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Document 31975S3289

Decisione n. 3289/75/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1975, relativa alla definizione ed alla conversione dell'unità di conto utilizzata nelle decisioni, nelle raccomandazioni, nei pareri e nei comunicati nei settori disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

GU L 327 del 19.12.1975, p. 4–5 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/02/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1975/3289/oj

31975S3289

Decisione n. 3289/75/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1975, relativa alla definizione ed alla conversione dell'unità di conto utilizzata nelle decisioni, nelle raccomandazioni, nei pareri e nei comunicati nei settori disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

Gazzetta ufficiale n. L 327 del 19/12/1975 pag. 0004 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0112
edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 2 pag. 0006
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0112
edizione speciale spagnola: capitolo 10 tomo 1 pag. 0059
edizione speciale portoghese: capitolo 10 tomo 1 pag. 0059


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DECISIONE N . 3289/75/CECA DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1975

relativa alla definizione ed alla conversione dell ' unità di conto utilizzata nelle decisioni , nelle raccomandazioni , nei pareri e nei comunicati nei settori disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio , in particolare gli articoli 8 , 14 , 26 , 50 , 54 , 55 e 56 ,

considerando che il comitato monetario , nella relazione del 4 marzo 1975 , ha espresso il parere che l ' unità di conto più adatta per le necessità della Comunità in generale sia l ' unità di conto basata su un « paniere » di monete comunitarie ;

considerando che l ' evoluzione del sistema monetario internazionale ha reso caduco ogni riferimento all ' oro per la definizione del valore delle monete e pertanto delle unità di conto ; che la decisione n . 3541/73/CECA della Commissione ( 1 ) deve essere quindi sostituita da una decisione che definisce una nuova unità di conto che metta fine alle distorsioni costatate nel regime attuale ;

considerando che il Consiglio ha già adottato una siffatta unità di conto , mediante la decisione n . 75/250/CEE ( 2 ) , per esprimere l ' importo degli aiuti di cui all ' articolo 42 della convenzione ACP-CEE di Lomù ; che è opportuno adottare la medesima definizione per l ' applicazione del trattato CECA ;

considerando che l ' unità di conto dovrebbe rappresentare un valore medio dell ' evoluzione delle monete degli Stati membri della Comunità ;

considerando che tra le decisioni della Commissione in cui si fa riferimento all ' unità di conto figurano sia decisioni adottate previa consultazione o previo parere conforme del Consiglio sia decisioni adottate previo parere conforme unanime di quest ' ultimo ;

previo parere conforme unanime del Consiglio ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L ' unità di conto da utilizzare nelle decisioni , nelle raccomandazioni , nei pareri e comunicati nei settori disciplinati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell ' acciaio è l ' unità di conto europea « UCE » definita dalla somma dei seguenti importi delle monete degli Stati membri della Comunità :

Marco tedesco * 0,828 *

Lira sterlina * 0,0885 *

Franco francese * 1,15 *

Lira italiana * 109 *

Fiorino olandese * 0,286 *

Franco belga * 3,66 *

Franco lussemburghese * 0,14 *

Corona danese * 0,217 *

Lira irlandese * 0,00759 *

Articolo 2

Il valore dell ' unità di conto in una qualsiasi moneta è uguale alla somma del controvalore in questa moneta degli importi delle monete di cui all ' articolo 1 . Esso è determinato dalla Commissione in base ai corsi quotidianamente rilevati sui mercati dei cambi .

I tassi di conversione nelle varie monete nazionali sono disponibiliti ogni giorno ; essi formano oggetto di una pubblicazione giornaliera nella Gazzeta ufficiale delle Comunità europee , parte « comunicazioni ed informazioni » .

Articolo 3

Gli importi dei prelievi sono espressi in UCE e pagati nel controvalore nella moneta nazionale al tasso di conversione del giorno precedente il giorno del versamento .

Tuttavia , durante un periodo transitorio che scade il 31 dicembre 1976 , tale tasso di conversione è , per ogni pagamento effettuato dal 15 di un mese al 14 del mese successivo , il tasso dell ' ultimo giorno feriale del mese che precede tale periodo .

Articolo 4

Gli impegni da imputare al bilancio operativo della CECA sono espressi in UCE e le spese corrispondenti sono pagate in monete nazionali al tasso del giorno . Nel caso particolare di contratti relativi agli aiuti finanziari basati sull ' articolo 55 del trattato , gli estratti delle spese presentati alla Commissione dai beneficiari dell ' aiuto sono fissati in UCE , sulla base dei tassi di conversione del giorno in cui ogni spesa viene pagata . Se tuttavia il beneficiario incontra difficoltà ad applicare tale sistema per stabilire gli estratti delle spese , la Commissione può prevedere nel contratto la possibilità di convertire in UCE gli importi delle spese pagate che figurano in ogni estratto , sulla base del tasso vigente l ' ultimo giorno del semestre cui detto estratto si riferisce .

Il fondo speciale per il finanziamento di determinati aiuti relativo agli aiuti concessi per lo smercio del carbone da coke e i coke destinati alla siderurgia della Comunità previsto dalla decisione 73/287/CECA ( 3 ) è espresso in UCE ed i pagamenti dei contributi per il suo finanziamento sono effettuati nelle monete nazionali al tasso in vigore per i prelievi versati alla stessa data .

Articolo 5

I diritti e gli obblighi , nati prima del 1° gennaio 1976 determinati in unità di conto , convertiti dalla Commissione in monete nazionali , sulla base del tasso vigente al momento in cui sono stati istituiti , continuano ad essere sulla medesima base .

Articolo 6

La presente decisione non è applicabile ai meccanismi di perequazione dei rottami di ferro importati ed assimilati che formano oggetto della decisione n . 21/60/CECA del 20 luglio 1960 .

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1976 e sostituisce , a decorrere da tale data , la decisione n . 3541/73/CECA della Commissione .

La presente decisione è applicabile anche per il calcolo dei valori medi impiegati per calcolare i prelievi degli anni 1976 e 1977 .

Il 31 dicembre 1975 il bilancio compilato secondo le decisioni nn . 3541/73/CECA , 3542/73/CECA ( 4 ) e 3328/74/CECA ( 5 ) sarà presentato in UCE .

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 18 dicembre 1975 .

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Wilhelm HAFERKAMP

( 1 ) GU n . L 361 del 29 . 12 . 1973 , pag . 10 .

( 2 ) GU n . L 104 del 24 . 4 . 1975 , pag . 35 .

( 3 ) GU n . L 259 del 15 . 9 . 1973 , pag . 36 .

( 4 ) GU n . L 361 del 29 . 12 . 1973 , pag . 11 .

( 5 ) GU n . L 357 del 31 . 12 . 1974 , pag . 16 .

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