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Document 31977R0338

    Regolamento (CEE) n. 338/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 315/68 relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore

    GU L 48 del 19.2.1977, p. 2–3 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32007R1234

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/338/oj

    31977R0338

    Regolamento (CEE) n. 338/77 del Consiglio, del 14 febbraio 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 315/68 relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore

    Gazzetta ufficiale n. L 048 del 19/02/1977 pag. 0002 - 0003
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0117
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0142
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0117
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0235
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0235


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 353/77 DELLA COMMISSIONE

    del 14 febbraio 1977

    che modifica il regolamento ( CEE ) n . 315/68 relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi , i tuberi e i rizomi da fiore

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 234/68 del Consiglio , del 27 febbraio 1968 , relativo all ' attuazione di un ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura ( 1 ) , in particolare l ' articolo 3 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 315/68 del Consiglio , del 12 marzo 1968 , relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi , i tuberi e i rizomi da fiore ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2971/76 ( 3 ) , dispone all ' articolo 2 , paragrafo 1 , primo trattino , che i prodotti di cui all ' articolo 1 dello stesso regolamento , ove non siano conformi alle norme di qualità , non possono , all ' interno della Comunità , essere esposti ai fini della vendita , messi in vendita , venduti o consegnati al consumatore per il fabbisogno personale , nù dai commercianti nù direttamente dai produttori ;

    considerando che l ' imballaggio dei prodotti destinati ai consumatori può aver luogo nella fase della produzione o del commercio all ' ingrosso ;

    considerando che , per semplificare il controllo e renderlo più efficace , è opportuno assoggettare questi prodotti imballati all ' osservanza delle norme di qualità ;

    considerando inoltre che il regolamento ( CEE ) n . 315/68 prevede nell ' allegato disposizioni relative alla cernita secondo il calibro ; che tali disposizioni non si applicano ai prodotti dei generi Allium , Anemone , ad eccezione della specie coronaria , Chionodoxa , Endymion , Fritillaria , Puschkinia , Tigridia , Triteleia e alla specie Scilla sibirica , alle sue cultivar e ai suoi ibridi , salvo cv . atrocaerulea ( Spring Beauty ) ; che , per conseguire pienamente gli obiettivi delle norme di qualità , occorre prevedere anche per tali prodotti disposizioni relative alle cernita secondo il calibro ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il testo dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 315/68 è sostituito dal seguente testo :

    « 1 . Se non conformi alle norme di qualità , i prodotti di cui all ' articolo 1 non possono

    - all ' interno della Comunità

    a ) essere detenuti o trasportati ai fini della vendita , in ogni fase della commercializzazione , in imballaggi destinati al consumatore ,

    b ) essere esposti ai fini della vendita , messi in vendita , venduti o consegnati al consumatore , nù dai commercianti nù direttamente dai produttori ;

    - essere ammessi all ' esportazione a destinazione dei paesi terzi » .

    Articolo 2

    Nella tabella di cui al capitolo III dell ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 315/68 sono inseriti , secondo l ' ordine alfabetico , i prodotti elencati nell ' allegato del presente regolamento e le disposizioni relative a ciascuno di essi .

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1977 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 14 febbraio 1977 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J . SILKIN

    ( 1 ) GU n . L 55 del 2 . 3 . 1968 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 71 del 21 . 3 . 1968 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . L 339 dell ' 8 . 12 . 1976 , pag . 17 .

    ALLEGATO

    Prodotto : Designazione botanica * Metodo di calibrazione * Calibro minimo * Categoria di calibrazione *

    Allium aflatunense , christophii e karataviense * A , B , C * 9,0 cm * 9-10 , 10-12 , 12-14 , 14 e più *

    Allium giganteum * A , B , C * 18,0 cm * 18-20 , 20-24 , 24 e più *

    Allium oreophilum * A , B , C * 3,5 cm * 3,5-4 , 4-5 , 5-6 , 6 e più *

    Anemone blanda , le sue cultivar e i suoi ibridi * A , B , C * 4,0 cm * 4-5 , 5-7 , 7 e più *

    Anemone St . Bavo , le sue cultivar e i suoi ibridi * A , B , C * 4,0 cm * 4-5 , 5-6 , 6-7 , 7 e più *

    Chionodoxa gigantea , luciliae e sardensis * A , B , C * 4,0 cm * 4-5 , 5-7 , 7 e più *

    Endymion hispanicus , le sue cultivar e i suoi ibridi ( sin . Scilla campanulata ) * A , B , C * 7,0 cm * 7-8 , 8-9 , 9-10 , 10-12 , 12 e più *

    Fritillaria imperialis , le sue cultivar e i suoi ibridi * A , B , C * 20,0 cm * 20-22 , 22-26 , 26 e più *

    Puschkinia scilloides libanotica * A , B , C * 4,0 cm * 4-5 , 5-7 , 7 e più *

    Scilla sibirica , le sue cultivar e i suoi ibridi , salvo cv . atrocaerulea * A , B , C * 6,0 cm * 6-7 , 7-8 , 8-10 e più *

    Tigridia pavonia , le sue cultivar e i suoi ibridi ( sin . Ferraria ) * A , B , C * 5,0 cm * 5-6 , 6-7 , 7-8 , 8-10 , 10 e più *

    Triteleia laxa e Koningin Fabiola ( sin . Brodiaea ) * A , B , C * 4,0 cm * 4-5 , 5-7 , 7 e più

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