This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31977R1055
Council Regulation (EEC) No 1055/77 of 17 May 1977 on the storage and movement of products bought in by an intervention agency
Regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento
Regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento
GU L 128 del 24.5.1977, p. 1–2
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrogato da 32007R1234
Regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento
Gazzetta ufficiale n. L 128 del 24/05/1977 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0211
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 18 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0211
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0119
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0119
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1055/77 DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1977 relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d ' intervento IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando che , in alcuni casi , un organismo d ' intervento può trovarsi nell ' assoluta necessità d ' immagazzinare guori dal territorio dello Stato membro da cui dipende i prodotti da esso acquistati conformemente alle disposizioni comunitarie ; considerando tuttavia che , date le spese supplementari che possono risultarne e le difficoltà di smercio di tali prodotti , è opportuno subordinare le operazioni di magazzinaggio eseguite in un altro paese ad un ' autorizzazione comunitaria ; considerando che , ai fini di semplificazione amministrativa ed al fine altresì di evitare perturazioni negli scambi , occorre istituite meccanismi , grazie ai quali le operazioni di trasporto e di smercio dei prodotti in questione possano essere effettuate in modo semplice e conforme ai dati del mercato ; che d ' altro canto , per quanto riguarda i trasporti , si possono applicare le stesse norme allorchù si tratta di prodotti trasferiti da un organismo d ' intervento ad un altro ; considerando che , per attuare siffatto regime , è necessario derogare sia ai regimi degli importi riscossi o concessi negli scambi di prodotti agricoli , sia al regime dei prezzi , qualora l ' organismo d ' intervento detentore del prodotto si trovi a dover applicare prezzi che non sono validi nel territorio dello Stato membro da cui dipende , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 1 . Gli organismi d ' intervento possono immagazzinare fuori dal territorio dello stato membro da cui dipendono i prodotti da essi acquistati conformemente alle disposizioni comunitarie , soltanto dopo esservi stati autorizzati secondo la procedura descritta all ' articolo 4 . 2 . L ' autorizzazione viene concessa se il magazzinaggio è indispensabile e tenuto conto tra l ' altro : a ) delle possibilità e delle necessità di magazzinaggio nello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento e negli altri Stati membri ; b ) delle eventuali spese supplementari provocate dal magazzinaggio nello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento , nonchù dal trasporto . 3 . L ' autorizzazione per il magazzinaggio in un paese terzo viene concessa unicamente se , in considerazione dei criteri di cui al paragrafo 2 , il magazzinaggio in un altro Stato membro presenta notevoli difficoltà . 4 . I dati di cui al paragrafo 2 , lettera a ) , sono fissati dopo consultazione di tutti gli Stati membri . Articolo 2 Non si applicano dazi doganali nù altri importi , da concedere o da riscuotere , istituiti nell ' ambito della politica agraria comune , ai prodotti : - trasportati in seguito ad un ' autorizzazione concessa a norma dell ' articolo 1 , oppure - trasferiti da un organismo d ' intervento ad un altro . Articolo 3 1 . L ' organismo d ' intervento che si avvale di un ' autorizzazione concessa ai sensi dell ' articolo 1 resta responsabile dei prodotti immagazzianti fuori dal territorio dello Stato membro da cui esso dipende . 2 . I prodotti detenuti da un organismo d ' intervento fuori dal territorio dello Stato membro da cui esso dipende che non siano riportati in detto Stato membro vengono smaltiti ai prezzi e alle condizioni stabiliti - o da stabilirsi - per il luogo di magazzinaggio . Articolo 4 Le modalità d ' applicazione del presente regolamento e in particolare le condizioni di smercio vengono fissate in base alla procedura contemplata all ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 2 ) , o , secondo il caso , all ' articolo corrispondente degli altri regolamenti agricoli che istituiscono una procedura analoga , eventualmente in deroga alle norme previste in materia di scambi in quanto strettamente necessario per tener conto del presente regolamento . Articolo 5 Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , l ' Unione economica belgo-lussemburghese è considerata un solo Stato membro . Articolo 6 Per facilitare il passaggio al regime previsto dal presente regolamento , possono essere adottate misure transitorie in base alla procedura di cui all ' articolo 4 . Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Esso è applicabile a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo all ' entrata in vigore . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 17 maggio 1977 . Per il Consiglio Il Presidente J . SILKIN ( 1 ) GU n . C 259 del 4 . 11 . 1976 , pag . 47 . ( 2 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 1 .