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Document 31977R1055

    Regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento

    GU L 128 del 24.5.1977, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrogato da 32007R1234

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/1055/oj

    31977R1055

    Regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento

    Gazzetta ufficiale n. L 128 del 24/05/1977 pag. 0001 - 0002
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0211
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 18 pag. 0042
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0211
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0119
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0119


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1055/77 DEL CONSIGLIO

    del 17 maggio 1977

    relativo al magazzinaggio ed ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d ' intervento

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    considerando che , in alcuni casi , un organismo d ' intervento può trovarsi nell ' assoluta necessità d ' immagazzinare guori dal territorio dello Stato membro da cui dipende i prodotti da esso acquistati conformemente alle disposizioni comunitarie ;

    considerando tuttavia che , date le spese supplementari che possono risultarne e le difficoltà di smercio di tali prodotti , è opportuno subordinare le operazioni di magazzinaggio eseguite in un altro paese ad un ' autorizzazione comunitaria ;

    considerando che , ai fini di semplificazione amministrativa ed al fine altresì di evitare perturazioni negli scambi , occorre istituite meccanismi , grazie ai quali le operazioni di trasporto e di smercio dei prodotti in questione possano essere effettuate in modo semplice e conforme ai dati del mercato ; che d ' altro canto , per quanto riguarda i trasporti , si possono applicare le stesse norme allorchù si tratta di prodotti trasferiti da un organismo d ' intervento ad un altro ;

    considerando che , per attuare siffatto regime , è necessario derogare sia ai regimi degli importi riscossi o concessi negli scambi di prodotti agricoli , sia al regime dei prezzi , qualora l ' organismo d ' intervento detentore del prodotto si trovi a dover applicare prezzi che non sono validi nel territorio dello Stato membro da cui dipende ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . Gli organismi d ' intervento possono immagazzinare fuori dal territorio dello stato membro da cui dipendono i prodotti da essi acquistati conformemente alle disposizioni comunitarie , soltanto dopo esservi stati autorizzati secondo la procedura descritta all ' articolo 4 .

    2 . L ' autorizzazione viene concessa se il magazzinaggio è indispensabile e tenuto conto tra l ' altro :

    a ) delle possibilità e delle necessità di magazzinaggio nello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento e negli altri Stati membri ;

    b ) delle eventuali spese supplementari provocate dal magazzinaggio nello Stato membro da cui dipende l ' organismo d ' intervento , nonchù dal trasporto .

    3 . L ' autorizzazione per il magazzinaggio in un paese terzo viene concessa unicamente se , in considerazione dei criteri di cui al paragrafo 2 , il magazzinaggio in un altro Stato membro presenta notevoli difficoltà .

    4 . I dati di cui al paragrafo 2 , lettera a ) , sono fissati dopo consultazione di tutti gli Stati membri .

    Articolo 2

    Non si applicano dazi doganali nù altri importi , da concedere o da riscuotere , istituiti nell ' ambito della politica agraria comune , ai prodotti :

    - trasportati in seguito ad un ' autorizzazione concessa a norma dell ' articolo 1 , oppure

    - trasferiti da un organismo d ' intervento ad un altro .

    Articolo 3

    1 . L ' organismo d ' intervento che si avvale di un ' autorizzazione concessa ai sensi dell ' articolo 1 resta responsabile dei prodotti immagazzianti fuori dal territorio dello Stato membro da cui esso dipende .

    2 . I prodotti detenuti da un organismo d ' intervento fuori dal territorio dello Stato membro da cui esso dipende che non siano riportati in detto Stato membro vengono smaltiti ai prezzi e alle condizioni stabiliti - o da stabilirsi - per il luogo di magazzinaggio .

    Articolo 4

    Le modalità d ' applicazione del presente regolamento e in particolare le condizioni di smercio vengono fissate in base alla procedura contemplata all ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 2 ) , o , secondo il caso , all ' articolo corrispondente degli altri regolamenti agricoli che istituiscono una procedura analoga , eventualmente in deroga alle norme previste in materia di scambi in quanto strettamente necessario per tener conto del presente regolamento .

    Articolo 5

    Ai fini dell ' applicazione del presente regolamento , l ' Unione economica belgo-lussemburghese è considerata un solo Stato membro .

    Articolo 6

    Per facilitare il passaggio al regime previsto dal presente regolamento , possono essere adottate misure transitorie in base alla procedura di cui all ' articolo 4 .

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Esso è applicabile a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo all ' entrata in vigore .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 17 maggio 1977 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . SILKIN

    ( 1 ) GU n . C 259 del 4 . 11 . 1976 , pag . 47 .

    ( 2 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 1 .

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