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Document 31975R2782

    Regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile

    GU L 282 del 1.11.1975, p. 100–103 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogato da 32007R1234

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2782/oj

    31975R2782

    Regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile

    Gazzetta ufficiale n. L 282 del 01/11/1975 pag. 0100 - 0103
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0232
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0090
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0232
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0170
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0170


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2782/75 DEL CONSIGLIO

    del 29 ottobre 1975

    relativa alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2771/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ( 1 ) , in particolare l ' articolo 2 ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 2777/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ( 2 ) , in particolare l ' articolo 2 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

    considerando che , per attuare gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato nel settore dell ' avicoltura , i regolamenti ( CEE ) n . 2771/75 e ( CEE ) n . 2777/75 prevedono misure volte a facilitare l ' adeguamento dell ' offerta alle esigenze del mercato ;

    considerando che tali misure comprendono , in particolare , quelle che devono consentire l ' elaborazione di previsioni a breve a lungo termine basate sulla conoscenza dei mezzi di produzione impiegati , ma anche norme di commercializzazione che possono riguardare , tra l ' altro , l ' imballaggio , il trasporto e la stampigliatura ;

    considerando che un ' esatta conoscenza del numero delle uova da cova messe in incubazione e dei pulcini usciti dal guscio , differenziati secondo la specie , la categoria e il tipo di volatili , consente di prevedere l ' evoluzione del mercato dei prodotti dell ' avicoltura ; che occorre inoltre prevedere a tal fine la possibilità di rilevare , se necessario , dati statistici relativi al patrimonio di volatili da selezione e da moltiplicazione ;

    considerando che , per poter prevedere l ' evoluzione del mercato con la maggiore esattezza e celerità , è opportuno rilevare a intervalli regolari i dati relativi alle uova da cova messe in incubazione ed ai pulcini usciti dal guscio e commercializzati ;

    considerando che è inoltre necessario identificare le uova da cova prodotte nella Comunità , per poterle distinguere dalle uova soggette al regolamento ( CEE ) n . 2772/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo ad alcune norme di commercializzazione applicabili alle uova ( 4 ) ; che a tal fine detta identificazione deve effettuarsi nella Comunità mediante la stampigliatura individuale delle uova da cova , ma che è tuttavia opportuno prevedere che , negli Stati membri che le autorizzano , tale identificazione avvenga secondo disposizioni particolari di imballaggio ; che quest ' ultima possibilità non deve tuttavia far si che le uova ritirate dall ' incubatrice possano essere commercializzate prive di segni distintivi particolare ;

    considerando che i prezzi limite e i prelievi sono diversi per le uova da cova e le altre uova ; che è pertanto opportuno dare la possibilità di effettuare una distinzione netta tra tali prodotti mediante una stampigliatura delle uova da cova ;

    considerando che tale norma vale anche per l ' esportazione , soprattutto data la possibilità di concedere restituzioni ; che tuttavia bisogna tener conto il più possibile delle disposizioni che possono esistere nei paesi terzi in materia di identificazione , per non ostacolare il commercio con tali paesi ;

    considerando che un numero distintivo rilasciato a ciascuno stabilimento e apposto sulle uova da cova , o sugli imballaggi contenenti uova da cova o pulcini , può facilitare la commercializzazione di tali prodotti e il controllo dell ' osservanza delle disposizioni del regolamento .

    considerando che , tanto per il commercio che per il controllo , è opportuno che i documenti d ' accompagnamento rechino indicazioni relative in particolare alla natura della partita di uova da cova o di pulcini e alla sua provenienza ; che a tal fine alcune di queste indicazioni devono figurare sugli imballaggi ;

    considerando che occorre garantire agli stabilimenti in questione il beneficio dell ' anonimato e del segreto statistico per le informazioni individuali che il riguardano ;

    considerando che è opportuno esentare dall ' obbligo di osservare il presente regolamento gli stabilimenti che per la loro scarsa importanza commerciale non hanno un ' influenza rilevante nù sui risultati statistici globali nù sull ' evoluzione del mercato ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Ai sensi del presente regolamento si intendono per :

    1 . « Uova da cova » : le uova di volatili da cortile della sottovoce 04.05 A I a ) della tariffa doganale comune , destinate alla produzione di pulcini , differenziate secondo la specie , la categoria e il tipo ed identificate conformemente al presente regolamento ;

    2 . « Pulcini » : i volatili vivi da cortile , di peso non superiore a 185 grammi , della sottovoce 01.05 a della tariffa doganale comune , delle seguenti categorie :

    a ) « pulcini da utilizzazione » : i pulcini di uno dei seguenti tipi :

    i ) « pulcini da carne » : i pulcini destinati ad essere ingrassati e macellati prima della maturità sessuale ;

    ii ) « pulcini da produzione di uova » : i pulcini destinati ad essere allevati per la produzione di uova da consumo ;

    iii ) « pulcini per uso misto » : i pulcini destinati alla produzione di uova o di carne ;

    b ) « pulcini da moltiplicazione » : i pulcini destinati alla produzione di pulcini da utilizzazione ;

    c ) « pulcini riproduttori » : i pulcini destinati alla produzione di pulcini da moltiplicazione ;

    3 . « Stabilimento » : lo stabilimento o la parte di stabilimento di ciascuno dei seguenti settori di attività :

    a ) « stabilimento di selezione » : lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova per la produzione di pulcini riproduttori , di pulcini da moltiplicazione o da utilizzazione ;

    b ) « stabilimento di moltiplicazione » ; lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pulcini da utilizzazione ;

    c ) « incubatoio » : lo stabilimento la cui attività consiste nella messa in incubazione , nell ' incubazione di uova da cova e nella fornitura di pulcini ;

    4 . « Capienza » : il numero massimo di uova da cova che può essere collocato contemporaneamente nelle incubatrici , escluse le sezioni di schiusa .

    Articolo 2

    1 . La commercializzazione , il trasporto di uova da cova e di pulcini e la messa in incubazione di uova da cova , sono ammessi nel territorio della Comunità a fini professionali o commerciali soltanto a condizione che siano rispettate le disposizioni del presente regolamento .

    2 . Tuttavia , gli stabilimenti di selezione e gli stabilimenti di moltiplicazione con meno di 100 volatili , nonchù gli incubatoi con una capienza inferiore a 1 000 uova da cova , non sono tenuti ad osservare il presente regolamento .

    Articolo 3

    Ogni stabilimento viene registrato , a sua richiesta , dall ' autorità competente designata da ciascuno Stato membro e ricevere un numero distintivo .

    Il numero distintivo può essere ritirato agli stabilimenti che non si conformarsi alle disposizioni del presente regolamento .

    Articolo 4

    Al più tardi tre mesi dopo l ' applicazione del presente regolamento , ogni Stato membro invia agli altri Stati membri e alla Commissione l ' elenco degli stabilimenti situati nel suo territorio , indicando il numero distintivo , la denominazione e l ' indirizzo di ogni stabilimento . Qualsiasi modifica dell ' elenco è comunicata all ' inizio di ogni trimestre solare agli altri Stati membri ed alla Commissione .

    Articolo 5

    1 . Le uova da cova sono stampigliate individualmente . Tale identificazione viene effettuata dallo stabilimento di produzione che imprime il proprio numero distintivo sulle uova da cova .

    2 . Tuttavia , gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare l ' identificazione delle uova da cova per mezzo di una fascetta apposta sull ' imballaggio , resa inutilizzabile con l ' apertura . Tale fascetta deve recare almeno la menzione della specie di volatili da cui provengono la uova ed il numero distintivo dello stabilimento di produzione .

    Lo Stato membro che esercita tale facoltà ne informa gli altri Stati membri e la Commissione e comunica loro le disposizioni adottare in proposito .

    Le uova da cova così identificate possono essere trasportate , commercializzate o poste un incubazione solo negli Stati membri che esercitano la suddetta facoltà .

    3 . Le uova da cova vengono trasportate in imballaggi puliti in modo ineccepibile , che contengono esclusivamente uova da cova della stessa specie , della stessa categoria e dello stesso tipo di volatili , che provengono da un solo stabilimento e ne recano almeno la menzione : « uova da cova » .

    4 . Per conformarsi alle disposizioni vigenti in alcuni paesi terzi importatori , sulle uova da cova destinate all ' esportazione e sui relativi imballaggi possono figurare delle indicazioni diverse da quelle prescritte dal presente regolamento , purchù non diano adito a confusione con queste ultime e con quelle previste dal regolamento ( CEE ) n . 2772/75 e dai relativi regolamenti di applicazione .

    Articolo 6

    Le uova da cova provenienti dai paesi terzi possono essere importate solo se recano , in caratteri di almeno 3 mm d ' altezza , il norme del paese d ' origine e la dicitura stampata « cova » . I relativi imballaggi devono contenere esclusivamente uova da cova della stessa specie , della stessa categoria e dello stesso tipo di volatili , dello stesso paese d ' origine e dello stesso speditore e recare almeno le seguenti indicazioni :

    a ) le indicazioni che figurano sulle uova ;

    b ) le specie di volatile da cui provengono le uova ;

    c ) il nome o la ragione sociale e l ' indirizzo dello speditore .

    Articolo 7

    Ogni incubatoio tiene uno o più registri in cui sono elencati per specie , per categoria ( selezione , riproduzione o utilizzazione ) e per tipo ( carne , produzione di uova o uso misto ) :

    a ) la data di messa in incubazione e il numero di uova da cova messe ad incubare , il numero distintivo dello stabilimento in cui sono state prodotte le uova da cova ed il numero di uova covate non stampigliate , ritirate dall ' incubatrice ;

    b ) la data della schiusa , il numero dei pulcini usciti dal guscio e il numero dei pulcini destinati ad essere effettivamente utilizzati .

    Articolo 8

    Le uova da cova non stampigliate prima della messa in incubazione e ritirate dall ' incubatrice vengono distrutte oppure , se sono commercializzate come uova industriali ai sensi dell ' articolo 1 , punto 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2772/75 , devono recare un segno distintivo da definirsi .

    Articolo 9

    1 . Ogni incubatoio comunica mensilmente all ' autorità competente del rispettivo Stato membro - per specie , per categoria e per tipo - il numero di uova da cova messe in incubazione , il numero dei pulcini usciti dal guscio e il numero dei pulcini destinati ad essere effettivamente utilizzati .

    2 . Dati statistici relativi al patrimonio di volatili da selezione e da moltiplicazione vengono richiesti , se necessario , agli stabilimenti diversi da quelli previsti al paragrafo 1 , secondo modalità e a condizioni adottate con la procedura di cui all ' articolo 17 del regolamento ( CEE ) n . 2777/75 .

    Articolo 10

    1 . Ogni mese gli Stati membri trasmettono alla Commissione , subito dopo il ricevimento e lo spoglio dei dati di cui all ' articolo 9 , una lista riassuntiva elaborata in base ai suddetti dati per il mese precedente .

    La lista riassuntiva dello Stato membro deve indicare inoltre il numero dei pulcini importati ed esportati nello stesso mese , secondo la specie , il tipo e la categoria di volatili .

    2 . La Commissione raccoglie i dati delle liste riassuntive , procede alla loro elaborazione e ne informa gli Stati membri .

    Articolo 11

    1 . I pulcini sono imballati secondo la specie , il tipo e la categoria dei volatili .

    2 . Le scatole contengono esclusivamente pulcini dello stesso incubatoio e recano almeno l ' indicazione del numero distintivo dell ' incubatoio .

    Articolo 12

    I pulcini provenienti dai paesi terzi possono essere importati solo se sono suddivisi conformemente all ' articolo 11 , paragrafo 1 . Le scatole devono contenere esclusivamente pulcini dello stesso paese di origine e dello stesso speditore a recare almeno le seguenti indicazioni :

    a ) le nome del paese d ' origine ,

    b ) la specie di volatile alla quale appartengono i pulcini ,

    c ) il nome o la ragione sociale e l ' indirizzo dello speditore .

    Articolo 13

    1 . Per la spedizione di ciascuna partita di uova da cova o di pulcini , è compilato un documento d ' accompagnamento che contiene almeno le seguenti indicazioni :

    a ) il nome o la ragione sociale e l ' indirizzo dello stabilimento e il suo numero distintivo ,

    b ) il numero di uova da cova o di pulcini secondo la specie , la categoria e il tipo di volatili ,

    c ) la data di spedizione ,

    d ) il nome e l ' indirizzo del destinatario .

    2 . Per le partite di uova da cova e di pulcini importate dai paesi terzi , il numero distintivo dello stabilimento deve essere sostituito dal nome del paese d ' origine .

    Articolo 14

    Le indicazioni previste dal presente regolamento sono scritte in modo chiaramente leggibile .

    Tali indicazioni e i documenti di accompagnamento sono redatti in almeno una delle lingue della Comunità .

    Articolo 15

    Per conformarsi alle disposizioni vigenti in alcuni paesi terzi importatori , sugli imballaggi destinati all ' esportazione possono figurare delle indicazioni diverse da quelle previste dal presente regolamento purchù non diano adito a confusione con queste ultime .

    Articolo 16

    Il controllo dell ' osservanza delle disposizioni del presente regolamento è effettuato dalle autorità designate da ciascuno Stato membro . L ' elenco di tali autorità è comunicato agli altri Stati membri ed alla Commissione al più tardi un mese prima dell ' applicazione del presente regolamento . Ogni modifica dell ' elenco è comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione .

    Articolo 17

    Le modalità d ' applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 17 del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 o all ' articolo 17 del regolamento ( CEE ) n . 2775/75 , secondo i casi .

    Articolo 18

    1 . Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per garantire l ' anonimato e il carattere riservato delle informazioni fornite in applicazione dell ' articolo 9 .

    2 . Le indicazioni che figurano nei registri possono essere utilizzate solo dalle autorità incaricate dell ' applicazione del presente regolamento .

    Articolo 19

    1 . Il regolamento ( CEE ) n . 1349/72 del Consiglio , del 27 giugno 1972 , relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile ( 5 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 225/73 ( 6 ) , è abrogato .

    2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento .

    Articolo 20

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G . MARCORA

    ( 1 ) Vedasi pag . 49 della presente Gazzetta ufficiale .

    ( 2 ) Vedasi pag . 77 della presente Gazzetta ufficiale .

    ( 3 ) GU n . C 128 del 9 . 6 . 1975 , pag . 39 .

    ( 4 ) Vedasi pag . 59 della presente Gazzetta ufficiale .

    ( 5 ) GU n . L 148 del 30 . 6 . 1972 , pag . 7 .

    ( 6 ) GU n . L 27 del 1° . 2 . 1973 , pag . 16 .

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