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Document 31979R2326

Regolamento (CEE) n. 2326/79 della Commissione, del 23 ottobre 1979, relativo alla vendita, mediante gare periodiche, di carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento e che abroga il regolamento (CEE) n. 79/75

GU L 266 del 24.10.1979, p. 5–5 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2004; abrogato da 32004R2247

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2326/oj

31979R2326

Regolamento (CEE) n. 2326/79 della Commissione, del 23 ottobre 1979, relativo alla vendita, mediante gare periodiche, di carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento e che abroga il regolamento (CEE) n. 79/75

Gazzetta ufficiale n. L 266 del 24/10/1979 pag. 0005 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0146
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 26 pag. 0177
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0146
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0315
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0315


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2326/79 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 1979

relativo alla vendita , mediante gare periodiche , di carni bovine disossate detenute dagli organismi d ' intervento e che abroga il regolamento ( CEE ) n . 79/75

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 425/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 3 ,

considerando che la possibilità di offrire in permanenza carni bovine all ' intervento ha determinato la formazione di rilevanti scorte nella Comunità ; che parte degli acquisti d ' intervento è stata immagazzinata sotto forma di carni disossate allo scopo di migliorare il sistema d ' intervento , in conformità del regolamento ( CEE ) n . 2226/78 della Commissione ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1763/79 ( 4 ) ;

considerando che sono soddisfatte le condizioni di smercio di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 98/69 del Consiglio ( 5 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 429/77 ( 6 ) ;

considerando che è possibile applicare il sistema di gara in conformità del regolamento ( CEE ) n . 2173/79 della Commissione ( 7 ) ;

considerando che si ravvisa la necessità d ' introdurre un tale sistema che permetterà il regolare smaltimento della carni così immagazzinate ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si procede alla vendita di carni bovine detenute dagli organismi d ' intervento e disossate in conformità della normativa comunitaria .

La vendita avviene mediante gare periodiche .

Le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2173/79 , in particolare gli articoli da 6 a 12 , si applicano fatte salve le disposizioni del presente regolamento .

Articolo 2

1 . Un bando di vendita generale mediante gare periodiche è pubblicato , al più tardi , il giorno della pubblicazione della prima delle vendite mediante gara particolare di cui al paragrafo 2 .

2 . Nel quadro delle vendite mediante gare periodiche gli organismi d ' intervento procedono a gare particolari a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento ( CEE ) n . 2173/79 .

3 . All ' atto della fissazione dei prezzi minimi di vendita per ciascuna gara particolare si tiene conto della situazione sul mercato delle carni bovine nonchù degli acquisti e delle vendite effettuate dagli organismi d ' intervento .

4 . Gli organismi d ' intervento vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo . Essi non possono in alcun caso vendere carni prese in consegna dopo il termine ultimo indicato nei bandi di vendita mediante gare particolari .

Articolo 3

Il regolamento ( CEE ) n . 79/75 della Commissione ( 8 ) è abrogato .

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1979 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 23 ottobre 1979 .

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 .

( 2 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 261 del 26 . 9 . 1978 , pag . 5 .

( 4 ) GU n . L 202 del 10 . 8 . 1979 , pag . 14 .

( 5 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 2 .

( 6 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 18 .

( 7 ) GU n . L 251 del 5 . 10 . 1979 , pag . 12 .

( 8 ) GU n . L 10 del 15 . 1 . 1975 , pag . 9 .

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