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Document 31975R2782
Regulation (EEC) No 2782/75 of the Council of 29 October 1975 on the production and marketing of eggs for hatching and of farmyard poultry chicks
Regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile
Regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile
GU L 282 del 1.11.1975, p. 100–103
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogato da 32007R1234
Regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile
Gazzetta ufficiale n. L 282 del 01/11/1975 pag. 0100 - 0103
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0232
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0090
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0232
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0170
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0170
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2782/75 DEL CONSIGLIO del 29 ottobre 1975 relativa alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , visto il regolamento ( CEE ) n . 2771/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ( 1 ) , in particolare l ' articolo 2 , visto il regolamento ( CEE ) n . 2777/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ( 2 ) , in particolare l ' articolo 2 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) , considerando che , per attuare gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato nel settore dell ' avicoltura , i regolamenti ( CEE ) n . 2771/75 e ( CEE ) n . 2777/75 prevedono misure volte a facilitare l ' adeguamento dell ' offerta alle esigenze del mercato ; considerando che tali misure comprendono , in particolare , quelle che devono consentire l ' elaborazione di previsioni a breve a lungo termine basate sulla conoscenza dei mezzi di produzione impiegati , ma anche norme di commercializzazione che possono riguardare , tra l ' altro , l ' imballaggio , il trasporto e la stampigliatura ; considerando che un ' esatta conoscenza del numero delle uova da cova messe in incubazione e dei pulcini usciti dal guscio , differenziati secondo la specie , la categoria e il tipo di volatili , consente di prevedere l ' evoluzione del mercato dei prodotti dell ' avicoltura ; che occorre inoltre prevedere a tal fine la possibilità di rilevare , se necessario , dati statistici relativi al patrimonio di volatili da selezione e da moltiplicazione ; considerando che , per poter prevedere l ' evoluzione del mercato con la maggiore esattezza e celerità , è opportuno rilevare a intervalli regolari i dati relativi alle uova da cova messe in incubazione ed ai pulcini usciti dal guscio e commercializzati ; considerando che è inoltre necessario identificare le uova da cova prodotte nella Comunità , per poterle distinguere dalle uova soggette al regolamento ( CEE ) n . 2772/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo ad alcune norme di commercializzazione applicabili alle uova ( 4 ) ; che a tal fine detta identificazione deve effettuarsi nella Comunità mediante la stampigliatura individuale delle uova da cova , ma che è tuttavia opportuno prevedere che , negli Stati membri che le autorizzano , tale identificazione avvenga secondo disposizioni particolari di imballaggio ; che quest ' ultima possibilità non deve tuttavia far si che le uova ritirate dall ' incubatrice possano essere commercializzate prive di segni distintivi particolare ; considerando che i prezzi limite e i prelievi sono diversi per le uova da cova e le altre uova ; che è pertanto opportuno dare la possibilità di effettuare una distinzione netta tra tali prodotti mediante una stampigliatura delle uova da cova ; considerando che tale norma vale anche per l ' esportazione , soprattutto data la possibilità di concedere restituzioni ; che tuttavia bisogna tener conto il più possibile delle disposizioni che possono esistere nei paesi terzi in materia di identificazione , per non ostacolare il commercio con tali paesi ; considerando che un numero distintivo rilasciato a ciascuno stabilimento e apposto sulle uova da cova , o sugli imballaggi contenenti uova da cova o pulcini , può facilitare la commercializzazione di tali prodotti e il controllo dell ' osservanza delle disposizioni del regolamento . considerando che , tanto per il commercio che per il controllo , è opportuno che i documenti d ' accompagnamento rechino indicazioni relative in particolare alla natura della partita di uova da cova o di pulcini e alla sua provenienza ; che a tal fine alcune di queste indicazioni devono figurare sugli imballaggi ; considerando che occorre garantire agli stabilimenti in questione il beneficio dell ' anonimato e del segreto statistico per le informazioni individuali che il riguardano ; considerando che è opportuno esentare dall ' obbligo di osservare il presente regolamento gli stabilimenti che per la loro scarsa importanza commerciale non hanno un ' influenza rilevante nù sui risultati statistici globali nù sull ' evoluzione del mercato , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Ai sensi del presente regolamento si intendono per : 1 . « Uova da cova » : le uova di volatili da cortile della sottovoce 04.05 A I a ) della tariffa doganale comune , destinate alla produzione di pulcini , differenziate secondo la specie , la categoria e il tipo ed identificate conformemente al presente regolamento ; 2 . « Pulcini » : i volatili vivi da cortile , di peso non superiore a 185 grammi , della sottovoce 01.05 a della tariffa doganale comune , delle seguenti categorie : a ) « pulcini da utilizzazione » : i pulcini di uno dei seguenti tipi : i ) « pulcini da carne » : i pulcini destinati ad essere ingrassati e macellati prima della maturità sessuale ; ii ) « pulcini da produzione di uova » : i pulcini destinati ad essere allevati per la produzione di uova da consumo ; iii ) « pulcini per uso misto » : i pulcini destinati alla produzione di uova o di carne ; b ) « pulcini da moltiplicazione » : i pulcini destinati alla produzione di pulcini da utilizzazione ; c ) « pulcini riproduttori » : i pulcini destinati alla produzione di pulcini da moltiplicazione ; 3 . « Stabilimento » : lo stabilimento o la parte di stabilimento di ciascuno dei seguenti settori di attività : a ) « stabilimento di selezione » : lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova per la produzione di pulcini riproduttori , di pulcini da moltiplicazione o da utilizzazione ; b ) « stabilimento di moltiplicazione » ; lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pulcini da utilizzazione ; c ) « incubatoio » : lo stabilimento la cui attività consiste nella messa in incubazione , nell ' incubazione di uova da cova e nella fornitura di pulcini ; 4 . « Capienza » : il numero massimo di uova da cova che può essere collocato contemporaneamente nelle incubatrici , escluse le sezioni di schiusa . Articolo 2 1 . La commercializzazione , il trasporto di uova da cova e di pulcini e la messa in incubazione di uova da cova , sono ammessi nel territorio della Comunità a fini professionali o commerciali soltanto a condizione che siano rispettate le disposizioni del presente regolamento . 2 . Tuttavia , gli stabilimenti di selezione e gli stabilimenti di moltiplicazione con meno di 100 volatili , nonchù gli incubatoi con una capienza inferiore a 1 000 uova da cova , non sono tenuti ad osservare il presente regolamento . Articolo 3 Ogni stabilimento viene registrato , a sua richiesta , dall ' autorità competente designata da ciascuno Stato membro e ricevere un numero distintivo . Il numero distintivo può essere ritirato agli stabilimenti che non si conformarsi alle disposizioni del presente regolamento . Articolo 4 Al più tardi tre mesi dopo l ' applicazione del presente regolamento , ogni Stato membro invia agli altri Stati membri e alla Commissione l ' elenco degli stabilimenti situati nel suo territorio , indicando il numero distintivo , la denominazione e l ' indirizzo di ogni stabilimento . Qualsiasi modifica dell ' elenco è comunicata all ' inizio di ogni trimestre solare agli altri Stati membri ed alla Commissione . Articolo 5 1 . Le uova da cova sono stampigliate individualmente . Tale identificazione viene effettuata dallo stabilimento di produzione che imprime il proprio numero distintivo sulle uova da cova . 2 . Tuttavia , gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare l ' identificazione delle uova da cova per mezzo di una fascetta apposta sull ' imballaggio , resa inutilizzabile con l ' apertura . Tale fascetta deve recare almeno la menzione della specie di volatili da cui provengono la uova ed il numero distintivo dello stabilimento di produzione . Lo Stato membro che esercita tale facoltà ne informa gli altri Stati membri e la Commissione e comunica loro le disposizioni adottare in proposito . Le uova da cova così identificate possono essere trasportate , commercializzate o poste un incubazione solo negli Stati membri che esercitano la suddetta facoltà . 3 . Le uova da cova vengono trasportate in imballaggi puliti in modo ineccepibile , che contengono esclusivamente uova da cova della stessa specie , della stessa categoria e dello stesso tipo di volatili , che provengono da un solo stabilimento e ne recano almeno la menzione : « uova da cova » . 4 . Per conformarsi alle disposizioni vigenti in alcuni paesi terzi importatori , sulle uova da cova destinate all ' esportazione e sui relativi imballaggi possono figurare delle indicazioni diverse da quelle prescritte dal presente regolamento , purchù non diano adito a confusione con queste ultime e con quelle previste dal regolamento ( CEE ) n . 2772/75 e dai relativi regolamenti di applicazione . Articolo 6 Le uova da cova provenienti dai paesi terzi possono essere importate solo se recano , in caratteri di almeno 3 mm d ' altezza , il norme del paese d ' origine e la dicitura stampata « cova » . I relativi imballaggi devono contenere esclusivamente uova da cova della stessa specie , della stessa categoria e dello stesso tipo di volatili , dello stesso paese d ' origine e dello stesso speditore e recare almeno le seguenti indicazioni : a ) le indicazioni che figurano sulle uova ; b ) le specie di volatile da cui provengono le uova ; c ) il nome o la ragione sociale e l ' indirizzo dello speditore . Articolo 7 Ogni incubatoio tiene uno o più registri in cui sono elencati per specie , per categoria ( selezione , riproduzione o utilizzazione ) e per tipo ( carne , produzione di uova o uso misto ) : a ) la data di messa in incubazione e il numero di uova da cova messe ad incubare , il numero distintivo dello stabilimento in cui sono state prodotte le uova da cova ed il numero di uova covate non stampigliate , ritirate dall ' incubatrice ; b ) la data della schiusa , il numero dei pulcini usciti dal guscio e il numero dei pulcini destinati ad essere effettivamente utilizzati . Articolo 8 Le uova da cova non stampigliate prima della messa in incubazione e ritirate dall ' incubatrice vengono distrutte oppure , se sono commercializzate come uova industriali ai sensi dell ' articolo 1 , punto 2 , del regolamento ( CEE ) n . 2772/75 , devono recare un segno distintivo da definirsi . Articolo 9 1 . Ogni incubatoio comunica mensilmente all ' autorità competente del rispettivo Stato membro - per specie , per categoria e per tipo - il numero di uova da cova messe in incubazione , il numero dei pulcini usciti dal guscio e il numero dei pulcini destinati ad essere effettivamente utilizzati . 2 . Dati statistici relativi al patrimonio di volatili da selezione e da moltiplicazione vengono richiesti , se necessario , agli stabilimenti diversi da quelli previsti al paragrafo 1 , secondo modalità e a condizioni adottate con la procedura di cui all ' articolo 17 del regolamento ( CEE ) n . 2777/75 . Articolo 10 1 . Ogni mese gli Stati membri trasmettono alla Commissione , subito dopo il ricevimento e lo spoglio dei dati di cui all ' articolo 9 , una lista riassuntiva elaborata in base ai suddetti dati per il mese precedente . La lista riassuntiva dello Stato membro deve indicare inoltre il numero dei pulcini importati ed esportati nello stesso mese , secondo la specie , il tipo e la categoria di volatili . 2 . La Commissione raccoglie i dati delle liste riassuntive , procede alla loro elaborazione e ne informa gli Stati membri . Articolo 11 1 . I pulcini sono imballati secondo la specie , il tipo e la categoria dei volatili . 2 . Le scatole contengono esclusivamente pulcini dello stesso incubatoio e recano almeno l ' indicazione del numero distintivo dell ' incubatoio . Articolo 12 I pulcini provenienti dai paesi terzi possono essere importati solo se sono suddivisi conformemente all ' articolo 11 , paragrafo 1 . Le scatole devono contenere esclusivamente pulcini dello stesso paese di origine e dello stesso speditore a recare almeno le seguenti indicazioni : a ) le nome del paese d ' origine , b ) la specie di volatile alla quale appartengono i pulcini , c ) il nome o la ragione sociale e l ' indirizzo dello speditore . Articolo 13 1 . Per la spedizione di ciascuna partita di uova da cova o di pulcini , è compilato un documento d ' accompagnamento che contiene almeno le seguenti indicazioni : a ) il nome o la ragione sociale e l ' indirizzo dello stabilimento e il suo numero distintivo , b ) il numero di uova da cova o di pulcini secondo la specie , la categoria e il tipo di volatili , c ) la data di spedizione , d ) il nome e l ' indirizzo del destinatario . 2 . Per le partite di uova da cova e di pulcini importate dai paesi terzi , il numero distintivo dello stabilimento deve essere sostituito dal nome del paese d ' origine . Articolo 14 Le indicazioni previste dal presente regolamento sono scritte in modo chiaramente leggibile . Tali indicazioni e i documenti di accompagnamento sono redatti in almeno una delle lingue della Comunità . Articolo 15 Per conformarsi alle disposizioni vigenti in alcuni paesi terzi importatori , sugli imballaggi destinati all ' esportazione possono figurare delle indicazioni diverse da quelle previste dal presente regolamento purchù non diano adito a confusione con queste ultime . Articolo 16 Il controllo dell ' osservanza delle disposizioni del presente regolamento è effettuato dalle autorità designate da ciascuno Stato membro . L ' elenco di tali autorità è comunicato agli altri Stati membri ed alla Commissione al più tardi un mese prima dell ' applicazione del presente regolamento . Ogni modifica dell ' elenco è comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione . Articolo 17 Le modalità d ' applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 17 del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 o all ' articolo 17 del regolamento ( CEE ) n . 2775/75 , secondo i casi . Articolo 18 1 . Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per garantire l ' anonimato e il carattere riservato delle informazioni fornite in applicazione dell ' articolo 9 . 2 . Le indicazioni che figurano nei registri possono essere utilizzate solo dalle autorità incaricate dell ' applicazione del presente regolamento . Articolo 19 1 . Il regolamento ( CEE ) n . 1349/72 del Consiglio , del 27 giugno 1972 , relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile ( 5 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 225/73 ( 6 ) , è abrogato . 2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento . Articolo 20 Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 . Per il Consiglio Il Presidente G . MARCORA ( 1 ) Vedasi pag . 49 della presente Gazzetta ufficiale . ( 2 ) Vedasi pag . 77 della presente Gazzetta ufficiale . ( 3 ) GU n . C 128 del 9 . 6 . 1975 , pag . 39 . ( 4 ) Vedasi pag . 59 della presente Gazzetta ufficiale . ( 5 ) GU n . L 148 del 30 . 6 . 1972 , pag . 7 . ( 6 ) GU n . L 27 del 1° . 2 . 1973 , pag . 16 .