1. I candidati al rilascio o al rinnovo della patente devono avere una vista binoculare accompagnata da un'acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, di almeno 0,75 per l'occhio più sano o di almeno 0,5 per l'occhio meno sano. Se l'interessato utilizza lenti correttive, la vista non corretta non deve essere inferiore a 0,1 e la correzione deve essere ben tollerata. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o ha una vista binoculare difettosa.

    7.2. L'uso di lenti a contatto da parte dei conducenti di tale gruppo può essere autorizzato su parere favorevole di un'autorità medica competente.

    UDITO

    8. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ad un candidato o conducente del gruppo 2 se il suo udito è tanto difettoso da creargli difficoltà nell'esercizio dei suoi compiti.

    Stato generale ed incapacità fisiche

    9. Gruppo 1 : La patente di guida senza condizioni restrittive non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti fisicamente minorati finché non abbiano sostenuto un esame di guida che provi la loro capacità a guidare un veicolo provvisto dei comandi di tipo normale. 9.1. Possono essere rilasciate o rinnovate patenti di guida con condizioni restrittive ai candidati o conducenti fisicamente minorati se i veicoli da essi guidati sono adattati alla necessità della loro condizione. Le restrizioni riportate sulla patente di guida devono precisare quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo.

    9.2. In caso di dubbio, il candidato dovrà sottoporsi ad una prova pratica che consentirà di verificare le sue attitudini previo esame medico di un'autorità competente, e potrà essere allora rilasciata, se del caso, una patente di validità limitata in modo da consentire di seguire il caso. La valutazione delle incapacità fisiche deve basarsi essenzialmente su considerazioni meccaniche che consentano di determinare se l'incapacità constatata rischia, in un periodo di tempo prolungato, di impedire una manovra efficace e rapida e di disturbare l'uso dei comandi in tutte le circostanze, in particolare in caso di urgenza.

    10. Gruppo 2 : La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da un'incapacità che rischi di impedire la guida corretta e senza pericoli di un veicolo. 10.1. L'esame medico dei candidati o conducenti deve riguardare l'insieme dei movimenti del corpo - forza muscolare, controllo e coordinazione - in particolare per gli arti superiori e inferiori.

    10.2 Qualora, posteriormente al rilascio della patente, sopravvenga un'incapacità che rischi di impedire la guida corretta e senza pericoli di un veicolo, il conducente deve interrompere la sua attività e sottoporsi ad un esame effettuato da un'autorità medica competente.

    Affezioni cardiovascolari

    11. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata da un parere di un medico autorizzato.

    12. Per quanto riguarda i candidati o i conducenti del gruppo 2 l'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

    Disturbi endocrini

    13. In caso di disturbi endocrini gravi diversi dal diabete, la legislazione degli Stati membri deve contenere disposizioni appropriate concernenti il rilascio o il rinnovo delle patenti di guida.

    14. Gruppo 1 : La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata. 14.1. La patenta di guida può essere rilasciata o rinnovata per un periodo limitato ai candidati o conducenti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni menzionate nel punto 14, a condizione che si trovino sotto controllo medico.

    15. Gruppo 2 : La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti diabetici che abbiano bisogno di un trattamento con insulina.

    Malattie del sistema nervoso

    16. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da: a) encefalite, sclerosi a placche, miastenia grave o malattie ereditarie del sistema nervoso, associata ad una atrofia muscolare progressiva e a disturbi miotonici congeniti;

    b) malattie del sistema nervoso periferico;

    c) traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata da un parere medico autorizzato e gli interessati siano capaci di usare i comandi di un veicolo in condizioni di sicurezza e di rispettare le norme del traffico. Tali casi devono essere riesaminati periodicamente.

    17. Gruppo 1 : La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati conducenti epilettici. La legislazione nazionale può prevedere che, con parere medico autorizzato, possa essere rilasciata la patente ad una persona che abbia sofferto di epilessia in passato ma non abbia più avuto crisi da molto tempo (per esempio, due anni). 17.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da malattie cerebrovascolari salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata da un parere medico autorizzato e a condizione che i comandi del veicolo siano adattati o modificati nella misura necessaria o che venga utilizzato un veicolo adeguato di tipo speciale. La durata di validità delle patenti di guida così rilasciate o rinnovate deve essere limitata conformemente ad un parere medico autorizzato.

    17.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da una lesione del midollo spinale che abbia provocato una paraplegia, a meno che il veicolo non sia provvisto di comandi speciali.

    18. Gruppo 2 : La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti colpiti o che abbiano sofferto in passato di epilessia, di una malattia cerebrovascolare o di una lesione del midollo spinale che abbia provocato una paraplegia.

    Turbe psichiche

    19. La patente di guida non deve essere nè rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti: a) colpiti da turbe psichiche dovute a malattie, traumatismi o operazioni del sistema nervoso centrale,

    b) colpiti da ritardo mentale grave,

    c) che soffrono di psicosi che abbia provocato tra l'altro una paralisi generale,

    d) che soffrono di turbe neuropsichiche o di turbe della personalità,

    salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata da un parere medico autorizzato.

    20. Per quanto riguarda i candidati o conducenti del gruppo 2, l'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

    Alcole

    21. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti alcolizzati cronici. Se la domanda è appoggiata da un parere medico autorizzato, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata per un periodo limitato ai candidati o conducenti che siano stati aloolizzati cronici in passato. Questi casi devono essere riesaminati periodicamente.

    22. Per quanto riguarda i candidati o conducenti del gruppo 2, l'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

    Droghe e medicinali

    23. Abuso di droghe : La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza nei confronti di sostanze psicotrope.

    24. Droghe o medicinali consumati regolarmente : La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti che consumano regolarmente droghe farmaceutiche o medicinali capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata da un parere medico autorizzato. 24.1. Per quanto riguarda i candidati o conducenti del gruppo 2, l'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

    Malattie del sangue

    25. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata da un parere medico autorizzato.

    Malattie dell'apparato urogenitale

    26. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti che soffrono di una deficienza renale grave.

    RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA

    27. La legislazione nazionale dovrà contemplare disposizioni che prevedano il ritiro della patente di guida, con parere medico autorizzato, qualora le autorità competenti vengano a conoscenza del fatto che lo stato di salute del titolare è tale che sarebbe stata rifiutata la domanda per l'ottenimento della patente di guida o per il suo rinnovo.

    ALTRE DISPOSIZIONI

    i) Le disposizioni del presente allegato non impediscono ad uno Stato membro di prevedere che un conducente che abbia ottenuto la patente di guida prima del 1º gennaio 1983 a condizioni meno severe di quelle previste dal presente allegato possa ottenere il rinnovo periodico di tale patente alle stesse condizioni a cui l'ha ottenuta.

    ii) Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del presente allegato qualora gli sviluppi della scienza medica rendano tali deroghe pienamente compatibili con le norme stabilite da detto allegato. Le deroghe si applicano soltanto ai richiedenti che si siano sottoposti ad esame medico e la cui domanda sia appoggiata da parere medico autorizzato.

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