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Document 31977R0482

Regolamento (CEE) n. 482/77 del Consiglio, dell'8 marzo 1977, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il regno del marocco, concernente taluni vini originari del marocco che beneficiano di una denominazione d'origine

GU L 65 del 11.3.1977, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/482/oj

Related international agreement

31977R0482

Regolamento (CEE) n. 482/77 del Consiglio, dell'8 marzo 1977, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il regno del marocco, concernente taluni vini originari del marocco che beneficiano di una denominazione d'origine

Gazzetta ufficiale n. L 065 del 11/03/1977 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0154
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0213
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0154
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 12 pag. 0040
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 12 pag. 0040


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 482/77 DEL CONSIGLIO

dell ' 8 marzo 1977

recante conclusione dell ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco , concernente taluni vini originari del Marocco che beneficiano di una denominazione d ' origine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

vista la raccomandazione della Commissione ,

considerando che il 27 aprile 1976 è stato firmato l ' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco ;

considerando che l ' accordo provvisorio ( 1 ) per l ' applicazione anticipata delle disposizioni commerciali dell ' accordo di cooperazione , firmato alla stessa data , è entrato in vigore il 1° luglio 1976 ;

considerando che è opportuno concludere l ' accordo sotto forma di scambio di lettere , previsto dall ' articolo 21 , paragrafo 2 , del succitato accordo di cooperazione e dall ' articolo 14 , paragrafo 2 , del succitato accordo provvisorio , concernente l ' entrata in vigore del regime contemplato in detti articoli per i vini che beneficiano di una denominazione d ' origine a norma della legislazione marocchina , regime in virtù del quale le importazioni di detti nella Comunità sono esentate da dazi doganali entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 50 000 hl ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L ' accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco .

concernente l ' entrata in vigore , per i vini che beneficiano di una denominazione d ' origine a norma della legislazione marocchina , del regime previsto dall ' articolo 21 , paragrafo 2 , dell ' accordo provvisorio , regime in virtù del quale le importazioni di detti vini nella Comunità sono esentate da dazi doganali nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 50 000 hl , è concluso a nome della Comunità .

Il testo dell ' accordo sotto forma di scambio di lettere è allegato al presente regolamento .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l ' accordo al fine d ' impegnare la Comunità ( 2 ) .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 8 marzo 1977 .

Per il Consiglio

Il Presidente

D . OWEN

( 1 ) GU n . L 141 del 28 . 5 . 1976 , pag . 98 .

( 2 ) La data della firma dell ' accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio .

ACCORDO

sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco concernente taluni vini originari del Marocco che beneficiano di una denominazione d ' origine

Signor ambasciatore ,

ho l ' onore d ' informarLa che ricorrono attualmente i presupposti per l ' applicazione della concessione prevista - fatro salvo il rispetto del prezzo di riferimento - all ' articolo 21 , paragrafo 2 , dell ' accordo di cooperazione e all ' articolo 14 , paragrafo 2 , dell ' accordo provvisorio , tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco , firmati entrambi il 27 aprile 1976 , concessione relativa all ' importazione nella Comunità dei vini che beneficiano , a norma della legislazione marocchina , di una delle denominazioni d ' origine sotto elencate e ai quali Ella ha chiesto che si applichino le disposizioni succitate :

- BERKANE ,

- SAIS ,

- BENI M ' TIR ,

- GUERROUANE ,

- ZEMMOUR ,

- ZENNATA .

Mi permetto inoltre di precisare , ai fini dell ' applicazione della dichiarazione della Comunità , relativa alle disposizioni sopra menzionate , che i vini sfusi potranno fruire del regime in causa soltanto se il loro condizionamento risulterà conforme alle norme seguenti :

a ) i recipienti devono essere idonei al trasporto di vino e riservati unicamente a tale uso ;

b ) i recipienti devono essere riempiti integralmente ;

c ) i dispositivi di chiusura dei recipienti devono essere tali da renderne impossibile la manommissione , in modo che sia durante il trasporto , sia durante il magazzinaggio non possa aver luogo alcuna manipolazione , salvo quelle debitamente controllate dalle autorità marocchine o dalle autorità nazionali degli Stati membri della Comunità ;

d ) i recipienti devono recare indicazioni esterne che consentano d ' identificare i vini di qualità in essi contenuti ;

e ) il trasporto di tali vini deve essere effettuato soltanto in recipienti della capacità massima di 25 hl .

Il presente accordo , sotto forma di scambio di lettere , è parte integrante dell ' accordo di cooperazione e dell ' accordo provvisorio .

La Comunità prenderà le disposizioni necessarie affinchù il regime sopra descritto entri in vigore il 1° aprile 1977 .

La prego di voler confermare l ' accordo del suo governo su quanto precede .

Voglia gradire , signor ambasciatore , i sensi delle mia più alta considerazione .

A nome del Consiglio

delle Comunità europee

Signor ... . ,

mi pregio di accusare la ricezione della sua lettera in data odierna , il cui testo è riportato in appresso :

« ho l ' onore d ' informarLe che ricorrono attualmente i presupposti per l ' applicazione della concessione prevista - fatto salvo il rispetto del prezzo di riferimento - all ' articolo 21 , paragrafo 2 , dell ' accordo di cooperazione e all ' articolo 14 , paragrafo 2 , dell ' accordo provvisorio , tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco , firmati entrambi il 27 aprile 1976 , concessione relativa all ' importazione nella Comunità dei vini che beneficiano , a norma della legislazione marocchina , di una delle denominazioni d ' origine sotto elencate e ai quali Ella ha chiesto che si applichino le disposizioni succitate :

- BERKANE ,

- SAIS ,

- BENI M ' TIR ,

- GUERROUANE ,

- ZEMMOUR ,

- ZENNATA .

Mi permetto inoltre di precisare , ai fini dell ' applicazione della dichiarazione della Comunità , relativa alle disposizioni sopra menzionate , che i vini sfusi potranno fruire del regime in causa soltanto se il loro condizionamento risulterà conforme alle norme seguenti :

a ) recipienti devono essere idonei al trasporto di vino e riservati unicamente a tale uso ;

b ) i recipienti devono essere riempiti integralmente ;

c ) i dispositivi di chiusura dei recipienti devono essere tali da renderne impossibile la manommissione , in modo che sia durante il trasporto , sia durante il magazzinaggio non possa aver luogo alcuna manipolazione , salvo quelle debitamente controllate dalle autorità marocchine o dalle autorità nazionali degli Stati membri della Comunità ;

d ) i recipienti devono recare indicazioni esterne che consentano d ' identificare i vini di qualità in essi contenuti ;

e ) il trasporto di tali vini deve essere effettuato soltanto in recipienti della capacità massima di 25 hl .

Il presente accordo , sotto forma di scambio di lettere , è parte integrante dell ' accordo di cooperazione e dell ' accordo provvisorio .

La Comunità prenderà le disposizioni necessarie affinchù il regime sopra descritto entri in vigore il 1° aprile 1977 .

La prego di voler confermare l ' accordo del suo governo su quanto precede . » .

Ho l ' onore di confermare l ' accordo del mio governo su quanto precede .

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione .

Per il governo del

Regno del Marocco

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