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Document 31977L0096

Direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina

GU L 26 del 31.1.1977, pp. 67–77 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrogato da 32004L0041

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/96/oj

31977L0096

Direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina

Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31/01/1977 pag. 0067 - 0077
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 8 pag. 0041
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 17 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 8 pag. 0041
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 11 pag. 0156
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 11 pag. 0156


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1976

concernente la ricerca delle trichine all ' importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina

( 77/96/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio , del 12 dicembre 1972 , relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all ' importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE ( 2 ) , in particolare l ' articolo 21 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che , nella direttiva 72/462/CEE , il Consiglio ha previsto , all ' articolo 21 , l ' elaborazione di un metodo e delle modalità necessarie per rivelare la presenza di trichine nelle carni fresche di animali della specie suina ;

considerando che l ' applicazione della direttiva 72/462/CEE non potrà avere gli effetti previsti finchù esisteranno tra gli Stati membri disparità nelle garanzie richieste relativamente alla ricerca delle trichine all ' importazione di carni fresche provenienti dai paesi terzi ; che , per eliminare tali disparità , è necessario stabilire un regime comunitario in materia ;

considerando che , per tutelare la salute del consumatore , è necessario che le carni suine fresche siano sottoposte sistematicamente ad un esame svolto secondo metodi riconosciuti efficaci , in modo da permettere l ' eliminazione di quelle contenenti trichine ;

considerando che , se l ' esame ha luogo nel paese terzo esportatore , deve essere effettuato in macelli rispondenti a determinati requisiti e comprendenti in particolare un laboratorio d ' esame dotato di materiale idoneo ;

considerando che , per poter distinguere le carni esaminate dalle altre , è necessario disporre che sulle carni esaminate con esito negativo venga apposto un bollo speciale ;

considerando che occorre istituire una procedura che instauri una stretta ed efficace cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri per valutare l ' opportunità di ammettere stabilimenti situati nei paesi terzi all ' esecuzione dell ' esame o al lavoro sulle carni esaminate e per adeguare all ' evoluzione tecnica e all ' esperienza acquisita le disposizioni tecniche riguardanti in particolare i metodi d ' esame , i requisiti dei laboratori d ' esame e le modalità di bollature delle carni esaminate ;

considerando che è opportuno autorizzare gli Stati membri ad ammettere le carni fresche non sottoposte ad esame per accertare la presenza di trichine nel paese terzo speditore a condizione che tali carni siano sottoposte ad un trattamento mediante freddo che garantisca l ' eliminazione delle trichin eventualmente presenti nel paese terzo speditore o nello Stato membro destinatario ; che tale trattamento deve tuttavia essere eseguito secondo le modalità ben definite e i stabilimenti che soddisfino a determinati requisiti ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva riprende le definizioni previste nella direttiva 72/462/CEE .

Si intende inoltre per :

a ) carni fresche : le carni fresche di animali domestici della specie suina ;

b ) esame : l ' esame per accertare la presenza di trichine nelle carni fresche .

Articolo 2

1 . Per essere ammesse al traffico intracomunitario , le carni fresche provenienti da paesi terzi contenenti muscoli scheletrici ( muscoli striati ) devono essere sottoposte ad un esame effettuato sotto il controllo e la responsabilità di un veterinario ufficiale .

2 . L ' esame deve essere effettuato secondo uno dei metodi indicati nell ' allegato I sull ' animale intero o , in mancanza , su ogni mezzena , quarto o pezzo destinato ad essere importato nella Comunità .

3 . L ' esame deve essere effettuato in un macello riconosciuto nel paese speditore , conformemente all ' articolo 4 della direttiva 72/462/CEE , ed autorizzato ad eseguire tale esame conformemente all ' articolo 4 della presente direttiva .

4 . L ' esame deve essere effettuato prima dell ' apposizione del bollo sanitario di cui all ' allegato B , capitolo X , della direttiva 72/462/CEE .

5 . Qualora l ' esame non possa essere effettuato nel paese speditore , lo Stato membro destinatario può autorizzare l ' importazione di carni fresche a condizione che l ' esame venga effettuato sul suo territorio al momento del controllo sanitario di cui all ' articolo 24 , paragrafo 2 , della direttiva 72/462/CEE , in un posto di controllo ai sensi dell ' articolo 27 , paragrafo 1 , lettera b ) , di detta direttiva .

6 . a ) Se il risultato dell ' esame è negativo le carni fresche devono essere bollate immediatamente dopo il termine dell ' esame , conformemente all ' allegato III .

b ) Per la bollatura ad inchiostro deve essere utilizzate un colorante ai sensi dell ' articolo 17 , paragrafo 3 , della direttiva 72/462/CEE .

Articolo 3

1 . In deroga all ' articolo 2 , lo Stato membro destinatario può autorizzare che le carni fresche provenienti da alcuni paese terzi o parti di essi non siano assoggettate ad un esame a condizione che siano sottoposte ad un trattamento mediante freddo effettuato in conformità dell ' allegato IV .

2 . Tale trattamento è effettuato in uno stabilimento situato nel territori del paese terzo speditore di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 .

L ' esecuzione del trattamento mediante freddo nel paese terzo speditore deve risultare da un ' attestazione da parte del veterinario ufficiale nei certificati di salubrità che accompagnano le carni fresche , citati all ' articolo 22 , paragrafo 3 , della direttiva 72/462/CEE .

3 . Qualora tale trattamento non sia effettuato nel paese terzo esso deve esserlo in un posto di controllo di cui all ' articolo 2 , paragrafo 5 .

L ' esecuzione del trattamento mediante freddo nello Stato membro deve risultare da un ' attestazione del veterinario ufficiale nei certificati di controllo che accompagnano le carni fresche citati all ' articolo 25 della direttiva 72/462/CEE .

Articolo 4

1 . L ' autorizzazione di un macello ad eseguire l ' esame e quella di un laboratorio di sezionamento a sezionare o a disossare carni fresche che hanno subito detto esame o di uno stabilimento ad eseguire trattamenti mediante freddo di cui all ' articolo 3 sono deciso secondo la procedura prevista all ' articolo 9 . Oltre ai requisiti previsti all ' articolo 4 della direttiva 72/462/CEE , si tiene conto delle garanzie che sono offerte ai fini del rispetto delle disposizioni della presente direttiva e , per quanto concerne i macelli :

a ) dell ' esistenza dei locali e dell ' apparecchiatura necessaria per l ' esecuzione dell ' esame ;

b ) della qualificazione del personale incaricato dell ' esecuzione dell ' esame .

I macelli e i laboratori di sezionamento sono autorizzati soltanto se le autorità competenti del paese terzo hanno ufficialmente riconosciuto che tale macello o laboratorio di sezionamento è in grado di soddisfare alle disposizioni dell ' articolo 5 e a quelle dell ' allegato III . Inoltre , per quanto riguarda un macello , esso deve disporre di un laboratorio conforme ai requisiti di cui al capitolo I dell ' allegato II e in grado di soddisfare alle disposizioni dell ' allegato I e a quelle degli altri capitolo dell ' allegato II .

L ' autorizzazione di uno stabilimento ad eseguire il trattamento mediante freddo può aver luogo soltanto se le competenti autorità del paese terzo hanno ufficialmente riconosciuto che questo stabilimento è in grado di soddisfare alle disposizioni dell ' allegato IV .

2 . Nell ' elenco o negli elenchi di cui all 'articolo 4 , paragrafo 4 , della direttiva 72/462/CEE verrà inserita un ' indicazione speciale in corrispondenza dei nomi degli stabilimenti autorizzati ai sensi del paragrafo 1 .

Articolo 5

1 . Nei macelli autorizzati in conformità dell ' articolo 4 , la macellazione di suini le cui carni sono destinate alla Comunità deve essere effettuata in locali o , in mancanza di questi , in tempi diversi da quelli in cui sono macellati i suini le cui carni non sono destinate alla Comunità , salvo il caso che le carni di questi suini siano soggette ad un esame in base alle stesse modalità .

2 . Il sezionamento o di disossamento delle carni che hanno subito un esame con risultato negativo e che sono destinate alla Comunità devono essere effettuati nei laboratori di sezionamento in conformità dell ' articolo 4 .

In detti laboratori , in sezionamento o di disossamento delle carni sopra indicate devono essere effettuati in locali o , in mancanza di questi , in tempi diversi da quelli in cui sono sezionate o disossate le carni non destinate alla Comunità , salvo il caso che queste ultime siano anch ' esse soggette ad un esame in base alle stesse modalità .

Articolo 6

I controlli nei paesi terzi , di cui all ' articolo 5 della direttiva 72/462/CEE , hanno parimenti lo scopo di verificare l ' applicazione della presente direttiva .

Articolo 7

Gli Stati membri compilano e comunicano alla Commissione l ' elenco dei posti di controllo di cui all ' articolo 2 , paragrafo 5 , nei quali possono essere eseguiti :

- l ' esame ,

- il trattamento mediante freddo di cui all ' articolo 3 .

Essi vigilano affinchù tali posti dispongano degli impianti necessari per l ' esecuzione delle operazioni corrispondenti .

Articolo 8

Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione , deciderà entro il 1° gennaio 1979 quali complementi debbano essere apportati ai metodi previsti nell ' allegato I .

Articolo 9

1 . Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato veterinario permanente , istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968 , in appresso denominato « comitato » , è immediatamente consultato dal presidente , su iniziativa di quest ' ultimo o su richiesta di uno Stato membro .

2 . In seno al comitato , ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato esprime il proprio parere su tali misure , entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell ' urgenza dei problemi sottoposti al suo esame . Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti .

4 . La Commissione adotta le misure e ne assicura l ' immediata applicazione , se sono conformi al parere del comitato . Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere , la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare .

Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata .

Se il Consiglio non procede all ' adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta , la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l ' immediata applicazione , tranne qualora il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure .

Articolo 10

L ' articolo 9 è applicabile fino al 21 giugno 1981 .

Articolo 11

Gli Stati membri adottano entro il 1° gennaio 1979 al più tardi le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 21 dicembre 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A . P . L . M . M . van der STEE

( 1 ) GU n . L 302 del 31 . 12 . 1972 , pag . 28 .

( 2 ) GU n . L 172 del 3 . 7 . 1975 , pag . 17 .

ALLEGATO I

METODI DI RICERCA DELLE TRICHINE

I . ESAME TRICHINOSCOPICO

a ) Attrezzatura

Trichinoscopio a lampada incandescente con possibilità d ' ingrandimento a 50 e 80 - 100 volte .

Vetri compressori composti da due lastre di vetro che possono essere compresse l ' una sull ' altra , una delle quali è divisa in zone uguali ; forbici curve , pinzetta , un coltello per tagliare i campioni , piccoli contenitori numerati per il deposito dei campioni , un contagocce , un bicchierino contenente acido acetico o uno contenente potassa caustica per chiarificare eventuali calcificazioni o ammollir la carne disseccata .

b ) Prelievo dei campioni

Quando la carcassa è intera , si prelevi un campione della dimensione minima di una nocciola da entrambi i pilastri del diaframma nella zone di transizione tra la parte muscolare e quella tendinea . Quando vi è un solo pilastro di diaframma , si deve prelevare un campione di dimensione doppia . Qualora manchino i due pilastri di diaframma , devono essere prelevati due campioni aventi circa la dimensione di una nocciola nella parte del diaframma vicino alle coste o allo sterno o dai muscoli linguali o dal massetere oppure dai muscoli addominali .

Per le carni in pezzi : da ciascun pezzo tre campioni di muscoli scheletrici , contenenti poco grasso , se possibile della dimensione di una nocciola , e prelevati a dei punti diversi , per quanto possibile presso alle ossa o ai tendini .

c ) Procedura

Da ciascuno dei campioni di cui sopra , l ' analista deve tagliare , nel caso di carcasse , in cui esisteono i due pilastri di diaframma , sette , quindi complessivamente 14 , e se esiste un solo pilastro di diaframma , 14 pezzettini della dimensione di un chicco d ' avena da diverse parti , possibilmente nella zona intermedia tra muscolo e tendine , e comprimerli tra le lastre del vetro compressore in modo che si possano leggere chiaramente , attraverso i preparati , i consueti caratteri di stampa . Se la carne dei pezzi da esaminare è secca e vecchia , i preparati devono essere immersi , prima della compressione , per 10 - 20 minuti in una lisciva di potassa caustica diluita con il volume doppio di acqua .

Se , per il prelievo dei campioni , devono essere utilizzati nelle carcasse la parte del diaframma vicino alle coste o allo sterno , i muscoli linguali o il massetere oppure i muscoli addominali , da ciascun campione si devono tagliare 14 , e cioè complessivamente 28 pezzettii aventi la dimensione di un chicco d ' avena .

Da ciascuno dei campioni prelevati dalle carni in pezzi , il controllore delle trichine deve sezionare 4 pezzettini della dimensione di un chicco d ' avena , cioè complessivamente 12 pezzettini .

L ' esame trichinoscopico deve svolgersi in modo che ciascun preparato si possa esaminare lentamente e accuratamente . Se , nel corso dell ' analisi al trichinoscopio , si rilevano posti sopetti la cui natura non può essere accertata , pure con il massimo ingrandimento del trichinoscopio , bisogna procedere ad un esame al microscopio .

L ' esame al microscopio deve essere effettuato in modo che ciascun preparato possa essere esaminato lentamente e accuratamente con un ingrandimento di 30 - 40 volte .

In caso di dubbio , l ' esame va proseguito con altri campioni e preparati , se necessario , con ingrandimenti più forti , finchù si ottiene lo schiarimento . Per l ' esame trichinoscopico occorrono almeno tre minuti .

Nell ' utilizzazione dei campioni sostitutivi prelevati dalla parte del diaframma vicina alle coste o allo sterno , dai muscoli linguali o dal massetere oppure dai muscoli addominali , l ' esame trichinoscopio deve durate almeno sei minuti .

Il tempo minimo fissato per l ' esame non comprende il tempo necessario per il prelievo dei campioni e l ' approntamento dei preparati .

L ' analista non potrà esaminare al trichinoscopio generalmente più di 840 pezzettini al giorno , eccezionalmente può arrivare a 1 050 .

II . METODO DELLA DIGESTIONE ARTIFICIALE

a ) Attrezzatura e materiale

- Coltello per il prelievo dei campioni

- Piccoli recipienti chiudibili numerati per la conservazione dei campioni , se del caso sino alla ripetizione dell ' esame

- Stufa

- Imbuto di vetro da 2 - 3 litri con sostegno e tubo di gomma di raccordo , pinze per staccare il tubo di raccordo

- Setaccio di plastica ( diametro circa 18 cm , ampiezza delle maglie circa 1 mm )

- Garza

- Tubo a punta saldata

- Vaschetta

- Tritacarne

- Stereomicroscopio

- Il liquido di digestione ha la seguente composizione :

10 g di pepsina ( 1 200 E/g ) , 5 ml di HCl ( almeno 37 % ) , riempire con acqua corrente a 1 l .

b ) Prelievo dei campioni

1 . Per le carcasse intere , prelevare un campione di almeno 20 g da un pilastro di diaframma nella zona di transizione tra la parte muscolare e la parte tendinea ; qualora non esistano pilastri di diaframma , prelevare un campione della stessa dimensione dalla parte di diaframma vicina alle coste o allo sterno o dalla lingua o dal massetere oppure dai muscoli addominali .

2 . Per le carni in pezzi : prelevare un campione d ' almeno 20 g dai muscoli scheletrici , contenente poco grasso e per quanto possibile vicino alle ossa o ai tendini .

c ) Metodo

Per l ' esame di un campione collettivo prelevato da dieci suini , da ciascun singolo campione ( 20 g ) viene preso un campione di 10 g . I rimanenti 10 g sono conservati per un eventuale esame isolato .

Dieci campioni di 10 g ciascuno vengono riuniti per un esame collettivo , tritati in un tritacarne ( diametro dei fori del disco pari a 2 mm ) e messi , senza premere , nel setaccio munito di una garza . Il setaccio è sospeso in un imbuto collegato con un tubo di gomma a punta saldata ; l ' imbuto è riempito con il liquido di digestione fino alla coqpertura completa del materiale di analisi . Il rapporto materiale di esame/liquido di digestione deve essere circa 1 : 20 - 1 : 30 .

Dopo un ' incubazione di 18 - 20 ore alla temperatura di 37 - 39 °C , il tubo aguzzo viene staccato . Eliminare con cura il liquido a galla che si trova nel tubo e raccogliere in una capsula il sedimento che è accuratamente risciacquato . Individuare le trichine con uno steriomicroscopio con ingrandimento di 20 - 40 volte .

In caso di esito positivo o incerto dell ' esame di un campione collettivo , si devono analizzare uno alla volta i corrispondenti singoli campioni rimasti , con l ' aggiunta di altri 20 g prelevati su ciascun suino , o , nel caso in cui sitratta di carni in pezzi , con l ' aggiunta di altri 20 g prelevati su ciascuno dei pezzi , conformemente al capoverso b ) sopracitato .

III . METODO DELLA DIGESTIONE ARTIFICIALE SU UN INSIEME DI PRELIEVI

a ) Attrezzatura e reattivi

- Coltello e pinzette per il prelievo dei campioni

- Tritacarne con fori del diametro di 2 - 3 mm

- Matraccio « Erlenmeyer » da 3 000 ml , con tappo di gomma od ovatta

- 1 imbuto separatore conico della capacità di 2 000 ml

- 1 supporto ordinario con base ad A , delle lunghezza di circa 28 cm e barra di 80 cm

- 1 anello del diametro di circa 10 - 11 cm , da fissare al supporto

- 1 morsa a testa piana ( 23 × 40 mm ) , da fissare al supporto mediante doppio attacco

- 1 setaccio « Endecott » n . 80 ( ampiezza della maglia : 177 ) , con diametro esterno di 11 cm , munito di reticella in ottone o in acciaio inossidabile

- 1 imbuto in plastica di diametro interno non inferiore a 12 cm

- 1 microscopio ordinario da sezionamento ( ingrandimento 40 volte ) , dotato di relativa lampada , oppure microscopio binoculare ordinario ( ingrandimento 40 volte )

- 1 trichinoscopio con tavola orizzontale per il compressore

- Per l ' uso del trichinoscopio : 1 vaschetta per il conteggio delle larve , della stessa forma esterna del compressore , del volume di circa 60 - 65 cm3 .

La vaschette può essere costruita come segue :

è formata da una lastra di vetro della lunghezza di 23 cm e di spessore uguale a quello di una singola lastra in un comune compressore . La larghezza , tuttavia , è leggermente inferiore , ossia di 4,5 cm , per poter fissare una lastra di vetro spessa 2 mm , alta 1,8 cm e lunga 17,5 cm sui due lati lunghi della lastra di fondo .

La vaschetta viene chiusa alle estremità applicando direttamente alla lastra di fondo due lastre di vetro lunghe 5 cm , alte 1 cm e spesse 2 mm . L ' altezza della vaschetta , misurata dall ' interno , sarà quinsi di circa 1 cm .

Le lastre sono incollate l ' una all ' altra con colla ordinaria da vetro . Circa 2,8 cm della lastra di fondo sono stati lasciati liberi alle due estremità a scopo protettivo e per meglio maneggiare le vaschetta una volta riempita .

Il volume complessivo della vaschetta è di circa 60 - 65 cm3 .

- Per l ' uso del microscopio sono necessarie alcune scatole di Petri del diametro di 9 cm .

- 1 marcatore rapido usato per segnare sul fondo delle scatole di Petri le zone di 1 cm² da esaminare

- Alcuni recipienti da 10 litri , da usare nel trattamento con la formalina dell ' apparato e per il restante succo digestivo nei casi di reperto positivo

- Acido cloridrico concentrato ( 37 % )

- 30 000 unità Merck per un grammo di pepsina in polvere , o pepsina con titolo noto , di altra ditta .

- 1 o 2 vassoi per raccogliere 100 campioni di carne , da circa 2 g ciascuno .

b ) Prelievo dei campioni

1 . Per le carcasse interne , prelevare un campione di circa 2 g da un pilastro di diaframma nella zona di transizione tra la parte muscolare e la parte tendinea ; qualora non esistano pilastri di diaframma , prelevare un campione della stessa dimensione dalla parte di diaframma vicina alle coste o allo sterno o dalla lingua o dal massetere oppure dai muscoli addominali .

2 . Per la carni in pezzi : prelevare un campione di circa 2 g dai muscoli scheletrici , contenente poco grasso e per quanto possibile vicino alle ossa o ai tendini .

c ) Metodo

Si asporta circa 1 g da ciascuno dei 100 campioni prelevati dai suini . Il campione collettivo è tritato nel tritacarne .

La carne tritata viene introdotta nel matraccio « Erlenmeyer » da 3 l , unitamente a 7 g di pepsina , circa 2 litri di acqua corrente , a temperatura tra i 37 ed i 40 °C circa , nonchù 25 ml di acido cloridrico concentrato . Si agita la miscela per dissolvere la pepsina .

Il pH soluzione sarà di circa 1,5 - 2 .

- Per la digestione , il matraccio « Erlenmeyer » è posto in incubazione a 37 °C per circa 4 ore . Il matraccio viene agitato regolarmente durante l ' incubazione , ossia una o due volte all ' ora .

- La soluzione digerita è filtrata attraverso il setaccio in un imbuto conico separatore da 2 litri , indi lasciato in riposo sul supporto per almeno un ' ora .

- Si spillano circa 45 cm3 della soluzione dall ' imbuto , distribuendoli poi uniformemente , in ragione di 15 ml per scatola , in tre scatole di Petri il cui fondo è suddiviso in quadri di 1 cm di lato .

- Ogni scatola di Petri è accuratamente esaminata al microscopio ( ingrandimento 40 volte circa ) , per vedere se sono presenti larve di trichine .

- Se è fatto uso di vaschette di conteggio delle larve , i 45 cm3 vengono distribuiti in due di tali vaschette e quindi esaminati al trichinoscopio .

- Nel deposito , le larve si presentano come organismi arrotolai , simili a molle di orologio . Esse sono facilmente individuabili e spesso , quando l ' acqua è tiepida , svolgono e riavvolgono la loro « spirale » .

Qualora si formi un sedimento non sufficientemente trasparente , si procede ad una chiarificazione mediante lavaggio . Il campione finale di 45 ml viene versato in una provetta a fondo tondo e lasciato depositare per 15 minuti . Il liquido supernatante viene quindi aspirato con cautela e il sedimento messo in sospensione in circa 45 ml di acqua di rubinetto .

Dopo altri 15 minuti di sedimentazione , il supernatante viene nuovamente aspirato con cautela e il sedimento viene fatto defluire prudentemente con circa 20 ml di acqua di rubinetto in una scatola di Petri e quindi esaminato .

In caso di esito positivo o incerto dell ' esame di un campione collettivo , si devono analizzare uno alla volta i corrispondenti singoli campioni rimasti , con l ' aggiunta di altri 20 g prelevati su ciascun suino , o , nelcaso in cui si tratta di carni in pezzi , con l ' aggiunta di altri 20 g prelevati su ciascuno dei pezzi , conformemente al capoverso b ) .

ALLEGATO II

CAPITOLO I

REQUISITI IMPOSTI AI LABORATORI PER LA RICERCA DELLE TRICHINE

1 . I laboratori per la ricerca delle trichine devono trovarsi nella vicinanza immediata dei locali di macellazione dei suini e disporre almeno di :

a ) un locale adeguatamente attrezzato , che possa essere chiuso a chiave , destinato al confezionamento dei preparati , con pareti lisce rivestite o verniciate fino all ' altezza di 2 m con materiale lavabile e chiaro . Si dovrà predisporre un locale di preparazione per ciascun metodo di esame utilizzato ;

b ) un locale di ricerca destinato alla trichinoscopia e alla microscopia adeguatamente attrezzato e che possa essere chiuso a chiave ;

c ) dispositivi che assicurino un ' aerazione adeguata e , se necessario , un impinato di climatizzazione che permetta di mantenere costantemente la temperatura ambiento sotto al + 25 °C ;

d ) illuminazione naturale o artificiale sufficiente , che non alteri i colori ; va evitata un ' irradiazione solare intensa ;

e ) nel locale di preparazione , impianti sufficienti per la pulizia e la disinfezione delle mani ;

f ) dispositivi per l ' oscuramento del locale in cui vengono effettuati gli esami ;

g ) se necessario , un impinato di refrigerazione per la conservazione dei campioni di carni ;

h ) un locale per la pulizia e la disinfezione degli strumenti d ' esame ( ad esempio , contenitori per il deposito dei campioni , vetri compressori , coltelli e forbici ) con

- pavimenti in materiali impermeabili e imputtescibili , facili a pulire e disinfettare ,

- pareti lisce , rivestite o verniciate con materiale lavbile e chiaro fino all ' altezza di almeno 2 m ;

i ) spogliatoi , lavabi e locali di soggiorno nonchù latrine a sciacquone ;

j ) lavabi alimentari con acqua corrente calda e fredda , potabile , e provvisti di prodotti per la pulizia e la disinfezione , nonchù di ascugamani da utilizzare una sola volta ;

k ) recipienti a tenuta stagna , resistenti alla corrosione , muniti di coperchio a chiusura ermetica tale da impedire qualsiasi prelevamento non autorizzato del contenuto , destinati ad accogliere i resti di campioni ;

l ) impianti che forniscano in quantità sufficiente acqua potabile calda e fredda ;

m ) un dispositivo per l ' evacuazione delle acque di scarico che risponda alle norme previste per il riconoscimento dei macelli ;

n ) adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili ( insetti , roditori , ecc . ) .

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE , AI LOCALI , ALLE ATTREZZATURE ED AGLI STRUMENTI DEI LABORATORI PER LA RICERCA DELLE TRICHINE

2 . È sempre richiesta la massima pulizia del personale addetto al laboratorio , dei locali , dell ' attrezzatura e degli strumenti .

a ) In particolare , il personale deve indossare abiti da lavoro puliti e deve lavarsi le mani più volte nel corso di una giornata di lavoro , oltre che ad ogni ripresa del lavoro ;

b ) nessun animale deve essere ammesso nei laboratori per la ricerca delle trichine ;

c ) il materiale e gli strumenti di lavoro devono essere sempre in ottimo stato di manutenzione e di pulizia ; devono essere puliti e disinfettati con cura più volte nel corso di una giornata di lavoro , nonchù alla fine della stessa .

3 . L ' utilizzazione dell ' acqua potabile è d ' obbligo per tutti gli usi .

4 . Per quanto riguarda lo stato di salute del personale incaricato del prelievo dei campioni al fine d ' esame , si applicano le disposizioni dell ' allegato B , capitolo IV , n . 11 e n . 12 , della direttiva 72/462/CEE .

5 . I campioni di carni necessarie per l ' esame e prelevati subito dopo la macellazione devono essere sottoposti immediatamente all ' esame nel laboratorio per la ricerca delle trichine del macello .

È vietato effettuare esami all ' esterno del macello nel quale gli animali sono stati macellati .

6 . Per prevenire l ' insorgere della stanchezza e le relative conseguenze , devono essere concesse al personale addetto al controllo brevi periodi di riposo .

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I TRICHINOSCOPI

La concezione e il tipo dei trichinoscopi devono soddisfare ai seguenti requisiti minimi :

1 . Semplicità d ' impiego .

2 . Alta luminosità :

- deve essere possibile ottenere risultati sicuri del controllo anche in locali non completamente oscurati ;

- quale fonte luminosa si utilizzerà una lampada da proiezione di 100 W ( 12 v ) .

3 . Ingrandimento sufficiente :

- normale ingrandimento di lavoro : 50 volte ;

- ingrandimento da 80 a 100 volte per identificare oggetti non chiaramente identificati con l ' ingrandimento normale .

4 . Contrasto :

- a qualsiasi ingrandimento si deve avere un ' immagine chiara , precisa , a colori netti .

5 . Meccanismo di commutazione :

- quando si cambia il rapporto di ingrandimento , la compensazione della luminosità dello schermo deve avvenire automaticamente .

6 . Aumento del contrasto :

- il sistema di condensatori deve essere provvisto di un diaframma per la variazione del contrasto che consenta di esaminare accuratamente anche i campioni più difficili ;

- il diaframma deve essere di facile impiego ( ad esempio , regolabile mediante levetta fissata sul quadro di comando del trichinoscopio ) .

7 . Agevole messa a fuoco dell ' obiettivo :

- messa a fuoco rapida mediante anello zigrinato ;

- messa a fuoco di precisione mediante levetta .

8 . Regolazione della tensione :

- per ottenere la luminosità voluta nella situazione specifica .

9 . Guida a senso unico del vetro compressore :

- un dispositivo automatico di blocco deve assicurare il passaggio a senso unico del vetro compressore per evitare spostamenti accidentali .

10 . Visibilità della superficie di proiezione .

11 . Superficie di proiezione :

- diametro minimo di 54 cm ,

- alto potere riflettente ,

- durevolezza ,

- smontabilità ,

- facilità di pulizia .

ALLEGATO III

BOLLATURA DELLE CARNI CHE HANNO SUBITO L ' ESAME PER LA RICERCA DELLE TRICHINE

1 . La bollatura sanitaria deve essere effettuata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale . A tal fine egli detiene e custodisce :

- gli strumenti per la bollatura che può consegnare al personale ausiliario soltanto al momento e per il tempo necessario per effettuare la bollatura stessa ;

- i boli metallici di cui al numero 5 . Questi bolli metallici sono consegnati al personale ausiliario al momento in cui sono utilizzati e in numero corrispondente alle necessità .

2 . Il bollo deve essere un timbro di forma rotonda , di 2,5 cm di diametro . Sul timbro devono figurare le seguenti indicazioni , in caratteri perfettamente leggibili :

- verso il centro , la lettera T maiuscola formata da due barre della lunghezza di 1 cm e della larghezza di 0,2 cm ;

- sotto la lettera T predetta , una delle sigle CEE , EEG , EWG , EOEF o EEC . Le lettere devono avere un ' altezza di 0,4 cm .

3 . Le carcasse sono bollate con marchio a inchiostro o a fuoco sulla faccia interna della coscia , in conformità del paragrafo 2 .

4 . La testa è bollata con un marcio a inchiostro o a fuoco rispondente alle prescrizioni del paragrafo 2 .

I pezzi , esclusi quelli esenti da bollatura sanitaria ai sensi dell ' allegato B , capitolo X , paragrafo 43 , della direttiva 72/462/CEE , ottenuti nei laboratori di sezionamento da carcasse regolarmente bollate , semprechù non rechino alcuna stampigliatura , devono essere bollati prima dell ' applicazione del bollo sanitario , in conformità del paragrafo 2 . L ' etichetta di cui al predetto paragrafo 43 , secondo comma , deve rispondere ai requisiti del successivo paragrafo 6 .

5 . La bollatura può anche essere effettuata mediante bollo metallico di forma rotond , non riutilizzabile , da fissare su ciascun pezzo o ciascuna carcassa ; detto bollo deve essere di materiale resistente e pienamente conforme ai requisiti igienici .

Sul bollo metallico devono figurare le seguenti indicazioni , in caratteri perfettamente leggibili :

- verso il centro la lettera T maiuscola ,

- sotto la lettera T predetta , una delle sigle CEE , EEG , EWG , EOEF o EEC . Le lettere devono avere un ' altezza di 0,2 cm .

6 . Sull ' etichetta di cui all ' allegato B , capitolo X , paragrafo 44 , della direttiva di cui al punto 4 deve figurare , oltre al bollo sanitario , un bollo chiaramente leggibile identico a quello previsto al paragrafo 2 .

ALLEGATO IV

TRATTAMENTO COL FREDDO

1 . La carne portata in frigorifero allo stato congelato va conservata in queste condizioni .

2 . L ' attrezzatura tecnica e la sistemazione del locale refrigeratore debbono essere tali da garantire in tutti i punti del locale e in tutte le parti della carne la temperatura di cui al punto 6 , che deve essere raggiunta nel più breve tempo possibile e mantenuta constantemente .

3 . Gli imballaggi isolanti vanno eliminati prima della refrigerazione , tranne per la carne che al momento dell ' introduzione nel locale frigorifero ha già raggiunto in tutte le sue parti la temperatura di cui al punto 6 .

4 . Le partite di carne vanno mantenute nel locale frigorifero , separate e sotto chiave .

5 . Per ogni partita di carne vanno annotati il giorno e l ' ora dell ' introduzione nel locale frigorifero .

6 . La temperatura nel locale frigorifero deve essere almeno di - 25 °C , deve essere misurata termoelettricamente con apparecchi tarati e deve essere tenuto sotto registrazione costante . Essa non deve essere misurata direttamente nella corrente d ' aria fredda . Gli apparecchi di misura vanno tgenuti sotto chiave . I diagrammi devono riportare i numeri corrispondenti del registro delle ispezione effettuate all ' atto dell ' importazione , nonchù il giorno e l ' ora d ' inizio e di fine della congelazione , e vanno conservati per un anno .

7 . Le carne avente diametro o spessore fino a 25 cm va refrigerata ininterrottamente per almeno 240 ore , le carne avente diametro o spessore tra 25 e 50 cm , per almeno 480 ore . La carne avente diametro o spessore superiore , non può essere sottoposta a questo procedimento di refrigerazione . La durata di refrigerazione viene calcolata a partire dal momento in cui il locale frigorifero raggiunge la temperatura di cui al punto 6 .

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