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Document 31980L0370

Direttiva 80/370/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1980, recante modifica della direttiva 72/159/CEE relativa all'ammodernamento delle aziende agricole

GU L 90 del 3.4.1980, p. 43–43 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/370/oj

31980L0370

Direttiva 80/370/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1980, recante modifica della direttiva 72/159/CEE relativa all'ammodernamento delle aziende agricole

Gazzetta ufficiale n. L 090 del 03/04/1980 pag. 0043 - 0043
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 28 pag. 0100


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 26 marzo 1980 recante modifica della direttiva 72/159/CEE relativa all'ammodernamento delle aziende agricole

(80/370/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (2), modificata da ultimo dalla direttiva 78/1017/CEE (3), gli Stati membri possono concedere, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della direttiva, aiuti transitori ad imprenditori che non sono in grado di conseguire il reddito da lavoro fissato a norma dell'articolo 4 della suddetta direttiva e non possono ancora beneficiare delle indennità annue di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (4);

considerando che il suddetto periodo è scaduto il 17 aprile 1977;

considerando che, in attesa del riesame della direttiva 72/159/CEE previsto dall'articolo 16 della detta direttiva, il periodo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), alle misure applicabili negli Stati membri al termine del suddetto quinquennio è stato prorogato fino al 31 dicembre 1979;

considerando che tale riesame è tuttora in corso e non è ancora stata adottata una decisione sulle proposte in materia di politica delle strutture agrarie presentate dalla Commissione al Consiglio il 20 marzo 1979; che tali proposte prevedono, fra l'altro, la modifica e la proroga dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 72/159/CEE; che è quindi opportuno autorizzare gli Stati membri a mantenere in vigore fino alla conclusione del suddetto riesame e comunque non oltre il 31 dicembre 1980 le misure applicabili alla fine del suddetto quinquennio, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il periodo di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 72/159/CEE è prorogato, per le misure previste in detto articolo e applicabili negli Stati membri alla data del 15 marzo 1977, fino alla conclusione del riesame previsto dall'articolo 16 dalla direttiva e al 31 dicembre 1980 al più tardi.

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore dal 1o gennaio 1980.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

(1) Parere reso l'11 marzo 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.(3) GU n. L 349 del 13. 12. 1978, pag. 32.(4) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.

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