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Document 31979R1726

    Regolamento (CEE) n. 1726/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, che modifica i regolamenti (CEE) nn. 1624/76, 368/77, 443/77 e 1844/77 relativi a misure di aiuto e a vendite speciali di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali

    GU L 199 del 7.8.1979, p. 10–13 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/1726/oj

    31979R1726

    Regolamento (CEE) n. 1726/79 della Commissione, del 26 luglio 1979, che modifica i regolamenti (CEE) nn. 1624/76, 368/77, 443/77 e 1844/77 relativi a misure di aiuto e a vendite speciali di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali

    Gazzetta ufficiale n. L 199 del 07/08/1979 pag. 0010 - 0013
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 26 pag. 0021
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0190
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0190
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 11 pag. 0053
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 11 pag. 0053


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1726/79 DELLA COMMISSIONE

    del 26 luglio 1979

    che modifica i regolamenti ( CEE ) nn . 1624/76 , 368/77 , 443/77 e 1844/77 relativi a misure di aiuto e a vendite speciali di latte scremato in polvere destinato all ' alimentazione degli animali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1761/78 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 5 , e l ' articolo 10 , paragrafo 3 ,

    considerando che , per favorire lo smaltimento del latte scremato in polvere tramite l ' utilizzazione nell ' alimentazione animale , sono state adottate misure specifiche , sotto forma di vendite a prezzo ridotto o di concessione di aiuti , in particolare in virtù dei regolamenti seguenti :

    - regolamento ( CEE ) n . 1624/76 della Commissione , del 2 luglio 1976 , relativo a disposizioni particolari concernenti il pagamento dell ' aiuto per il latte scremato in polvere denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1250/78 ( 4 ) ,

    - regolamento ( CEE ) n . 368/77 della Commissione , del 23 febbraio 1977 , relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato all ' alimentazione dei suini e del pollame ( 5 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 419/79 ( 6 ) ,

    - regolamento ( CEE ) n . 443/77 della Commissione , del 2 marzo 1977 , relativo alla vendita ad un prezzo determinato di latte scremato in polvere destinato all ' alimentazione dei suini e del pollame e recante modifica dei regolamenti ( CEE ) n . 1687/76 e ( CEE ) n . 368/77 ( 7 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 419/79 ( 6 ) ,

    - regolamento ( CEE ) n . 1844/77 della Commissione , del 10 agosto 1977 , relativo alla concessione mediante gara di un aiuto speciale per il latte scremato in polvere destinato all ' alimentazione di animali diversi dai giovani vitelli ( 8 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1055/78 ( 9 ) ;

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1725/79 della Commissione , del 26 luglio 1979 , relativo alle modalità per la concessione di aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti ed al latte scremato in polvere destinato all ' alimentazione dei vitelli ( 10 ) , implica a decorrere dal 1° gennaio 1980 il rispetto di nuove disposizioni che regolano la concessione dell ' aiuto al latte scremato in polvere destinato all ' alimentazione dei vitelli ; che è quindi opportuno adeguare le disposizioni dei suddetti regolamenti ;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il testo dell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1624/76 è modificato come segue :

    1 . Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

    « L ' aiuto è versato dallo Stato membro speditore soltanto :

    a ) se il latte scremato in polvere , come tale o incorporato in una miscela , è conforme all ' articolo 1 , paragrafi 2 , 3 e 4 del regolamento ( CEE ) n . 1725/79 ed è stato sottoposto , nello Stato membro speditore , al relativo controllo di cui all ' articolo 10 dello stesso regolamento ;

    b ) secondo le modalità riguardanti il tenore d ' acqua di cui all ' articolo 1 , paragrafo 4 , e all ' articolo 10 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1725/79 ;

    c ) se viene fornita la prova che il latte scremato in polvere è stato sottoposto dallo Stato membro destinatario a un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti ; a quest ' ultimo controllo deve accompagnarsi la costituzione di una cauzione , di importo pari a quello dell ' aiuto , maggiorato del 10 % , applicabile il giorno di espletamento delle formalità doganali d ' esportazione al latte scremato in polvere con un tenore massimo d ' acqua del 5 % .

    La cauzione viene costituita dall ' importatore stabilito nello Stato membro destinatario prima dell ' espletamento delle formalità doganali per l ' immissione in consumo . »

    2 . Il testo dei paragrafi 4 e 5 è sostituito dal seguente :

    « 4 . L ' esemplare di controllo è rilasciato soltanto dietro presentazione di un attestato dell ' autorità competente , comprovante che quest ' ultima ha verificato l ' osservanza del paragrafo 1 , lettera a ) e b ) .

    L ' attestato deve recare un numero e contenere le seguenti indicazioni :

    - la descrizione dei prodotti quale deve figurare nell ' esemplare di controllo , nonchù eventualmente tutti i dati necessari ai fini del controllo ,

    - il numero , la natura , i marchi e i numeri dell ' imballaggio ,

    - il peso lordo e il peso netto dei prodotti ,

    - il richiamo al presente regolamento .

    L ' attestato deve essere conservato dall ' ufficio doganale di partenza .

    5 . La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata soltanto dietro presentazione della prova che i quantitativi di latte scremato in polvere in oggetto sono stati denaturati o trasformati , nel termine di sei mesi dal giorno di espletamento delle formalità doganali per l ' immissione in consumo , conformemente agli articoli da 1 a 8 del regolamento ( CEE ) n . 1725/79 , nonchù all ' articolo 10 , paragrafi 2 e 3 , dello stesso regolamento , per quanto riguarda il controllo della denaturazione o della trasformazione .

    Se dal controllo di cui all ' articolo 10 , paragrafo 2 , lettera d ) , del regolamento ( CEE ) n . 1725/79 risulta che le disposizioni di detto regolamento non sono state rispettate , si provvede al recupero presso l ' interessato di un importo pari a quello della cauzione indebitamente svincolata .

    Per l ' applicazione dell ' articolo 10 , paragrafo 3 , secondo comma , primo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 1725/79 , la copia dei documenti di controllo ivi indicati è inviata dall ' organismo incaricato del controllo all ' autorità competente presso la quale è stata costituita la cauzione .

    I fascicoli delle cauzioni svincolate e di quelle incamerate sono trasmessi immediatamente ad uno dei servizi od organismi designati dallo Stato membro destinatario a norma dell ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 , incaricato dell ' applicazione del seguente paragrafo 6 » .

    Articolo 2

    Il regolamento ( CEE ) n . 368/77 è modificato come segue :

    1 . All ' articolo 16 , il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

    « 3 . I sacchi , gli imballaggi e i recipienti di qualsiasi forma , destinati a contenere latte scremato in polvere denaturato o incorporato ai sensi del presente regolamento , recano le seguenti diciture , chiaramente leggibili :

    - « regolamenti ( CEE ) nn . 368/77 e 443/77 » ,

    - la formula di denaturazione o d ' incorporazione applicata ( formula I A - I G e II A - II K ) ,

    - la menzione : « da non usare negli alimenti destinati all ' allattamento dei vitelli » ,

    - in caso d ' incorporazione diretta , la percentuale di latte scremato in polvere contenuta nel prodotto finito ,

    - per quanto riguarda i prodotti denaturati secondo le formule di cui al paragrafo 1 dell ' allegato che prevedono la presenza di rame , il tenore effettivo di rame o la quantità massima del prodotto che può essere miscelata con altri ingredienti per ottenere alimenti destinati all ' alimentazione dei suini o del pollame » .

    2 . Nel capitolo 1 « DENATURAZIONE » dell ' allegato :

    a ) le definizioni delle formule I A , I B , I D 1 e I D 2 sono completate dal seguente trattino :

    « - 1 000 grammi di amido » ;

    b ) i termini « 60 grammi di rame » che figurano nella formula I G , secondo trattino , sono sostituiti dai termini « 120 grammi di rame » .

    3 . Nella parte B del capitolo 3 « PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA DENATURAZIONE E ALL ' INCORPORAZIONE » dell ' allegato :

    a ) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente : « Il solfato ferroso di cui alle formule I B , I C , I D 1 , I D 2 , I E e I F deve essere finemente macinato e costituito per almeno il 30 % da particelle di dimensione inferiore a 250 micron . Il solfato di rame di cui alle formule I B , I C , I D 2 , I E , I F e I G deve essere finemente macinato e costituito per almeno il 70 % da particelle di dimensione inferiore a 200 micron » ;

    b ) l ' ultimo comma è sostituito dal seguente :

    « Ai fini della denaturazione del latte scremato in polvere secondo le formule che figurano nel capitolo 1 , l ' incorporazione del solfato di rame e dell ' amido deve essere operata prima di quella di qualsiasi altro prodotto impiegato o contemporaneamente ad essa , eccezion fatta per i prodotti utilizzati come sostanze aventi azione antiagglomerante e/o fluidificante , ai sensi del secondo comma della parte A . »

    Articolo 3

    Il regolamento ( CEE ) n . 443/77 è modificato come segue :

    1 . All ' articolo 8 , il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

    « 2 . I sacchi , gli imballaggi e i recipienti di qualsiasi forma , destinati a contenere latte scremato in polvere denaturato o incorporato ai sensi del presente regolamento , recano le seguenti diciture chiaramente leggibili :

    - « regolamenti ( CEE ) n . 368/77 e n . 443/77 » ,

    - la formula di denaturazione o di incorporazione applicata ( formula I A - I G e II A - II K ) ,

    - la dicitura « da non usare negli alimenti destinati all ' allattamento dei vitelli » ,

    - in caso di incorporazione diretta , la percentuale di latte scremato in polvere contenuto nel prodotto finito ,

    - per quanto riguarda i prodotti denaturati secondo le formule di cui al capitolo 1 dell ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 368/77 che prevedono la presenza di rame , il tenore effettivo di rame o la quantità massima del prodotto che può essere miscelata con altri ingredienti per ottenere alimenti destinati all ' alimentazione dei suini o del pollame » .

    2 . All ' articolo 9 , il testo del primo comma è sostituito dal seguente :

    « Al latte scremato in polvere venduto in virtù del presente regolamento si applicano le disposizioni dell ' articolo 17 , paragrafo 2 , e degli articoli 18 e 19 del regolamento ( CEE ) n . 368/77 , relative in particolare : » .

    Articolo 4

    Il regolamento ( CEE ) n . 1844/77 è modificato come segue :

    1 . All ' articolo 1 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 , 5 e 6 :

    « 4 . Non è concesso alcun aiuto per il latte scremato in polvere che , all ' atto dell ' utilizzazione conformemente all ' articolo 9 , paragrafo 2 , non risponde alla definizione di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 986/68 e contiene , in particolare , uno dei seguenti prodotti :

    - farina di erba medica o farina di erba ,

    - cereali triturati ,

    - amido o amido rigonfiato ,

    - panelli triturati ,

    - farina di pesce ,

    - olio di pesce non deodorato .

    5 . Può fruire della totalità dell ' aiuto soltanto il latte scremato in polvere avente un tenore d ' acqua non superiore al 5 % all ' atto della denaturazione secondo una delle formule di cui all ' articolo 9 , paragrafo 2 , del presente regolamento .

    Per il quantitativo per il quale il tenore d ' acqua supera il 5 % , l ' importo dell ' aiuto viene ridotto dell ' 1 % per ogni frazione supplementare di 0,2 % del tenore d ' acqua .

    6 . Tuttavia , qualora il latte scremato in polvere utilizzato provenga direttamente dallo stabilimento in cui è prodotto , il controllo del tenore d ' acqua può essere effettuato prima dell ' uscita del latte scremato in polvere dallo stabilimento di produzione .

    In tal caso :

    a ) l ' organismo di controllo interessato adotta le disposizioni necessarie affinchù l ' intero quantitativo di latte scremato in polvere che è oggetto del controllo sia denaturato o utilizzato negli alimenti composti , senza tener conto per il pagamento dell ' aiuto di un ' eventuale variazione di peso dovuta a un aumento del tenore d ' acqua ;

    b ) i sacchi , gli imballaggi o in recipienti in cui è condizionato il latte scremato in polvere recano le diciture che consentono di identificare il latte scremato in polvere e lo stabilimento di produzione ed indicano la data di fabbricazione e il peso netto del prodotto ;

    c ) i documenti di controllo redatti dall ' organismo di controllo devono :

    - indicare almeno la quantità di latte scremato in polvere , la sua identificazione , la data di fabbricazione e il tenore d ' acqua constatato ;

    $- accompagnare il latte scremato in polvere fino alla sua denaturazione o incorporazione in alimenti composti ;

    - essere allegati alla contabilità di cui all ' articolo 12 » .

    2 . All ' articolo 13 , il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente : « 5 . I sacchi , gli imballaggi e i recipienti di qualsiasi forma , destinati a contenere latte scremato in polvere denaturato o incorporato ai sensi dell ' articolo 9 , paragrafo 2 , recano le seguenti diciture chiaramente leggibili :

    - il numero del presente regolamento ,

    - la formula di denaturazione o di incorporazione applicata ( formula I A - I G e II A - II K ) ,

    - la dicitura « da non usare negli alimenti destinati all ' allattamento dei vitelli » ,

    - in caso di incorporazione dei prodotti denaturati secondo le formule di cui al capitolo 1 dell ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 368/77 che prevedono la presenza di rame , il tenore effettivo di rame o la quantità massima del prodotto che può essere utilizzata negli alimenti destinati all ' alimentazione dei suini o del pollame » .

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980 .

    Esso si applica per quanto riguarda :

    - le modifiche del regolamento ( CEE ) n . 1624/76 : ai prodotti per i quali le formalità doganali di esportazione sono espletate dopo tale data ;

    - le modifiche del regolamento ( CEE ) n . 368/77 : ai prodotti venduti in base a gara particolare la cui data limite per la presentazione delle offerte è posteriore al 1° gennaio 1980 ,

    - le modifiche del regolamento ( CEE ) n . 443/77 : ai prodotti per i quali la data limite del periodo di vendita durante il quale sono stati acquistati è posteriore al 1° gennaio 1980 ;

    - le modifiche del regolamento ( CEE ) n . 1844/77 : al latte scremato in polvere denaturato dopo il 1° gennaio 1980 conformemente all ' articolo 9 , paragrafo 2 , di detto regolamento .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 26 luglio 1979 .

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

    ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .

    ( 2 ) GU n . L 204 del 28 . 7 . 1978 , pag . 6 .

    ( 3 ) GU n . L 180 del 6 . 7 . 1976 , pag . 9 .

    ( 4 ) GU n . L 155 del 13 . 6 . 1978 , pag . 11 .

    ( 5 ) GU n . L 52 del 24 . 2 . 1977 , pag . 19 .

    ( 6 ) GU n . L 50 dell ' 1 . 3 . 1979 , pag . 46 .

    ( 7 ) GU n . L 58 del 3 . 3 . 1977 , pag . 16 .

    ( 8 ) GU n . L 205 dell ' 11 . 8 . 1977 , pag . 11 .

    ( 9 ) GU n . L 134 del 22 . 5 . 1978 , pag . 44 .

    ( 10 ) Vedi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

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