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Document 31977D0415

    77/415/CEE: Decisione del Consiglio, del 3 giugno 1977, che accetta a nome della Comunità vari allegati della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali

    GU L 166 del 4.7.1977, p. 1–39 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1977/415/oj

    31977D0415

    77/415/CEE: Decisione del Consiglio, del 3 giugno 1977, che accetta a nome della Comunità vari allegati della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali

    Gazzetta ufficiale n. L 166 del 04/07/1977 pag. 0001 - 0039
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 3 pag. 0066
    edizione speciale greca: capitolo 02 tomo 4 pag. 0007
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 3 pag. 0066
    edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 4 pag. 0007
    edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 4 pag. 0007


    ++++

    CONSIGLIO

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 3 giugno 1977

    che accetta a nome della Comunità vari allegati della convenzione internazionale per la semplificazione e l ' armonizzazione dei regimi doganali

    ( 77/415/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    vista la raccomandazione della Commissione ,

    considerando che , conformemente alla decisione 75/199/CEE del Consiglio , del 18 marzo 1975 ( 1 ) , la Comunità ha concluso la convenzione internazionale per la semplificazione e l ' armonizzazione dei regimi doganali ;

    considerando che la Comunità ritiene accettabili gli allegati di detta convenzione concernenti le regole di origine , le prove documentali dell ' origine , il transito doganale , l ' ammissione e temporanea per perfezionamento attivo e l ' esportazione temporanea per perfezionamento passivo ; che è tuttavia opportuno , per tenere conto delle esigenze dell ' unione doganale , formulate alcune riserve in relazione all ' accettazione degli allegati concernenti le regole di origine , le prove documentali dell ' origine , l ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo e l ' esportazione temporanea per perfezionamento passivo ,

    DECIDE :

    Articolo 1

    A nome della Comunità sono accettati i seguenti allegati della convenzione internazionale per la semplificazione e l ' armonizzazione dei regimi doganali :

    - l ' allegato D.1 concernente le regole di origine , eccettuate le norme 7 e 8 e la prassi raccomandata 10 ,

    - l ' allegato D.2 concernente le prove documentali dell ' origine , eccettuate le prassi raccomandate 3 , 10 e 12 ,

    - l ' allegato E.1 concernente il transito doganale ,

    - l ' allegato E.6 concernente l ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo , eccettuate le norme 19 e 34 e le prassi raccomandate 5 , 16 , 18 e 27 ,

    - l ' allegato E.8 concernente l ' esportazione temporanea per perfezionamento passivo , eccettuate la norma 20 e le prassi raccomandate 3 , 9 e 10 .

    I testi dei suddetti allegati sono acclusi alla presente decisione .

    Articolo 2

    La Commissione informa il segretariato generale del consiglio di cooperazione doganale che la Comunità accetta l ' allegato concernente il transito doganale nonchù , con le riserve indicate all ' articolo 1 , gli allegati concernenti le regole di origine , le prove documentali dell ' origine , l ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo e l ' esportazione temporanea per perfezionamento passivo .

    Fatto a Bruxelles , addì 3 giugno 1977 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    D . OWEN

    ( 1 ) GU n . L 100 del 21 . 4 . 1975 , pag . 1 .

    ALLEGATO

    Traduzione ( 1 )

    ALLEGATO D.1

    ALLEGATO CONCERNENTE LE REGOLE D ' ORIGINE

    Introduzione

    La nozione di origine delle merci interviene nell ' attuazione di numerose misure , della cui applicazione è responsabile la dogana . Le regole utilizzate per determinare l ' origine delle merci si avvalgono di due differenti criteri di base : quello delle merci « interamente prodotte » in un determinato paese , se un solo paese viene preso in considerazione per l ' attribuzione dell ' origine di una determinata merce , e quello della « trasformazione sostanziale » , allorchù due o più paesi contribuiscono alla produzione di una determinata merce . Il criterio delle merci « interamente prodotte » , che si applica principalmente ai prodotti « naturali » ed alle merci che da essi derivano , esclude generalmente dal suo campo di applicazione le merci che contengono parti o materie importate ovvero di origine indeterminata . Il criterio della « trasformazione sostanziale » può essere espresso mediante vari metodi di applicazione .

    In pratica , il criterio della trasformazione sostanziale può essere espresso :

    - mediante la regola del cambiamento di voce tariffaria in una nomenclatura determinata , corredata di elenchi di eccezioni ,

    e/o

    - mediante un elenco delle operazioni di trasformazione o di lavorazione che conferiscono o no alle merci che vi sono state sottoposte l ' origine del paese in cui vengono effettuate ,

    e/o

    - mediante la regola della percentuale ad valorem , quando la percentuale del valore dei prodotti utilizzati o la percentuale del valore aggiunto raggiungono un determinato livello .

    I vantaggi e gli inconvenienti di questi vari metodi di espressione , dal punto di vista della dogana e degli utenti , si possono così riassumere :

    A . CAMBIAMENTO DI VOCE TARIFFARIA

    Il metodo di applicazione generalmente adoperato consiste nello stabilire una regola generale in base alla quale si ritiene che il prodotto ottenuto abbia subito una trasformazione o una lavorazione sufficiente qualora rientri in una voce di una nomenclatura sistematica delle merci diversa da quella applicabile a ciascuno dei prodotti utilizzati .

    Tale regola generale è di solito corredata di elenchi di eccezioni basate sulla nomenclatura sistematica delle merci . In essi sono specificati i casi in cui un cambiamento di voce non è determinante o impone ulteriori condizioni .

    Vantaggi

    Questo metodo consente di stabilire in maniera precisa ed obiettiva le condizioni per la determinazione dell ' origine . Qualora al fabbricante fossero richieste prove , egli potrebbe facilmente fornire i dati che permettono di stabilire che le merci soddisfano le condizioni richieste .

    Inconvenienti

    Gli elenchi di eccezioni sono spesso difficili da preparare e , normalmente , devono essere costantemente aggiornati per seguire lo sviluppo della tecnica e delle condizioni economiche . Le eventuali descrizioni di processi di fabbricazione non devono essere troppo complesse , in quanto rischierebbero di indurre i fabbricanti , sebbene in buona fede , a commettere errori .

    Inoltre , la struttura di una nomenclatura sistematica delle merci non può essere utilizzata per determinare l ' origine , a meno che il paese di esportazione e il paese di importazione non abbiano adottato la medesima nomenclatura come base per le rispettive tariffe e la applichino uniformemente .

    B . ELENCHI DELLE TRASFORMAZIONI O DELLE LAVORAZIONI

    Questo metodo viene generalmente espresso avvalendosi di elenchi generali in cui per ciascun prodotto sono descritti i processi di trasformazione e di lavorazione considerati sufficientemente importanti ( qualifying processes ) .

    Vantaggi

    I vantaggi sono gli stessi di quelli descritti al precedente punto A .

    Inconvenienti

    A parte gli inconvenienti di cui al punto A , gli elenchi generali sono più lunghi e dettagliati e quindi ben più difficili da preparare .

    ( 1 ) Conformemente all ' articolo 19 della convenzione solo i testi inglese e francese fanno fede .

    C . REGOLA DELLA PERCENTUALE AD VALOREM

    Per determinare l ' origine mediante questo metodo , occorre tener conto dell ' importanza della trasformazione o della lavorazione subite in un paese , basandosi sul valore aggiunto che tali operazioni conferiscono alla merce . Allorchù questo valore aggiunto è uguale o superiore ad una determinata percentuale , la merce acquisisce l ' origine del paese nel quale ha subito tale trasformazione o lavorazione .

    Il valore aggiunto può essere altresì calcolato tenendo conto dei materiali o dei componenti di origine estera o indeterminata utilizzati nella fabbricazione o nella produzione della merce . La merce conserva l ' origine di un determinato paese soltanto se i materiali o i componenti non superano una determinata percentuale del valore del prodotto finito .

    In pratica , quindi , questo metodo comporta una comparazione tra il valore delle materie importate o di origine indeterminata ed il valore dei prodotti finiti .

    Il valore dei prodotti costituenti , importati o di origine indeterminata , viene generalmente stabilito sulla base del valore all ' importazione o del prezzo di acquisto . Il valore della merce esportata viene normalmente calcolato in base al prezzo di costo , al prezzo franco fabbrica o al prezzo all ' esportazione .

    Tale metodo può essere applicato :

    - in combinazione con gli altri due metodi , utilizzando gli elenchi di eccezioni di cui al punto A o gli elenchi generali di cui al punto B ,

    - oppure mediante una regola generale che stabilisca un tasso uniforme , senza far riferimento ad un elenco di prodotti specifici .

    Vantaggi

    I principali vantaggi di questo metodo sono la precisione e la semplicità .

    Il valore dei prodotti costituenti , importati o di origine indeterminata , può essere stabilito mediante registri o documenti commerciali disponibili .

    Quando il valore dei prodotti esportati è basato sul prezzo franco fabbrica o sul prezzo all ' esportazione , è facile determinare questi due elementi che in generale possono essere controllati per mezzo delle fatture commerciali o dei registri dei commercianti di cui trattasi .

    Inconvenienti

    Le difficoltà sorgono specialmente in casi limite in cui una leggera differenza per eccesso o per difetto rispetto alla percentuale prescritta fa sì che un prodotto soddisfi o no le condizioni di attribuzione dell ' origine .

    Analogamente , la determinazione dell ' origine dipende in gran parte dalle fluttuazioni dei corsi mondiali delle materie prime nonchù dalle fluttuazioni monetarie . A volte tali fluttuazioni possono essere così rilevanti da falsare sensibilmente l ' applicazione delle regole di origine così formulate .

    Un altro grave inconveniente è rappresentato dal fatto che elementi , quali il prezzo di costo o il costo totale dei prodotti utilizzati , in base ai quali si può calcolare il valore aggiunto , sono spesso difficili da fissare e potrebbero assumere un carattere diverso e ricevere una differente interpretazione nel paese di esportazione e nel paese di importazione . Potrebbero sorgere controversie qualora si tratti di stabilire se taluni fattori , segnatamente in materia di spese generali , debbano essere imputati al prezzo di costo o , ad esempio , ai costi di vendita , di distribuzione , ecc .

    Sebbene tutte queste regole per determinare l ' origine presentino , in varia misura , vantaggi e inconvenienti , occorre tuttavia sottolineare che la mancanza di regole di origine comuni , sia all ' importazione che all ' esportazione , non solo complica il compito delle amministrazioni doganali e degli organismi autorizzati a fornire le prove documentali dell ' origine , ma è anche causa di difficoltà per coloro che operano nel settore del commercio internazionale . È quindi opportuno pervenire progressivamente all ' armonizzazione in questo settore . Anche qualora fossero introdotti metodi diversi per tener conto di considerazioni economiche o di negoziati nel contesto di accordi tariffari preferenziali , è opportuno che essi si collochino in un quadro comune o uniforme , per facilitarne la comprensione da parte dei commercianti e l ' applicazione da parte della dogana .

    Tenuto conto delle summenzionate considerazioni , il presente allegato propone , dopo le definizioni di taluni termini tecnici , le regole per la determinazione dell ' origine che appaiono più facili da applicate e da controllare , che meno si prestano ad errori di interpretazione ed a frodi e che interferiscono il meno possibile sullo svolgimento delle attività commerciali .

    Le disposizioni relative a tali regole sono accompagnate da altre disposizioni generalmente ritenute essenziali ai fini dell ' applicazione pratica di un sistema per la determinazione dell ' origine delle merci .

    Il presente allegato tratta unicamente degli aspetti doganali delle regole di origine . Esso non riguarda , ad esempio , le misure adottate allo scopo di proteggere la proprietà industriale o commerciale o di assicurare il rispetto delle indicazioni di origine o di altre designazioni commerciali in vigore .

    Definizioni

    Ai fini dell ' applicazione del presente allegato :

    a ) per « paese d ' origine delle merci » si intende il paese nel quale le merci sono state prodotte o fabbricate , secondo i criteri stabiliti per l ' applicazione della tariffa doganale , per le restrizioni quantitative , nonchù per qualsiasi altra misura connessa con gli scambi .

    Nota

    In questa definizione , il termine « paese » può contemplare un gruppo di paesi , una regione o una parte di paese ;

    b ) per « regole d ' origine » si intendono le disposizioni specifiche applicate da un paese per determinare l ' origine delle merci e derivanti da principi fissati dalla legislazione nazionale o da accordi internazionali ( criteri d ' origine ) ;

    c ) per « criterio della trasformazione sostanziale » si intende il criterio secondo il quale l ' origine delle merci viene determinata considerando come paese di origine quello in cui è stata effettuata l ' ultima trasformazione o lavorazione sostanziale giudicata sufficiente per conferire alle merci il proprio carattere essenziale ;

    d ) per « controllo doganale » si intende l ' insieme delle misure adottate per assicurare l ' osservanza delle leggi e dei regolamenti che la dogana ha il compito di applicare .

    Principio

    1 . Norma

    Le regole d ' origine necessarie per l ' attuazione delle misure della cui applicazione è responsabile la dogana , sia all ' importazione sia all ' esportazione , sono stabilite conformemente alle disposizioni del presente allegato .

    Regole d ' origine

    2 . Norma

    Le merci interamente prodotte in un determinato paese sono considerate originarie di tale paese . Si considerano interamente ottenuti in un determinato paese soltanto :

    a ) i prodotti minerali estratti dal suo suolo , dalle sue acque territoriali o dal fondo dei suoi mari o oceani ;

    b ) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti ;

    c ) gli animali vivi , ivi nati ed allevati ;

    d ) i prodotti che provengono da animali viventi in tale paese ;

    e ) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate ;

    f ) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare da navi di tale paese ;

    g ) le merci ottenute a bordo di navi officina di tale paese , utilizzando esclusivamente i prodotti di cui alla lettera f ) ;

    h ) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situati al di fuori delle acque territoriali , a condizione che tale paese eserciti per lo sfruttamento diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo ;

    ij ) i rottami ed i residui provenienti da operazioni di trasformazione o di lavorazione , nonchù gli articoli fuori uso raccolti in tale paese e che possano servire soltanto al recupero di materie prime ;

    k ) le merci ottenute in tale paese esclusivamente dai prodotti di cui alle lettere da a ) a ij ) .

    3 . Norma

    Qualora due o più paesi intervengano nella produzione di una merce , l ' origine di quest ' ultima è determinata in base al criterio della trasformazione sostanziale .

    Note

    1 . In pratica , il criterio della trasformazione sostanziale può essere espresso :

    - mediante la regola del cambiamento di voce tariffaria di una nomenclatura determinata , corredata di elenchi di eccezioni ,

    e/o

    - mediante un elenco delle operazioni di trasformazione o di lavorazione che conferiscono o no alle merci che vi sono state sottoposte l ' origine del paese in cui sono state effettuate ,

    e/o

    - mediante la regola della percentuale ad valorem , quando la percentuale del valore dei prodotti utilizzati o la percentuale del valore aggiunto raggiungono un determinato livello .

    2 . Per determinare se le condizioni relative alla trasformazione o alla lavorazione sostanziale siano soddisfatte , si può far ricorso alla struttura di una classificazione tariffaria come la nomenclatura di Bruxelles , fissando una regola generale accompagnata da elenchi di eccezioni .

    Secondo tale regola generale , si ritiene che il prodotto ottenuto abbia subito una trasformazione o una lavorazione sufficiente qualora sia contemplato da una voce del sistema di classificazione tariffaria diversa da quella applicabile a ciascuno dei prodotti utilizzati .

    Negli elenchi di eccezioni possono essere menzionate :

    a ) le trasformazioni o lavorazioni che , pur comportando un cambiamento di voce nella classificazione tariffaria , non sono considerate sostanziali o lo sono a determinate condizioni ;

    b ) le trasformazioni o lavorazioni che , pur non comportando un cambiamento di voce nella classificazione tariffaria , sono considerate sostanziali a determinate condizioni .

    Le condizioni di cui alle lettere a ) e b ) possono riferirsi ad un determinato tipo di trattamento subito dalla merce ovvero ad una regola di percentuale « ad valorem » .

    3 . La condizione della percentuale « ad valorem » può essere espressa sotto forma di regola generale che fissa un tasso uniforme , senza avvalersi di un elenco di prodotti singoli .

    4 . Prassi raccomandata

    Ai fini dell ' applicazione del criterio della trasformazione sostanziale , occorrerebbe avvalersi della nomenclatura di Bruxelles alle condizioni stabilite nella nota 2 della norma 3 .

    5 . Prassi raccomandata

    Quando il criterio della trasformazione sostanziale è espresso mediante la regola della percentuale ad valorem , i valori da prendere in considerazione dovrebbero essere :

    - per i prodotti importati , il valore in dogana all ' importazione oppure , per i prodotti di origine indeterminata , il primo prezzo accertabile pagato per tali prodotti sul territorio del paese in cui è stata effettuata la fabbricazione ;

    - per le merci prodotte , il prezzo franco fabbrica ovvero il prezzo all ' esportazione , conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale .

    6 . Norma

    Non devono essere considerate trasformazioni o lavorazioni sostanziali le operazioni che non contribuiscono affatto o soltanto in minima parte a conferire alle merci le loro caratteristiche o proprietà essenziali , ed in particolare le operazioni che comprendono esclusivamente uno o più dei seguenti elementi :

    a ) manipolazioni necessarie per assicurare la conservazione delle merci durante il trasporto o il magazzinaggio ;

    b ) manipolazioni dirette a migliorare la presentazione o la qualità commerciale dei prodotti o a condizionarli per il trasporto , come l ' apertura dei colli , l ' estrazione del contenuto e la suddivisione per voce doganale , il ricondizionamento dei colli ;

    c ) semplici operazioni di montaggio ;

    d ) miscugli di merci di origine diversa , purchù le caratteristiche del prodotto ottenuto non siano essenzialmente differenti dalle caratteristiche delle merci che sono state mischiate .

    Casi particolari di attribuzione dell ' origine

    7 . Norma

    Gli accessori , i pezzi di ricambio e gli attrezzi destinati ad essere utilizzati con un materiale , una macchina , un apparecchio o un veicolo sono considerati della stessa origine del materiale , della macchina , dell ' apparecchio o del veicolo , purchù siano importati e normalmente venduti insieme con esso e corrispondano per tipo e numero alla sua normale attrezzatura .

    8 . Norma

    Su richiesta dell ' importatore , vengono considerati come un solo e medesimo articolo ai fini della determinazione dell ' origine gli articoli smontati o non montati che sono importati mediante più spedizioni , in quanto per ragioni di trasporto o di produzione non possono essere importati mediante un ' unica spedizione .

    9 . Norma

    Ai fini della determinazione dell ' origine , gli imballaggi sono considerati della stessa origine delle merci che contengono , a meno che la legislazione nazionale del paese di importazione non esiga che gli imballaggi siano dichiarati separatamente a scopi tariffari , nel qual caso la loro origine viene determinata indipendentemente da quella delle merci .

    10 . Prassi raccomandata

    Ai fini della determinazione dell ' origine delle merci , quando gli imballaggi sono considerati della stessa origine di queste ultime , dovrebbero essere presi in considerazione , segnatamente nel caso in cui venga applicato il metodo della percentuale , soltanto gli imballaggi nei quali le merci sono solitamente vendute al minuto .

    11 . Norma

    Ai fini della determinazione dell ' origine delle merci , non si tiene conto dell ' origine dei prodotti energetici , degli impianti , delle macchine e delle attrezzature utilizzati durante la trasformazione o lavorazione delle merci .

    Regola del trasporto diretto

    12 . Prassi raccomandata

    Qualora siano previste disposizioni che , impongono il trasporto diretto delle merci dal paese di origine , devono essere accordate deroghe , in particolare per ragioni geografiche ( ad esempio , nel caso di paesi privi di sbocco diretto al mare ) , e nel caso delle merci che rimangono sotto il controllo della dogana nei paesi terzi ( ad esempio , nel caso di merci esposte in fiere o esposizioni ovvero collocate in depositi doganali ) .

    Informazioni sulle regole di origine

    13 . Norma

    Le autorità competenti devono assicurare che tutti gli interessati possano disporre senza difficoltà delle regole di origine , delle modifiche eventualmente apportate e delle informazioni riguardanti la loro interpretazione .

    14 . Norma

    Le modifiche apportate alle regole di origine o alle loro modalità di applicazione entrano in vigore soltanto alla scadenza di un termine adeguato , per dare agli interessati , sia sui mercati di esportazione sia nei paesi fornitori , la possibilità di tenere conto delle nuove disposizioni .

    ALLEGATO D.2

    ALLEGATO CONCERNENTE LE PROVE DOCUMENTALI DELL ' ORIGINE

    Introduzione

    L ' applicabilità di numerose misure doganali , in particolare quelle di ordine tariffario , dipende dall ' origine delle merci . I certificati e le altre prove documentali dell ' origine presentati al momento dell ' importazione sono diretti a facilitare il controllo dell ' origine e ad accelerare quindi le operazioni di sdoganamento .

    Le prove documentali dell ' origine possono essere prodotte mediante una semplice dichiarazione relativa all ' origine delle merci , che il fabbricante , il produttore , il fornitore , l ' esportatore o altra persona competente iscrive sulla fattura commerciale o su un altro documento .

    In taluni casi tali dichiarazioni devono tuttavia essere autenticate o completate da una attestazione rilasciata da un ' autorità o da un organismo autorizzato ed indipendente sia dall ' esportatore che dall ' importatore . In altri casi , possono essere previsti moduli particolari , i « certificati di origine » , nei quali l ' organismo autorizzato a rilasciarli certifica l ' origine delle merci e nei quali può figurare anche una dichiarazione del fabbricante , del produttore , ecc .

    In talune circostanze è peraltro possibile rinunciare ad esigere la presentazione di prove documentali dell ' origine .

    Tutta questa gamma di prove documentali dell ' origine consente di tener conto dei vari gradi di importanza che riveste la determinazione dell ' origine in considerazione della varietà degli interessi in gioco .

    Sono tuttavia necessarie regole precise per permettere agli esportatori ed agli importatori di conoscere esattamente quali siano a tal riguardo le esigenze della dogana per poter usufruire della semplificazione delle formalità resa possibile in taluni casi . Queste regole stabiliscono inoltre le condizioni di validità alle quali devono rispondere le varie prove documentali dell ' origine .

    Definizioni

    Ai fini dell ' applicazione del presente allegato :

    a ) per « prova documentale dell ' origine » si intende un certificato di origine , una dichiarazione certificata di origine o una dichiarazione di origine ;

    b ) per « certificato di origine » si intende un modulo specifico che consente l ' identificazione delle merci e nel quale l ' autorità o l ' organismo autorizzato a rilasciarlo certifica espressamente che le merci cui il certificato si riferisce sono originarie di un determinato paese . Tale certificato può anche comportare una dichiarazione del fabbricante , del produttore , del fornitore , dell ' esportatore o di altra persona competente ;

    Nota

    In questa definizione , il termine « paese » può contemplare un gruppo di paesi , una regione od una parte di paese ;

    c ) per « dichiarazione certificata di origine » si intende una « dichiarazione di origine » certificata da un ' autorità o da un organismo abilitato a farlo ;

    d ) per « dichiarazione di origine » si intende una appropriata dichiarazione riguardante l ' origine delle merci , che il fabbricante , il produttore , il fornitore , l ' esportatore o altra persona competente iscrive sulla fattura commerciale o su altro documento relativo alle merci in occasione dell ' esportazione .

    Nota

    La dichiarazione può essere così formulata :

    « Le merci di cui alla presente sono originarie di ... ( nome del paese di origine delle merci ) » ;

    e ) per « certificato di denominazione regionale » si intende un certificato redatto secondo le regole stabilite da un ' autorità o da un organismo riconosciuto e attestante che le merci che ivi figurano possono beneficiare di una denominazione propria di una determinata regione ( ad esempio , vini di Champagne , Porto , formaggio Parmigiano , ecc . ) ;

    f ) per « persona » si intende sia una persona fisica sia una persona giuridica , semprechù il contesto non disponga altrimenti .

    Principio

    1 . Norma

    Le condizioni alle quali vengono richieste , stabilite e rilasciate le prove documentali relative all ' origine delle merci sono disciplinate dalle disposizioni del presente allegato .

    Caso di esigibilità di prove documentali dell ' origine

    2 . Norma

    Una prova documentale dell ' origine può essere richiesta soltanto quando sia necessaria per l ' applicazione di dazi doganali preferenziali , di misure economiche o commerciali adottate unilateralmente , bilateralmente o multilateralmente ovvero di misure di ordine pubblico o sanitario .

    3 . Prassi raccomandata

    1 ) Una prova documentale dell ' origine non dovrebbe essere richiesta nei casi seguenti :

    a ) merci oggetto di piccole spedizioni dirette a privati o contenute nei bagagli dei viaggiatori , purchù si tratti di importazioni di carattere non commerciale ed il valore globale dell ' importazione non sia superiore ad un importo di almeno 100 dollari USA ;

    b ) merci oggetto di spedizioni commerciali , il cui valore globale non sia superiore ad un importo di almeno 60 dollari USA ;

    c ) merci in ammissione temporanea ;

    d ) merci trasportate in regime di transito doganale ;

    e ) merci accompagnate da un certificato di denominazione regionale , nonchù talune merci specifiche , qualora degli accordi bilaterali o multilaterali relativi a tali merci consentano di non esigere una prova documentale .

    2 ) Qualora più spedizioni di cui alle lettere a ) o b ) del punto precedente siano inviate simultaneamente e con gli stessi mezzi al medesimo destinatario dal medesimo speditore , il valore totale di tali spedizioni costituisce il valore globale .

    4 . Prassi raccomandata

    Qualora le regole relative all ' esigibilità di prove documentali dell ' origine siano state stabilite unilateralmente , esse dovrebbero essere riesaminate almeno ogni tre anni , per verificare se esse , tenuto conto dell ' evoluzione delle condizioni economiche e commerciali che le hanno determinate , siano ancora valide .

    5 . Norma

    Prove documentali fornite dalle autorità competenti del paese di origine possono essere richieste ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione abbiano sospetti di frode .

    Casi di applicazione e forme dei vari tipi di prove documentali dell ' origine

    a ) Certificato di origine

    Forma e contenuto

    6 . Prassi raccomandata

    1 ) Quando le parti contraenti riprenderanno in esame i moduli attualmente in uso o elaboreranno nuovi modelli di certificato d ' origine , potranno utilizzare il modello di formulario che figura nell ' appendice I del presente allegato , conformemente alle note di cui all ' appendice II e tenendo conto delle regole di cui all ' appendice III .

    2 ) Le parti contraenti che avessero adeguato i propri modelli di certificato d ' origine al modello che figura nell ' appendice I del presente allegato dovrebbero notificarlo al segretario generale del Consiglio .

    Lingue da utilizzare

    7 . Prassi raccomandata

    I moduli dei certificati d ' origine devono essere stampati nella lingua ( o nelle lingue ) scelta ( e ) dal paese di esportazione e , qualora tale lingua ( o tali lingue ) non sia ( siano ) nù il francese nù l ' inglese , essi devono essere stampati anche in francese o in inglese .

    8 . Prassi raccomandata

    Quando la lingua utilizzata per compilare il certificato d ' origine è diversa da quella ( e ) del paese d ' importazione , le autorità doganali di questo paese non dovrebbero esigere sistematicamente una traduzione dei dati che figurano nel certificato d ' origine .

    Autorità o organismi abilitati a rilasciare i certificati d ' origine

    9 . Norma

    Le parti contraenti che accettano il presente allegato devono indicare , nella notifica d ' accettazione oppure successivamente , quali siano le autorità o gli organismi abilitati a rilasciare i certificati d ' origine .

    Nota

    I certificati d ' origine possono essere rilasciati non solo da autorità doganali od altre autorità , ma anche da organismi ( ad esempio , camere di commercio ) preliminarmente riconosciuti da autorità competenti .

    10 . Prassi raccomandata

    Quando le merci non vengono importate direttamente dal paese d ' origine ma sono inoltrate attraverso un paese terzo , la compilazione dei certificati d ' origine dovrebbe essere effettuata dalle autorità o dagli organismi abilitati a rilasciarli in quel paese terzo sulla base di un certificato d ' origine precedentemente rilasciato nel paese d ' origine delle merci .

    11 . Prassi raccomandata

    Le autorità o organismi abilitati a rilasciare i certificati d ' origine dovrebbero conservare , per un periodo di almeno due anni , le domande o copie per il controllo relative ai certificati d ' origine da essi rilasciati .

    b ) Prove documentali diverse dal certificato d ' origine

    12 . Prassi raccomandata

    1 ) Qualora sia richiesta una prova documentale dell ' origine , si dovrebbe accettare una dichiarazione d ' origine nei seguenti casi :

    a ) merci oggetto di piccole spedizioni , dirette a privati o contenute nei bagagli dei viaggiatori , purchù si tratti di importazioni di carattere non commerciale ed il valore globale dell ' importazione non sia superiore ad un importo di almeno 500 dollari USA ;

    b ) merci oggetto di spedizioni commerciali , il cui valore globale non sia superiore ad un importo di almeno 300 dollari USA .

    2 ) Qualora più spedizioni di cui alle lettere a ) o b ) del punto precedente siano inviate simultaneamente e con gli stessi mezzi al medesimo destinatario del medesimo speditore , il valore totale di tali spedizioni costituisce il valore globale .

    Sanzioni

    13 . Norma

    Sono previste sanzioni contro ogni persona che rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere una prova documentale dell ' origine .

    Informazioni sulle condizioni relative alle prove documentali dell ' origine

    14 . Norma

    Le autorità competenti si adoperano per consentire ad ogni persona interessata di procurarsi senza difficoltà tutte le informazioni utili sulle condizioni relative alle prove documentali dell ' origine .

    Appendice I

    Formulario : vedi G.U .

    $APPENDICE I

    DICHIARAZIONE DI MERCI ( TRANSITO DOGANALE )

    $Formularie : vedi G.U .

    APPENDICE II

    NOTE

    1 . Il certificato deve avere il formato internazionale ISO/A4 ( 210 × 297 mm ; 8,27 × 11,69 pollici ) . Il formulario è provvisto di un margine superiore di 10 mm e di un margine sinistro di 20 mm per consentire la classificazione . La spaziatura interlineare deve corrispondere a multipli di 4,24 mm ( 1/6 di pollice ) , mentre gli spazi trasversali devono corrispondere a multipli di 2,54 mm ( 1/10 di pollice ) . La presentazione deve essere conforme al formulario tipo della CEE , conformemente al modello di cui all ' appendice 1 . Variazioni di lieve entità rispetto alle dimensioni esatte dei riquadri , ecc . , possono essere accettate se dovute a motivi particolari nel paese di emissione , quali l ' esistenza di sistemi di misura diversi dal sistema metrico , le caratteristiche particolari di una serie normalizzata di documenti nazionali , ecc .

    2 . Qualora sia necessario prevedere domande di certificati d ' origine , i due moduli dovrebbero essere tra loro compatibili , in modo da poter essere compilati in una sola volta .

    3 . I paesi possono stabilire norme riguardanti il peso al m2 della carta da utilizzare e l ' uso della filigrana per evitare falsificazioni .

    4 . Le istruzioni che gli utenti devono seguire per la compilazione del certificato di origine possono essere stampate sul retro del certificato stesso .

    5 . Qualora in applicazione di un accordo di mutua assistenza amministrativa possano essere presentare domande di controllo a posteriori , uno spazio può essere a tal fine previsto sul retro del certificato .

    6 . Le osservazioni che seguono riguardano i riquadri che figurano sul modello di formulario :

    Riquadro n . 1

    La dicitura « esportatore » può essere sostituita con « speditore » , « produttore » , « fornitore » , ecc .

    Riquadro n . 2

    Un solo esemplare di certificato d ' origine può essere contraddistinto dalla parola « originale » posta accanto al titolo del documento . Qualora venga rilasciato un certificato d ' origine per sostituire un certificato originale andato perduto , il certificato sostituivo deve essere contraddistinto dalla parola « duplicato » posta accanto al titolo del documento . Le copie di un certificato originale o di un duplicato debbono recare la dicitura « copia » accanto al titolo . Questo riquadro è altresì destinato ad accogliere il nome ( logotipo , emblema , ecc . ) dell ' autorità che rilascia il certificato . Occorre inoltre lasciare uno spazio libero per altri usi ufficiali .

    Riquadro n . 3

    Le indicazioni previste in questo riquadro possono essere sostituire dalla dicitura « all ' ordine » , eventualmente seguita dal nome del paese di destinazione .

    Riquadro n . 4

    Questo riquadro può essere utilizzato per fornire indicazioni supplementari sul mezzo di trasporto , sull ' itinerario , ecc . , che possono essere inserite , se necessario , anche dell ' autorità che rilascia il certificato .

    Riquadro n . 5

    Qualora sia necessario contrassegnare con un numero articoli differenti , questa indicazione può essere inserite preferibilmente nel margine di questo riquadro , oppure all ' inizio di ciascuna riga del riquadro stesso . L ' espressione « marchi e numeri » può essere separata da « numero e natura dei colli » e da « designazione delle merci » con una linea verticale . In mancanza di tale linea , queste diciture dovranno essere separate da spazi sufficientemente grandi . La designazione delle merci può essere completata dal numero della voce della nomenclatura di Bruxelles applicabile , posto preferibilmente nella parte destra della colonna . Qualora siano richieste , le indicazioni relative ai criteri di origine dovranno quindi essere separate dalle altre mediante una linea verticale .

    Riquadro n . 6

    In genere , il peso lordo dovrebbe essere sufficiente per assicurare l ' identificazione delle merci .

    Riquadro n . 7

    Questa colonna viene lasciata in bianco per le indicazioni supplementari eventualmente richieste , come le misurazioni , o per i riferimenti ad altri documenti ( ad esempio , fatture commerciali ) .

    Riquadri n . 6 e n . 7

    Gli altri quantitativi che l ' esportatore può indicare per facilitare l ' identificazione delle merci possono essere indicati nell ' uno e nell ' altro riquadro , a seconda dei casi .

    Riquadro n . 8

    Questa parte è riservata all ' apposizione dell ' attestazione dell ' autorità all ' apposizione dell ' autorità competente ( formulazione dell ' attestazione , timbri , firme , data , luogo del rilascio , ecc . ) . La formulazione esatta dei testi , ecc . , è lasciata alla discrezione dell ' autorità che rilascia il certificato , in quanto dei testi , ecc . , è lasciata alla discrezione dell ' autorità che rilascia il certificato , in quanto la formulazione del modello di formulario soltanto a titolo di esempio . In questo riquadro può eventualmente figurare anche una dichiarazione firmata dell ' esportatore ( oppure del forniture o del fabbricante ) .

    APPENDICE III

    REGOLE DA OSSERVARE PER LA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO D ' ORIGINE

    La regole da osservare per la compilazione del certificato d ' origine e dell ' eventuale domanda vengono lasciate , tenuto conto delle note precedenti , alla discrezione delle autorità nazionali . tuttavia , sarebbe forse necessario assicurare l ' osservanza , tra l ' altro , delle seguenti disposizioni .

    1 . Il modulo può essere compilato con qualsiasi procedimento , purchù le indicazioni fornite siano indelebili e leggibili .

    2 . Il certificato e l ' eventuale domanda non possono presentare nù raschiatura nù correzioni sovrapposte . Le eventuali modifiche devono essere effettuate concellando le indicazioni errate ed aggiungendo , se del caso , quelle volute . Qualsiasi modifica così apportata deve essere approvata dalla persona che l ' ha effettuata e vistata dalle autorità o dagli organismi abilitati .

    3 . Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati , in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta .

    4 . Se le esigenze del commercio di esportazione lo richiedono , possono essere rilasciate , oltre al certificato , una o più copie di esso .

    ALLEGATO E.1

    ALLEGATO CONCERNENTE IL TRANSITO DOGANALE

    Introduzione

    E spesso necessario per varie ragioni , trasferire da un ufficio doganale ad un altro merci potenzialmente soggette a dazi e tasse all ' importazione o all ' esportazione .

    Nella maggior parte dei paesi la legislazione in materia prevvede che il trasferimento di tali merci possa effettuarsi senza pagamento dei dazi e delle tasse all ' importazione o all ' esportazione ma sotto il controllo dell ' amministrazione doganale , onde assicurare l ' osservanza delle condizioni prescritte . Il regime sotto il quale vengono effettuati tali trasferimenti prende il nome « transito doganale » .

    Inoltre , per facilitare il trasporto internazionale di merci che debbono attraversare numerosi territori doganali , sono state prese disposizioni , nel quadro di accordi internazionali , affinchù gli Stati interessati applichino procedure uniformi per il trattamento delle merci trasportate in transito doganale sul loro territorio .

    Il presente allegato concerne sia il transito doganale nazionale sia il transito doganale internazionale . Esso non si applica alle merci trasportate a mezzo posta o nel bagaglio dei viaggiatori .

    Definizioni

    Ai fini dell ' applicazione del presente allegato , si intende :

    a ) per « transito doganale » : il regime doganale al quale sono soggette le merci trasportate sotto controllo doganale da un ufficio ad un altro ufficio doganale ;

    b ) per « operazione di transito doganale » : il trasporto di merci in transito doganale da un ufficio di partenza ad un ufficio di destinazione ;

    c ) per « ufficio di carico » : l ' ufficio doganale sotto la cui autorità sono prese alcune misure preliminari per facilitare l ' inizio di un ' operazione di transito doganale in un ufficio di partenza ;

    d ) per « ufficio di partenza » : l ' ufficio doganale in cui ha inizio un ' operazione di transito doganale ;

    e ) per « ufficio di passaggio » : l ' ufficio doganale in cui le merci sono importate od esportate nel corso di un ' operazione di transito doganale ;

    f ) per « ufficio di destinazione » ; l ' ufficio doganale in cui ha termine un ' operazione di transito doganale ;

    g ) per « dichiarazioni di merci » : l ' atto , eseguito nella forma prescritta dalla dogana , mediante il quale gli interessati indicano il regime doganale da applicare alle merci e forniscono i particolari da dichiarate alla dogana ai fini dell ' applicazione del regime medesimo ;

    h ) per « dichiarante » : la persona che firma o a nome della quale è firmata una dichiarazione di merci ;

    ii ) per « unità di trasporto » :

    i ) i contenitori aventi una capacità minima di un metro cubo ,

    ii ) i veicoli stradali , ivi compresi i rimorchi ed i semirimorchi ,

    iii ) i vagoni ferroviari ,

    iv ) i barconi , le chiatte e le altre imbarcazioni che possono essere adibite alla navigazione interna ;

    k ) per « dazi e tasse all ' importazione o all ' esportazione » : i dazi doganali e tutti gli altri diritti , tasse , canoni o altre imposizioni che sono riscossi all ' importazione o all ' esportazione o in occasione dell ' importazione di merci o dell ' esportazione di merci , ad eccezione delle tasse ed imposizioni il cui ammontare sia limitato al costo approssimativo dei servizi prestati ;

    l ) per « controllo doganale » : l ' insieme delle misure prese per garantire l ' osservanza delle leggi e dei regolamenti che la dogana è tenuta ad applicare ;

    m ) per « garanzia » : ciò che serve per assicurare , con soddisfazione della dogana , l ' adempimento di un obbligo nei confronti della dogana medesima . La garanzia è detta « globale » quando essa assicura l ' adempimento degli obblighi derivanti da più operazioni ;

    n ) per « persona » : tanto una persona fisica quanto una persona giuridica , semprechù il contesto non disponga altrimenti .

    Principi

    1 . Norma

    Il transito doganale è disciplinato dalle disposizioni del presente allegato .

    2 . Norma

    La legislazione nazionale precisa le condizioni da soddisfare e le formalità da espletare ai fini del transito doganale .

    Campo d ' applicazione

    3 . Norma

    Le autorità doganali autorizzano il trasporto in transito doganale , sul loro territorio , di merci :

    a ) da un ufficio di entrata ad un ufficio di uscita ;

    b ) da un ufficio di entrata ad un ufficio di interno ;

    c ) da un ufficio interno ad un ufficio di uscita ;

    d ) da un ufficio interno ad un altro ufficio interno .

    Nota 1

    I trasporti effettuati in regime di transito doganale nei casi di cui alle precedenti lettere a ) , b ) e c ) sono designati con l ' espressione « transito doganale internazionale » , quando fanno parte di una stessa operazione di transito doganale nel corso della quale sono attraversate una o più frontiere in conformità di un accordo bilaterale o multilaterale .

    Nota 2

    I trasporti in transito doganale di cui sopra possono essere cosi denominati :

    a ) transito diretto ( da un ufficio di entrata ad un ufficio di uscita ) ;

    b ) transito verso l ' interno ( da un ufficio di entrata ad un ufficio interno ) ;

    c ) transito verso l ' esterno ( da un ufficio interno ad un ufficio di uscita ) ;

    d ) transito interno ( da un ufficio interno ad ufficio interno ) .

    4 . Norma

    Le merci trasportate in transito doganale non sono soggette al pagamento dei dazi e delle tasse all ' importazione o all ' esportazione , purchù siano state osservate le condizioni prescritte dalle autorità doganali .

    5 . Prassi raccomandata

    Chiunque abbia il diritto di disporre delle merci , ad esempio il proprietario , il trasportatore , lo spedizionere , il destinatario od un agente riconoscuito dalla dogana , dovrebbe avere la facoltà di dichiararle in transito doganale .

    Nota

    Le autorità doganali possono chiedere al dichiarazione di comprovare il suo diritto di disporre delle merci .

    6 . Norma

    Il dichiarante è responsabile nei confronti delle autorità doganali dell ' adempimento degli obblighi derivanti dal transito doganale ; in particolare , egli è tenuto ad assicurare che le merci siano presentate intatte all ' ufficio di destinazione conformemente alle condizioni stabilite da tali autorità .

    Disposizioni generali

    7 . Norma

    Le autorità doganali designano gli uffici doganali competenti ad esercitare le funzioni definite ai fini del transito doganale .

    8 . Prassi raccomandata

    Qualora uffici doganali corrispondenti siano situati su una frontiera comune , le autorità doganali dei due paesi interessati dovrebbero armonizzare , ai fini del transito doganale , i giorni e le ore d ' apertura nonchù le competenze di tali uffici .

    9 . Prassi raccomandata

    Su richiesta del ' interessato e per motivi giudicati validi dalle autorità doganali , queste ultime , qualora le circostanze amministrative le consentano , dovrebbero espletare le funzioni previste ai fini del transito doganale al di fuori delle ore d ' apertura e al di fuori dei locali dell ' ufficio doganale , restando inteso che le spese risultanti possono essere addebitare all ' interessato .

    10 . Norma

    È accordata alle operazioni doganali relative ad animali vivi , merci deperibili ed altre spedizioni aventi carattere d ' urgenza che si trovano in transito doganale e per le quali è essenziale un rapido trasporto .

    Formalità all ' ufficio di partenza

    a ) Dichiarazione di merci per il transito doganale

    11 . Norma

    Salvo deroga da parte delle autorità doganali , all ' ufficio di partenza deve essere presentata una dichiarazione scritta di merci per il transito doganale .

    Nota

    In vari paesi esistono procedure semplificate che permettono di derogare a talune formalità doganali , tra le quali la presentazione della dichiarazione di merci . Queste procedure si applicano , ad esempio , alle merci trasportate per ferrovia accompagnate da una lettera di vettura internazionale ed alle merci che circolano unicamente nella zona di frontiera .

    12 . Norma

    I formulari per la dichiarazione di merci per il transito doganale debbono essere conformi al modello ufficiale stabilito dalle autorità competenti .

    Nota 1

    Il dichiarante è normalmente a dichiarare i seguenti elementi :

    - nome ed indirizzo dello speditore ,

    - nome ed indirizzo del dichiarante ,

    - nome ed indirizzo postale del destinatario ,

    - modo di trasporto ,

    - identificazione del modo di trasporto ,

    - indicazione dei sigilli apposti , ecc . ,

    - luogo di carico ,

    - ufficio di destinazione ,

    - unità di trasporto ( tipo , numero d ' identificazione ) ,

    - marchi , numeri , numero e natura dei colli ,

    - designazione delle merci ,

    - peso lordo per spedizione , in chilogrammi ,

    - elenco dei documenti allegati ,

    - luogo , data e firma del dichiarante .

    Nota 2

    Le autorità competenti che prevedano di rivedere i formulari attuali o di elaborare nuovi formulari per la dichiarazione di merci per il transito doganale possono avvalersi del modello figurante all ' appendice I del presente allegato e tener conto delle note di cui all ' appendice II . Tale modello è destinato a servir di base per l ' elaborazione di formulari di dichiarazione di transito doganale da utilizzare nell ' ambito di procedure di transito doganale , qualora accordi bilaterali o multiaterali non abbiano prescritto formulari particolari . Il modello è stato preparato affinchù sia utilizzato per le operazioni di transito doganale nazionale , ma può essere impiegato anche per le operazioni di transito doganale internazionale .

    13 . Prassi raccomandata

    Ogni documento commerciale o documento di trasporto che fornisca in modo chiaro le informazioni necessarie dovrebbe essere accettato come costituente la parte descrittiva della dichiarazione di merci per il transito doganale .

    b ) Garanzia

    14 . Norma

    Le forme della garanzia da costituire ai fini del transito doganale sono stabilite dalla legislazione nazionale ovvero , in conformità della legislazione medesima , dalle autorità doganali .

    15 . Prassi raccomandata

    La scelta fra le varie forme di garanzia ammesse dovrebbe essere lasciata al dichiarante .

    16 . Norma

    Le autorità doganali stabiliscono l ' importo della garanzia da fornire per l ' operazione di transito doganale .

    17 . Norma

    Quando è richiesta una garanzia per assicurare l ' adempimento degli obblighi derivanti da più operazioni di transito doganale , le autorità doganali accettano una garanzia globale .

    18 . Prassi raccomandata

    L ' importo della garanzia dovrebbe essere per quanto possibile basso , tenendo conto dei dazi e delle tasse all ' importazione o all ' esportazione eventualmente esigibili .

    c ) Verifica ed identificazione della spedizione

    19 . Prassi raccomandata

    Qualora le autorità doganali si avvalgano del loro diritto di verificare le merci dichiarate per il transito doganale , detta verifica dovrebbe limitarsi alle misure ritenute necessarie per assicurare l ' osservanza delle leggi e dei regolamenti che la dogana ha il compito di applicare .

    20 . Norma

    Le autorità doganali dell ' ufficio di partenza prendono tutte le misure necessarie per permettere all ' ufficio di destinazione di identificare la spedizione e di scoprire eventuali manipolazioni non autorizzate .

    21 . Norma

    Quando una spedizione è trasportata in un ' unità di trasporto , su quest ' ultimo sono apposti sigilli doganali , a condizione che sia costruita ed attrezzata in modo che :

    a ) i sigilli doganali possano esservi apposti in modo semplice ed efficace ;

    b ) nessuna merce possa essere tolta o introdotta nella parte sigillata dell ' unità di trasporto senza lasciare tracce visibili di scasso o senza rottura del sigillo doganale ;

    c ) essa non comporti alcuno spazio nascosto che consenta l ' occultamento delle merci ;

    d ) tutti gli spazi atti a contenere merci siano facilmente accessibili alle ispezioni doganali .

    Le suddette unità di trasporto debbono inoltre essere state approvate per il trasporto di merci sotto sigillo doganale .

    Nota 1

    Le unità di trasporto sono approvate per il trasporto di merci sotto sigillo doganale in applicazione di vari accordi internazionali quali la convenzione doganale relativa ai contenitori , conclusa a Ginevra il 18 maggio 1956 , la convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci scortate da carnet TIR , conclusa a Ginevra il 15 gennaio 1959 , l ' Unitù technique des chemins de fer conclusa a Berna nel maggio 1886 ( nella redazione del 1960 ) ed il regolamento della Commissione centrale del Reno ( nella versione del 21 novembre 1963 ) sul suggellamento dei battelli adibiti alla navigazione sul reno . Esse potranno essere approvate in applicazione di accordi che potrebbero sostituire le summenzionate convenzioni . I paesi , mediante accordi bilaterali o multiaterali , possono prendere disposizioni complementari per l ' approvazione di unità di trasporto da utilizzare esclusivamente sul proprio territorio ai fini del transito doganale , ad esempio per quanto riguarda i contenitori aventi capacità inferiore ad un metro cubo ma che , per tutti gli altri aspetti , posseggono i requisti necessari per l ' applicazione delle norme doganali in materia di contenitori .

    Nota 2

    In determinate cirostanze le autorità doganali possono decidere di sigillare le unità di trasporto che non sono state approvate per il trasporto di merci sotto sigillo doganale , qualora esse accertino che dette unità offrono una sufficiente sicurezza una volta sigillate .

    22 . Norma

    Quando alla spedizione si provvede per mezzo di un ' unità di trasporto che non può essere efficacemente sigillata , l ' identificazione è assicurata e le manipolazioni non autorizzare sono rese facilmente constatabili mediante apposizione di un sigillo doganale su ciascun collo , mediante apposizione di marchi di identificazione , mediante designazione delle merci , mediante riferimento ai campioni , schizzi , disegni o fotografie allegati alla dichiarazione di merci , mediante verifica completa delle merci e registrazione , sulla dichiarazione delle merci , del risultato di tale verifica , ovvero facendo effettuare il trasporto sotto scorta doganale .

    Nota

    Le misure precise , che le autorità doganali possono decidere di prendere quando le merci debbono essere trasportate in un ' unità di trasporto che non può essere efficacemente sigillata , dipendono dalle specifiche circostanze di ogni singolo caso , tenuto conto di vari elementi quali la natura delle merci , il loro imballaggio ed i diritti e le tasse all ' importazione o all ' esportazione eventualmente esigibili .

    d ) Misure supplementari di controllo

    23 . Norma

    Le autorità doganali impongono le seguenti misure solo quando esse lo reputino indispensabile :

    a ) obbligo di trasportare le merci secondo un itinerario determinato ;

    b ) obbligo di trasportare le merci sotto scorta doganale .

    24 . Prassi raccomandata

    Quando stabiliscono un termine per la presentazione delle merci ad un determinato ufficio doganale , le autorità doganali dovrebbero tener conto delle condizioni nelle quali si svolgerà l ' operazione di transito doganale .

    Sigilli doganali e marchi d ' identificazione

    25 . Norma

    I sigilli doganali utilizzati per il transito doganale debbono rispondere alle condizioni minime prescritte nell ' appendice III del presente allegato .

    26 . Prassi raccomandata

    i sigilli doganali ed i marchi d ' identificazione apposti dalle autorità doganali straniere dovrebbero essere accettati ai fini dell ' operazione di transito doganale , semprechù non siano considerati insufficienti o tali da non offrire la sicurezza richiesta o semprechù le autorità doganali non procedano ad una verifica delle merci . Quando sono stati accettati su un territorio doganale , i sigilli doganali stranieri dovrebbero beneficiare , su tale territorio , della stessa protezione giuridica dei sigilli nazionali .

    Chiusura di un ' operazione di transito doganale

    27 . Norma

    Per la chiusura di un ' operazione di transito doganale , la sola condizione che le legislazione nazionale può imporre è la presentazione delle merci e la relativa dichiarazione all ' ufficio di destinazione entro il termine eventualmente stabilito a tal fine , fermo restando che le merci non debbono aver subito alterazioni nù essere state utilizzare e che i sigilli doganali o i marchi di identificazione siano rimasti intatti .

    Nota 1

    I controlli che l ' ufficio di destinazione effettua ai fini sopraindicati possono variare in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna operazione di transito doganale . Tuttavia , le autorità doganali si assicurano generalmente che i sigilli o i marchi d ' identificazione siano intatti ; esse possono eventualmente verificare se l ' unità di trasporto offre sicurezza sotto ogni altro aspetto e possono procedere ad una verifica sommaria o dettagliata delle merci stesse . La verifica delle merci può essere effettuata , per esempio , se le merci vengono poste un altro regime doganale .

    Nota 2

    La legislazione nazionale può stabilire che gli incidenti ed altri eventi imprevisti sopravvenuti durante il trasporto e che pregiudicano l ' operazione di transito doganale siano segnalati alla dogana o alle autorità competenti più vicine al luogo dell ' incidente e dell ' evento imprevisto e da esse verificati

    28 . Norma

    Qualora sia stato stabilito , in base a quanto disposto dalle autorità doganali competenti , che la persona interessata ha adempiuto i suoi obblighi , le autorità stesse provvedono immediatamente a svincolare la garanzia eventualmente fornita .

    29 . Prassi raccomandata

    Il fatto che l ' itinerario prescritto non sia stato seguito o che il termine stabilito non sia stato rispettato , non comporta la riscossione dei dazi e delle tasse all ' importazione o all ' esportazione eventualmente esigibili , semprechù tutte le altre condizioni siano state soddisfatte in base a quanto disposto dalle autorità doganali .

    30 . Norma

    L ' esenzione dai dazi e dalle tasse all ' importazione o all ' esportazione normalmente esigibili è accordata qualora sia accertato , conformemente a quanto disposto dalle autorità doganali , che le merci trasportate in transito doganale sono state distrutte od irrimediabilmente perdute a causa di incidente o di forza maggiore , ovvero mancano per cause inerenti alla loro natura .

    Nota

    Con decisione delle autorità doganali le parti residue delle suddette merci possono essere :

    a ) immesse in consumo nelle condizioni in cui esse si trovano , come se fossero state importate in tali condizioni ;

    b ) riesportate ;

    c ) lasciate , a titolo gratuito , all ' erario , o

    d ) distrutte o trattate in modo da privarle di ogni valore commerciale sotto controllo della dogana e senza oneri per l ' erario .

    Accordi internazionali relativi al transito doganale

    31 . Prassi raccomandata

    Le parti contraenti dovrebbe prevedere la possibilità di aderire ai sottoindicati accordi internazionali o agli strumenti internazionali che il avverso sostituiti :

    - convenzione doganale di Vienna del 7 giugno 1971 , relativa al transito internazionale delle merci ( convenzione ITI ) ;

    - convenzione doganale di Ginevra del 15 gennaio 1959 , relativa al trasporto internazionale delle merci scortate da carnet TIR ( convenzione TIR ) ;

    - convenzione doganale di Bruxelles del 6 dicembre 1961 , sul carnet ATA per l ' ammissione temporanea di merci ( convenzione ATA ) .

    Nota

    Il carnet ATA possono essere accettati per il transito delle merci in ammissione temporanea che debbono essere trasportate , all ' andata o al ritorno , sotto il controllo doganale nel paese d ' ammissione temporanea ovvero in uno o più paesi situati fra il paese d ' esportazione e quello d ' importazione .

    32 . Prassi raccomandata

    Le parti contraenti che non sono in grado di aderire agli strumenti internazionali indicati nella prassi raccomandata 31 dovrebbero tener conto , nell ' ambito della conclusione di accordi bilaterali o multialterali diretti , ad istituire un regime di transito doganale internazionale , delle norme delle prassi raccomandate da 1 a 30 del presente allegato ed inserire inoltre in tali accordi le seguenti disposizioni particolari :

    1 ) quando le merci sono trasportate in un ' unità di trasporto che risponde ai requisiti prescritti dalla norma 21 e quando la persona interessata lo richiede e dà assicurazione che tale unità di trasporto sarà sottoposta , in una fase successiva dell ' operazione di trasporto , ad un regime di transito doganale che richiede l ' apposizione di sigilli doganali , le autorità doganali di carico dovrebbero :

    - assicurarsi dell ' esattezza dei documenti di accompagnamento previsti dall ' accordo bilaterale o multilaterale , nei quali sia descritto il contenuto dell ' unità di trasporto ,

    - sigillare l ' unità di trasporto ,

    - indicare sui documenti di accompagnamento il nome dell ' ufficio di carico , le caratterestiche dei sigilli doganali apposti e la data del suggellamento ;

    2 ) quando le merci sono successivamente dichiarate per il transito doganale , le autorità doganali dell ' ufficio di partenza dovrebbero accettare i sigilli apposti dall ' ufficio di carico ed i documenti d ' accompagnamento di cui al precedente punto 1 , semprechù per circostanze eccezionali , esse non reputino neccessario verificare le merci ;

    3 ) su ciascuno dei territori doganali interessati dovrebbero essere ammessi formulari comuni di dichiarazione di merci per il transito doganale ; tali formulari dovrebbero essere elaborati in base al modello figurante nell ' appendice I del presente allegato e tenendo conto delle note di cui all ' appendice II ;

    4 ) qualora fosse richiesta una garanzia , essa dovrebbe essere costituita ad accettata sotto forma di garanzia valida ed esecutoria su ciascuno dei territori doganali interessati ; la prova della sua esistenza è fornita dal formulario di dichiarazione di merci per il transito doganale o da altro documento ;

    5 ) le autorità doganali , fatto salvo il loro diritto di verificare le merci , dovrebbero di norma limitare le formalità da espletare negli uffici di passaggio alle seguenti operazioni :

    - negli uffici in cui le merci sono importate nel territorio doganale , le autorità doganali dovrebbero accertare che la dichiarazione di merci sia in regola , che gli eventuali sigilli doganali o i marchi d ' identificazione precedentemente apposti siano intatti , che , se necessario , l ' unità di trasporto presenti una sufficiente sicurezza e che , infine , ove sia richiesta una garanzia , quest ' ultima sia valida ; esse dovrebbero quindi vistare conseguentemente la dichiarazione di merci ;

    - negli uffici in cui le merci lasciano il territorio doganale , le autorità doganali dovrebbero accertare che gli eventuali sigilli doganali o marchi d ' identificazione siano intatti e , ove occorra , che l 'unità di trasporto presenti una sufficiente sicurezza ; esse dovrebbero quindi vistare conseguentemente la dichiarazione di merci ;

    6 ) quando un ufficio di passaggio rimuove un sigillo doganale od un marchio d ' identificazione , ad esempio per verificare le merci , esso dovrebbe indicare le caratteristiche dei nuovi sigilli doganali e marchi d ' identificazione sulla dichiarazione di merci che accompagna queste ultime ;

    7 ) le formalità da compiere negli uffici di passaggio dovrebbero essere ulteriormente ridotte o completamente soppresse , in quanto le autorità competenti danno atto dell ' adempimento degli obblighi derivanti dal transito doganale per tutta l ' operazione di transito doganale ;

    8 ) è opportuno che le amministrazioni doganali dei paesi interessati adottino misure di reciproca assistenza in ordine al controllo dell ' esattezza di documenti relativi alle merci trasportate in transito doganale ed all ' autenticità dei sigilli doganali .

    Informazioni riguardanti il transito doganale

    33 . Norma

    Le autorità doganali fanno in modo che tutti gli interessati possano procurarsi senza difficoltà ogni utile informazione concernente il transito doganale . ç

    APPENDICE II

    NOTE

    1 . Il formato del modello di dichiarazione di merci per il transito doganale è il formato internazionale ISO/A4 ( 210 × 297 mm ) . Il formulario è provvisto di un margine superiore di 10 mm e di un margine sinistro di 20 mm per consentire la classificazione . La spaziatura interlineare deve corrispondere a multipli di 4,24 mm , mentre gli spazi trasversali debbono corrispondere a multipli di 2,54 mm . La presentazione deve essere conforme al formulario-tipo della Commissione economica per l ' Europa ( CEE ) , conformemente al modello di cui all ' appendice I . Variazioni di lieve entità rispetto alle dimensioni esatte dei riquadri , ecc . , possono essere accettate se dovute a motivi particolari nel paese di emissione , quali l ' esistenza di sistemi di misura diversi dal sistema metrico , le caratteristiche particolari di una serie normalizzata di documenti nazionali , ecc .

    2 . I paesi possono stabilire norme riguardanti il peso al m2 della carta da utilizzare e l ' uso della filigrana per evitare falsificazioni .

    3 . Le diciture figuranti in ciascun riquadro del modello di dichiarazione di merci per il transito doganale indicano la natura delle informazioni che vi devono figurare . Ove sia richiesto dalla legislazione nazionale , ogni paese ha facoltà di sostituire tali diciture nel suo formulario nazionale con quelle che riterrà meglio appropriate , purchù queste ultime non alterino la natura delle informazioni previste nel modello di dichiarazione di merci per il transito doganale .

    4 . Nel loro formulario le amministrazioni possono inoltre omettere le voci del formulario-tipo delle quali non abbiano bisogno . Gli spazi resi liberi possono essere utilizzati per annotazioni amministrative .

    5 . Il modello di dichiarazione è strutturato in modo che le indicazioni concernenti il solo transito doganale internazionale figurino sul retro del formulario e possano quindi essere omesse quando la dichiarazione è utilizzata per altri fini .

    6 . Le seguenti osservazioni riguardano i riquadri che figurano nel modello di formulario :

    Speditore ( nome e indirizzo )

    Questa casella è prevista per l ' indicazione del nome e dell ' indirizzo dello speditore delle merci . Qualora merci provenienti da più di uno speditore siano coperte da una stessa dichiarazione , è fatta menzione dei documenti allegati .

    Destinatario ( nome e indirizzo postale )

    Nella parte superiore di questo riquadro deve essere indicato l ' indirizzo postale del destinatario delle merci ; nella parte inferiore , sotto la voce « indirizzo per la consegna » , va precisato l ' indirizzo al quale devono essere consegnate le merci se esso è diverso dall ' indirizzo postale .

    Dichiarante ( nome e indirizzo )

    Il dichiarante è la persona fisica o giuridica che firma la dichiarazione di transito doganale o a nome della quale tale dichiarazione è firmata .

    Paese di provenienza

    In questo riquadro è indicato il paese da cui provengono le merci , cioè il paese di esportazione .

    Paese di destinazione

    Trattasi del paese di destinazione finale delle merci dopo l ' operazione di transito doganale .

    Luogo di carico ( 1 )

    Trattasi del luogo di partenza dove le merci sono effettivamente caricate sul mezzo di trasporto .

    Molo , deposito , ecc . ( 1 )

    In questo riquadro viene eventualmente indicato il luogo in cui le merci sono immagazzinate prima del carico ; questa informazione presenta un interesse particolare quando le merci sono esportate all ' uscita da un deposito doganale , ecc .

    Via ( 1 )

    Alla voce « via » sono registrati i passaggi di frontiera ed i luoghi in cui avvengono cambiamenti dei modi o dei mezzi di trasporto , ecc .

    Modo e mezzo di trasporto ( 1 )

    Occorre indicare il modo ed il mezzo di trasporto utilizzato per ciascuna parte del trasporto , specificando , secondo i casi , il nome del battello , il numero di immatricolazione del vagone ferroviario o del veicolo stradale , ecc . In caso di trasporto intermodale queste informazioni dovranno essere eventualmente registrate nel corso del trasporto .

    Ufficio di destinazione ( 1 )

    È il nome dell ' ufficio doganale in cui ha termine l ' operazione di transito doganale .

    Documenti allegati

    Il dichiarante dovrà elencare in questo riquadro i documenti ( certificati d ' origine e di controllo sanitario , manifesti , ecc . ) allegati alla dichiarazione .

    Uso ufficiale

    In questo riquadro debbono essere eventualmente riportate le indicazioni relative al controllo dei colli , ecc .

    Sigilli , ecc . , apposti dalla dogana / dal dichiarante

    In questo riquadro è indicato il numero dei sigilli , ecc . , apposti , nonchù il numero caratteristico di ciascun sigillo od ogni altra caratteristica che ne consenta l ' identificazione . Occorre sbarrare la casella corrispondente per indicare se i sigilli , ecc . , sono stati apposti dalla dogana stessa o dal dichiarante .

    Unità di trasporto ( tipo , n . d ' identificazione ) , marchi e numeri dei colli od oggetti

    In questo riquadro sono indicate le caratteristiche delle unità di trasporto ( ad esempio tipo e n . d ' identificazione del contenitore ) o delle merci , per esempio i marchi di spedizione , i numeri successivi o l ' indirizzo .

    Numero e natura dei colli / designazione delle merci

    Questo riquadro è riservato all ' indicazione del numero e della natura dei colli ed alla designazione delle merci ; queste ultime saranno designate secondo il loro abituale nome commerciale o , se possibile , secondo la terminologia delle tariffe doganali o delle tariffe di trasporto applicabili nel caso di cui trattasi .

    Numero di classificazione

    Indicare , se possibile , il numero della classificazione statistica delle merci o della tariffa doganale ; poichù nella maggior parte dei casi questi numeri ( o parti di essi ) sono utilizzati in tutto il mondo , essi faciliteranno l ' identificazione della merce .

    Peso lordo , Kg

    Il peso lordo delle merci deve essere espresso in chilogrammi .

    Regolamentazione nazionale

    Questo riquadro è riservato alle indicazioni complementari eventualmente richieste dalle amministrazioni ( nome del conducente , itinerario prescritto , termine stabilito , ecc . ) . Esso può essere altresì utilizzato per indicazioni ufficiali relative all ' ufficio di destinazione .

    Informazioni relative alla garanzia

    In questo riquadro vanno indicati i dati relativi alla garanzia costituita : deposito in contanti , garanzia fornita da un terzo , ecc .

    Luogo , data e firma del dichiarante

    Il testo della dichiarazione che figura in questo riquadro può essere modificato , se necessario , per tener conto della legislazione nazionale o di accordi bilaterali o multilaterali .

    I riquadri che si trovano sul retro della dichiarazione di transito doganale hanno carattere semplicemente indicativo e dovranno essere modificati conformemente alla procedura che verrà prevista nell ' ambito di un accordo bilaterale o multilaterale sul transito doganale .

    ( 1 ) Il formato di questi riquadri potrà essere adeguato alle esigenze di un uso particolare del formulario o per permettere che quest ' ultimo sia inserito in una serie uniforme di formulari normalizzati .

    APPENDICE III

    REQUISITI MINIMI AI QUALI DEBBONO RISPONDERE I SIGILLI DOGANALI

    I sigilli doganali debbono rispondere ai seguenti requisiti minimi :

    1 . Requisiti generali relativi ai sigilli

    I sigilli debbono :

    a ) essere solidi e durevoli ;

    b ) poter essere apposti rapidamente e facilmente ;

    c ) essere facilmente controllabili ed identificabili ;

    d ) essere tali da rendere impossibile la loro rimozione o apertura senza romperli o da impedire manipolazioni irregolari che non lasciano traccia ;

    e ) essere tali da rendere impossibile che lo stesso sigillo sia utilizzato più di una volta ;

    f ) essere tali renderne difficile , per quanto possibile , la copia o la contraffazione .

    2 . Caratteristiche materiali del sigillo

    a ) la forma e le dimensioni del sigillo debbono essere tali da rendere facilmente leggibili i marchi d ' identificazione ;

    b ) le asole di un sigillo debbono avere dimensioni corrispondenti a quelle del legame utilizzato e debbono essere disposte in modo che il legame sia mantenuto fermo al suo posto quando il sigillo è chiuso ;

    c ) il materiale utilizzato dev ' essere abbastanza resistente da evitare rotture accidentali ed un troppo rapido deterioramento ( dovuto , per esempio , ad agenti atmosferici o chimici ) e da evitare la possibilità di manipolazioni irregolari che non lasciano traccia ;

    d ) il materiale utilizzato dev ' essere scelto in conformità del sistema di suggellamento impiegato .

    3 . Caratteristiche materiali dei legami

    a ) i legami debbono essere solidi e durevoli ed offrire una sufficiente resistenza alle intemperie ed alla corrosione ;

    b ) la lunghezza del legame utilizzato deve essere calcolata in modo che sia impossibile aprire interamente o parzialmente una chiusura sigillata senza rompere il sigillo o il legame o senza danneggiarlo in modo evidente ; PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 377D0415.1

    c ) il materiale utilizzato deve essere scelto in conformità del sistema di suggellamento impiegato .

    4 . Marchi di identificazione

    Sul sigillo debbono figurare marchi :

    a ) che indichino che si tratta di un sigillo doganale , utilizzando la parola « dogana » , preferibilmente in una delle lingue ufficiali del Consiglio ( il francese o l ' inglese ) ;

    b ) che indichino il paese che ha apposto il sigillo , preferibilmente mediante i segni distintivi impiegati per designare il paese in cui è stato immatricolato l ' autoveicolo nella circolazione internazionale ;

    c ) che permettano di determinare l ' ufficio doganale ad opera del quale o sotto la cui autorità è stato apposto il sigillo , per esempio mediante lettere o cifre convenzionali .

    ALLEGATO E.6

    ALLEGATO CONCERNENTE L ' AMMISSIONE TEMPORANEA PER PERFEZIONAMENTO ATTIVO

    Introduzione

    Nelle legislazioni nazionali della maggior parte degli Stati figurano disposizioni che consentono di sospendere l ' applicazione dei dazi e delle tasse all ' importazione per quanto riguarda le merci destinate ad essere riesportate dopo aver subito una trasformazione , una lavorazione od una determinata riparazione . Il regime doganale che contempla queste disposizioni è il regime dell ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo .

    Scopo principale di tale regime doganale è consentire alle imprese nazionali di offrire i propri prodotti o i propri servizi sui mercati esteri a prezzi competitivi e contribuire in tal modo ad assicurare alla manodopera nazionale maggiori possibilità di occupazione .

    L ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo può tuttavia essere subordinata alla condizione che le operazioni previste siano benefiche per l ' economia nazionale e non ledano gli interessi dei produttori nazionali di merci indentiche o analoghe a quelle per le quali è chiesto il beneficio del regime .

    L ' ammissione temporanea per perfezionamento arrivo comporta , normalmente , la sospensione totale dei dazi e delle tasse all ' importazione . I residui provenienti dalla lavorazione o dalla trasformazione delle merci temporaneamente ammesse per perfezionamento attivo possono tuttavia essere tassati .

    La legislazione nazionale degli Stati impone generalmente che le merci esportate siano state ottenute da merci importate .

    Talora viene tuttavia autorizzata l ' utilizzazione di merci equivalenti a quelle temporaneamente ammesse per perfezionamento attivo ( compensazione per equivalenza ) .

    Nel contesto dell ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo , può essere concessa l ' esenzione dai dazi e dalle tasse all ' importazione alle merci consumate durante la produzione delle merci esportate , ma non effetivamente contenute in queste ultime .

    Definizione

    Ai fini dell ' applicazione del presente allegato , si intende :

    a ) per « ammissione temporanea per perfezionamento attivo » : il regime doganale che consente di ricevere in un territorio doganale , con sospensione dei dazi e delle tasse all ' importazione , talune merci destinate ad essere riesportate , entro un dato termine , dopo aver subito una trasformazione , una lavorazione od una riparazione ;

    b ) per « dazi e tasse all ' importazione » : i dazi doganali e tutti gli altri diritti , tasse , canoni o altre imposte che vengono riscosse all ' importazione o nel momento stesso in cui le merci vengono importate , eccettuati i canoni e le imposte il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati ;

    c ) per « prodotti compensatori » : i prodotti ottenuti durante o in seguito ad operazioni di trasformazione , lavorazione o riparazione delle merci temporaneamente ammesse per perfezionamento attivo ;

    d ) per « controllo doganale » : l ' insieme delle misure prese per assicurare l ' osservanza delle leggi e dei regolamenti che la dogana ha il compito di applicare ;

    e ) per « garanzia » : ciò che assicura , conformemente a quanto stabilito dalla dogana , l ' adempimento di un obbligo nei confronti di quest ' ultima . La garanzia si dice « globale » , quando assicura l ' adempimento degli obblighi derivanti da più operazioni ;

    f ) per « persona » : sia una persona fisica sia una persona giuridica , semprechù il contesto non disponga altrimenti .

    Principio

    1 . Norma

    L ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo è disciplinata dalle disposizioni del presente allegato .

    Campo di applicazione

    2 . Norma

    La legislazione nazionale specifica le circostanze in cui l ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo può essere concessa e precisa le condizioni che devono essere soddisfatte per poter beneficiare di tale regime .

    Note

    1 . Le circostanze in cui è autorizzata l ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo possono essere precisate in termini generali o in forma dettagliata , ovvero combinando queste due possibilità .

    2 . L ' esenzione dai dazi e dalle tasse all ' importazione può essere concessa a merci quali catalizzatori , acceleratori o rallentatori di reazioni chimiche che vengono utilizzati per ottenere prodotti compensatori e che scompaiono totalmente o parzialmente durante la loro utilizzazione senza essere effettivamente contenuti in tali prodotti . Tale esenzione può essere concessa soltanto qualora i prodotti compensatori ottenuti vengano esportati . Questa esenzione non viene tuttavia estesa , normalmente , ad elementi che hanno soltanto una funzione ausiliaria nella fabbricazione , come i lubrificanti .

    3 . Il diritto di importare merci in ammissione temporanea per perfezionamento attivo può essere subordinato alla condizione che le operazioni di perfezionamento previste siano considerate , dalle autorità competenti , benefiche per l ' economia nazionale .

    4 . Il diritto di importare merci in ammissione temporanea per perfezionamento attivo può essere riservato alle persone che risiedono nel territorio doganale .

    5 . Le operazioni autorizzate in regime di ammissione temporanea per perfezionamento attivo possono essere effettuate in locali adibiti a deposito per il perfezionamento attivo .

    Le principali caratteristiche di tale sistema possono essere le seguenti :

    - i requisiti relativi al luogo ed alla sistemazione dei depositi per il perfezionamento attivo sono stabiliti dalle autorità competenti ,

    - l ' immissione in consumo dei prodotti compensatori ottenuti è autorizzata fino a concorrenza di una determinata percentuale ,

    - l ' esame delle merci da utilizzare e dei prodotti compensatori che escono dai depositi per il perfezionamento attivo è generalmente effettuato in tali depositi .

    3 . Norma

    Le merci temporaneamente ammesse per perfezionamento attivo beneficiano della sospensione totale dei dazi e delle tasse all ' importazione . I residui derivanti dalla lavorazione o dalla trasformazione delle merci temporaneamente ammesse per perfezionamento attivo , che non sono riesportati o trattati in maniera tale da privarli di qualsiasi valore commerciale , possono tuttavia essere soggetti al pagamento dei dazi e delle tasse all ' importazione .

    Note

    1 . La legislazione nazionale può prevedere che i residui aventi un certo valore commerciale siano tassati in base alla propria designazione , ovvero in base alla designazione delle merci dalle quali derivano .

    2 . La legislazione nazionale può prevedere che sia concessa una franchigia dai dazi e dalle tasse all ' importazione per i residui che rientrano nei limiti di talune percentuali o per i residui irrecuperabili o inutilizzabili .

    4 . Norma

    L ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo non è riservata a merci importate direttamente dall ' estero , ma è altresì autorizzata per le merci oggetto di transito doganale o provenienti da depositi doganali , da porti franchi o da zone franche .

    5 . Prassi raccomandata

    L ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo non dovrebbe essere rifiutata per il solo fatto che le merci da utilizzare hanno un ' origine , una provenienza o una destinazione determinata .

    6 . Norma

    Il diritto di importare merci in ammissione temporanea per perfezionamento attivo non è riservato al proprietario delle merci importate .

    7 . Prassi raccomandata

    Quando le merci sono destinate all ' esecuzione di un contratto di lavoro su ordinazione stipulato con una persona stabilita all ' estero , l ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo non dovrebbe essere subordinata alla condizione che le merci equivalenti a quelle da importare non siano disponibili sul territorio doganale .

    8 . Prassi raccomandata

    La possibilità di determinare la presenza di merci importate nei prodotti compensatori non dovrebbe essere imposta come condizione indispensabile per l ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo , quando l ' identità delle merci può essere accertata durante le operazioni di perfezionamento mediante un controllo doganale o quando il procedimento termina con l' esportazione dei prodotti ottenuti dal trattamento di merci che per specie , qualità e caratteristiche tecniche sono identiche a quelle temporaneamente ammesse per perfezionamento attivo .

    Ammissione temporaneamente delle merci per perfezionamento attivo

    a ) Formalità da espletare prima dell ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo

    9 . Norma

    La legislazione nazionale specifica la circonstanze in cui l ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo è subordinata ad un ' autorizzazione preliminare ed indica le autorità abilitare a concedere tale autorizzazione .

    10 . Prassi raccomandata

    Le persone che effettuano operazioni di un certo rilievo e costanti di ammissione temporanea per perfezionamento attivo dovrebbero beneficiare di un ' autorizzazione generale che contempli tali operazioni .

    11 . Norma

    Quando le merci temporaneamente ammesse per perfezionamento attivo devono subire una lavorazione o una trasformazione , le autorità competenti fissano il tasso di rendimento dell ' operazione di perfezionamento , basandosi sulle condizioni reali in cui si effettua tale operazione . Il tasso di rendimento è fissato precisando la specie , la qualità e la quantità dei vari prodotti compensatori .

    12 . Prassi raccomandata

    Quando le operazioni di perfezionamento attivo :

    - riguardano merci aventi caratteristiche per quanto possibile costanti ,

    -vengono effettuate abitualmente in condizioni tecniche ben definite e

    -danno origine a prodotti compensatori di qualità costante ,

    le autorità competenti dovrebbero fissare tassi di rendimento forfettari che si possano applicare a tali operazioni .

    b ) Dichiarazione di ammissione temporanea per perfezionamento attivo

    13 . Norma

    La legislazione nazionale stabilisce le condizioni alle quali le merci destinate ad essere ammesse temporaneamente per perfezionamento attivo devono essere presentate all ' ufficio doganale competente e formare oggetto di una dichiarazione di merci .

    14 . Prassi raccomandata

    I moduli nazionali utilizzati per l ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo dovrebbero essere armonizzati con quelli utilizzati per la dichiarazione di merci per l ' immissione in consumo .

    c ) Garanzia

    15 . Norma

    Le forme di garanzia da fornire quando le merci vengono ammesse temporaneamente per perfezionamento attivo sono fissate della legislazione nazionale o , in conformità di quest ' ultima , dalle autorità doganali .

    16 . Prassi raccomandata

    La scelta tra le varie forme di garanzia ammesse dovrebbe essere lasciata al dichiarante .

    17 . Norma

    Le autorità doganali fissano , conformemente alla legislazione nazionale , l ' importo della garanzia da fornire all ' atto dell ' ammissione temporanea delle merci per perfezionamento attivo .

    18 . Prassi raccomandata

    L ' importo della garanzia da fornire all ' atto dell ' ammissione temporanea delle merci per perfezionamento attivo non dovrebbe superare l ' importo dei dazi e delle tasse all ' importazione la cui esazione è sospesa .

    Nota

    Questa prassi raccomandata non impedisce che l ' importo della garanzia da fornire venga calcolato sulla base di un tasso unico , qualora le merci siano classificate in un gran numero di voci tariffarie .

    19 . Norma

    Le persone che effettuano regolarmente operazioni di ammissione temporanea per perfezionamento attivo in un ufficio o in diversi uffici di uno stesso territorio doganale sono autorizzate a fornire una garanzia globale .

    20 . Prassi raccomandata

    Le autorità doganali dovrebbero rinunciare ad esigere una garanzia , qualora ritenessero che il pagamento delle somme eventualmente esigibili possa essere assicurato mediante altri mezzi .

    d ) Verifica delle merci

    21 . Prassi raccomandata

    Su richiesta dell ' importatore e per motivi ritenuti validi dalle autorità doganali , queste ultime dovrebbero per quanto possibile consentire che le merci da ammettere temporaneamente per perfezionamento attivo siano verificate nei locali appartenenti all ' interessato . Le spese risultanti da tale verifica sarebbero a carico dell ' importatore .

    e ) Misure di identificazione

    22 . Norma

    Le condizioni relative all ' identificazione delle merci ammesse temporaneamente per perfezionamento attivo sono fissate dalle autorità doganali , tenendo conto della natura delle merci , dell ' operazione da effettuare e dell ' importanza degli interessi in gioco .

    Nota

    Per l ' identificazione delle merci ammesse temporaneamente per perfezionamento attivo le autorità doganali possono ricorrere ai sigilli stranieri apposti sulle merci , ai marchi , ai numeri o ad altre indicazioni che figurano permanentemente su di esse , alla designazione delle merci , a piante in scala o a fotografie , al prelievo di campioni oppure all ' apposizione di marchi doganali ( sigilli , timbri , marchi perforati , ecc . ) . Le autorità doganali possono anche ricorrere ai registri contabili dell ' importatore .

    Sosta delle merci nel territorio doganale

    23 . Norma

    Il termine per l ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo viene fissato in ciascun caso in base al tempo necessario per espletare le operazioni di perfezionamento ed eventualmente fino a concorrenza di un termine massimo previsto dalla legislazione nazionale .

    24 . Prassi raccomandata

    Su richiesta dell ' interessato e per motivi ritenuti validi delle autorità doganali , queste ultime dovrebbero prorogare il termine inizialmente fissato .

    25 . Norma

    Su richiesta delle autorità doganali , gli interessati devono tenere registri contabili che consentano di controllare l ' utilizzazione delle merci temporaneamente ammesse per perfezionamento attivo .

    26 . Norma

    Le autorità doganali hanno il diritto di esigere che la persona che beneficia del regime di ammissione temporanea per perfezionamento attivo permetta loro di effettuare in qualsiasi momento un controllo nei suoi locali delle merci temporaneamente ammesse per perfezionamento attivo , nonchù dei prodotti compensatori .

    27 . Prassi raccomandata

    Le autorità competenti dovrebbero consentire che parte delle previste operazioni di perfezionamento sia effettuata da una persona diversa da quella che beneficia dell ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo , senza che quest ' ultima persona debba ricorrere alla cessione delle merci temporaneamente ammesse per perfezionamento attivo , purchù per l ' intera durata delle operazioni rimanga tuttavia responsabile nei confronti della dogana del rispetto delle condizioni alle quali è stato concesso il beneficio di tale regime .

    28 . Prassi raccomandata

    L ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo dovrebbe poter continuare in caso di cessione delle merci importate e dei prodotti compensatori a terzi , purchù questi ultimi si assumano gli obblighi dell ' importatore .

    Termine dell ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo

    29 . Norma

    La legislazione nazionale determina le condizioni alle quali i prodotti compensatori devono essere presentati al competente ufficio doganale e formare oggetto di una dichiarazione di merci .

    Nota

    La legislazione nazionale può prevedere che la dichiarazione di merci contenga le indicazioni necessarie per consentire l ' approvazione della dichiarazione di ammissione temporanea per perfezionamento attivo relativa alle merci utilizzate .

    a ) Riesportazione

    30 . Norma

    I prodotti compensatori debbono essere esportati tramite un ufficio doganale diverso da quello di importazione delle merci temporaneamente ammesse per perfezionamento attivo .

    31 . Norma

    L ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo deve poter terminare con l ' esportazione dei prodotti compensatori in una o più spedizioni .

    32 . Prassi raccomandata

    Su richiesta dell ' esportatore e per motivi ritenuti validi dalle autorità doganali , queste ultime dovrebbero per quanto possibile consentire che i prodotti compensatori da riesportare siano verificati nei locali dell ' interessato . Le spese risultanti da tale verifica sono a carico dell ' esportatore .

    33 . Norma

    Su richiesta del beneficiario , le autorità competenti autorizzano , al termine dell ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo , la riesportazione delle merci nel medesimo stato in cui erano al momento dell ' importazione .

    34 . Norma

    L ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo deve poter terminare con la sistemazione dei prodotti compensatori in porti franchi o in zone franche .

    b ) Altri tipi di sistemazione

    35 . Prassi raccomandata

    L ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo dovrebbe poter terminare con la sistemazione dei prodotti compensatori in depositi doganali in attesa della loro successiva esportazione o di altro tipo di destinazione autorizzata .

    36 . Prassi raccomandata

    L ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo dovrebbe poter terminare con l ' assoggettamento dei prodotti compensatori al regime di transito doganale in attesa della loro successiva esportazione o di altra destinazione autorizzata .

    37 . Norma

    L ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo deve poter terminare con l ' immissione in consumo delle merci importate o dei prodotti compensatori , purchù siano soddisfatte le condizioni ed espletate le formalità applicabili in tal caso .

    38 . Norma

    La legislazione nazionale fissa il momento preciso da prendere in considerazione per determinare il valore e la quantità delle merci dichiarate per l ' immissione in consumo , nonchù le aliquote dei dazi e delle tasse all ' importazione ad essi applicabili .

    Nota

    Qualora siano immessi in consumo prodotti compensatori spediti all ' estero per essere oggetto di un perfezionamento complementare , per il calcolo dei dazi e delle tasse all ' importazione si può tener conto , oltre ai dazi ed alle tasse applicabili alle merci inizialmente utilizzate , della differenza tra :

    a ) l ' importo dei dazi e delle tasse all ' importazione che gravebbero sui prodotti reimportati dopo il perfezionamento complementare

    e

    b ) l ' importo dei dazi e delle tasse all ' importazione che graverebbero sui prodotti esportati temporaneamente per essere sottoposti al perfezionamento complementare , qualora tali prodotti fossero importati direttamente dal paese in cui tale perfezionamento è stato effettuato .

    39 . Prassi raccomandata

    La legislazione nazionale dovrebbe prevedere che l ' importo dei dazi e delle tasse all ' importazione , applicabili nel caso in cui i prodotti compensatori non siano esportati , non superi l ' importo dei dazi e delle tasse all ' importazione applicabili alle merci ammesse temporaneamente per perfezionamento attivo .

    40 . Prassi raccomandata

    L ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo dovrebbe poter terminare , per le merci la cui perdita è dovuta alla loro stessa natura , qualora i prodotti compensatori siano esportati e purchù tale perdita sia debitamente accertata , secondo quanto stabilito dalle autorità doganali .

    Nota

    La legislazione nazionale può fissare percentuali di perdita forfettarie per specifiche categorie di merci temporaneamente ammesse per perfezionamento attivo .

    41 . Norma

    L ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo deve poter terminare qualora , su richiesta dell ' interessato e in base alla decisione delle autorità doganali , le merci temporaneamente ammesse per perfezionamento attivo o i prodotti compensatori siano lasciati all ' erario ovvero distrutti o trattati in modo da privarli di qualsiasi valore commerciale , sotto controllo doganale . Tale lascito o tale distruzione non devono comportare spese per l ' erario .

    I rottami ed i residui eventualmente risultanti dalla distruzione sono soggetti , se immessi in consumo , ai dazi ed alle tasse all ' importazione ad essi applicabili qualora fossero importati in quanto tali .

    42 . Norma

    Le merci temporaneamente ammesse per perfezionamento attivo ed i prodotti compensatori distrutti o irrimediabilmente perduti in seguito ad incidente o per cause di forza maggiore non sono soggetti ai dazi ed alle tasse all ' importazione , purchù tale distruzione o tale perdita sia debitamente accertata secondo quanto stabilito dalle autorità doganali .

    I rottami ed i residui eventualmente risultanti dalla distruzione sono soggetti , se immessi in consumo , ai dazi ed alle tasse all ' importazione ad essi applicabili qualora fossero importati in quanto tali .

    43 . Prassi raccomandata

    I prodotti ottenuti dal trattamento delle merci importate o nazionali , che per specie , qualità e caratteristiche tecniche sono identiche a quelle temporaneamente ammesse per perfezionamento attivo , dovrebbero essere assimilate ai prodotti compensatori ai fini dell ' applicazione del presente allegato ( compensazione per equivalenza ) .

    Nota

    In caso di compensazione per equivalenza , qualora le circostanze lo giustifichino , le autorità competenti possono consentire che i prodotti assimilati ai prodotti compensatori siano esportati prima dell ' importazione delle merci che beneficiano dell ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo .

    Svincolo della garanzia

    44 . Norma

    Lo svincolo della garanzia eventualmente fornita è concesso il più rapidamente possibile al termine dell ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo .

    Informazioni riguardanti l ' ammissione temporanea per perfezionamento attivo

    45 . Norma

    Le autorità doganali si adoperano affinchù tutti gli interessati possano procurarsi senza difficoltà tutte le informazioni utili in materia di ammissione temporanea per perfezionamento attivo .

    ALLEGATO E.8

    ALLEGATO CONCERNENTE L ' ESPORTAZIONE TEMPORANEA PER PERFEZIONAMENTO PASSIVO

    Introduzione

    Le legislazioni nazionali della maggior parte degli Stati prevedono disposizioni che permettono di concedere un ' esenzione totale o parziale dai dazi e dalle tasse all ' importazione quando sono immesse in consumo merci reimportate dopo essere state oggetto di trasformazione , lavorazione o riparazione all ' estero . Il regime doganale che contempla tale esenzione è il regime dell ' esportazione temporanea per perfezionamento passivo .

    L ' applicazione di questo regime può essere subordinata alla condizione che le operazioni di perfezionamento previste siano considerate dalle autorità competenti non lesive degli interessi nazionali .

    L ' esenzione accordata al momento della reimportazione delle merci che hanno subito un perfezionamento all ' estero è generalmente parziale ; essa può tuttavia essere totale , segnatamente nel caso di riparazioni effettuate all ' estero a titolo gratuito .

    Definizioni

    Ai fini dell ' applicazione del presente allegato , si intende :

    a ) per « esportazione temporanea per perfezionamento passivo » : il regime doganale che permette di esportare temporaneamente merci che si trovano in libera circolazione nel territorio doganale per sottoporle a trasformazione , lavorazione o riparazione all ' estero e di reimportarle successivamente in esenzione totale o parziale dai dazi e dalle tasse all ' importazione ;

    b ) per « merci in libera circolazione » : le merci di cui si può disporre senza restrizioni dal punto di vista doganale ;

    c ) per « dazi e tasse all ' importazione » : i dazi doganali e tutti gli altri diritti , tasse , oneri o imposizioni di varia natura che sono riscossi all ' importazione o in occasione dell ' importazione di merci , ad eccezione delle tassa e delle imposizioni il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati ;

    d ) per « prodotti compensatori » : i prodotti ottenuti all ' estero nel corso o in seguito alla trasformazione , alla lavorazione o alla riparazione delle merci esportate temporaneamente per perfezionamento passivo ;

    e ) per « controllo doganale » : l ' insieme delle misure prese per assicurare l ' osservanza delle leggi e dei regolamento che la dogana è tenuta ad applicare ;

    f ) per « persona » : sia una persona fisica sia una persona giuridica , semprechù il contesto non disponga altrimenti .

    Principio

    1 . Norma

    L ' esportazione temporanea per perfezionamento passivo è disciplinata dalle disposizioni del presente allegato .

    Campo d ' applicazione

    2 . Norma

    La legislazione nazionale stabilisce in quali circostanze può essere accordata l ' esportazione temporanea per perfezionamento passivo e precisa le condizioni che debbono essere soddisfatte per beneficiare di tale regime .

    Note

    1 . Le circostanze nelle quali è autorizzata l ' esportazione temporanea per perfezionamento passivo possono essere stabilite in termini generali o in forma dettagliata , ovvero combinando queste due possibilità .

    2 . L ' esportazione temporanea per perfezionamento passivo può essere subordinata alla condizione che le operazioni di perfezionamento considerate non ledano gli interessi nazionali .

    3 . Le autorità doganali possono chiedere alla persona che esporta temporaneamente merci per perfezionamento passivo di indicare la natura della lavorazione o della trasformazione a cui debbono essere sottoposte le merci all ' estero .

    3 . Prassi raccomandata

    L ' esportazione temporanea per perfezionamento passivo non dovrebbe essere rifiutata per il solo motivo che le merci debbono essere perfezionate in un determinato paese .

    4 . Norma

    L ' esportazione temporanea delle merci per perfezionamento passivo non è riservata al proprietario delle merci medesime .

    Esportazione temporanea delle merci

    a ) Formalità da espletare prima dell ' esportazione temporanea delle merci

    5 . Norma

    Qualora l ' esportazione temporanea per perfezionamento passivo sia subordinata ad un ' autorizzazione preliminare , la legislazione nazionale indica lz circostanze nelle quali tale autorizzazione è richiesta e le autorità abilitate a rilasciarla .

    6 . Prassi raccomandata

    Le persone che effettuano operazioni importanti e continue di esportazione temporanea per perfezionamento passivo riguardanti lo stesso tipo di merci dovrebbero beneficiare di un ' autorizzazione generale che contempli tali operazioni .

    7 . Prassi raccomandata

    Quando l ' operazione di esportazione temporanea per perfezionamento passivo può esserne facilitata o quando le autorità competenti lo ritengano indispensabile , dueste ultime dovrebbero stabilire il tasso di rendimento oi tale operazione . Nello stabilire il tasso di rendimento vecorre precisare la specie , la qualità e la quantità dei qari prodotti compensatori .

    Note

    1 . Per stabilire i tassi di rendimento , le autorità doganali possono basarsi sulle condizioni alle quali viene effettuata l ' operazione , qualora tali dati siano noti . Esse possono chiedere l ' esibizione dei contratti conclusi con l ' impresa estera incaricata di effettuare la lavorazione o la trasformazione . Esse possono altresi basarsi sui tassi di rendimento stabiliti dalle autorità doganali del paese in cui debbono essere effettuate le operazioni di perfezionamento .

    2 . Possono essere stabiliti tassi di rendimento forfettari , qualora le operazioni di perfezionamento passivo :

    - riguardino merci le cui caratteristiche sono sensibilmente costanti ,

    - siano abitualmente effettuate in condizioni tecniche ben definite e

    - diano origine a prodotti compensatori di qualità costante .

    b ) Dichiarazione di esportazione temporanea

    8 . Norma

    La legislazione nazionale stabilisce a quali condizioni le merci destinate all ' esportazione temporanea per perfezionamento passivo debbono essere presentate all ' ufficio doganale competente ed essere oggetto di una dichiarazione di merci ( uscita ) .

    9 . Prassi raccomandata

    Le autorità doganali dovrebbero autorizzare l ' uso del formulario per la dichiarazione di esportazione temporanea delle merci per perfezionamento passivo .

    10 . Prassi raccomandata

    Se vengono utilizzati formulari speciali per redigere la dichiarazione di esportazione temporanea per perfezionamento passivo , detti formulari dovrebbero essere armonizzati con il formulario di dichiarazione di merci ( uscita ) .

    c ) Verifica delle merci

    11 . Prassi raccomandata

    Su richiesta del dichiarante e per motivi ritenuti validi dalle autorità doganali , queste ultime dovrebbero , per quanto possibile , permettere che le merci da esportare temporaneamente per perfezionamento passivo vengano verificate nei locali dell ' interessato . Le relative spese possono essere addebitate al dichiarante .

    d ) Misure di identificazione

    12 . Norma

    Le condizioni relative all ' identificazione delle merci destinate all ' esportazione temporanea per perfezionamento passivo sono stabilite dalle autorità doganali , tenendo conto , in particolare , della natura delle merci e dell ' operazione da effettuare .

    Note

    1 . Per l ' identificazione delle merci destinate all ' esportazione temporanea per perfezionamento passivo le autorità doganali possono ricorrere all ' apposizione di marchi doganali ( sigilli , timbri , marchi perforati , ecc . ) , al riconoscimento dei permanente sulle merci , alla designazione delle merci , a disegni in scala o a fotografie oppure al prelievo di campioni .

    2 . Le autorità doganali possono altresi autorizzare l ' identificazione delle merci mediante esibizione , al momento dell ' importazione dei prodotti compensatori , di una dichiarazione scritta dell ' importatore sull ' identità delle merci contenute nei suddetti prodotti compensatori , eventualmente corredata dei documenti commerciali concernenti l ' operazione di cui trattasi .

    13 . Prassi raccomandata

    Qualora non possa essere applicata alcuna altra misura di identificazione , le autorità doganali dovrebbero avvalersi di una scheda informativa conforme al modello di cui all ' appendice I del presente allegato , purchù la lavorazione o la trasformazione sia effettuata nel territorio doganale di una delle parti contraenti che ha accettato di avvalersi della scheda informativa conformemente ai principi di cui all ' appendice II del presente allegato .

    Durata dell ' esportazione temporanea

    14 . Norma

    Qualora le autorità doganali impongano un termine per l ' esportazione temporanea per perfezionamento passivo , detto termine è stabilito in base al tempo necessario all ' espletamento delle operazioni di perfezionamento ed eventualmente fino a concorrenza di un termine massimo previsto dalla legislazione nazionale .

    15 . Prassi raccomandata

    Su richiesta dell ' interessato , le autorità doganali , per motivi da esse ritenuti validi , dovrebbero prorogare il termine inizialmente stabilito .

    Importazione di prodotti compensatori

    16 . Norma

    La legislazione nazionale stabilisce a quali condizioni i prodotti compensatori debbano essere al competente ufficio doganale ed essere oggetto di una dichiarazione di merci .

    Note

    1 . La legislazione nazionale può prevedere che la dichiarazione di merci contenga le indicazioni necessarie per permettere di considerare terminato il regime relativo alla dichiarazione di esportazione temporanea per perfezionamento passivo relativa alle merci utilizzate .

    2 . La legislazione nazionale può assimilare ai prodotti compensatori , ai fini del presente allegato , i prodotti ottenuti all ' estero dal trattamento di merci che per specie , qualità e caratteristiche tecniche sono identiche a quelle temporaneamente esportate per perfezionamento passivo ( compensazione per equivalenza ) .

    17 . Prassi raccomandata

    I prodotti compensatori dovrebbero poter essere importati attraverso un ufficio doganale competente diverso da quello in cui è avvenuta l ' esportazione temporanea delle merci per perfezionamento passivo .

    18 . Norma

    I prodotti compensatori debbono poter essere importati in una o più spedizioni .

    19 . Prassi raccomandata

    Su richiesta dell ' importatore e per motivi ritenuti validi dalle autorità doganali , queste ultime dovrebbero , per quanto possibile , permettere che i prodotti compensatori importati vengano verificati nei locali dell ' interessato ; le spese risultanti da tale verifica possono essere messe a carico dell ' importatore .

    20 . Norma

    Su richiesta del beneficiario , le autorità competenti autorizzano , alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale , la reimportazione in esenzione totale dai dazi e dalle tasse all ' importazione delle merci temporaneamente esportate per perfezionamento passivo che non hanno potuto essere sottoposte alla trasformazione , alla lavorazione od alla riparazione prevista e che sono rispedite tal quali all ' esportatore .

    Detta esenzione non è applicabile ai dazi e alle tasse all ' importazione per i quali è stata accordata una restituzione o una riduzione in occasione dell ' esportazione temporanea delle merci per perfezionamento passivo .

    21 . Norma

    Fatti salvi i casi in cui la legislazione nazionale impone la reimportazione delle merci temporaneamente esportate per perfezionamento passivo , l ' esportazione temporanea per perfezionamento passivo deve poter essere terminata mediante la dichiarazione di merci per l ' esportazione definitiva , purchù siano state soddisfatte le condizioni ed espletate le formalità applicabili in questo caso .

    Dazi e tasse all ' importazione applicabili ai prodotti compensatori

    22 . Norma

    La legislazione nazionale stabilisce l ' entità dell ' esenzione dai dazi e dalle tasse all ' importazione che viene concessa quando i prodotti compensatori sono immessi in consumo , nonchù le modalità di calcolo dell ' esenzione stessa .

    Nota

    In caso di esenzione parziale , la liquidazione dei dazi e delle tasse all ' importazione può basarsi sul valore aggiunt derivante dal perfezionamento delle merci all ' estero . Detta liquidazione può altresì essere calcolato detraendo dall ' importo dei dazi e delle tasse all ' importazione applicabili ai prodotti compensatori l ' importo dei dazi e delle tasse all ' importazione applicabili alle merci temporaneamente esportate per perfezionamento passivo che sono state utilizzate per ottenere i prodotti compensatori , qualora tali merci siano state importate dal paese in cui il perfezionamento è stato effettuato nello stato in cui esse vi sono state esportate . I tassi da prendere in considerazione per calcolare l ' importo della detrazione son quelli in vigore alla data stabilita per l ' immissione in consumo dei prodotti compensatori ; tuttavia , qualora in applicazione di questa norma i tassi da prendere in considerazione siano superiori a quelli applicabili ai prodotti compensatori , la detrazione può essere calcolata in base a questi ultimi tassi .

    23 . Norma

    L ' esenzione dai dazi e dalle tasse all ' importazione prevista nei confronti dei prodotti compensatori non è applicabile ai dazi ed alle tasse per i quali è stata accordata una restituzione od una riduzione in occasione dell ' esportazione temporanea delle merci per perfezionamento passivo .

    24 . Prassi raccomandata

    Le merci temporaneamente esportate per perfezionamento passivo che siano state riparate a titolo gratuito all ' estero dovrebbero poter essere reimportate in esenzione totale dai dazi e dalle tasse all ' importazione alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale .

    25 . Prassi raccomandata

    L ' esenzione dai dazi e dalle tasse all ' importazione dovrebbe essere concessa se i prodotti compensatori sono stati posti in un deposito doganale o ammessi in una zona franca prima di essere dichiarati per l ' immissione in consumo .

    26 . Prassi raccomandata

    L ' esenzione dai dazi e dalle tasse all ' importazione dovrebbe essere concessa se i prodotti compensatori hanno beneficiato di un regime di ammissione temporanea prima di essere dichiarati per l ' immissione in consumo .

    27 . Prassi raccomandata

    L ' esenzione dai dazi e delle tasse all ' importazione dovrebbe essere concessa se i prodotti compensatori sono stati oggetto di cessione prima di essere immessi in consumo interno , a condizione che l ' immissione in consumo sia stat effettuata a nome o per conto della persona che ha temporaneamente esportato le merci per perfezionamento passivo .

    Nota

    A motivo della cessione delle merci possono essere esigibili talune tasse interne .

    Informazioni riguardanti l ' esportazione temporanea per perfezionamento passivo

    28 . Norma

    Le autorità doganali si adoperano affinchù gli interessati possano procurarsi senza difficoltà tutte le informazioni utili concernenti l ' esportazione temporanea pe perfezionamento passivo .

    APPENDICE I

    SCHEDA INFORMATIVA DESTINATA AD AGEVOLARE L ' ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI MERCI INVIATE DA UN PAESE IN UN ALTRO PER ESSERVI TRASFORMATE , LAVORATE O RIPARATE

    I * Si prega di leggere la nota a pagina 4 prima di compilare la scheda

    INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL ' ESPORTAZIONE ( 1 )

    Formulario : vedi G . U .

    III

    INFORMAZIONI DA FORNIRE ALLA RIESPORTAZIONE

    Formulario : vedi G . U .

    Riservato alla dogana

    Nota relativa all ' uso della scheda informativa

    1 . L ' esportazione deve accettare che le autorità doganali del paese di importazione temporanea siano in grado di stabilire , alle condizioni da esse previste , l ' identità delle merci .

    2 . L ' utente deve presentare la scheda informativa debitamente compilata alle autorità doganali al momento dello sdoganamento delle merci .

    3 . Nel caso di reimportazioni effettuate mediante spedizioni frazionate lo svolgimento delle operazioni è il seguente :

    a ) Esportazione temporanea

    L ' esportatore presenta la S . I . in due esemplari ( originale e copia ) . L ' ufficio doganale li vista ( titolo I ) e li restituisce all ' esportatore che trasmette l ' originale all ' importatore , il quale sua volta lo conserva fino all ' ultima riesportazione . L ' esportatore conserva la copia .

    b ) Importazione temporanea

    L ' importatore presenta l ' originale alla dogana , la quale glielo rimette dopo aver vistato il titolo II .

    c ) Riesportatore frazionate

    Il riesportatore compila un esemplare supplementare del titolo III , compreso il riquadro C , e lo presenta , unitamente all ' originale , alla dogana . Quest ' ultima confronta i due documenti e vista l ' esemplare supplementare che il riesportatore trasmette al reimportatore .

    d ) Reimportazioni frazionate

    Il reimportatore presenta l ' esemplare supplementare e la copia alla dogana che confronta i due documenti .

    e ) Ultima riesportazione frazionata

    Il riesportatore compila il titolo III dell ' originale , compreso il riquadro G . La dogana appone il proprio timbro e rimere l ' originale al riesportatore , il quale lo fa pervenire al reimportatore .

    f ) Ultima reimportazione frazionata

    Il reimportatore presenta alla dogana l ' originale e la copia della S . I .

    APPENDICE II

    PRINCIPI CHE DISCIPLINANO L ' USO DELLA SCHEDA INFORMATIVA

    1 . La scheda informativa potrebbe essere utilizzata qualora non fosse possibile identificare le merci al ritorno mediante ii mezzi di controllo ordinari ( sigilli , marchi , campioni , ecc . ) nù accettare una dichiarazione scritta del reimportatore relativa all ' identità delle merci .

    2 . L ' esportatore dovrebbe accertarsi che la autorità doganali del paese di importazione temporanea siano in grado di stabilire , alle condizioni da esse stabilite , l ' identità dovrebbero fornire .

    3 . Qualora la scheda si a stata certificata dalle autorità del paese di esportazione temporanea , le autorità doganali del paese di importazione temporanea dovrebbero fornite le attestazioni in essa previste .

    4 . Le autorità doganali del paese di importazione temporanea dovrebbero adoperarsi per compilare , su richiesta , le schede informative anche nel caso in cui alle merci in questione non fosse applicato il regime di ammissione temporanea ( ad esempio , per i fatto che sono esenti da dazi e tasse all ' importazione ) .

    5 . Le amministrazioni doganali dei paesi interessati potrebbero concludere tra loro accordi per la modifica della forma o delle modalità di utilizzazione della scheda , per tener conto dei casi in cui ciò si rendesse necessario a causa di particolari difficoltà per quanto riguarda l ' identificazione delle merci al ritorno .

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