This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31977L0096
Council Directive 77/96/EEC of 21 December 1976 on the examination for trichinae (trichinella spiralis) upon importation from third countries of fresh meat derived from domestic swine
Direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina
Direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina
GU L 26 del 31.1.1977, pp. 67–77
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrogato da 32004L0041
Direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina
Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31/01/1977 pag. 0067 - 0077
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0041
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0041
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0156
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0156
++++ DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1976 concernente la ricerca delle trichine all ' importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina ( 77/96/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 21 , vista la proposta della Commissione , considerando che , nella direttiva 72/462/CEE , il Consiglio ha previsto , all ' articolo 21 , l ' elaborazione di un metodo e delle modalità necessarie per rivelare la presenza di trichine nelle carni fresche di animali della specie suina ; considerando che l ' applicazione della direttiva 72/462/CEE non potrà avere gli effetti previsti finchù esisteranno tra gli Stati membri disparità nelle garanzie richieste relativamente alla ricerca delle trichine all ' importazione di carni fresche provenienti dai paesi terzi ; che , per eliminare tali disparità , è necessario stabilire un regime comunitario in materia ; considerando che , per tutelare la salute del consumatore , è necessario che le carni suine fresche siano sottoposte sistematicamente ad un esame svolto secondo metodi riconosciuti efficaci , in modo da permettere l ' eliminazione di quelle contenenti trichine ; considerando che , se l ' esame ha luogo nel paese terzo esportatore , deve essere effettuato in macelli rispondenti a determinati requisiti e comprendenti in particolare un laboratorio d ' esame dotato di materiale idoneo ; considerando che , per poter distinguere le carni esaminate dalle altre , è necessario disporre che sulle carni esaminate con esito negativo venga apposto un bollo speciale ; considerando che occorre istituire una procedura che instauri una stretta ed efficace cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per valutare l ' opportunità di ammettere stabilimenti situati nei paesi terzi all ' esecuzione dell ' esame o al lavoro sulle carni esaminate e per adeguare all ' evoluzione tecnica e all ' esperienza acquisita le disposizioni tecniche riguardanti in particolare i metodi d ' esame , i requisiti dei laboratori d ' esame e le modalità di bollature delle carni esaminate ; considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri ad ammettere le carni fresche non sottoposte ad esame per accertare la presenza di trichine nel paese terzo speditore a condizione che tali carni siano sottoposte ad un trattamento mediante freddo che garantisca l ' eliminazione delle trichin eventualmente presenti nel paese terzo speditore o nello Stato membro destinatario ; che tale trattamento deve tuttavia essere eseguito secondo le modalità ben definite e i stabilimenti che soddisfino a determinati requisiti , HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : Articolo 1 La presente direttiva riprende le definizioni previste nella direttiva 72/462/CEE . Si intende inoltre per : a ) carni fresche : le carni fresche di animali domestici della specie suina ; b ) esame : l ' esame per accertare la presenza di trichine nelle carni fresche . Articolo 2 1 . Per essere ammesse al traffico intracomunitario , le carni fresche provenienti da paesi terzi contenenti muscoli scheletrici ( muscoli striati ) devono essere sottoposte ad un esame effettuato sotto il controllo e la responsabilità di un veterinario ufficiale . 2 . L ' esame deve essere effettuato secondo uno dei metodi indicati nell ' allegato I sull ' animale intero o , in mancanza , su ogni mezzena , quarto o pezzo destinato ad essere importato nella Comunità . 3 . L ' esame deve essere effettuato in un macello riconosciuto nel paese speditore , conformemente all ' articolo 4 della direttiva 72/462/CEE , ed autorizzato ad eseguire tale esame conformemente all ' articolo 4 della presente direttiva . 4 . L ' esame deve essere effettuato prima dell ' apposizione del bollo sanitario di cui all ' allegato B , capitolo X , della direttiva 72/462/CEE . 5 . Qualora l ' esame non possa essere effettuato nel paese speditore , lo Stato membro destinatario può autorizzare l ' importazione di carni fresche a condizione che l ' esame venga effettuato sul suo territorio al momento del controllo sanitario di cui all ' articolo 24 , paragrafo 2 , della direttiva 72/462/CEE , in un posto di controllo ai sensi dell ' articolo 27 , paragrafo 1 , lettera b ) , di detta direttiva . 6 . a ) Se il risultato dell ' esame è negativo le carni fresche devono essere bollate immediatamente dopo il termine dell ' esame , conformemente all ' allegato III . b ) Per la bollatura ad inchiostro deve essere utilizzate un colorante ai sensi dell ' articolo 17 , paragrafo 3 , della direttiva 72/462/CEE . Articolo 3 1 . In deroga all ' articolo 2 , lo Stato membro destinatario può autorizzare che le carni fresche provenienti da alcuni paese terzi o parti di essi non siano assoggettate ad un esame a condizione che siano sottoposte ad un trattamento mediante freddo effettuato in conformità dell ' allegato IV . 2 . Tale trattamento è effettuato in uno stabilimento situato nel territori del paese terzo speditore di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 . L ' esecuzione del trattamento mediante freddo nel paese terzo speditore deve risultare da un ' attestazione da parte del veterinario ufficiale nei certificati di salubrità che accompagnano le carni fresche , citati all ' articolo 22 , paragrafo 3 , della direttiva 72/462/CEE . 3 . Qualora tale trattamento non sia effettuato nel paese terzo esso deve esserlo in un posto di controllo di cui all ' articolo 2 , paragrafo 5 . L ' esecuzione del trattamento mediante freddo nello Stato membro deve risultare da un ' attestazione del veterinario ufficiale nei certificati di controllo che accompagnano le carni fresche citati all ' articolo 25 della direttiva 72/462/CEE . Articolo 4 1 . L ' autorizzazione di un macello ad eseguire l ' esame e quella di un laboratorio di sezionamento a sezionare o a disossare carni fresche che hanno subito detto esame o di uno stabilimento ad eseguire trattamenti mediante freddo di cui all ' articolo 3 sono deciso secondo la procedura prevista all ' articolo 9 . Oltre ai requisiti previsti all ' articolo 4 della direttiva 72/462/CEE , si tiene conto delle garanzie che sono offerte ai fini del rispetto delle disposizioni della presente direttiva e , per quanto concerne i macelli : a ) dell ' esistenza dei locali e dell ' apparecchiatura necessaria per l ' esecuzione dell ' esame ; b ) della qualificazione del personale incaricato dell ' esecuzione dell ' esame . I macelli e i laboratori di sezionamento sono autorizzati soltanto se le autorità competenti del paese terzo hanno ufficialmente riconosciuto che tale macello o laboratorio di sezionamento è in grado di soddisfare alle disposizioni dell ' articolo 5 e a quelle dell ' allegato III . Inoltre , per quanto riguarda un macello , esso deve disporre di un laboratorio conforme ai requisiti di cui al capitolo I dell ' allegato II e in grado di soddisfare alle disposizioni dell ' allegato I e a quelle degli altri capitolo dell ' allegato II . L ' autorizzazione di uno stabilimento ad eseguire il trattamento mediante freddo può aver luogo soltanto se le competenti autorità del paese terzo hanno ufficialmente riconosciuto che questo stabilimento è in grado di soddisfare alle disposizioni dell ' allegato IV . 2 . Nell ' elenco o negli elenchi di cui all 'articolo 4 , paragrafo 4 , della direttiva 72/462/CEE verrà inserita un ' indicazione speciale in corrispondenza dei nomi degli stabilimenti autorizzati ai sensi del paragrafo 1 . Articolo 5 1 . Nei macelli autorizzati in conformità dell ' articolo 4 , la macellazione di suini le cui carni sono destinate alla Comunità deve essere effettuata in locali o , in mancanza di questi , in tempi diversi da quelli in cui sono macellati i suini le cui carni non sono destinate alla Comunità , salvo il caso che le carni di questi suini siano soggette ad un esame in base alle stesse modalità . 2 . Il sezionamento o di disossamento delle carni che hanno subito un esame con risultato negativo e che sono destinate alla Comunità devono essere effettuati nei laboratori di sezionamento in conformità dell ' articolo 4 . In detti laboratori , in sezionamento o di disossamento delle carni sopra indicate devono essere effettuati in locali o , in mancanza di questi , in tempi diversi da quelli in cui sono sezionate o disossate le carni non destinate alla Comunità , salvo il caso che queste ultime siano anch ' esse soggette ad un esame in base alle stesse modalità . Articolo 6 I controlli nei paesi terzi , di cui all ' articolo 5 della direttiva 72/462/CEE , hanno parimenti lo scopo di verificare l ' applicazione della presente direttiva . Articolo 7 Gli Stati membri compilano e comunicano alla Commissione l ' elenco dei posti di controllo di cui all ' articolo 2 , paragrafo 5 , nei quali possono essere eseguiti : - l ' esame , - il trattamento mediante freddo di cui all ' articolo 3 . Essi vigilano affinchù tali posti dispongano degli impianti necessari per l ' esecuzione delle operazioni corrispondenti . Articolo 8 Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione , deciderà entro il 1° gennaio 1979 quali complementi debbano essere apportati ai metodi previsti nell ' allegato I . Articolo 9 1 . Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato veterinario permanente , istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968 , in appresso denominato « comitato » , è immediatamente consultato dal presidente , su iniziativa di quest ' ultimo o su richiesta di uno Stato membro . 2 . In seno al comitato , ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione . 3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato esprime il proprio parere su tali misure , entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell ' urgenza dei problemi sottoposti al suo esame . Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti . 4 . La Commissione adotta le misure e ne assicura l ' immediata applicazione , se sono conformi al parere del comitato . Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere , la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata . Se il Consiglio non procede all ' adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta , la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l ' immediata applicazione , tranne qualora il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure . Articolo 10 L ' articolo 9 è applicabile fino al 21 giugno 1981 . Articolo 11 Gli Stati membri adottano entro il 1° gennaio 1979 al più tardi le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione . Articolo 12 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva . Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1976 . Per il Consiglio Il Presidente A . P . L . M . M . van der STEE ( 1 ) GU n . L 302 del 31 . 12 . 1972 , pag . 28 . ( 2 ) GU n . L 172 del 3 . 7 . 1975 , pag . 17 . ALLEGATO I METODI DI RICERCA DELLE TRICHINE I . ESAME TRICHINOSCOPICO a ) Attrezzatura Trichinoscopio a lampada incandescente con possibilità d ' ingrandimento a 50 e 80 - 100 volte . Vetri compressori composti da due lastre di vetro che possono essere compresse l ' una sull ' altra , una delle quali è divisa in zone uguali ; forbici curve , pinzetta , un coltello per tagliare i campioni , piccoli contenitori numerati per il deposito dei campioni , un contagocce , un bicchierino contenente acido acetico o uno contenente potassa caustica per chiarificare eventuali calcificazioni o ammollir la carne disseccata . b ) Prelievo dei campioni Quando la carcassa è intera , si prelevi un campione della dimensione minima di una nocciola da entrambi i pilastri del diaframma nella zone di transizione tra la parte muscolare e quella tendinea . Quando vi è un solo pilastro di diaframma , si deve prelevare un campione di dimensione doppia . Qualora manchino i due pilastri di diaframma , devono essere prelevati due campioni aventi circa la dimensione di una nocciola nella parte del diaframma vicino alle coste o allo sterno o dai muscoli linguali o dal massetere oppure dai muscoli addominali . Per le carni in pezzi : da ciascun pezzo tre campioni di muscoli scheletrici , contenenti poco grasso , se possibile della dimensione di una nocciola , e prelevati a dei punti diversi , per quanto possibile presso alle ossa o ai tendini . c ) Procedura Da ciascuno dei campioni di cui sopra , l ' analista deve tagliare , nel caso di carcasse , in cui esisteono i due pilastri di diaframma , sette , quindi complessivamente 14 , e se esiste un solo pilastro di diaframma , 14 pezzettini della dimensione di un chicco d ' avena da diverse parti , possibilmente nella zona intermedia tra muscolo e tendine , e comprimerli tra le lastre del vetro compressore in modo che si possano leggere chiaramente , attraverso i preparati , i consueti caratteri di stampa . Se la carne dei pezzi da esaminare è secca e vecchia , i preparati devono essere immersi , prima della compressione , per 10 - 20 minuti in una lisciva di potassa caustica diluita con il volume doppio di acqua . Se , per il prelievo dei campioni , devono essere utilizzati nelle carcasse la parte del diaframma vicino alle coste o allo sterno , i muscoli linguali o il massetere oppure i muscoli addominali , da ciascun campione si devono tagliare 14 , e cioè complessivamente 28 pezzettii aventi la dimensione di un chicco d ' avena . Da ciascuno dei campioni prelevati dalle carni in pezzi , il controllore delle trichine deve sezionare 4 pezzettini della dimensione di un chicco d ' avena , cioè complessivamente 12 pezzettini . L ' esame trichinoscopico deve svolgersi in modo che ciascun preparato si possa esaminare lentamente e accuratamente . Se , nel corso dell ' analisi al trichinoscopio , si rilevano posti sopetti la cui natura non può essere accertata , pure con il massimo ingrandimento del trichinoscopio , bisogna procedere ad un esame al microscopio . L ' esame al microscopio deve essere effettuato in modo che ciascun preparato possa essere esaminato lentamente e accuratamente con un ingrandimento di 30 - 40 volte . In caso di dubbio , l ' esame va proseguito con altri campioni e preparati , se necessario , con ingrandimenti più forti , finchù si ottiene lo schiarimento . Per l ' esame trichinoscopico occorrono almeno tre minuti . Nell ' utilizzazione dei campioni sostitutivi prelevati dalla parte del diaframma vicina alle coste o allo sterno , dai muscoli linguali o dal massetere oppure dai muscoli addominali , l ' esame trichinoscopio deve durate almeno sei minuti . Il tempo minimo fissato per l ' esame non comprende il tempo necessario per il prelievo dei campioni e l ' approntamento dei preparati . L ' analista non potrà esaminare al trichinoscopio generalmente più di 840 pezzettini al giorno , eccezionalmente può arrivare a 1 050 . II . METODO DELLA DIGESTIONE ARTIFICIALE a ) Attrezzatura e materiale - Coltello per il prelievo dei campioni - Piccoli recipienti chiudibili numerati per la conservazione dei campioni , se del caso sino alla ripetizione dell ' esame - Stufa - Imbuto di vetro da 2 - 3 litri con sostegno e tubo di gomma di raccordo , pinze per staccare il tubo di raccordo - Setaccio di plastica ( diametro circa 18 cm , ampiezza delle maglie circa 1 mm ) - Garza - Tubo a punta saldata - Vaschetta - Tritacarne - Stereomicroscopio - Il liquido di digestione ha la seguente composizione : 10 g di pepsina ( 1 200 E/g ) , 5 ml di HCl ( almeno 37 % ) , riempire con acqua corrente a 1 l . b ) Prelievo dei campioni 1 . Per le carcasse intere , prelevare un campione di almeno 20 g da un pilastro di diaframma nella zona di transizione tra la parte muscolare e la parte tendinea ; qualora non esistano pilastri di diaframma , prelevare un campione della stessa dimensione dalla parte di diaframma vicina alle coste o allo sterno o dalla lingua o dal massetere oppure dai muscoli addominali . 2 . Per le carni in pezzi : prelevare un campione d ' almeno 20 g dai muscoli scheletrici , contenente poco grasso e per quanto possibile vicino alle ossa o ai tendini . c ) Metodo Per l ' esame di un campione collettivo prelevato da dieci suini , da ciascun singolo campione ( 20 g ) viene preso un campione di 10 g . I rimanenti 10 g sono conservati per un eventuale esame isolato . Dieci campioni di 10 g ciascuno vengono riuniti per un esame collettivo , tritati in un tritacarne ( diametro dei fori del disco pari a 2 mm ) e messi , senza premere , nel setaccio munito di una garza . Il setaccio è sospeso in un imbuto collegato con un tubo di gomma a punta saldata ; l ' imbuto è riempito con il liquido di digestione fino alla coqpertura completa del materiale di analisi . Il rapporto materiale di esame/liquido di digestione deve essere circa 1 : 20 - 1 : 30 . Dopo un ' incubazione di 18 - 20 ore alla temperatura di 37 - 39 °C , il tubo aguzzo viene staccato . Eliminare con cura il liquido a galla che si trova nel tubo e raccogliere in una capsula il sedimento che è accuratamente risciacquato . Individuare le trichine con uno steriomicroscopio con ingrandimento di 20 - 40 volte . In caso di esito positivo o incerto dell ' esame di un campione collettivo , si devono analizzare uno alla volta i corrispondenti singoli campioni rimasti , con l ' aggiunta di altri 20 g prelevati su ciascun suino , o , nel caso in cui sitratta di carni in pezzi , con l ' aggiunta di altri 20 g prelevati su ciascuno dei pezzi , conformemente al capoverso b ) sopracitato . III . METODO DELLA DIGESTIONE ARTIFICIALE SU UN INSIEME DI PRELIEVI a ) Attrezzatura e reattivi - Coltello e pinzette per il prelievo dei campioni - Tritacarne con fori del diametro di 2 - 3 mm - Matraccio « Erlenmeyer » da 3 000 ml , con tappo di gomma od ovatta - 1 imbuto separatore conico della capacità di 2 000 ml - 1 supporto ordinario con base ad A , delle lunghezza di circa 28 cm e barra di 80 cm - 1 anello del diametro di circa 10 - 11 cm , da fissare al supporto - 1 morsa a testa piana ( 23 × 40 mm ) , da fissare al supporto mediante doppio attacco - 1 setaccio « Endecott » n . 80 ( ampiezza della maglia : 177 ) , con diametro esterno di 11 cm , munito di reticella in ottone o in acciaio inossidabile - 1 imbuto in plastica di diametro interno non inferiore a 12 cm - 1 microscopio ordinario da sezionamento ( ingrandimento 40 volte ) , dotato di relativa lampada , oppure microscopio binoculare ordinario ( ingrandimento 40 volte ) - 1 trichinoscopio con tavola orizzontale per il compressore - Per l ' uso del trichinoscopio : 1 vaschetta per il conteggio delle larve , della stessa forma esterna del compressore , del volume di circa 60 - 65 cm3 . La vaschette può essere costruita come segue : è formata da una lastra di vetro della lunghezza di 23 cm e di spessore uguale a quello di una singola lastra in un comune compressore . La larghezza , tuttavia , è leggermente inferiore , ossia di 4,5 cm , per poter fissare una lastra di vetro spessa 2 mm , alta 1,8 cm e lunga 17,5 cm sui due lati lunghi della lastra di fondo . La vaschetta viene chiusa alle estremità applicando direttamente alla lastra di fondo due lastre di vetro lunghe 5 cm , alte 1 cm e spesse 2 mm . L ' altezza della vaschetta , misurata dall ' interno , sarà quinsi di circa 1 cm . Le lastre sono incollate l ' una all ' altra con colla ordinaria da vetro . Circa 2,8 cm della lastra di fondo sono stati lasciati liberi alle due estremità a scopo protettivo e per meglio maneggiare le vaschetta una volta riempita . Il volume complessivo della vaschetta è di circa 60 - 65 cm3 . - Per l ' uso del microscopio sono necessarie alcune scatole di Petri del diametro di 9 cm . - 1 marcatore rapido usato per segnare sul fondo delle scatole di Petri le zone di 1 cm² da esaminare - Alcuni recipienti da 10 litri , da usare nel trattamento con la formalina dell ' apparato e per il restante succo digestivo nei casi di reperto positivo - Acido cloridrico concentrato ( 37 % ) - 30 000 unità Merck per un grammo di pepsina in polvere , o pepsina con titolo noto , di altra ditta . - 1 o 2 vassoi per raccogliere 100 campioni di carne , da circa 2 g ciascuno . b ) Prelievo dei campioni 1 . Per le carcasse interne , prelevare un campione di circa 2 g da un pilastro di diaframma nella zona di transizione tra la parte muscolare e la parte tendinea ; qualora non esistano pilastri di diaframma , prelevare un campione della stessa dimensione dalla parte di diaframma vicina alle coste o allo sterno o dalla lingua o dal massetere oppure dai muscoli addominali . 2 . Per la carni in pezzi : prelevare un campione di circa 2 g dai muscoli scheletrici , contenente poco grasso e per quanto possibile vicino alle ossa o ai tendini . c ) Metodo Si asporta circa 1 g da ciascuno dei 100 campioni prelevati dai suini . Il campione collettivo è tritato nel tritacarne . La carne tritata viene introdotta nel matraccio « Erlenmeyer » da 3 l , unitamente a 7 g di pepsina , circa 2 litri di acqua corrente , a temperatura tra i 37 ed i 40 °C circa , nonchù 25 ml di acido cloridrico concentrato . Si agita la miscela per dissolvere la pepsina . Il pH soluzione sarà di circa 1,5 - 2 . - Per la digestione , il matraccio « Erlenmeyer » è posto in incubazione a 37 °C per circa 4 ore . Il matraccio viene agitato regolarmente durante l ' incubazione , ossia una o due volte all ' ora . - La soluzione digerita è filtrata attraverso il setaccio in un imbuto conico separatore da 2 litri , indi lasciato in riposo sul supporto per almeno un ' ora . - Si spillano circa 45 cm3 della soluzione dall ' imbuto , distribuendoli poi uniformemente , in ragione di 15 ml per scatola , in tre scatole di Petri il cui fondo è suddiviso in quadri di 1 cm di lato . - Ogni scatola di Petri è accuratamente esaminata al microscopio ( ingrandimento 40 volte circa ) , per vedere se sono presenti larve di trichine . - Se è fatto uso di vaschette di conteggio delle larve , i 45 cm3 vengono distribuiti in due di tali vaschette e quindi esaminati al trichinoscopio . - Nel deposito , le larve si presentano come organismi arrotolai , simili a molle di orologio . Esse sono facilmente individuabili e spesso , quando l ' acqua è tiepida , svolgono e riavvolgono la loro « spirale » . Qualora si formi un sedimento non sufficientemente trasparente , si procede ad una chiarificazione mediante lavaggio . Il campione finale di 45 ml viene versato in una provetta a fondo tondo e lasciato depositare per 15 minuti . Il liquido supernatante viene quindi aspirato con cautela e il sedimento messo in sospensione in circa 45 ml di acqua di rubinetto . Dopo altri 15 minuti di sedimentazione , il supernatante viene nuovamente aspirato con cautela e il sedimento viene fatto defluire prudentemente con circa 20 ml di acqua di rubinetto in una scatola di Petri e quindi esaminato . In caso di esito positivo o incerto dell ' esame di un campione collettivo , si devono analizzare uno alla volta i corrispondenti singoli campioni rimasti , con l ' aggiunta di altri 20 g prelevati su ciascun suino , o , nelcaso in cui si tratta di carni in pezzi , con l ' aggiunta di altri 20 g prelevati su ciascuno dei pezzi , conformemente al capoverso b ) . ALLEGATO II CAPITOLO I REQUISITI IMPOSTI AI LABORATORI PER LA RICERCA DELLE TRICHINE 1 . I laboratori per la ricerca delle trichine devono trovarsi nella vicinanza immediata dei locali di macellazione dei suini e disporre almeno di : a ) un locale adeguatamente attrezzato , che possa essere chiuso a chiave , destinato al confezionamento dei preparati , con pareti lisce rivestite o verniciate fino all ' altezza di 2 m con materiale lavabile e chiaro . Si dovrà predisporre un locale di preparazione per ciascun metodo di esame utilizzato ; b ) un locale di ricerca destinato alla trichinoscopia e alla microscopia adeguatamente attrezzato e che possa essere chiuso a chiave ; c ) dispositivi che assicurino un ' aerazione adeguata e , se necessario , un impinato di climatizzazione che permetta di mantenere costantemente la temperatura ambiento sotto al + 25 °C ; d ) illuminazione naturale o artificiale sufficiente , che non alteri i colori ; va evitata un ' irradiazione solare intensa ; e ) nel locale di preparazione , impianti sufficienti per la pulizia e la disinfezione delle mani ; f ) dispositivi per l ' oscuramento del locale in cui vengono effettuati gli esami ; g ) se necessario , un impinato di refrigerazione per la conservazione dei campioni di carni ; h ) un locale per la pulizia e la disinfezione degli strumenti d ' esame ( ad esempio , contenitori per il deposito dei campioni , vetri compressori , coltelli e forbici ) con - pavimenti in materiali impermeabili e imputtescibili , facili a pulire e disinfettare , - pareti lisce , rivestite o verniciate con materiale lavbile e chiaro fino all ' altezza di almeno 2 m ; i ) spogliatoi , lavabi e locali di soggiorno nonchù latrine a sciacquone ; j ) lavabi alimentari con acqua corrente calda e fredda , potabile , e provvisti di prodotti per la pulizia e la disinfezione , nonchù di ascugamani da utilizzare una sola volta ; k ) recipienti a tenuta stagna , resistenti alla corrosione , muniti di coperchio a chiusura ermetica tale da impedire qualsiasi prelevamento non autorizzato del contenuto , destinati ad accogliere i resti di campioni ; l ) impianti che forniscano in quantità sufficiente acqua potabile calda e fredda ; m ) un dispositivo per l ' evacuazione delle acque di scarico che risponda alle norme previste per il riconoscimento dei macelli ; n ) adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili ( insetti , roditori , ecc . ) . CAPITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE , AI LOCALI , ALLE ATTREZZATURE ED AGLI STRUMENTI DEI LABORATORI PER LA RICERCA DELLE TRICHINE 2 . È sempre richiesta la massima pulizia del personale addetto al laboratorio , dei locali , dell ' attrezzatura e degli strumenti . a ) In particolare , il personale deve indossare abiti da lavoro puliti e deve lavarsi le mani più volte nel corso di una giornata di lavoro , oltre che ad ogni ripresa del lavoro ; b ) nessun animale deve essere ammesso nei laboratori per la ricerca delle trichine ; c ) il materiale e gli strumenti di lavoro devono essere sempre in ottimo stato di manutenzione e di pulizia ; devono essere puliti e disinfettati con cura più volte nel corso di una giornata di lavoro , nonchù alla fine della stessa . 3 . L ' utilizzazione dell ' acqua potabile è d ' obbligo per tutti gli usi . 4 . Per quanto riguarda lo stato di salute del personale incaricato del prelievo dei campioni al fine d ' esame , si applicano le disposizioni dell ' allegato B , capitolo IV , n . 11 e n . 12 , della direttiva 72/462/CEE . 5 . I campioni di carni necessarie per l ' esame e prelevati subito dopo la macellazione devono essere sottoposti immediatamente all ' esame nel laboratorio per la ricerca delle trichine del macello . È vietato effettuare esami all ' esterno del macello nel quale gli animali sono stati macellati . 6 . Per prevenire l ' insorgere della stanchezza e le relative conseguenze , devono essere concesse al personale addetto al controllo brevi periodi di riposo . CAPITOLO III DISPOSIZIONI CONCERNENTI I TRICHINOSCOPI La concezione e il tipo dei trichinoscopi devono soddisfare ai seguenti requisiti minimi : 1 . Semplicità d ' impiego . 2 . Alta luminosità : - deve essere possibile ottenere risultati sicuri del controllo anche in locali non completamente oscurati ; - quale fonte luminosa si utilizzerà una lampada da proiezione di 100 W ( 12 v ) . 3 . Ingrandimento sufficiente : - normale ingrandimento di lavoro : 50 volte ; - ingrandimento da 80 a 100 volte per identificare oggetti non chiaramente identificati con l ' ingrandimento normale . 4 . Contrasto : - a qualsiasi ingrandimento si deve avere un ' immagine chiara , precisa , a colori netti . 5 . Meccanismo di commutazione : - quando si cambia il rapporto di ingrandimento , la compensazione della luminosità dello schermo deve avvenire automaticamente . 6 . Aumento del contrasto : - il sistema di condensatori deve essere provvisto di un diaframma per la variazione del contrasto che consenta di esaminare accuratamente anche i campioni più difficili ; - il diaframma deve essere di facile impiego ( ad esempio , regolabile mediante levetta fissata sul quadro di comando del trichinoscopio ) . 7 . Agevole messa a fuoco dell ' obiettivo : - messa a fuoco rapida mediante anello zigrinato ; - messa a fuoco di precisione mediante levetta . 8 . Regolazione della tensione : - per ottenere la luminosità voluta nella situazione specifica . 9 . Guida a senso unico del vetro compressore : - un dispositivo automatico di blocco deve assicurare il passaggio a senso unico del vetro compressore per evitare spostamenti accidentali . 10 . Visibilità della superficie di proiezione . 11 . Superficie di proiezione : - diametro minimo di 54 cm , - alto potere riflettente , - durevolezza , - smontabilità , - facilità di pulizia . ALLEGATO III BOLLATURA DELLE CARNI CHE HANNO SUBITO L ' ESAME PER LA RICERCA DELLE TRICHINE 1 . La bollatura sanitaria deve essere effettuata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale . A tal fine egli detiene e custodisce : - gli strumenti per la bollatura che può consegnare al personale ausiliario soltanto al momento e per il tempo necessario per effettuare la bollatura stessa ; - i boli metallici di cui al numero 5 . Questi bolli metallici sono consegnati al personale ausiliario al momento in cui sono utilizzati e in numero corrispondente alle necessità . 2 . Il bollo deve essere un timbro di forma rotonda , di 2,5 cm di diametro . Sul timbro devono figurare le seguenti indicazioni , in caratteri perfettamente leggibili : - verso il centro , la lettera T maiuscola formata da due barre della lunghezza di 1 cm e della larghezza di 0,2 cm ; - sotto la lettera T predetta , una delle sigle CEE , EEG , EWG , EOEF o EEC . Le lettere devono avere un ' altezza di 0,4 cm . 3 . Le carcasse sono bollate con marchio a inchiostro o a fuoco sulla faccia interna della coscia , in conformità del paragrafo 2 . 4 . La testa è bollata con un marcio a inchiostro o a fuoco rispondente alle prescrizioni del paragrafo 2 . I pezzi , esclusi quelli esenti da bollatura sanitaria ai sensi dell ' allegato B , capitolo X , paragrafo 43 , della direttiva 72/462/CEE , ottenuti nei laboratori di sezionamento da carcasse regolarmente bollate , semprechù non rechino alcuna stampigliatura , devono essere bollati prima dell ' applicazione del bollo sanitario , in conformità del paragrafo 2 . L ' etichetta di cui al predetto paragrafo 43 , secondo comma , deve rispondere ai requisiti del successivo paragrafo 6 . 5 . La bollatura può anche essere effettuata mediante bollo metallico di forma rotond , non riutilizzabile , da fissare su ciascun pezzo o ciascuna carcassa ; detto bollo deve essere di materiale resistente e pienamente conforme ai requisiti igienici . Sul bollo metallico devono figurare le seguenti indicazioni , in caratteri perfettamente leggibili : - verso il centro la lettera T maiuscola , - sotto la lettera T predetta , una delle sigle CEE , EEG , EWG , EOEF o EEC . Le lettere devono avere un ' altezza di 0,2 cm . 6 . Sull ' etichetta di cui all ' allegato B , capitolo X , paragrafo 44 , della direttiva di cui al punto 4 deve figurare , oltre al bollo sanitario , un bollo chiaramente leggibile identico a quello previsto al paragrafo 2 . ALLEGATO IV TRATTAMENTO COL FREDDO 1 . La carne portata in frigorifero allo stato congelato va conservata in queste condizioni . 2 . L ' attrezzatura tecnica e la sistemazione del locale refrigeratore debbono essere tali da garantire in tutti i punti del locale e in tutte le parti della carne la temperatura di cui al punto 6 , che deve essere raggiunta nel più breve tempo possibile e mantenuta constantemente . 3 . Gli imballaggi isolanti vanno eliminati prima della refrigerazione , tranne per la carne che al momento dell ' introduzione nel locale frigorifero ha già raggiunto in tutte le sue parti la temperatura di cui al punto 6 . 4 . Le partite di carne vanno mantenute nel locale frigorifero , separate e sotto chiave . 5 . Per ogni partita di carne vanno annotati il giorno e l ' ora dell ' introduzione nel locale frigorifero . 6 . La temperatura nel locale frigorifero deve essere almeno di - 25 °C , deve essere misurata termoelettricamente con apparecchi tarati e deve essere tenuto sotto registrazione costante . Essa non deve essere misurata direttamente nella corrente d ' aria fredda . Gli apparecchi di misura vanno tgenuti sotto chiave . I diagrammi devono riportare i numeri corrispondenti del registro delle ispezione effettuate all ' atto dell ' importazione , nonchù il giorno e l ' ora d ' inizio e di fine della congelazione , e vanno conservati per un anno . 7 . Le carne avente diametro o spessore fino a 25 cm va refrigerata ininterrottamente per almeno 240 ore , le carne avente diametro o spessore tra 25 e 50 cm , per almeno 480 ore . La carne avente diametro o spessore superiore , non può essere sottoposta a questo procedimento di refrigerazione . La durata di refrigerazione viene calcolata a partire dal momento in cui il locale frigorifero raggiunge la temperatura di cui al punto 6 .