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Document 31979R2326
Commission Regulation (EEC) No 2326/79 of 23 October 1979 on the sale by periodic tendering procedures of boned beef held by the intervention agencies, and repealing Regulation (EEC) No 79/75
Regolamento (CEE) n. 2326/79 della Commissione, del 23 ottobre 1979, relativo alla vendita, mediante gare periodiche, di carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento e che abroga il regolamento (CEE) n. 79/75
Regolamento (CEE) n. 2326/79 della Commissione, del 23 ottobre 1979, relativo alla vendita, mediante gare periodiche, di carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento e che abroga il regolamento (CEE) n. 79/75
GU L 266 del 24.10.1979, p. 5–5
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2004; abrogato da 32004R2247
Regolamento (CEE) n. 2326/79 della Commissione, del 23 ottobre 1979, relativo alla vendita, mediante gare periodiche, di carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento e che abroga il regolamento (CEE) n. 79/75
Gazzetta ufficiale n. L 266 del 24/10/1979 pag. 0005 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0146
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 26 pag. 0177
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0146
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0315
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0315
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2326/79 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 1979 relativo alla vendita , mediante gare periodiche , di carni bovine disossate detenute dagli organismi d ' intervento e che abroga il regolamento ( CEE ) n . 79/75 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 805/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 425/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 3 , considerando che la possibilità di offrire in permanenza carni bovine all ' intervento ha determinato la formazione di rilevanti scorte nella Comunità ; che parte degli acquisti d ' intervento è stata immagazzinata sotto forma di carni disossate allo scopo di migliorare il sistema d ' intervento , in conformità del regolamento ( CEE ) n . 2226/78 della Commissione ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1763/79 ( 4 ) ; considerando che sono soddisfatte le condizioni di smercio di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera c ) , del regolamento ( CEE ) n . 98/69 del Consiglio ( 5 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 429/77 ( 6 ) ; considerando che è possibile applicare il sistema di gara in conformità del regolamento ( CEE ) n . 2173/79 della Commissione ( 7 ) ; considerando che si ravvisa la necessità d ' introdurre un tale sistema che permetterà il regolare smaltimento della carni così immagazzinate ; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Si procede alla vendita di carni bovine detenute dagli organismi d ' intervento e disossate in conformità della normativa comunitaria . La vendita avviene mediante gare periodiche . Le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 2173/79 , in particolare gli articoli da 6 a 12 , si applicano fatte salve le disposizioni del presente regolamento . Articolo 2 1 . Un bando di vendita generale mediante gare periodiche è pubblicato , al più tardi , il giorno della pubblicazione della prima delle vendite mediante gara particolare di cui al paragrafo 2 . 2 . Nel quadro delle vendite mediante gare periodiche gli organismi d ' intervento procedono a gare particolari a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento ( CEE ) n . 2173/79 . 3 . All ' atto della fissazione dei prezzi minimi di vendita per ciascuna gara particolare si tiene conto della situazione sul mercato delle carni bovine nonchù degli acquisti e delle vendite effettuate dagli organismi d ' intervento . 4 . Gli organismi d ' intervento vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo . Essi non possono in alcun caso vendere carni prese in consegna dopo il termine ultimo indicato nei bandi di vendita mediante gare particolari . Articolo 3 Il regolamento ( CEE ) n . 79/75 della Commissione ( 8 ) è abrogato . Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 23 ottobre 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 24 . ( 2 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 261 del 26 . 9 . 1978 , pag . 5 . ( 4 ) GU n . L 202 del 10 . 8 . 1979 , pag . 14 . ( 5 ) GU n . L 14 del 21 . 1 . 1969 , pag . 2 . ( 6 ) GU n . L 61 del 5 . 3 . 1977 , pag . 18 . ( 7 ) GU n . L 251 del 5 . 10 . 1979 , pag . 12 . ( 8 ) GU n . L 10 del 15 . 1 . 1975 , pag . 9 .