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Document 31972R1351

    Regolamento (CEE) n. 1351/72 della Commissione, del 28 giugno 1972, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo

    GU L 148 del 30.6.1972, p. 13–14 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1972(II) pag. 603 - 604

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/11/2007; abrogato da 32007R1299

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/1351/oj

    31972R1351

    Regolamento (CEE) n. 1351/72 della Commissione, del 28 giugno 1972, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo

    Gazzetta ufficiale n. L 148 del 30/06/1972 pag. 0013 - 0014
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 4 pag. 0218
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0577
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 4 pag. 0218
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0603
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 8 pag. 0079
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 6 pag. 0042
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 6 pag. 0042
    edizione speciale in lingua ceca capitolo 3 tomo 01 pag. 335 - 336
    edizione speciale in lingua estone capitolo 3 tomo 01 pag. 335 - 336
    edizione speciale in lingua ungherese capitolo 3 tomo 01 pag. 335 - 336
    edizione speciale in lingua lituana capitolo 3 tomo 01 pag. 335 - 336
    edizione speciale in lingua lettone capitolo 3 tomo 01 pag. 335 - 336
    edizione speciale in lingua maltese capitolo 3 tomo 01 pag. 335 - 336
    edizione speciale in lingua polacca capitolo 3 tomo 01 pag. 335 - 336
    edizione speciale in lingua slovacca capitolo 3 tomo 01 pag. 335 - 336
    edizione speciale in lingua slovena capitolo 3 tomo 01 pag. 335 - 336


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1351/72 DELLA COMMISSIONE

    del 28 giugno 1972

    relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore del luppolo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

    considerando che le condizioni previste all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1696/71 per il riconoscimento di un'associazione di produttori o di un'unione di associazioni riconosciute di produttori di luppolo comportano l'applicazione di norme comuni di produzione e di immissione sul mercato al primo stadio di commercializzazione così come la giustificazione di un'attività economica sufficiente; che è necessario precisare tali condizioni;

    considerando che, per assicurare una certa uniformità della procedura amministrativa, occorre regolare taluni particolari riguardanti la domanda, la concessione e il ritiro del riconoscimento;

    considerando che, per l'informazione degli Stati membri e di tutti gli interessati è utile prevedere la pubblicazione all'inizio di ogni anno della lista dalle associazioni e delle unioni di associazioni riconosciute che sono state riconosciute nel corso dell'anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato ritirato durante lo stesso periodo;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il luppolo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1696/71 un'associazione di produttori, in appresso denominata "associazione" non può essere costituita da altri membri oltre ai produttori di luppolo.

    2. Le norme comuni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1696/71 sono fissate per iscritto. Esse concernono almeno:

    a) per la produzione:

    aa) l'utilizzazione di una o più varietà determinate al momento del rinnovo delle piantagioni o della creazione di nuove piantagioni,

    bb) il rispetto di certe pratiche culturali e misure di protezione dei vegetali,

    cc) la raccolta, l'essiccazione e, se del caso, il condizionamento;

    b) per l'immissione sul mercato le disposizioni che disciplinano le vendite da parte dell'associazione e da parte dei produttori specialmente per quanto riguarda la concentrazione e le condizioni comuni dell'offerta.

    3. Per prima fase di commercializzazione si intende la vendita al commercio all'ingrosso, ovvero all'industria utilizzatrice di luppolo prodotto dallo stesso venditore ovvero, in caso di vendita da parte di un'associazione, prodotto dai suoi membri.

    Articolo 2

    1. Per ottenere il riconoscimento, l'associazione deve comprendere almeno 60 ha di superfici registrate e almeno 7 produttori.

    2. Tuttavia, secondo la procedura di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1696/71, uno Stato membro può essere autorizzato, a sua richiesta, a riconoscere un'associazione con meno di 60 ha di superfici registrate, se queste sono situate in una regione di produzione riconosciuta di almeno 100 ha.

    Articolo 3

    Nel richiedere il riconoscimento devono essere presentati i seguenti documenti e informazioni:

    a) lo statuto,

    b) l'indicazione delle persone autorizzate ad agire in nome e per conto dell'associazione,

    c) la specificazione delle attività che giustificano la domanda di riconoscimento,

    d) la prova che le disposizioni di cui all'articolo 2 sono rispettate.

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri decidono la concessione del riconoscimento nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

    2. Il riconoscimento di un'associazione di produttori viene revocato qualora i requisiti per il riconoscimento non siano più soddisfatti ovvero il riconoscimento sia fondato su indicazioni erronee; se l'associazione lo ha ottenuto o ne beneficia con mezzi fraudolenti, il riconoscimento è revocato con effetto retroattivo.

    3. Gli Stati membri esercitano un controllo permanente sul rispetto delle condizioni di riconoscimento da parte delle associazioni riconosciute.

    Articolo 5

    1. Al fine del riconoscimento un'unione di associazioni riconosciute di produttori deve comprendere almeno 500 ha di superfici registrate.

    2. Le disposizioni del presente regolamento, ad occezione dell'articolo 2, si applicano alle unioni di associazioni.

    Articolo 6

    1. Quando uno Stato membro accorda, rifiuta, ovvero revoca il riconoscimento a un'associazione, ne informa la Commissione nel termine di due mesi dalla comunicazione della decisione al richiedente, indicando i motivi del rigetto di una domanda o della revoca del riconoscimento.

    2. All'inizio di ogni anno la Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europeel'elenco delle associazioni riconosciute e delle relative unioni riconosciute nell'anno precedente nonché di quelle il cui riconoscimento è stato revocato nel corso dello stesso periodo.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1972.

    Per la Commissione

    Il Presidente

    S. L. MANSHOLT

    [1] GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

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