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Document 31978D0688
78/688/EEC: Council Decision of 25 July 1978 setting up an Advisory Committee on the Training of Dental Practitioners
78/688/CEE: Decisione del Consiglio, del 25 luglio 1978, riguardante la creazione di un comitato consultivo per la formazione dei dentisti
78/688/CEE: Decisione del Consiglio, del 25 luglio 1978, riguardante la creazione di un comitato consultivo per la formazione dei dentisti
GU L 233 del 24.8.1978, p. 15–16
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
78/688/CEE: Decisione del Consiglio, del 25 luglio 1978, riguardante la creazione di un comitato consultivo per la formazione dei dentisti
Gazzetta ufficiale n. L 233 del 24/08/1978 pag. 0015 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 16 tomo 1 pag. 0041
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 3 pag. 0026
edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 1 pag. 0041
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0044
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0044
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1978 riguardante la creazione di un comitato consultivo per la formazione dei dentisti (78/688/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione, considerando che, nella risoluzione del 6 giugno 1974, riguardante il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli, il Consiglio si è pronunciato a favore dell'istituzione di comitati consultivi; considerando che, nel contesto del reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di dentista, è importante garantire un livello di formazione comparabilmente elevato; considerando che è opportuno, per contribuire alla realizzazione di questo obiettivo, istituire un comitato consultivo incaricato di consigliare la Commissione, DECIDE: Articolo 1 È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per la formazione dei dentisti, qui di seguito chiamato il «comitato». Articolo 2 1. Il comitato ha il compito di contribuire a garantire nella Comunità una formazione dei dentisti di livello comparabilmente elevato tanto nel caso del dentista quanto nel caso dello specialista. 2. Esso adempie questa missione servendosi in particolare dei seguenti mezzi: - scambio di informazioni complete sui metodi di formazione e sul contenuto, sul livello e sulla struttura dell'insegnamento teorico e pratico impartito negli Stati membri; - discussioni e consultazioni allo scopo di sviluppare un concetto comune per quanto riguarda il livello che deve raggiungere la formazione dei dentisti e, eventualmente, la struttura e il contenuto di questa formazione; - presa in considerazione dell'adeguamento della formazione del dentista ai progressi compiuti dall'odontoiatria e dai metodi pedagogici. 3. Il comitato comunica alla Commissione e agli Stati membri i suoi pareri e raccomandazioni formulando, se lo ritiene opportuno, suggerimenti quanto agli emendamenti da apportare agli articoli relativi alla formazione dei dentisti nelle direttive 78/686/CEE (1) e 78/687/CEE (2). 4. Il comitato consiglia inoltre la Commissione su qualsiasi altro argomento che quest'ultima può sottoporgli in relazione alla formazione dei dentisti. Articolo 3 1. Il comitato è composto di tre esperti per ogni Stato membro, ossia: - un esperto della professione di dentista in attività, - un esperto degli istituti universitari di odontoiatria, - un esperto delle autorità competenti dello Stato membro. 2. È previsto un supplente per ogni membro. Il supplente può partecipare alle riunioni del comitato. 3. I membri ed i supplenti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono designati dagli Stati membri. I membri di cui al paragrafo 1, primo e secondo trattino, e i loro supplenti sono designati su proposta della professione di dentista in attività e degli istituti universitari di odontoiatria. I membri e i supplenti così designati sono nominati dal Consiglio. (1)Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale. (2)Vedi pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale. Articolo 4 1. Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni. Al termine del triennio, i membri del comitato restano in funzione sino a che non si sia provveduto a sostituirli o a rinnovarne il mandato. 2. Il mandato di un membro termina prima della scadenza del periodo di tre anni in caso di dimissioni, di decesso o di sostituzione da parte di un altro membro nominato secondo la procedura prevista all'articolo 3. La nomina di un nuovo membro è effettuata per la restante durata del mandato. Articolo 5 Il comitato elegge fra i membri che lo compongono un presidente e due vicepresidenti. Esso adotta il suo regolamento interno. L'ordine del giorno delle riunioni viene stabilito dal presidente del comitato in collaborazione con la Commissione. Articolo 6 Il comitato può istituire gruppi di lavoro e invitare e ammettere osservatori o esperti ad assisterlo per quanto riguarda tutti gli aspetti particolari dei suoi lavori. Articolo 7 La Commissione assume la segreteria del comitato. Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1978. Per il Consiglio Il Presidente K. von DOHNANYI