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Document 31980D0764

    80/764/CEE: Decisione della Commissione, dell'8 luglio 1980, che stabilisce il programma di tabelle e definizioni relative alle indagini statistiche intermedie sulle superfici viticole

    GU L 213 del 16.8.1980, p. 28–33 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1980/764/oj

    31980D0764

    80/764/CEE: Decisione della Commissione, dell'8 luglio 1980, che stabilisce il programma di tabelle e definizioni relative alle indagini statistiche intermedie sulle superfici viticole

    Gazzetta ufficiale n. L 213 del 16/08/1980 pag. 0028 - 0033
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0088
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 30 pag. 0087
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0088
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 18 pag. 0303
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 18 pag. 0303


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'8 luglio 1980 che stabilisce il programma di tabelle e definizioni relative alle indagini statistiche intermedie sulle superfici viticole (80/764/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 7,

    considerando che, ai termini dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, gli Stati membri comunicano i risultati delle indagini intermedie sotto forma di un programma di tabelle da stabilire secondo la procedura prevista dall'articolo 8 di detto regolamento;

    considerando che, per assicurare la comparabilità dei dati contenuti nelle tabelle, è opportuno fissare alcune definizioni relative alle indagini intermedie;

    considerando che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 357/79, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i dati di cui a detto articolo 6 sotto forma di un programma di tabelle da stabilire secondo la procedura prevista dall'articolo 8 di detto regolamento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La forma del programma di tabelle per le indagini intermedie sulle superfici viticole e per i dati di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 357/79 è stabilita conformemente all'allegato I.

    Articolo 2

    Le definizioni relative alle indagini intermedie sono stabilite conformemente all'allegato II.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1980.

    Per la Commissione

    François-Xavier ORTOLI

    Vicepresidente (1)GU n. L 54 del 5.3.1979, pag. 124

    ALLEGATO I

    TABELLA 5 SUPERFICIE COLTIVATA A VARIETÀ DI UVE DA VINO SECONDO LA NATURA DELLA PRODUZIONE E PER CLASSI DI RENDIMENTO (ha)

    >PIC FILE= "T0013525"> TABELLA 6 VARIAZIONI DELLE SUPERFICI VITICOLE COLTIVATE A VARIETÀ DI UVE DA VINO SECONDO LA NATURA DELLA PRODUZIONE E CLASSI DI RENDIMENTO NEL CORSO DELLA CAMPAGNA VITICOLA 19.. / ..., IN HA

    >PIC FILE= "T0013526"> TABELLA 7 PRODUZIONE IN HL DELLA SUPERFICIE COLTIVATA A VARIETÀ DI UVE DA VINO PER CLASSI DI RENDIMENTO E TITOLO ALCOLOMETRICO NATURALE MEDIO STIMATE SECONDO LA NATURA DELLA PRODUZIONE PER LA CAMPAGNA VITICOLA 19.. / ...

    >PIC FILE= "T0013527"> TABELLA 8 STIMA DELL'EVOLUZIONE DELLA PRODUZIONE DELLE SUPERFICI COLTIVATE A UVA DA VINO SECONDO LA NATURA DELLA PRODUZIONE E SECONDO CLASSE DI RENDIMENTO TRA LE CAMPAGNE VITICOLE 19.. / E 19 ...

    >PIC FILE= "T0013528">

    ALLEGATO II

    Ai sensi della presente decisione, s'intende per: a) azienda:

    un'unità tecnico-economica, soggetta ad una gestione unitaria, che produce prodotti agricoli;

    b) superficie viticola coltivata:

    l'insieme delle superfici vitate, in produzione e non ancora in produzione, destinate alla produzione di uva e/o di materiali per la moltiplicazione vegetativa della vite, che sono state regolarmente sottoposte alle pratiche colturali per ottenere un prodotto commerciabile;

    c) superfici coltivate a varietà di uve da vino per v.q.p.r.d.;

    superfici, coltivate a varietà di uve da vino, atte alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.), che rispondono alle norme del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (1), alle disposizioni stabilite in applicazione del medesimo e, inoltre, alle disposizioni nazionali stabilite in applicazione dell'articolo 19 dello stesso regolamento;

    d) superfici coltivate a varietà di uve da vino per altri vini:

    superfici, coltivate a varietà di uve da vino, destinate alla produzione di vini che non siano v.q.p.r.d.;

    e) campagna viticola:

    la campagna viticola inizia il 1º settembre e termina il 31 agosto;

    f) varietà di uve da vino:

    vedi le definizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle norme generali per la classificazione delle varietà di viti (2);

    g) estirpazione:

    l'eliminazione completa di tutti i ceppi di vite che si trovano su un terreno piantato a vite;

    h) abbandono:

    la cessazione di regolari pratiche colturali per ottenere un prodotto commerciabile nelle superfici vitate;

    i) impianto:

    la messa in dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la sostituzione di un vigneto di piante madri di portinnesto;

    l) diritto di reimpianto:

    il diritto di realizzare, su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella estirpata, nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 337/79 un impianto a vite durante 8 campagne successive a quella in cui ha avuto luogo una estirpazione regolarmente dichiarata;

    m) reimpianto:

    l'impianto di viti effettuato in virtù d'un diritto di reimpianto;

    n) nuovo impianto:

    un impianto di viti che non corrisponde alla definizione di reimpianto di cui alla lettera m). (1)GU n. L 54 del 5.3.1979, pag. 48. (2)GU n. L 54 del 5.3.1979, pag. 75.

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