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Document 31975R2777

    Regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame

    GU L 282 del 1.11.1975, p. 77–83 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogato da 32007R1234

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2777/oj

    31975R2777

    Regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame

    Gazzetta ufficiale n. L 282 del 01/11/1975 pag. 0077 - 0083
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0213
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0071
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0213
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0151
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0151


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2777/75 DEL CONSIGLIO

    del 29 ottobre 1975

    relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 42 e 43 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento ( 1 ) ,

    considerando che le disposizioni fondamentali relative all ' organizzazione dei mercati nel settore del pollame sono state più volte modificate successivamente alla loro adozione ; che i testi modificativi , a motivo del loro numero , della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzette ufficiali , sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni norma regolamentare ; che è pertanto opportuno procedere alla loro codificazione ;

    considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l ' instaurazione di una politica agricola comune e che quest ' ultima deve comportare in particolare modo un ' organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere diverse forme secondo i prodotti ;

    considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato ; che in particolare nel settore del pollame , per stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata , è necessario che si possano adottare misure atte a facilitare l ' adeguamento dell ' offerta alle esigenze del mercato ;

    considerando che l ' attuazione di un mercato unico nel settore del pollame implica l ' instaurazione , alle frontiere esterne della Comunità , di un regime unico degli scambi che comporti un sistema di prelievi e di restituzioni all ' esportazione ;

    considerando che l ' applicazione , alle importazioni in provenienza dai paesi terzi , di prelievi che tengano dell ' incidenza sui costi di alimentazione della differenza tra i prezzi dei cereali da foraggio nella Comunità e sul mercato mondiale e della necessità di una protezione dell ' attività comunitaria di trasformazione , è di massima sufficiente per raggiungere tale scopo ;

    considerando che è necessario evitare perturbazioni sul mercato della Comunità dovute ad offerte fatte a prezzi anormalmente bassi sul mercato mondiale ; che a tal fine è opportuno stabilire dei prezzi limite e aumentare i prelievi di un ammontare supplementare quando i prezzi d ' offerta franco frontiera siano inferiori a detti prezzi ;

    considerando che la possibilità di accordare all ' esportazione verso i paesi terzi una restituzione pari alla differenza fra i prezzi nella Comunità e sul mercato mondiale è atta a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale del pollame ; che , per offrire agli esportatori della Comunità una certa garanzia quanto alla stabilità delle restituzioni , è opportuno prevedere la possibilità di una fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del pollame ;

    considerando che , come complemento al sistema sopra indicato , è opportuno prevedere la possibilità di vietare totalmente o in parte , nella misura in cui la situazione del mercato lo esiga , il ricorso al regime detto di perfezionamento attivo ;

    considerando che il regime dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità ; che , tuttavia , il meccanismo dei prelievi può , in circostanze eccezionali , rivelarsi insufficiente ; che , per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che potrebbero derivarne , mentre gli ostacoli all ' importazione in precedenza esistenti saranno stati eliminati , è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie ;

    considerando che le restrizioni alla libera circolazione risultanti dall ' applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali possono provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri ; che è necessario prevedere la possibilità di adottare provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato , destinati a rimediare alla situazione ;

    considerando che , per facilitare l ' attuazione delle disposizioni previste , è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nel quadro di un comitato di gestione ;

    considerando che l ' attuazione di un mercato unico sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti ; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato grazie alle quali si possono valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e proibire quelli incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore del pollame ;

    considerando che l ' organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame deve tener conto , parallelamente e in modo adeguato , degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato ;

    considerando che le spese effettuate dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall ' applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità , conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento ( CEE ) n . 729/70 del Consiglio , del 21 aprile 1970 , relativo al finanziamento della politica agricola comune ( 2 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1566/72 ( 3 ) ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    1 . L ' organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame si applica ai seguenti prodotti :

    Numero della tariffa doganale comune * Designazione dei prodotti *

    a ) 01.05 * Volatili vivi da cortile *

    b ) 02.02 * Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili ( esclusi i fegati ) , freschi , refrigerati o congelati *

    c ) 02.03 * Fegati di volatili , freschi , refrigerati , congelati , salati o in salamoia *

    Numero della tariffa doganale comune * Designazione dei prodotti *

    d ) 02.05 C * Grasso di volatili non pressato nù fuso , nù estratto con solventi , fresco , refrigerato , congelato , salato no in salamoia , secco o affumicato *

    e ) 15.01 B * Grasso di volatili , pressato , fuso od estratto con solventi *

    f ) 16.02 B I * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili *

    2 . Ai sensi del presente regolamento sono da considerare :

    a ) « pollame vivo » , i volatili vivi da cortile di peso unitario superiore a 185 grammi ;

    b ) « pulcini » , i volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 185 grammi ;

    c ) « pollame macellato » , i volatili morti da cortile interi , anche senza frattaglie ;

    d ) « prodotti derivati » , i prodotti seguenti :

    1 . prodotti di cui al paragrafo 1 , lettera a ) , esclusi i pulcini ,

    2 . prodotti di cui al paragrafo 1 , lettera b ) , salvo il pollame macellato e le frattaglie commestibili , denominati « parti di volatili » ,

    3 . frattaglie commestibili di cui al paragrafo 1 , lettera b ) ,

    4 . prodotti di cui al paragrafo 1 , lettera c ) ,

    5 . prodotti di cui al paragrafo 1 , lettera d ) ed e ) ,

    6 . prodotti di cui al paragrafo 1 , lettera f ) ;

    e ) « trimestre » , un periodo di tre mesi che inizia il 1° febbraio , il 1° maggio , il 1° agosto od il 1° novembre .

    Articolo 2

    1 . Per incoraggiare le iniziative professionali e interprofessionali atte a facilitare l ' adeguamento dell ' offerta alle esigenze del mercato , ad esclusione di quelle relative al ritiro dal mercato , per i prodotti di qui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , possono essere adottate le seguenti misure comunitarie :

    - misure intese a promuovere una migliore organizzazione della produzione , della trasformazione e della commercializzazione ;

    - misure intese a migliorarne la qualità ;

    - misure intese a permettere l ' elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine tramite la conoscenza dei mezzi di produzione impiegati ;

    - misure intese ad agevolare l ' accertamento dell ' evoluzione dei prezzi sul mercato di detti prodotti .

    Le norme generali relative a tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all ' articolo 43 , paragrafo 2 , del trattato .

    2 . Norme di commercializzazione :

    - sono adottate per uno o più prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) ;

    - possono essere adottate per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettere a ) , c ) , d ) , e ) e f ) .

    Tali norme possono riguardare in particolare la classificazione per categoria di qualità e di peso , l ' imballaggio , il magazzinaggio , il trasporto , la presentazione e la marcatura .

    Le norme , il loro campo di applicazione , nonchù le regole generali per la loro applicazione sono adottate dal Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata .

    Articolo 3

    All ' importazione nella Comunità dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , è riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascuno trimestre secondo la procedura di cui all ' articolo 17 .

    Articolo 4

    1 . Il prelievo applicabile al pollame macellato si compone :

    $a ) di un elemento pari alla differenza tra i prezzi stabiliti nella Comunità e quelli sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione , nella Comunità , di un chilogrammo di pollame macellato , distinto per specie .

    I prezzi dei cereali da foraggio nella Comunità sono stabiliti una volta all ' anno , per un periodo di dodici mesi che inizia il 1° agosto , in funzione dei prezzi d ' entrata di tali cereali e della loro maggiorazione mensile .

    I prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale sono stabiliti trimestralmente sulla base dei prezzi di tali cereali per il periodo di sei mesi precedente il trimestre durante il quale detto elemento viene calcolato .

    Tuttavia , nel fissare il prelievo valevole dal 1° novembre , dal 1° febbraio e dal 1° maggio , viene tenuto conto dell ' evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale soltanto se una nuova fissazione del prezzo limite ha luogo alla stessa data ;

    b ) di un elemento pari al 7 % della media dei prezzi limite valevoli per i quattro trimestri precedenti il 1° maggio di ciascuno anno .

    Detto elemento viene stabilito una volta all ' anno per un periodo di dodici mesi che inizia il 1° agosto .

    2 . Il prelievo applicabile ai pulcini è calcolato secondo lo stesso metodo utilizzato per il prelievo applicabile al pollame macellato . Tuttavia , la quantità di cereali da foraggio presa in considerazione è quella necessaria per la produzione nella Comunità di un pulcino ; il prezzo limite è quella applicabile ai pulcini .

    3 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata ,

    - determinata la quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un chilogrammo di pollame macellato distinto per specie e la quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un pulcino , nonchù le percentuali dei diversi cereali da foraggio che entrano in dette quantità ;

    - adotta le norme di applicazione del presente articolo .

    Articolo 5

    1 . Per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera d ) , il prelievo è derivato dal prelievo del pollame macellato , in funzione del rapporto di peso esistente tra questi diversi prodotti e il pollame macellato e , per quanto necessario , del rapporto medio esistente fra i loro valori commerciali .

    2 . In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 , il prelievo per i prodotti contemplati alle voci 02.03 , 15.01 B e 16.02 B I della tariffa doganale comune , di cui l ' aliquota dei dazi è stata consolidata in sede di GATT , è limitato all ' importo risultante da tale consolidazione .

    3 . I coefficienti che esprimono i rapporti di cui al paragrafo 1 sono fissati secondo la procedura di cui all ' articolo 17 . Almeno una volta all ' anno si procede al riesame dei dati utilizzati per tale fissazione .

    Articolo 6

    Se sul mercato della Comunità si costata un aumento notevole dei prezzi , se tale situazione rischia di protrarsi nel tempo e se in conseguenza il mercato subisce o rischia di subire perturbazioni , possono essere adottate le misure necessarie .

    Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo .

    Articolo 7

    1 . I prezzi limite sono fissati in anticipo per ciascun trimestre secondo la procedura di cui all ' articolo 17 .

    2 . Il prezzo limite per il pollame macellato si compone di :

    a ) un ammontare pari al prezzo sul mercato mondiale della quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione , nei paesi terzi , di un chilogrammo di pollame macellato , distinto per specie ;

    b ) un ammontare forfettario corrispondente agli altri costi di alimentazione ed alle spese generali di produzione e di commercializzazione , distinto per specie .

    Il prezzo della quantità di cereali da foraggio sul mercato mondiale è stabilito trimestralmente sulla base del prezzo di tali cereali per il periodo di sei mesi precedente il trimestre durante il quale vine fissato il prezzo limite .

    Tuttavia , nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° novembre , dal 1° febbraio e dal 1° maggio , viene tenuto conto dell ' evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale soltanto se il prezzo di tale quantità subisce una data variazione minima rispetto a quello utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente . Almeno una volta all ' anno si procede al riesame dei dati utilizzati per la fissazione dell ' ammontare forfettario di cui alla lettera b ) .

    3 . Il prezzo limite per i pulcini è calcolato secondo lo stesso metodo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del pollame macellato ; tuttavia , il prezzo della quantità di cereali da foraggio sul mercato mondiale è quello della quantità necessaria per la produzione , nei paesi terzi , di un pulcino , e l ' ammontare forfettario è quello corrispondente agli altri costi di alimentazione ed alle spese generali di produzione e di commercializzazione per un pulcino . La quantità di cereali da foraggio e l ' ammontare forfettario non sono destinti per specie .

    4 . Per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 2 , lettera d ) , i prezzi limite sono derivati dal prezzo limite del pollame macellato , in funzione dei coefficienti fissati per tali prodotti ai sensi dell ' articolo 5 , paragrafo 3 .

    5 . Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , adotta le norme di applicazione del presente articolo .

    Articolo 8

    1 . Nel caso in cui il prezzo d ' offerta franco frontiera di un prodotto scenda al di sotto del prezzo limite , il prelievo applicabile a tale prodotto viene aumentato di un ammontare supplementare uguale alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d ' offerta franco frontiera .

    2 . Tuttavia , tale ammontare supplementare non si applica nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire , e siano in grado di farlo , che il prezzo praticato all ' importazione nella Comunità di prodotti originari e in provenienza dai rispettivi territori non sarà inferiore al prezzo limite dello stesso prodotto e che sarà evitata qualsiasi deviazione di traffico .

    3 . Il prezzo d ' offerta franco frontiera viene stabilito per tutte le importazioni in provenienza da tutti i paesi terzi .

    Tuttavia , qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi siano effettuate a prezzi anormalmente bassi , inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi , viene stabilito un secondo prezzo d ' offerta franco frontiera per le esportazioni da questi altri paesi .

    4 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 17 .

    Secondo la stessa procedura sono fissati , se del caso , gli ammontari supplementari .

    Articolo 9

    1 . Nella misura necessaria per consentire l ' esportazione dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , in base ai prezzi di tali prodotti praticati sul mercato mondiale , la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all ' esportazione .

    2 . La restituzione è la stessa per tutta la Comunità . Essa può essere differenziata secondo le destinazioni .

    La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell ' interessato .

    Nel fissare la restituzione si tiene conto in particolare modo della necessità di istituire un equilibrio fra l ' utilizzazione dei prodotti di base comunitari , ai fini dell ' esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi , e l ' utilizzazione dei prodotti di tali paesi , ammessi al traffico di perfezionamento .

    Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , adotta le regole generali relative alla concessione e alla fissazione anticipata delle restituzioni all ' esportazione , nonchù i criteri di fissazione del loro importo .

    La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura di cui all ' articolo 17 . In caso di necessità , la Commissione , a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa , può modificare le restituzioni nell ' intervallo .

    3 . Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 17 .

    Articolo 10

    Nella misura necessaria al buon funzionamento dell ' organizzazione comune dei mercati del pollame , il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , può escludere totalmente o in parte il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , destinati alla fabbricazione di prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 .

    Articolo 11

    1 . Le regole generali per l ' interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione sono applicabili per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento ; la nomenclatura tariffaria che risulta dall ' applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune .

    2 . Salvo disposizioni contraire del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , sono vietate :

    - la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente ,

    - l ' applicazione di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente .

    È considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa , tra l ' altro , la limitazione del rilascio di titoli d ' importazione o di esportazione ad una determinata categoria di aventi diritto .

    Articolo 12

    1 . Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , subisce o rischia di subire a causa delle importazioni o delle esportazioni , gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell ' articolo 39 del trattato , negli scambi con i paesi terzi possono essere prese misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione .

    Il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative ed i limiti delle stesse .

    2 . Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1 , la Commissione , a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa , decide le misure necessarie , che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili . Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro , essa decide in proposito entro ventiquattro ore dalla ricezione .

    3 . Entro un termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione , ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio . Quest ' ultimo si riunisce senza indugio . Deliberando a maggioranza qualificata , il Consiglio può modificare o annullare la misura in questione .

    Articolo 13

    Non sono ammesse alla libera circolazione all ' interno della Comunità le merci di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 , ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall ' articolo 9 , paragrafo 2 , e dall ' articolo 10 , paragrafo 1 , del trattato .

    Articolo 14

    Al fine di tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall ' applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali , possono essere adottati , secondo la procedura di cui all ' articolo 17 , provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni . Detti provvedimenti possono essere adottati soltanto nella misura e per la durata strettamente necessarie al sostegno di tale mercato .

    Articolo 15

    Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all ' applicazione del presente regolamento . Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all ' articolo 17 .

    Articolo 16

    1 . È istituito un comitato di gestione per il pollame e le uova , in appresso denominato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

    2 . Nel comitato , ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa al voto .

    Articolo 17

    1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente , sia su iniziativa di quest ' ultimo , sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

    2 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all ' urgenza dei problemi in esame . Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti .

    3 . La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione . Tuttavia , qualora esse non siano conformi al parere espresso dal comitato , sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio ; in tal caso , la Commissione può rinviare l ' applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione

    Il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata , può prendere una decisione diversa nel termine di un mese .

    Articolo 18

    Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente , sia su iniziativa di quest ' ultimo , sia richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

    Articolo 19

    Fatte salve le disposizioni contrarie del presente regolamento , gli articoli 92 , 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all ' articolo 1 , paragrafo 1 .

    Articolo 20

    Nell ' applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto , parallelamente e in modo adeguato , degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 100 del trattato .

    Articolo 21

    Al fine di evitare distorsioni di concorrenza , il Consiglio , che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata , adotta le misure necessarie nel caso in cui l ' Italia invochi l ' articolo 23 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 4 ) .

    Articolo 22

    1 . Il regolamento n . 123/67/CEE del Consiglio , del 13 giugno 1967 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ( 5 ) , modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio delle Comunità europee , del 1° gennaio 1973 , portante adattamento degli Atti relativi all ' adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee ( 6 ) , è abrogato .

    2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo precedente sono da intendersi come riferimenti al presente regolamento .

    I visiti e i riferimenti relativi agli articoli del presente regolamento vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell ' allegato .

    Articolo 23

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G . MARCORA

    ( 1 ) GU n . C 60 del 13 . 3 . 1975 , pag . 41 .

    ( 2 ) GU n . L 94 del 28 . 4 . 1970 , pag . 13 .

    ( 3 ) GU n . L 167 del 25 . 7 . 1972 , pag . 5 .

    ( 4 ) GU n . L 281 del 1° . 11 . 1975 , pag . 1 .

    ( 5 ) GU n . 117 del 19 . 6 . 1967 , pag . 2301/67 .

    ( 6 ) GU n . L 2 del 1° . 1 . 1973 , pag . 1 .

    ALLEGATO

    Tabella di concordanza

    Regolamento n . 123/67/CEE * Presente regolamento *

    articolo 13 bis * articolo 14 *

    articolo 14 * articolo 19 *

    articolo 21 * articolo 20

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