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Document 31980L0216

    Direttiva 80/216/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile

    GU L 47 del 21.2.1980, p. 8–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrog. impl. da 32004L0041

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/216/oj

    31980L0216

    Direttiva 80/216/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile

    Gazzetta ufficiale n. L 047 del 21/02/1980 pag. 0008 - 0010
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0210
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 27 pag. 0244
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0210
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0120
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0120


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 1980 che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (80/216/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (4), modificata da ultimo dalla direttiva 77/27/CEE (5), prevede le condizioni di ottenimento e di ispezione delle carni di volatili da cortile destinate agli scambi nazionali ed intracomunitari;

    considerando che una parte non trascurabile dell'allevamento dei volatili da cortile e della commercializzazione delle loro carni rientra nel campo di attività di piccoli produttori nel quadro di mercati locali e costituisce una notevole componente dell'agricoltura in talune regioni della Comunità ; che questo tipo di attività deve poter continuare ad essere esercitata in talune condizioni;

    considerando che i metodi di produzione di foie-gras rendono impossibile eviscerare l'animale appena macellato senza alterare gravemente l'integrità del fegato;

    considerando che occorre apportare alla normativa comunitaria gli emendamenti specifici necessari, pur mantenendo strettamente le condizioni igieniche ed ispettive stabilite da detta normativa, e segnatamente le disposizioni pertinenti dell'allegato I, capitoli I, III e XIV della direttiva sopra citata,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 71/118/CEE è così modificata: 1. all'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettera a), è aggiunto il seguente comma:

    «In deroga ai requisiti di cui al primo comma, gli animali destinati alla produzione di foie-gras possono essere storditi, dissanguati e spiumati presso l'azienda di ingrasso, a condizione che queste operazioni avvengano in un locale separato che risponda ai requisiti previsti all'allegato I, capitolo I, punto C e che le carcasse non eviscerate vengano immediatamente trasportate - conformemente all'allegato I, capitolo XIV - in un laboratorio di sezionamento riconosciuto e provvisto dell'apposito locale di cui al punto 2, lettera b) bis del capitolo II dell'allegato I, in cui le carcasse dovranno essere eviscerate entro 24 ore.»;

    2. all'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, sono soppressi i termini «e fino al 15 agosto 1981»;

    3. all'allegato I, capitolo II, punto 2: - è aggiunta la seguente lettera:

    «b) bis qualora tale operazione vi sia effettuata, un locale destinato all'eviscerazione delle oche e delle anatre allevate per la produzione di foie-gras, stordite, dissanguate e spiumate presso l'azienda di ingrasso;»;

    - alla lettera h), prima riga, sono aggiunti i termini : «ed alla lettera b) bis».

    4. all'allegato I, capitolo III, punto 3, lettera c), sono inseriti i termini «, b) bis» dopo i termini «e al n. 2, lettere b)»; (1)GU n. C 247 dell'1.10.1979, pag. 16. (2)GU n. C 34 dell'11.2.1980, pag. 106. (3)Parere reso il 24/25.10.1979 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4)GU n. L 55 dell'8.3.1971, pag. 23. (5)GU n. L 6 dell'8.1.1977, pag. 19.

    5. all'allegato I, capitolo IV, punto 13, è aggiunto il seguente comma:

    «Tuttavia, nel caso delle oche e delle anatre allevate per la produzione di foie-gras, stordite, dissanguate e spiumate presso l'azienda di ingrasso, l'ispezione ante mortem può aver luogo durante l'ultima settimana di ingrasso.»;

    6. all'allegato I, capitolo IV, punto 14, è aggiunto il seguente comma:

    «Nel caso delle oche e delle anatre allevate per la produzione di foie-gras, stordite, dissanguate e spiumate presso l'azienda di ingrasso, il certificato du cui all'allegato III bis deve accompagnare le carcasse non eviscerate all'atto del loro arrivo al laboratorio di sezionamento provvisto del locale separato di eviscerazione.»;

    7. all'allegato I, capitolo V, punto 23, è aggiunto il seguente comma:

    «Tuttavia, l'eviscerazione delle oche e delle anatre allevate e macellate per la produzione di foie-gras può essere effettuata entro 24 ore, a condizione che la temperatura delle carcasse non eviscerate sia portata nel più breve termine, e mantenuta, al valore previsto al capitolo XII, punto 46 e che le carcasse siano trasportate secondo le norme dell'igiene.»;

    8. è aggiunto il seguente allegato:

    «ALLEGATO III bis

    MODELLO

    Certificato sanitario per le carcasse di oche ed anatre allevate per la produzione di foie-gras, stordite, dissanguate e spiumate presso l'azienda di ingrasso e trasportate in un laboratorio di sezionamento provvisto di locale separato di eviscerazione >PIC FILE= "T0013380">

    Articolo 2

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva il 1º febbraio 1980 e ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1980.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. MARCORA

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