Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31973R1546

    Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1546/73 del Consiglio, del 4 giugno 1973, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, relativo alla fissazione del trattamento economico del Presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia

    GU L 155 del 11.6.1973, p. 8–9 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2016; abrog. impl. da 32016R0300

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1973/1546/oj

    31973R1546

    Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1546/73 del Consiglio, del 4 giugno 1973, che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, relativo alla fissazione del trattamento economico del Presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia

    Gazzetta ufficiale n. L 155 del 11/06/1973 pag. 0008 - 0009
    edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 1 pag. 0106
    edizione speciale greca: capitolo 01 tomo 1 pag. 0198
    edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 1 pag. 0106
    edizione speciale spagnola: capitolo 01 tomo 1 pag. 0219
    edizione speciale portoghese: capitolo 01 tomo 1 pag. 0219


    ++++

    ( 1 ) GU n . 152 del 13 . 7 . 1967 , pag . 2/67 .

    ( 2 ) GU n . 187 dell'8 . 8 . 1967 , pag . 1/67 .

    ( 3 ) GU n . L 286 del 23 . 12 . 1972 , pag . 1 .

    REGOLAMENTO ( CECA , CEE , EURATOM ) N . 1546/73 DEL CONSIGLIO

    del 4 giugno 1973

    che modifica il regolamento n . 422/67/CEE , n . 5/67 / Euratom , relativo alla fissazione del trattamento economico del Presidente e dei membri della Commissione , del presidente , dei giudici , degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee ( 1 ) , in particolare l'articolo 6 ,

    considerando che è opportuno modificare talune disposizioni del regolamento che fissa il trattamento economico dei membri della Commissione e della Corte onde assicurare , tenute conto degli adeguamenti apportati alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità il mantenimento di una certa gerarchia tra le retribuzioni dei membri della Commissione e della Corte di giustizia , da da un lato , e quelle dei funzionari delle Comunità europee , dall'altro ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il regolamento n . 422/67/CEE , n . 5/67/Euratom del Consiglio , del 25 luglio 1967 , relativo alla fissazione del trattamento economico del Presidente e dei membri della Commissione , del presidente , dei giudici , degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( Euratom , CECA , CEE ) n . 2690/72 del Consiglio , del 19 dicembre 1972 ( 3 ) , è modificato come segue :

    a ) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente , con effetto dal 1 * luglio 1972 :

    " Articolo 2

    1 . Lo stipendio base dei membri della Commissione è pari all'importo risultante dall'applicazione dei tassi seguenti allo stipendio base di un funzionario delle Comunità europee di grado A 1 ultimo scatto :

    Presidente 138 % ,

    Vicepresidente 125 % ,

    Commissario 112,5 % .

    2 . Lo stipendio base mensile dei membri della Corte è pari all'importo risultante dall'applicazione dei tassi seguenti allo stipendio base di un funzionario delle Comunità europee di grado A 1 ultimo scatto :

    Presidente 138 % ,

    Giudice o avvocato generale 112,5 % ,

    Cancelliere 101 % . "

    b ) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente , con effetto dal 1 * luglio 1972 :

    " Articolo 3

    I membri della Commissione e della Corte di giustizia beneficiano degli assegni familiari fissati in analogia alle disposizioni dell'articolo 67 dello statuto dei funzionari e degli articoli da 1 a 3 dell'allegato VII a tale statuto . "

    c ) Il testo dell'articolo 4 , paragrafi 2 e 3 è sostituito dal testo seguente , con effetto dal 1 * luglio 1972 :

    " 2 . I membri della Commissione percepiscono un'indennità mensile di rappresentanza pari a :

    Presidente 29 745 FB ,

    Vicepresidente 19 115 FB ,

    Commissario 12 745 FB .

    3 . I membri della Corte percepiscono un'indennità mensile di rappresentanza pari a :

    Presidente 29 745 FB ,

    Giudice o avvocato generale 12 745 FB ,

    Cancelliere 11 620 FB .

    I presidenti di sezione percepiscono inoltre , per la durata del loro mandato , un'indennità di funzione di 17 000 FB al mese . "

    d ) Il seguente paragrafo 4 viene aggiunto all'articolo 4 , con effetto dal 1 * luglio 1972 :

    " 4 . Le indennità di cui ai paragrafi 2 e 3 sono aumontate annualmente dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata tenendo conto dell'aumento del costo della vita . "

    e ) Il seguente articolo 4 bis viene inserito dopo l'articolo 4 del regolamento n . 422/67/CEE , n . 5/67/Euratom con effetto dal 1 * luglio 1972 :

    " Articolo 4 bis

    Agli stipendi base di cui all'articolo 2 , agli assegni familiari di cui all'articolo 3 , nonché alle indennità di cui all'articolo 4 , paragrafo 1 , viene applicato il coefficiente correttore fissato dal Consiglio in applicazione degli articoli 64 e 65 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per i funzionari che prestano servizio in Belgio . "

    Articolo 2

    L'articolo 7 del regolamento n . 422/67/CEE , n . 5/67 Euratom è modificato come segue , con effetto dal 1 * gennaio 1973 :

    a ) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

    " 1 . A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dalle funzioni , l'ex membro della Commissione o della Corte percepisce , per una durata di tre anni , un'indennità transitoria mensile il cui ammontare è cosi fissato :

    _ 40 % dello stipendio di base percepito alla cessazione dalle funzioni se il periodo durante il quale ha esercitato il mandato è inferiore a due anni ;

    _ 45 % del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a due anni e inferiore a tre anni ;

    _ 50 % del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a tre anni e inferiore a cinque anni ;

    _ 55 % del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a cinque anni e inferiore a dieci anni ;

    _ 60 % del medesimo stipendio se detto periodo è superiore a dieci anni e inferiore a quindici anni ;

    _ 65 % del medesimo stipendio negli altri casi . "

    b ) Dopo il paragrafo 4 viene aggiunto il paragrafo 5 cosi redatto :

    " 5 . Durante il periodo di tre anni di cui al paragrafo 1 l'ex membro della Commissione o della Corte , beneficiano degli assegni familiari previsti all'articolo 3 . "

    Articolo 3

    La percentuale del 60 % di cui all'articolo 9 , primo comma del regolamento n . 422/67/CEE , n . 5/67/Euratom è sostituita dalla percentuale del 70 % , con effetto dal 1 * gennaio 1973 .

    Articolo 4

    Le pensioni e le indennità acquisite in applicazione sia degli articoli 7 , 8 , 9 , 10 , 15 , e 20 del regolamento n . 422/67/CEE , n . 5/67/Euratom , sia della decisione del Consiglio del 14 ottobre 1958 relativa alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio , modificata con decisione del 29 ottobre 1969 , sono rivedute sulla base degli articoli 1 , 2 e 3 a decorrere dalla data fissata da dette disposizioni .

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , addi 4 giugno 1973 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    R . VAN ELSLANDE

    Top